Danni in famiglia: l’amante deve risarcire il danno?

L’adulterio è una violazione del dovere di fedeltà coniugale e può essere motivo di addebito della separazione, se si dimostra che ha causato la frattura del matrimonio. Se poi la relazione extraconiugale viene condotta con modalità offensive della dignità del coniuge, può essere ragione di risarcimento dei danni.

In questo caso, non c’è dubbio che chi viene tradito possa chiedere il risarcimento dei danni al marito o alla moglie fedifraghi. Ma può chiedere il risarcimento dei danni anche all’amante del coniuge? Dopo tutto, l’amante con il suo comportamento contribuisce alla crisi coniugale. Può quindi essere considerato a sua volta responsabile legalmente dei danni subiti dal coniuge tradito?

Con la sentenza n. 156 del 29 marzo 2022 la Corte d’Appello di Perugia ha affrontato un caso emblematico.

La vicenda

I fatti esaminati dai giudici umbri riguardano una richiesta di risarcimento danni presentata dal marito nei confronti della moglie, dalla quale nel frattempo si era separato, e dell’amante di lei.

Il marito, in particolare, aveva chiesto 600.000,00 euro di risarcimento, di cui 200.000,00 per sé e 200.000,00 per ciascuno per i due figli minori avuti dalla moglie.

Secondo l’uomo, il tradimento delle moglie era stato la causa della separazione e della disgregazione della famiglia. Egli sosteneva, poi, che la moglie e l’amante di lei avevano avuto comportamenti lesivi della sua dignità e del suo onore: i due avevano, tra l’altro, pubblicato sui social post nei quali lo offendevano e, con riferimenti allusivi alla sua persona, si prendevano gioco di lui.

La decisione

La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni rivolta all’amante della moglie.

I giudici, in particolare, hanno escluso in capo all’amante ogni responsabilità, evidenziando che gli unici comportamenti illeciti sono ascrivibili alla moglie che ha tradito il marito, così violando l’obbligo di fedeltà.

L’amante della moglie, infatti, è una persona terza rispetto al matrimonio e non ha alcun obbligo nè dovere nei confronti del coniuge dell’altro, anzi è libero di esprimere il proprio diritto di autodeterminazione e la sua personalità come crede opportuno, anche frequentando e intrattenendo una relazione con una persona sposata.

Recita la sentenza: non è ravvisabile in capo ai terzi un generico dovere di astensione dall’intrattenere rapporti con persone coniugate. L’amante deve dirsi libero di intrattenere relazioni interpersonali anche con persone sposate nell’esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, del diritto alla libera esplicazione della personalità, nonché della propria libertà sessuale, costituzionalmente garantiti.

Insomma, chiedere i danni all’amante del coniuge contrasta con la Costituzione.