Guida alla separazione consensuale

La separazione consensuale è il percorso attraverso il quale i coniugi decidono di separarsi regolando, di comune accordo, gli aspetti personali, economici e familiari della crisi matrimoniale.

È spesso percepita come una soluzione “semplice” perché presuppone l’accordo tra i coniugi. In realtà, anche quando vi è una volontà condivisa di separarsi, è importante che le condizioni di separazione siano formulate in modo chiaro, equilibrato e sostenibile nel tempo, soprattutto quando vi sono figli, immobili, obblighi di mantenimento o questioni patrimoniali da disciplinare.
Una separazione consensuale ben costruita può ridurre il conflitto, contenere i tempi e prevenire future controversie. Al contrario, un accordo generico o incompleto può creare successivamente difficoltà, rendendo necessario modificare le condizioni o avviare nuovi procedimenti.

Che cos’è la separazione consensuale

La separazione consensuale è la separazione fondata sull’accordo dei coniugi.L’accordo può riguardare, a titolo esemplificativo:

  • l’affidamento e la collocazione abitativa dei figli;
  •  i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore;
  •  il contributo al mantenimento dei figli;
  • l’eventuale assegno in favore del coniuge economicamente più debole;
  • l’assegnazione della casa familiare;
  • la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie relative ai figli;
  • eventuali accordi patrimoniali relativi ai beni acquistati durante il matrimonio.

La separazione non scioglie il matrimonio: il vincolo matrimoniale resta, ma vengono regolati gli effetti della crisi coniugale. Il divorzio, invece, interviene in una fase successiva e determina lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Separazione consensuale e separazione giudiziale: la differenza

La separazione consensuale presuppone che i coniugi abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
La separazione giudiziale, invece, si rende necessaria quando manca l’accordo: ad esempio perché i coniugi non concordano sull’affidamento dei figli, sull’assegno di mantenimento, sulla casa familiare o su altri aspetti rilevanti.

La separazione consensuale, quando possibile, consente normalmente una gestione meno conflittuale della crisi familiare. Tuttavia, il consenso non deve essere confuso con la rinuncia alla tutela dei propri diritti: l’accordo deve essere valutato con attenzione, tenendo conto delle esigenze immediate e delle conseguenze future.

Come si presenta la domanda di separazione consensuale

Nel procedimento davanti al Tribunale, la separazione consensuale viene proposta con ricorso congiunto. Dopo la riforma del processo di famiglia, il procedimento su domanda congiunta è disciplinato dall’art. 473-bis.51 del codice di procedura civile. La domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’una o dell’altra parte (in presenza di figli minori, la competenza spetta al giudice del luogo in cui i figli vivono abitualmente) e il ricorso deve contenere, tra l’altro, le condizioni relative ai figli, ai rapporti economici e alle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti.

Il giudice valuta l’accordo e può chiedere chiarimenti. Quando sono coinvolti figli, il controllo riguarda in particolare la conformità delle condizioni all’interesse dei minori. Se gli accordi risultano in contrasto con l’interesse dei figli, il giudice può convocare le parti e indicare le modifiche necessarie; se non viene trovata una soluzione idonea, la domanda può essere rigettata allo stato.

È sempre necessario andare in Tribunale?

Non sempre. Oltre al ricorso congiunto davanti al Tribunale, l’ordinamento prevede strumenti alternativi.
Uno di questi è la negoziazione assistita, che consente ai coniugi di raggiungere un accordo con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. La negoziazione assistita può essere utilizzata per soluzioni consensuali di separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio. In presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica, il quale valuta l’interesse dei figli.

In alcuni casi più semplici, è possibile concludere l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile. Questa strada è però limitata: è ammessa in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; inoltre, l’accordo davanti al Comune non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
La scelta dello strumento più adatto dipende dalla situazione concreta: presenza di figli, patrimonio, immobili, assegni, rapporti economici tra coniugi, urgenze e necessità di rendere l’accordo completo ed efficace.

Quali aspetti regolare nell’accordo di separazione

Un accordo di separazione consensuale dovrebbe essere il più possibile chiaro e completo.
Tra gli aspetti più importanti vi sono:

1. Figli, affidamento e tempi di permanenza
Quando vi sono figli, occorre disciplinare l’affidamento, il collocamento, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, anche per i periodi delle vacanze e delle festività.
È opportuno evitare formule generiche. Un calendario poco chiaro può generare conflitti successivi, soprattutto nei periodi di vacanza o in caso di turni lavorativi complessi.

2. Mantenimento dei figli
L’accordo le modalità di contribuzione al mantenimento dei figli da parte di ciascun genitore, tenendo conto delle esigenze dei figli, dei redditi dei genitori, dei tempi di permanenza e dell’organizzazione familiare.
In genere a carico del genitore non convivente con i figli viene previsto un contributo mensile fisso che copre le spese ordinarie di vita del figlio (vitto, alloggio e abbigliamento, ecc.) e un contributo variabile per le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative, che vanno rimborsate a parte.
E’ utile distinguere le spese ordinarie, comprese nell’assegno mensile, dalle spese straordinarie, indicando quando devono essere concordate preventivamente e in quale percentuale devono essere ripartite tra i genitori.

3. Casa familiare
La casa familiare è spesso uno degli aspetti più delicati. La sua assegnazione non dipende dalla proprietà dell’immobile, ma esclusivamente dall’interesse dei figli a conservare, quando possibile, l’ambiente domestico di riferimento.
Se non vi sono figli, l’attribuzione della casa segue criteri diversi e deve essere valutata in rapporto alla proprietà, ai contratti in essere e agli eventuali accordi economici tra i coniugi.

4. Assegno di mantenimento tra coniugi
In alcuni casi può essere previsto un assegno in favore del coniuge che non dispone di redditi adeguati. La valutazione richiede attenzione, perché deve tenere conto della situazione economica di entrambi, della durata del matrimonio, dell’organizzazione familiare precedente e delle condizioni concrete dopo la separazione.

5. Aspetti patrimoniali
La separazione può coinvolgere conti correnti, mutui, finanziamenti, beni mobili, immobili, società o attività professionali. Quando vi sono rapporti patrimoniali complessi, è importante valutare se inserirli nell’accordo di separazione o se regolarli con atti separati, anche con il supporto di altri professionisti, come notai o commercialisti.

Quali documenti servono

I documenti necessari possono variare a seconda del caso. I documenti essenziali sono i seguenti:

• estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
• certificato di residenza e stato di famiglia;
• dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni;
• documentazione bancaria dell’ultimo triennio;
• certificati di proprietà di veicoli e natanti;
• visure catastali attestanti le proprietà immobiliari;
• documentazione relativa a stipendi, pensioni, attività professionali o societarie;
• documenti su mutui, finanziamenti, immobili, contratti di locazione;
• spese scolastiche, sanitarie, sportive o straordinarie dei figli;
• eventuali accordi già raggiunti tra i coniugi.

La raccolta completa della documentazione consente di formulare condizioni più precise e riduce il rischio di contestazioni future.

Dopo quanto tempo si può chiedere il divorzio?

La separazione consensuale non coincide con il divorzio. Dopo la separazione, il divorzio può essere richiesto quando siano maturati i presupposti previsti dalla legge.
In caso di separazione consensuale, il termine per proporre domanda di divorzio è di sei mesi.
È importante precisare che il decorso del termine non rende automatico il divorzio: occorre comunque presentare una domanda e regolare le relative condizioni.

Si possono chiedere insieme separazione e divorzio?

Dopo la riforma del processo familiare, si è posto il tema della possibilità di proporre con un unico ricorso la domanda di separazione e quella di divorzio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, ha affermato l’ammissibilità del ricorso proposto dai coniugi con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c.
Si tratta di una scelta processuale che deve essere valutata caso per caso. Non sempre è la soluzione più opportuna: dipende dalla stabilità dell’accordo, dalla presenza di figli, dagli assetti patrimoniali e dalla prevedibilità delle condizioni future.

Separazione consensuale non significa accordo affrettato

Uno degli errori più frequenti è pensare che, poiché la separazione è consensuale, sia sufficiente “mettere per iscritto” ciò che i coniugi hanno già deciso.
In realtà, l’accordo di separazione produce effetti importanti sulla vita personale, familiare ed economica. Prima di firmare, è opportuno chiedersi:
l’accordo tutela adeguatamente i figli?
i tempi di frequentazione sono concretamente sostenibili?
il contributo economico è proporzionato?
le spese straordinarie sono disciplinate in modo chiaro?
la casa familiare è regolata correttamente?
l’accordo tiene conto di possibili cambiamenti futuri?
vi sono aspetti patrimoniali da valutare separatamente?

Un accordo equilibrato deve essere comprensibile, applicabile e costruito sulla situazione reale della famiglia.

Quando rivolgersi a un avvocato

L’assistenza di un avvocato è importante in ogni caso, per avere un quadro chiaro e completo dei propri diritti e delle possibili conseguenze dell’assetto separativo.

E’ però fondamentale quando:
• vi sono figli minori;
• uno dei coniugi ha redditi molto diversi dall’altro;
• vi sono immobili, mutui o attività economiche cogestite;
• uno dei coniugi vive all’estero o ha cittadinanza straniera;
• l’accordo riguarda anche questioni patrimoniali;
• si desidera valutare la possibilità di negoziazione assistita;
• si vuole capire se proporre anche domanda di divorzio congiunto.

Nel diritto di famiglia, il ruolo dell’avvocato non è soltanto quello di predisporre atti, ma anche di aiutare la persona a comprendere le conseguenze delle scelte che sta compiendo.

In conclusione

La separazione consensuale può rappresentare una soluzione efficace e meno conflittuale alla crisi familiare, ma richiede attenzione, competenza e capacità di prevedere le conseguenze dell’accordo nel tempo.
Ogni famiglia ha una storia diversa. Per questo è importante evitare soluzioni standard e costruire condizioni adeguate alla situazione concreta: figli, redditi, casa, patrimonio, tempi di cura e prospettive future.

Lo Studio Legale dell’avv. Barbara D’Angelo assiste le persone nelle questioni di separazione, divorzio, affidamento dei figli e diritto di famiglia, con un approccio orientato alla tutela della persona, dei minori e della riservatezza. L’avv. Barbara D’Angelo è avvocato specialista in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.
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patti prematrimoniali

I patti prematrimoniali sono validi in Italia?

Sì, oggi in Italia i patti prematrimoniali possono essere validi, soprattutto per quanto riguarda gli accordi economici tra coniugi, purché non violino la legge, l’ordine pubblico o i diritti dei figli.
Negli ultimi anni, infatti, la giurisprudenza ha iniziato a riconoscere sempre più spazio agli accordi tra coniugi anche in previsione della separazione.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025) ha confermato questa apertura, riconoscendo la validità di un accordo economico collegato alla futura crisi matrimoniale.

Cosa sono i patti prematrimoniali

I patti prematrimoniali sono accordi con cui due persone stabiliscono in anticipo come regolare i rapporti economici in caso di separazione o divorzio.
Sempre più spesso chi si rivolge a un avvocato esperto in diritto di famiglia chiede proprio questo: capire come tutelarsi prima che nascano problemi.
Non si tratta di sfiducia nella relazione, ma di una forma di pianificazione consapevole.

Per molto tempo, nel diritto italiano, parlare di accordi tra coniugi “in previsione” della separazione era quasi un tabù. L’idea dominante era semplice: il matrimonio non è un contratto come gli altri, e quindi non si può decidere prima cosa accadrà se finirà.

Oggi questo scenario sta cambiando, e anche in modo piuttosto rapido.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 ha confermato la validità di un accordo tra coniugi che prevedeva il pagamento di una somma di denaro in caso di futura separazione.

Il segnale è chiaro: il diritto di famiglia si sta aprendo sempre di più alla possibilità che le persone regolino autonomamente i propri rapporti, anche guardando al futuro.

Dalla diffidenza agli accordi: un cambiamento culturale

Per capire questo cambiamento bisogna partire da un dato: per anni si è ritenuto che certi aspetti della vita familiare fossero “indisponibili”, cioè non modificabili dalla volontà delle parti.
Oggi questa impostazione viene progressivamente superata. Sempre più spesso i giudici riconoscono che, almeno sul piano economico, i coniugi possano accordarsi liberamente, purché nel rispetto di alcuni limiti fondamentali.
Non si tratta di trasformare il matrimonio in un contratto commerciale, ma di riconoscere che le persone sono in grado di assumersi responsabilità e di organizzare consapevolmente anche le conseguenze di una eventuale crisi.

Accordi prima, durante e dopo la crisi

Un aspetto interessante è che questi accordi non riguardano solo il momento della separazione.

Possono essere stipulati
prima del matrimonio,
durante la vita coniugale oppure
al momento della crisi.

Ciò che conta è che siano chiari, equilibrati e non lesivi dei diritti fondamentali. In particolare, resta centrale la tutela dei figli, che rappresenta sempre un limite invalicabile all’autonomia delle parti.

Un diritto di famiglia sempre più “negoziale”

Questa evoluzione interpretativa si inserisce in un quadro più ampio. Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto strumenti che permettono ai coniugi di gestire la crisi senza necessariamente passare dal giudice, come la negoziazione assistita.
Il risultato è che il diritto di famiglia sta diventando meno rigido e più flessibile. Le soluzioni non sono più solo “imposte” dall’alto, ma sempre più spesso costruite dalle persone coinvolte, con l’aiuto dei professionisti.
In questo contesto, anche gli accordi “a latere” — cioè quelli non inseriti direttamente nei provvedimenti del giudice — vengono riconosciuti come veri e propri contratti, capaci di produrre effetti tra le parti.

Anche la tecnologia entra in gioco

Un altro elemento interessante riguarda il modo in cui questi accordi possono essere dimostrati. Non è più necessario pensare solo a documenti formali: anche e-mail e messaggi telefonici possono avere rilievo giuridico. In alcune decisioni, i giudici hanno riconosciuto che le comunicazioni digitali possono costituire prova dell’esistenza di un accordo tra coniugi.
È un segno dei tempi: il diritto si adatta alle modalità con cui oggi le persone comunicano e prendono decisioni.

Verso la regolamentazione dei  patti prematrimoniali?

In molti Paesi i patti prematrimoniali sono da tempo uno strumento diffuso e regolato. In Italia, invece, manca ancora una disciplina organica.
Tuttavia, la recente evoluzione giurisprudenziale fa ritenere che il terreno sia ormai pronto. Le proposte di riforma non mancano e la direzione appare chiara: riconoscere sempre più spazio alla capacità delle persone di pianificare il proprio futuro, anche nei momenti più delicati.

Perché parlarne prima della crisi

Affrontare il tema del possibile assetto separativo quando il rapporto funziona può sembrare controintuitivo. Eppure, proprio in una fase di equilibrio è più facile prendere decisioni ragionate e condivise.
Accordi costruiti in anticipo possono ridurre il conflitto, aumentare la certezza e rendere meno traumatico un eventuale momento di crisi.

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Ogni situazione familiare è diversa e merita una valutazione attenta.
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Assegno di mantenimento nella separazione e tenore di vita

L’assegno di mantenimento è uno degli aspetti più delicati e dibattuti nelle cause di separazione personale tra coniugi. Questo istituto giuridico, regolato dal codice civile, mira a garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, salvaguardando chi si trova in una posizione finanziaria più debole a seguito della fine del rapporto matrimoniale.

In questo articolo, analizziamo i criteri di determinazione, le modalità di pagamento, le differenze rispetto all’assegno divorzile, la durata e i casi in cui il diritto all’assegno può essere revocato.

Cos’è l’assegno di mantenimento e a chi spetta

L’assegno di mantenimento è un importo periodico che il coniuge economicamente più forte è tenuto a versare all’altro in caso di separazione personale. La sua finalità è garantire al coniuge beneficiario un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Per ottenere l’assegno, il coniuge richiedente deve dimostrare di avere una condizione economica inferiore a quella dell’altro e di non essere in grado, da solo, di mantenere il medesimo standard di vita goduto durante il matrimonio.

Come si determina l’importo dell’assegno

L’importo dell’assegno di mantenimento viene stabilito dal giudice, che valuta una serie di elementi, tra cui

  • la disparità economica tra i coniugi, analizzando redditi, patrimoni, e il contributo fornito alla vita familiare;
  • la durata del matrimonio: un’unione lunga tende a giustificare assegni più consistenti rispetto a matrimoni di breve durata;
  • il tenore di vita coniugale: tendenzialmente l’assegno è finalizzato a far sì che il coniuge economicamente più debole possa mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto durante la convivenza coniugale;
  •  l’età e le condizioni di salute del richiedente: rilevano ai fini della valutazione della capacità lavorativa concreta del coniuge economicamente più debole.

Il giudice si avvale dell’esame della documentazione economica di ciascun coniuge, come dichiarazioni dei redditi, estratti conto dei conti correnti bancari e postali, valore delle proprietà immobiliari e dei beni di proprietà di ciascuno, bilanci delle società possedute dai coniugi, ecc. In determinati casi, può disporre accertamenti tributari o una consulenza tecnica contabile per stabilire un quadro completo della condizione economica delle parti.

Modalità di pagamento e durata

L’assegno di mantenimento viene corrisposto in forma di somma mensile da versarsi in modo continuativo mediante bonifico entro i primi giorni di ogni mese.

In generale il pagamento è dovuto fino a che perdura la separazione, a meno che non intervengano eventi che modificano l’assetto economico delle parti, quali a titolo esemplificativo

  • il miglioramento della situazione economica del beneficiario: se il coniuge che percepisce l’assegno trova un lavoro o riceve un’eredità consistente, il diritto a percepire l’assegno può venire meno oppure può ne venire ridotto l’importo;
  • il peggioramento della condizione economica del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno,
  • la convivenza del beneficiario con un’altra persona: anche in questo caso è possibile che l’assegno venga ridotto o anche revocato.

La modifica o la revoca dell’assegno vanno concordati tra i coniugi in un atto ufficiale avente lo stesso valore giuridico dell’accordo di separazione. Può trattarsi di un accordo di negoziazione assistita oppure di un ricorso congiunto da sottoporre alla ratifica del tribunale. In caso di mancato accordo, il coniuge che ha interesse può chiede la riduzione o la revoca dell’assegno rivolgendosi al tribunale, mediante un procedimento contenzioso.

Quando interviene il divorzio, l’assegno di mantenimento può venire meno del tutto oppure può essere sostituito dall’assegno divorzile.

L’assegno di mantenimento è diverso dall’assegno divorzile

L’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio si fondano su presupposti diversi. Lo ha ribadito anche di recente la Corte di Cassazione, Sezione I, nell’ordinanza del 22 novembre 2024, n. 30119, la quale ha evidenziato come la separazione, pur interrompendo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, non estingua del tutto i diritti e doveri derivanti dal matrimonio.

Ed infatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Questo significa che anche se i coniugi sono separati resta attuale il dovere di assistenza materiale, vengono meno solo gli obblighi personali di fedeltà, convivenza e collaborazione.

La Cassazione ha precisato che sulla scorta di questi principi l’assegno di mantenimento va calcolato tenendo conto del tenore di vita coniugale.

Diversamente, al momento del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) viene meno il dovere di assistenza materiale tipico della separazione, rimane soltanto un dovere di solidarietà post-coniugale che ha principalmente una funzione assistenziale.

In conclusione

L’assegno di mantenimento è uno strumento essenziale per tutelare il coniuge economicamente più debole durante la separazione personale, assicurandogli una continuità economica. Tuttavia, è importante ricordare che si tratta di una misura legata alla persistenza del vincolo coniugale e distinta per natura e finalità dall’assegno di divorzio.

Per affrontare con serenità e consapevolezza gli aspetti economici della separazione, il nostro studio legale offre consulenza personalizzata e supporto in ogni fase del procedimento. Contattaci per fissare un appuntamento e ricevere l’assistenza di cui hai bisogno.

Un nuovo passo importante nel mio percorso professionale

Il 16 settembre 2024 ho conseguito il titolo di Avvocato Specialista in Diritto della Persona, delle Relazioni Familiari e dei Minorenni, superando l’esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF). Questo riconoscimento rappresenta per me un passo significativo in un percorso che, da oltre vent’anni, mi vede impegnata nel diritto di famiglia e nella tutela delle persone in momenti spesso delicati della loro vita.

Cosa significa questo riconoscimento?

Il titolo di avvocato specialista certifica competenze approfondite e riconosciute in un ambito specifico del diritto. Per chi, come me, si occupa di diritto della persona e delle relazioni familiari, vuol dire poter offrire un supporto ancora più qualificato su questioni fondamentali come:

– separazioni e divorzi;

– affidamento e tutela dei figli minori;

– contratti e unioni civili;

– successioni e diritti patrimoniali della famiglia;

– protezione delle persone vulnerabili, come minori e soggetti fragili.

Essere specialista non significa solo conoscere le leggi, ma anche sapere come applicarle con attenzione alle specificità di ogni caso, cercando soluzioni che rispettino il benessere e i diritti delle persone coinvolte.

 

Un impegno continuo al fianco delle persone

Nel corso degli anni ho avuto il privilegio di affiancare molte persone, ciascuna con la propria storia, le proprie sfide e i propri obiettivi. Ogni esperienza ha arricchito il mio bagaglio professionale e umano, insegnandomi quanto sia importante un approccio fatto di ascolto, empatia e competenza tecnica.

Questo nuovo titolo non cambia il mio modo di lavorare, ma conferma l’impegno e la dedizione che ho sempre messo nel mio lavoro. È una tappa importante, ma non un traguardo: il mio obiettivo è continuare a crescere e a mettere le mie competenze al servizio di chi ha bisogno.

 

Per chi si affida al mio studio

In un momento storico in cui il diritto di famiglia sta vivendo importanti cambiamenti, poter contare su un professionista specializzato è fondamentale. Il mio studio si impegna ogni giorno per offrire un supporto giuridico qualificato e umano, capace di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni persona e di ogni famiglia.

Se avete bisogno di assistenza o informazioni su temi legati al diritto di famiglia, sono a vostra disposizione per affiancarvi con serietà e professionalità.

Grazie a chi ha scelto di affidarsi a me lungo questi anni. Questo risultato è anche il frutto del rapporto di fiducia costruito insieme.

 

Avv. Barbara D’Angelo

Mediazione Familiare: cos’è e come funziona

Esistono alternative che possono rendere il percorso della separazione meno doloroso e più costruttivo. Uno strumento sempre più riconosciuto nel panorama giuridico del diritto di famiglia è la mediazione familiare.

Che cos’è la mediazione familiare?

La mediazione familiare rappresenta un approccio consensuale alla risoluzione delle controversie familiari, coinvolgendo un mediatore che si pone in posizione neutra rispetto alle parti. Questo professionista facilita la comunicazione tra le parti, promuovendo un dialogo costruttivo e aiutando a raggiungere accordi soddisfacenti per entrambe le parti.

Quali vantaggi porta?

1. riduce lo stress emotivo: la mediazione offre un ambiente meno formale rispetto al tribunale, consentendo alle persone di affrontare le questioni in modo meno conflittuale, utilizzando un approccio che non riguarda soltanto i profili giuridici della separazione ma anche aspetti psicologici ed emotivi;

2. consente di risparmiare tempo e costi: a differenza di un procedimento contenzioso che può trascinarsi a lungo, la mediazione è più veloce e quando conduce ad un accordo consente di ridurre le spese legali;

3. conduce a soluzioni personalizzate: la flessibilità della mediazione consente alle parti di personalizzare le soluzioni, prendendo in considerazione le esigenze specifiche dei genitori e dei figli coinvolti;

4. preserva le relazioni familiari: la mediazione favorisce la comunicazione costruttiva, contribuendo a preservare le relazioni familiari, specialmente quelle tra genitori e figli.

La mediazione familiare è obbligatoria?

No, nel nostro ordinamento non è obbligatorio svolgere la mediazione familiare prima di rivolgersi al tribunale. Si tratta di un percorso volontario, che necessariamente richiede l’assenso e la disponibilità delle parti a mettersi in discussione e ad avvicinarsi in modo costruttivo all’altro.

Quando dura la mediazione familiare?

La mediazione non ha una durata fissa, varia a seconda delle situazioni. In alcuni casi possono bastare una decina di incontri, in altri il percorso è più lungo.

Quando può essere avviata la mediazione familiare?

La mediazione familiare si configura come un’opzione accessibile in qualsiasi momento della crisi separativa, sia prima dell’inizio di un procedimento giudiziale che durante il suo svolgimento.

Negli ultimi anni, molti tribunali hanno adottato un approccio favorevole alla mediazione: al ricevimento di un ricorso giudiziale, invitano le parti coinvolte a considerare il percorso della mediazione, particolarmente nei mesi di attesa precedenti all’udienza. Questa modalità si basa sulla speranza che il periodo di attesa possa essere sfruttato per una riflessione più approfondita da parte della coppia, con il supporto di professionisti specializzati.

Inoltre, spesso accade che sia lo stesso giudice del procedimento in corso ad invitare le parti a ricercare una soluzione conciliativa davanti ad un mediatore familiare, nell’auspicio di ridurre la conflittualità e di poter definire la causa con un accordo raggiunto dai diretti interessati con l’aiuto del mediatore.

Altre volte, sono le stesse parti coinvolte che, dopo mesi di contenzioso giudiziale, decidono di prendere un percorso diverso. Richiedono al giudice la sospensione della causa, comunicando l’intenzione di intraprendere un tentativo di mediazione familiare.

La possibilità di avvalersi della mediazione familiare durante le diverse fasi del procedimento legale sottolinea la flessibilità di questo approccio e la sua adattabilità alle esigenze specifiche delle coppie coinvolte.

 

Guida alla separazione: i primi 5 passi

La separazione rappresenta un momento estremamente delicato nella vita di una persona, caratterizzato da emozioni intense che richiedono una gestione attenta. Pertanto, è importante non  farsi travolgere dai sentimenti e cercare di mantenere la lucidità necessaria per affrontare al meglio e in modo costruttivo questo periodo.

Stai pensando di separarti?

Ecco alcuni suggerimenti legali su come gestire la fase iniziale della separazione:

1- Chiama l’avvocato

Prima di prendere qualsiasi decisione durante questa fase cruciale della tua vita, è fondamentale consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia. Questo passo ti aiuterà a comprendere i tuoi diritti e doveri durante la separazione, consentendoti di valutare soluzioni che garantiscano la migliore tutela per i tuoi interessi e di quelli dei tuoi figli.

2 – Comunica con il coniuge

Cerca di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con il tuo coniuge, specialmente se ci sono figli coinvolti. Risolvere le questioni in modo amichevole è preferibile, ma evita di prendere decisioni legali senza prima aver consultato un avvocato.

3- Tutela i tuoi figli

Evita di coinvolgere i figli nel conflitto. Durante la delicata fase della separazione, è cruciale fornire ai figli il supporto e l’assistenza di entrambi i genitori, agendo con buon senso e evitando di farsi travolgere dalle emozioni negative.

4 – Raccogli i documenti finanziari

Raccogli con cura tutti i documenti finanziari pertinenti, come estratti dei conti correnti bancari, dichiarazioni dei redditi, contratti di lavoro e altri documenti utili per ricostruire accuratamente la situazione economica tua e del tuo coniuge.

5 – Non lasciare la casa coniugale

Per le persone sposate, vivere sotto lo stesso tetto è un obbligo di legge. A meno che non ci siano gravi motivi come violenze o maltrattamenti, lasciare la casa coniugale senza l’autorizzazione scritta dell’altro coniuge può comportare conseguenze giuridiche significative nella procedura di separazione. Consulta sempre un avvocato prima di prendere questa decisione!

 

Ricorda che questi sono soltanto consigli generali e che è essenziale ottenere consulenza legale personalizzata in base alla tua situazione specifica. Un avvocato matrimonialista competente ed esperto della materia del diritto di famiglia può guidarti attraverso il percorso legale, assicurando la protezione dei tuoi interessi.

Quando spetta l’assegno di mantenimento?

Con l’ordinanza n. 36178 del 28 dicembre 2023 la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri imprescindibili per ottenere l’assegno di mantenimento nella separazione. Più specificamente, i seguenti:

a) Impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio 

La Cassazione ha affermato con chiarezza che l’assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell’impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato, vale a dire uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe potuto offrire.

Al riguardo, il giudice della separazione deve tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

b) Condizione di debolezza economica

Ha diritto all’assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all’altro.

Il giudice della separazione, con sguardo attento, deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi, tenendo conto di variabili come la durata della convivenza e le prospettive future.

Nell’esame della condizioni economiche – specifica la Suprema Corte – non è necessario che il giudice si addentri in una dettagliata disamina dei patrimoni e dei redditi dei coniugi. Ciò che conta è una ricostruzione generale e attendibile, una visione d’insieme che getti luce sulla situazione economica complessiva di ciascuno dei due.

 

Fonte: Cassazione civile ordinanza n. 36178 del 28 dicembre 2023

Separazione conviventi con figli: cosa fare?

A differenza delle persone sposate, le persone che convivono non hanno l’obbligo di avere un atto ufficiale che renda effettiva la separazione: quando il rapporto giunge al termine, è sufficiente interrompere la convivenza.

 

Quando ci sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti

Tuttavia, in presenza di figli la situazione è più delicata: infatti, i genitori conservano, anche dopo la fine dalla convivenza, l’obbligo di provvedere all’assistenza e al mantenimento dei figli, supportandoli economicamente e trascorrendo con loro tempo adeguato a mantenere e rafforzare il legame.

Pertanto, in presenza di figli è consigliabile disciplinare in modo formale i rapporti, al fine di evitare situazioni indefinite nelle quali la volontà di uno dei genitori possa diventare prevalente, creando probabili conflitti: avere regole definite sull’affidamento, il calendario delle visite ai figli, l’utilizzo della casa familiare e il mantenimento è il primo passo per creare un nuovo equilibrio e per dare stabilità ai figli.

 

Quali procedure?

La regolamentazione dei rapporti si può raggiungere in due modi:

1. mediante un accordo,

cioè definendo assieme le modalità di gestione dei figli, con il supporto dell’avvocato o di un mediatore familiare.

L’accordo può essere formalizzato innanzi al tribunale tramite un ricorso congiunto, nel quale sono specificate le regole che si chiede vengano ratificate. In questo caso, è sufficiente un solo avvocato per entrambi i genitori e si può scegliere di non comparire personalmente davanti al giudice.

In alternativa, l’accordo si può ufficializzare mediante la procedura di negoziazione assistita davanti a due avvocati, uno per ciascun genitore, senza necessità di passare dal tribunale.
Gli avvocati si occuperanno della redazione dell’accordo e di tutti gli incombenti formali necessari per dargli la stessa efficacia del provvedimento del tribunale;

2. mediante un procedimento contenzioso:

quando non è possibile raggiungere regole condivise, ciascuno dei genitori è libero di depositare un ricorso giudiziale, formulando le proprie domande e rimettendo la decisione al tribunale.

Una volta ricevuto il ricorso, il tribunale fissa l’udienza di discussione. Il ricorso viene quindi notificato all’altra parte, la quale avrà modo di formulare le proprie richieste prima dell’udienza. Entrambi gli ex conviventi potranno poi depositare ulteriori memorie prima di presentarsi davanti al giudice.
All’udienza, il giudice ascolterà entrambe le parti, proporrà una soluzione conciliativa che, qualora accettata da entrambe le parti, verrà trasferita in un provvedimento giudiziale definitivo.

Invece nel caso permanga il disaccordo tra gli ex conviventi, sarà il giudice a decidere, adottando le regole che riterrà meglio rispondenti all’interesse dei figli, garantendo così fin dall’immediato una regolamentazione provvisoria dei rapporti. Il giudizio poi proseguirà per gli approfondimenti istruttori (testimonianze, consulenza tecniche, indagini sui redditi) richiesti dalle parti e ritenuti opportuni dal giudice.

 

Ascolto del minore: un diritto fondamentale

Nel contesto dell’ascolto del minore nell’ambito dei procedimenti giudiziari, l’art. 473-bis.4 c.p.c. ha introdotto importanti cambiamenti, superando il vecchio art. 336-bis c.p.c. Oltre a considerare le difficoltà fisiche o psichiche del minore quali elementi ostativi all’ascolto, ora si tiene conto anche della sua volontà di non essere ascoltato.

La nuova disposizione conferma che l’ascolto del minore non è soltanto un elemento procedurale, ma un diritto fondamentale della persona del minore. È uno strumento cruciale per proteggere l’interesse del minore e fare in modo che le decisioni più importanti per la sua vita siano prese considerando la sua volontà e i suoi sentimenti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, nella recente sentenza dell’11 dicembre 2023 n. 34560.

Il caso

La sentenza riguarda un caso di risarcimento del danno da fatto illecito in ambito familiare: la madre di un minore era stata condannata in primo grado e in appello a risarcire i danni provocati all’ex marito cui aveva impedito di vedere il figlio, danni quantificati nell’importo di circa 35.000,00 €.

La signora si rivolge quindi alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di legittimità del procedimento, nel quale non era stato sentito il figlio minore, a suo avviso parte interessata alle vicende oggetto di causa.

La Corte d’Appello, in particolare, aveva respinto la richiesta sottolineando che l’audizione del figlio era superflua, poiché si trattava di un giudizio di risarcimento danni tra i genitori, e quindi di una lite che riguardava soltanto gli adulti, non direttamente il minore.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso della madre, sostenendo che il procedimento in questione non rientrava tra quelli in cui il minore dev’essere ascoltato, non trattandosi di un procedimento nel quale il figlio è a tutti gli effetti parte del processo e nel quale si decidono questioni che lo riguardano direttamente. Questa decisione riflette l’applicazione corretta delle normative che regolano l’ascolto del minore.

La pronuncia è molto interessante, poiché ricostruisce in modo dettagliato l’evoluzione dell’istituto dell’ascolto del minore e chiarisce che l’ascolto del minore è un elemento chiave per garantire un processo giusto e equo, tenendo conto dei suoi interessi specifici.

La natura giuridica dell’ascolto del minore

Il diritto all’ascolto del minore è stato rafforzato a livello internazionale e nazionale, riconoscendo la sua natura di diritto fondamentale.

In ambito nazionale già con la legge n. 219 del 2012 si è affermata la necessità di ascoltare il minore ultradodicenne nei procedimenti che lo riguardano.

Più di recente, la riforma entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha introdotto l’art. 473-bis.4 c.p.c. nel quale viene precisato che nella decisione sull’ascolto del minore si deve tenere conto anche della volontà del minore di non essere ascoltato.

Ciò conferma che l’ascolto del minore non è solo un incombente processuale, ma un diritto sostanziale: si tratta di una modalità tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, e gli consente dunque di partecipare alle decisioni relative alla sua sfera individuale, configurandosi come uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell’ambito del procedimento.

L’ascolto del minore è dunque un diritto fondamentale della persona del minore, uno strumento essenziale per garantire che le decisioni giuridiche tengano conto della volontà e dei sentimenti del minore.

 

Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 34560 dell’11 dicembre 2023.

Assegnazione della casa coniugale e figli maggiorenni

La Corte di Cassazione con ordinanza del 20 novembre 2023 n. 32151 è tornata sulla questione della revoca dell’assegnazione della casa familiare in seguito al raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e al conseguimento dell’autosufficienza economica o alla cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.

Nel caso specifico, la ricorrente aveva presentato ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva respinto la sua domanda di assegnazione della casa familiare e di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne.

La questione principale sollevata dalla ricorrente riguardava la revoca dell’assegnazione della casa familiare. La Corte di merito aveva respinto la richiesta, considerando l’autosufficienza economica del figlio maggiorenne, il quale lavorava per una società di ristorazione sui treni ad alta velocità. La madre sosteneva che, nonostante l’autosufficienza economica, la casa familiare fosse comunque il luogo stabile di convivenza con il figlio, che vi ritornava quotidianamente dopo il lavoro.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la revoca dell’assegnazione della casa familiare si basa sull’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli, in questo caso del figlio maggiorenne, alla conservazione dell’habitat domestico a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.

La Corte ha sottolineato che, nel caso in esame, l’autosufficienza economica del figlio era incontestata, giustificando la bontà della decisione della Corte d’appello

Fonte: Cassazione ordinanza n. 32151 del 20.11.2023.