Sì all’affidamento super-esclusivo al padre se la madre non frequenta i figli e rifiuta il dialogo con il padre

Con un recente decreto, il Tribunale di Ferrara ha accolto la domanda di un padre che chiedeva l’affidamento super-esclusivo dei figli poiché la madre dei minori aveva interrotto volontariamente ogni contatto con i figli per molti anni.

In un precedente procedimento tra le parti, i figli erano stati affidati in via condivisa e collocati presso il padre, con incarico al Servizio sociale di regolare i rapporti tra i minori e la madre. In seguito, però la madre non aveva mai ripreso i contatti con il Servizio e con i figli.

Dopo alcuni anni, quindi, il padre ha chiesto la modifica del vecchio decreto, fondando la domanda sull’assenza della madre dalla vita dei minori.

La pluriennale mancanza di rapporti con i figli è stata confermata in giudizio dalla madre, che l’attribuiva ad un malessere dovuto alle pregresse travagliate vicende familiari.

Nel corso del procedimento è stata disposta indagine mediante il Servizio sociale che ha dato conto delle buone capacità educative del padre, ha riferito del rifiuto della madre di incontrarlo e della richiesta della medesima che i rapporti tra i genitori venissero mediati dal servizio.

Da tale rifiuto il tribunale ha concluso per l’oggettiva impossibilità di una gestione condivisa dei figli e ha ritenuto rispondente all’interesse dei figli la previsione dell’affidamento esclusivo al padre, con facoltà per quest’ultimo di adottare ogni decisione relativa ai figli.

Si tratta, dunque, di un affidamento super-esclusivo, nel quale tutte le decisioni, anche quelle più importanti per la crescita dei figli, le decisioni di maggiore interesse, sono rimesse al genitore affidatario. L’affidatario ha la facoltà di condividerle con l’altro genitore, ma non è tenuto a farlo.

 

Fonte: Tribunale di Ferrara, decreto 1.7.2022

Genitori separati: a chi spetta l’Assegno Unico e Universale?

Secondo il tribunale di Bari, spetta al 100% al genitore convivente con i figli.

Più in particolare, con una sentenza pubblicata il 3 febbraio 2022 il tribunale di Bari ha stabilito che, in caso di genitori separati, le prestazioni erogate dall’INPS a tutela della famiglia devono andare in favore del genitore che ha la collocazione  dei figli.

Nella motivazione della sentenza, il tribunale richiama una sentenza della Corte di cassazione secondo cui il legislatore nella normativa in materia di assegni familiari ha inteso favorire il coniuge affidatario dei figli e sancito il diritto di quest’ultimo a percepire gli assegni familiari indipendentemente da chi sia titolare del rapporto di lavoro posto alla base dell’erogazione. Applicando questo principio – afferma il tribunale di Bari – anche l’assegno unico, che ha preso il posto degli assegni per il nucleo familiare, spetta per intero al genitore convivente coi figli.

Attenzione, però: si tratta soltanto di una interpretazione.

Le indicazioni dell’INPS

Qualche giorno fa, l’INPS si è espressa in senso diametralmente opposto: infatti, con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 l’INPS ha chiarito i principi che presiedono l’attribuzione dell’Assegno Unico e Universale in favore dei minorenni ai genitori separati.

Le regole variano a seconda del tipo di affidamento e sono le seguenti:

In caso di affidamento condiviso

Il principio generale è che l’Assegno Unico e Universale viene erogato al 50% ciascuno ai genitori che hanno l’affidamento condiviso dei figli.

Tuttavia, resta salva la facoltà dei genitori di concordare che il contributo venga erogato per intero solo a uno dei due.

Dunque, i genitori possono accordarsi nel senso che l’assegno spetti per intero al genitore che ha la collocazione prevalente dei figli. Ma attenzione: devono essere entrambi d’accordo! Se uno dei due dice di no, l’assegno viene attribuito in automatico al 50%.

In caso di affidamento esclusivo

L’assegno viene sempre erogato per intero al genitore che ha l’affidamento esclusivo.

Se lo ha stabilito il giudice

Inoltre, se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori, l’assegno viene sempre erogato a un solo genitore, a prescindere dal tipo di affidamento, .

Cosa fare se la domanda presentata da un genitore non rispetta le regole?

Se un genitore ha presentato la domanda chiedendo l’attribuzione al 100% in violazione delle regole di cui sopra, l’altro genitore  può presentare all’INPS istanza di revisione della domanda, allegando la documentazione a sostegno della sua richiesta (ad esempio, il provvedimento del tribunale che dispone l’affidamento condiviso).

 

Gli accordi tra genitori separati sulle visite ai figli sono vincolanti per il giudice?

No, non lo sono. Il giudice può decidere anche diversamente da quanto concordato dai genitori, se ritiene che regole diverse siano meglio rispondenti all’interesse del figlio.
In tema di separazione personale dei coniugi e di divorzio, e anche con riferimento ai figli di genitori non sposati, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi le decisioni dell’autorità giudiziaria riguardo ai figli è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1993 pubblicata il 24 gennaio 2022.
La norma di riferimento è l’articolo 337 ter del codice civile, che pone al centro dell’attenzione del giudice il figlio e il suo migliore interesse. Il tribunale, dunque, non è vincolato agli accordi tra i genitori sul calendario delle visite e può discostarsene per realizzare l’interesse del figlio. La decisione, però, va adeguatamente motivata: il giudice deve chiarire quali sono le specifiche ragioni per cui la soluzione proposta dai genitori non va bene per i figli.

Il caso: tribunale, prima, e corte d’appello, poi, avevano ridotto i giorni di competenza del padre

Il caso giunto all’attenzione della Cassazione riguardava una coppia di genitori non coniugati che, nel procedimento relativo alla regolamentazione dei rapporti con i figli davanti al tribunale di Bologna, aveva concordato l’affidamento condiviso dei figli, la loro collocazione abitativa con la madre e il tempo di permanenza dei figli minori con il padre. Il calendario condiviso prevedeva che il padre trascorresse con i figli sei giorni ogni due settimane.
Nonostante l’accordo, il tribunale aveva ridotto a cinque giorni ogni due settimane il periodo che i figli trascorrevano con il padre e la Corte d’appello aveva poi confermato tale decisione, senza tuttavia chiarire le motivazioni alla base di tale decisione.
Il padre, dunque, si era trovato costretto a rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando la nullità della decisione d’appello in quanto i giudici avevano deciso andando oltre le richieste delle parti.

La decisione però non era motivata e pertanto…

La Cassazione, dopo aver evidenziato che in tema di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli il giudice deve tener conto soltanto dell’interesse del minore, a prescindere dagli accordi tra i genitori, ha accolto la richiesta del padre, sottolineando che la decisione difforme dagli accordi tra i genitori dev’essere adeguatamente motivata. Nel caso esaminato né il tribunale né la corte d’appello avevano giustificato la previsione di un calendario difforme da quello chiesto dai genitori. Pertanto, la causa è stata rimessa alla causa alla Corte d’appello di Bologna per essere riesaminata.

Fonte: Cassazione, Sez. VI, ord. n. 1993 del 1-24 gennaio 2022

assegnazione casa familiare

Fino a quando dura l’assegnazione della casa familiare?

L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento finalizzato a proteggere i figli minorenni ed a consentire loro di continuare a vivere, anche dopo la separazione dei genitori, nel medesimo habitat, nell’ambiente domestico che loro identificano come “casa”, dove hanno i loro oggetti e le loro abitudini.
L’assegnazione prescinde dal diritto di proprietà e non lo intacca, ma va a costituire un diritto personale di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente con i figli minorenni, che ha, pertanto, il diritto di abitare l’immobile. In altre parole, il proprietario della casa rimane tale, ma la disponibilità dell’immobile viene vincolata all’interesse dei figli ed al loro di diritto di crescere in modo equilibrato e sereno.

L’assegnazione della casa familiare corrisponde, peraltro, ad una modalità diretta di mantenimento dei figli e quando è di proprietà di uno dei genitori o di entrambi, va considerata anche ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, in quanto comporta un risparmio di spese abitative per il genitore assegnatario.

Se si tratta di immobile in locazione, l’assegnatario subentra in automatico nel contratto di locazione in essere, assumendo gli obblighi del conduttore.

E se i figli sono maggiorenni?

L’assegnazione della casa familiare va disposta anche quando i figli sono maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In presenza di figli maggiorenni, però, la funzione dell’assegnazione cambia: il provvedimento di assegnazione non protegge più il diritto del figlio a crescere in modo equilibrato e sereno, dato che il raggiungimento della maggiore età corrisponde all’ingresso nell’età adulta, ma tutela le esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale.

Dunque, in presenza di figli maggiorenni il provvedimento di assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori è possibile soltanto se il figlio
non è indipendente economicamente e
convive con uno dei genitori (cui, appunto, verrà assegnata la casa familiare).

Quando viene meno l’assegnazione?

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno nei seguenti casi:

– se l’assegnatario vi rinuncia;

– quando il figlio diventa economicamente autonomo (se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente);

– quando il figlio, anche se non indipendente dal punto di vista economico, si trasferisce a vivere stabilmente altrove. Nel caso in cui il trasferimento sia dovuto a ragioni di studio (ad esempio, il figlio che va a studiare in altra città), le situazioni vanno valutate caso per caso, ma in via prevalente si ritiene che l’assegnazione debba rimanere in vita fino a che non si interrompe in maniera stabile il rapporto con l’abitazione.

E se non ci sono figli? La casa coniugale può essere assegnata ad uno dei coniugi?

La giurisprudenza ha chiarito che l’assegnazione della casa familiare può essere disposta soltanto in presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Pertanto, è escluso che l’assegnazione della casa coniugale possa essere applicata alle coppie senza figli, anche nel caso in cui ci sia notevole divario tra le condizioni economiche dei coniugi e l’uso della casa possa assumere una funzione riequilibratice del divario nell’assetto economico dei coniugi.

Certamente, in sede di separazione personale i coniugi che non hanno figli sono liberi di regolare l’utilizzo della casa, prevedendo che uno dei due vi rimanga a vivere a titolo gratuito, ma è necessario che siano entrambi d’accordo (separazione consensuale). Se non sono d’accordo ed avviano una separazione giudiziale, il Tribunale non potrà disporre l’assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei due, in quanto, per legge, l’assegnazione è prevista soltanto a tutela dei figli.

Genitori separati e vacanze estive

L’estate, si sa, è il momento in cui si fanno le ferie, ci si riposa, si stacca la spina per ricaricare le pile. Tra genitori separati, tuttavia, l’organizzazione delle vacanza è spesso motivo di contrasto. Infatti non è sempre semplice gestire le diverse esigenze di ciascuno dei componenti della famiglia separata. I provvedimenti giudiziari sono di aiuto poiché disciplinano anche le modalità di gestione delle ferie, ma alle volte non è tutto chiaro. Ecco alcuni dei quesiti che mi vengono posti più di frequente.

Come organizzano le vacanze estive i genitori separati?

Nei provvedimenti che regolano la separazione, il divorzio o l’affidamento dei figli di genitori non sposati viene stabilito un calendario dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. Tale calendario disciplina specificamente anche il periodo estivo:  si stabilisce quanto tempo il figlio può trascorrere con ogni genitore per le vacanze estive e se il periodo debba essere concordato tra i genitori o solo comunicato dal genitore non convivente (al quale si tende a dare la priorità in quanto è il genitore che di norma trascorre meno tempo coi figli secondo il calendario ordinario).

Viene anche stabilito il termine entro il quale i rispettivi periodi di vacanza vanno concordati o comunicati (di solito entro fine aprile o fine maggio).

E se entrambi i genitori hanno le ferie nello stesso periodo?

In alcuni provvedimenti giudiziari è stabilito che in caso di disaccordo sui periodi di interesse di ciascun genitore, negli anni pari prevale un genitore e negli anni dispari l’altro.

Se manca una previsione simile e nessuno dei genitori vuole cedere, sarà necessario rivolgersi al Giudice per dirimere il conflitto.

Quanto durano le vacanze estive coi figli?

Non ci sono limiti di legge. Ogni situazione è a sé e ogni famiglia separata ha le sue esigenze e le sue abitudini. Molto dipende anche dall’età dei figli.

Nei provvedimenti viene stabilita la durata dei periodi di vacanza. Con figli in età scolare si prevedono in genere due o tre settimane con ciascun genitore, anche continuative. I periodi, però possono essere più lunghi, fino a dividere al 50% tra i genitori il periodo delle vacanze scolastiche estive.

Il mancato rispetto delle regole stabilite nel provvedimento giudiziale sui periodi di vacanza costituisce reato ai sensi dell’art. 388 c.p.

Devo comunicare all’ex dove andrò in vacanza coi miei figli?

Sì, vi è un preciso obbligo di informare l’altro genitore sul luogo in cui il figlio verrà condotto in vacanza e di fornire l’indirizzo esatto ed i recapiti telefonici.

La mancata comunicazione non integra reato penale, ma è rilevante in ogni caso sotto il profilo civilistico, poiché costituisce violazione dell’obbligo di collaborazione tra i genitori nell’interesse della prole e contrasta con i principi dell’affidamento condiviso.

La mancata comunicazione può essere punita ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. con una sanzione amministrativa e col risarcimento del danno.

Chi paga le vacanze dei figli?

A meno che non sia stabilito diversamente nel provvedimento che regola la separazione dei genitori, ciascun genitore paga di tasca propria le spese delle sue vacanze coi figli.

Soltanto i costi delle vacanze che il figlio fa da solo per ragioni di studio o assieme agli amici, così come le spese dei soggiorni-studio all’estero rientrano nelle spese straordinarie da dividere al 50% tra i genitori. La decisione va previamente concordata.

Durante il periodo di vacanza posso non versare o ridurre l’assegno mensile?

No, non è possibile. La Cassazione ha chiarito in maniera univoca che l’assegno per il mantenimento dei figli va versato per intero anche nel mese in cui si trascorre un periodo di ferie con i figli.

Posso portare all’estero i miei figli?

Il genitore separato può portare i figli all’estero con sè senza necessità del consenso dell’altro genitore, a meno che nel provvedimento che regola la separazione o l’affidamento dei figli non sia espressamente stabilito che l’espatrio del figlio minorenne dev’essere previamente autorizzato dall’altro genitore o non sia stabilito un vero e proprio divieto di espatrio (che comunque richiede specifiche ragioni).

Per approfondire la questione del rilascio e rinnovo del passaporto o della carta di identità per l’espatrio si veda questo articolo: Rilascio del passaporto e conflitto tra genitori 

diniego passaporto

Rilascio del passaporto e conflitto tra genitori

Siamo separati e abbiamo un figlio minore, devo rinnovare il passaporto. Il mio ex mi nega il consenso. Come posso fare?

Per il rilascio e per il rinnovo del passaporto in presenza di figli minorenni è necessario il consenso dell’altro genitore.

Molti pensano che il consenso sia necessario solo per il rinnovo del passaporto del figlio minorenne ma in realtà è necessario anche per il passaporto del genitore.

Non importa se i genitori sono conviventi, sposati, separati o divorziati. Ciò che rende obbligatoria l’autorizzazione dell’altro genitore è la presenza di un figlio minorenne.

Come va dato il consenso?

Il consenso va dato recandosi personalmente in Questura o tramite dichiarazione scritta. Sulle pagine web delle Questure italiane sono presenti i modelli di dichiarazione di assenso e le istruzioni per la compilazione.

Spesso nelle separazioni e nei divorzi consensuali si prevede l’assenso reciproco al rilascio e rinnovo del passaporto. Tale assenso, anche se trasfuso nel provvedimento di omologa o in sentenza, non è considerato sufficiente. Serve un ulteriore atto di consenso specifico per il rilascio o rinnovo richiesto.

Se i genitori sono separati, il consenso serve in tutti i casi?

No, in alcuni tassativi casi non è necessario il consenso dell’altro genitore: in particolare, se il figlio è affidato in via esclusiva ad un solo genitore, quest’ultimo può ottenere il passaporto anche senza il consenso dell’altro.

Inoltre, non è necessario il consenso nel caso in cui il genitore sia militare impiegato in missioni internazionali, per ottenere il passaporto di servizio.

L’altro genitore può opporsi al rilascio del passaporto?

Sì, ma il diniego è legittimo solo per validi motivi, in particolare quando vi sia il rischio che il figlio possa subire conseguenze negative.

A titolo esemplificativo, è considerato un valido motivo di opposizione il pericolo concreto che il genitore che chiede il passaporto intenda trasferirsi stabilmente all’estero per sottrarsi agli obblighi di mantenimento e di frequentazione col figlio.

Cosa fare se l’altro genitore rifiuta di autorizzare il rilascio del passaporto?

Nel caso in cui l’altro genitore rifiuti di autorizzare il rilascio o il rinnovo del passaporto, è possibile chiedere l’autorizzazione al tribunale. La domanda va rivolta al Giudice Tutelare del luogo di residenza del figlio minore.

Il Giudice tutelare verifica, mediante l’audizione degli stessi genitori o assumendo informazioni tramite la Polizia Giudiziaria, che non vi siano ragioni ostative al rilascio o al rinnovo del documento per l’espatrio.

Una volta accertato ciò, emette un provvedimento che autorizza il rilascio o rinnovo del passaporto e che sostituisce il veto dell’altro genitore. Questo provvedimento va poi consegnato in Questura assieme alla richiesta del passaporto.

Il consenso al rilascio del passaporto può essere revocato?

Sì, il genitore che ha dato il consenso al rilascio del passaporto può cambiare idea e revocarlo successivamente. Ovviamente perché la revoca sia legittima devono esserci validi motivi (i medesimi che rendono legittimo il diniego).

Non è necessario rivolgersi al tribunale, ma è sufficiente comunicare la revoca alla Questura del luogo in cui risiede il genitore titolare del passaporto, motivandone specificamente le ragioni.

Se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola per il figlio, chi decide?

In una recente sentenza il Tribunale di Verona, di fronte al conflitto dei genitori sulla scelta della scuola media del figlio, ha deciso valorizzando la volontà dello stesso figlio.

La vertenza riguardava la scelta tra un istituto privato e un istituto pubblico.

Sentito dal giudice, il figlio ha espresso in maniera chiara e consapevole i suoi desideri: il minore ha riferito che nella scuola pubblica avrebbe potuto mantenere rapporti continuativi con alcuni dei compagni della scuola primaria, con i quali era in sintonia.

Inoltre, il ragazzino ha evidenziato che se fosse stata scelta la scuola pubblica avrebbe potuto andare a scuola da solo a piedi, così manifestando un desiderio di autonomia e indipendenza funzionale alla sua sana crescita.

La decisione del tribunale è pertanto ricaduta sulla scuola pubblica, anche poiché vicina all’abitazione del genitore con cui il minore trascorreva più tempo.

Fonte: Trib. Verona sent. 21.4.2021

Qual è il giudice competente a decidere sull’affidamento del figlio se uno dei genitori vive all’estero?

In linea generale, se i genitori non vivono nello stesso luogo, il giudice competente a decidere dell’affidamento del figlio è il giudice di prossimità, vale a dire il giudice del luogo in cui vive stabilmente il figlio al momento della domanda.

Lo ha ribadito la Cassazione nella recente sentenza n. 10243 del 19 aprile 2021. La decisione riguarda il caso di un minore nato all’estero e figlio di un cittadino statunitense e di una cittadina italiana. La Cassazione ha stabilito la competenza giurisdizionale del tribunale di Firenze, luogo in cui viveva stabilmente il bambino assieme alla madre al momento di presentazione della domanda. Il padre invece era rimasto a vivere negli USA.

Il luogo di vita del minore corrisponde al luogo in cui il minore abita stabilmente, dove frequenta la scuola e dove ha sviluppato una rete di amicizie e relazioni sociali. Non basta la residenza anagrafica: la residenza anagrafica è un dato amministrativo e conta soltanto se corrisponde al posto in cui il bambino vive a tutti gli effetti.

Ma attenzione: ogni vicenda familiare va esaminata nel dettaglio, poichè quando i genitori hanno nazionalità diversa si applicano oltre alle norme di diritto internazionale privato anche le norme sovranazionali, come i regolamenti comunitari, e i trattati internazionali.

Per ogni caso è necessario ricostruire precisamente le fonti normative per comprendere quale sia il giudice competente e quali siano le norme di diritto sostanziale applicabile. Pertanto, è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato che si occupa specificamente di questo specifico settore del diritto.

 

Spese straordinarie per i figli: le prassi dei tribunali

Nelle separazioni, il mantenimento dei figli viene stabilito prevedendo un assegno di importo fisso mensile a copertura del mantenimento ordinario, cui si aggiunge il rimborso a parte di una serie di spese (mediche, scolastiche, sportive, ecc.), definite spese straordinarie.

La Cassazione ha infatti affermato in più occasioni che vi sono spese che per il loro carattere eccezionale e non prevedibile o per l’importo rilevante non possono essere calcolate in anticipo e incluse nell’assegno mensile.

Di solito le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno. Tuttavia, quando le condizioni economiche dei genitori sono diverse, possono essere anche poste in misura maggiore o per intero a carico di quello più facoltoso.

Ma quali sono esattamente le spese straordinarie?

La Cassazione ha stabilito che rientrano nelle spese straordinarie le spese non prevedibili. Ad esempio, le visite mediche.

Ha anche affermato che rientrano nelle spese straordinarie le spese che, nonostante siano prevedibili, sono di importo elevato. Se non rimborsate separatamente, queste spese andrebbero ad incidere in maniera significativa sull’assegno mensile, riducendolo o persino azzerandolo. Rientrano in questo tipo di spese, ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici: è un acquisto prevedibile, ma la spesa in genere è rilevante.

Più in generale, la Cassazione ha sostenuto che fanno parte delle spese straordinarie tutte le spese relative alle decisioni più importanti per la crescita, la formazione e la salute dei figli . Tali spese devono essere concordate anticipatamente dai genitori, a meno che non abbiano carattere d’urgenza.

Questi criteri generali si prestano a diverse interpretazioni e il contenzioso sulle spese straordinarie è assai frequente. Non è sempre chiaro quali siano in concreto le tipologie di spese che rientrano negli extra, se debbano essere concordate tutte o solo alcune, con quali modalità debbano essere rimborsate.

Un esempio: i farmaci da banco si considerano spese straordinarie o fanno parte del mantenimento ordinario? I giudici hanno dato risposte discordanti.

Le prassi dei Tribunali

In assenza di specifiche disposizioni di legge, negli ultimi anni i tribunali hanno cercato di ridurre le controversie sulle spese extra mediante l’adozione di protocolli sulle spese straordinarie.

I protocolli sono regole uniformi che che vengono applicate di default (salvo che i genitori non si accordino in modo diverso) in tutti i casi in cui si deve regolare il mantenimento dei figli. Si applicano, dunque, alle separazioni, ai divorzi e ai procedimenti di modifica. Si applicano anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

I protocolli hanno consentito di ridurre le vertenze sulle spese straordinarie, ma non hanno risolto tutti i problemi. Ogni tribunale ha infatti il proprio protocollo e i criteri cambiano da un tribunale all’altro, anche nell’ambito dello stesso distretto di Corte d’Appello.

In ogni caso si tratta indubbiamente di un passo in avanti rispetto al passato, in attesa che regole più precise vengano dettate in maniera uniforme a livello nazionale.

Nei protocolli, oltre all’elencazione delle spese straordinarie, sono indicate le modalità di rimborso. Spesso è previsto che la mancata risposta alla richiesta di rimborso vale come assenso, e ciò al fine di evitare condotte dilatorie da parte di chi deve pagare.

Sono anche specificate quali voci di spesa debbano essere previamente concordate tra i genitori e quali invece non richiedono il preventivo accordo, in quanto si tratta di spese ritenute di per sé rispondenti all’interesse del figlio o non concertabili.

Rientrano, ad esempio, tra le spese che non richiedono l’accordo tra i genitori le spese per l’acquisto dei libri scolastici. Vanno invece concordate le spese per visite mediche specialistiche in regime di libera professione.

Il giudice tutelare e la funzione di vigilanza attiva

Si è molto discusso in dottrina della funzione di vigilanza attiva che il Giudice Tutelare è chiamato a svolgere sull’applicazione dei provvedimenti relativi ai figli minori, e più in particolare sull’attuazione delle regole fissate nei provvedimenti di separazione e di divorzio e nei provvedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio e relative alle modalità di affidamento e ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.

Il potere di vigilanza

La norma di riferimento è l’articolo 337 del Codice civile, che stabilisce che il Giudice Tutelare ha il compito di vigilare sui provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale sui minori. La formulazione della norma è molto ampia, tanto che in un primo momento la giurisprudenza aveva ritenuto che il potere di vigilanza del Giudice Tutelare trovasse applicazione soltanto con riferimento ai provvedimenti con cui veniva tolta o ridotta la responsabilità genitoriale, vale a dire nei provvedimenti di decadenza e sospensione della responsabilità (o potestà, come si chiamava un tempo) genitoriale.

Più di recente, però, sono state emanate diverse sentenze che hanno riconosciuto che il giudice tutelare può vigilare in maniera attiva sull’attuazione dei provvedimenti di separazione e divorzio e su quelli relativi ai figli non matrimoniali, indipendentemente dal fatto che vi siano in essi misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale.

In altre parole, è stato attribuito al Giudice Tutelare il compito di intervenire per far sì che i provvedimenti relativi ai rapporti genitori – figli trovino piena attuazione.

Un intervento concreto  e veloce

E così, ad esempio, se un genitore ostacola il rapporto tra i figli e l’altro genitore, si oppone agli incontri, accampa scuse, non consente all’altro di incontrare i bambini, il Giudice Tutelare può agire concretamente per fare in modo che i provvedimenti vengano attuati.

Il Giudice Tutelare può intervenire inoltre adottando misure volte a ripristinare la frequentazione tra i figli e uno dei genitori, se interrotta, o facilitare la gestione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori quando vi siano delle problematiche tra i genitori, magari dovute al fatto che le regole fissate nel provvedimento della separazione o del divorzio sono vaghe.

Vantaggi  e limiti

Il ricorso al Giudice tutelare rappresenta uno strumento particolarmente vantaggioso, in quanto il procedimento è snello e veloce e per questa ragione consente un intervento rapido ed efficace a tutela dei minori.
Il limite dell’intervento del Giudice Tutelare è che non può cambiare le regole già fissate, ma solo specificarle o agire per la loro attuazione.
Pertanto, quando le regole non sono più attuali perché è cambiata la situazione di fatto (questo può accadere, ad esempio, quando un genitore cambia casa e va a vivere lontano, rendendo non più applicabili le regole sulle visite ai figli), è necessario attivare altri strumenti.