Danni in famiglia: l’amante deve risarcire il danno?

L’adulterio è una violazione del dovere di fedeltà coniugale e può essere motivo di addebito della separazione, se si dimostra che ha causato la frattura del matrimonio. Se poi la relazione extraconiugale viene condotta con modalità offensive della dignità del coniuge, può essere ragione di risarcimento dei danni.

In questo caso, non c’è dubbio che chi viene tradito possa chiedere il risarcimento dei danni al marito o alla moglie fedifraghi. Ma può chiedere il risarcimento dei danni anche all’amante del coniuge? Dopo tutto, l’amante con il suo comportamento contribuisce alla crisi coniugale. Può quindi essere considerato a sua volta responsabile legalmente dei danni subiti dal coniuge tradito?

Con la sentenza n. 156 del 29 marzo 2022 la Corte d’Appello di Perugia ha affrontato un caso emblematico.

La vicenda

I fatti esaminati dai giudici umbri riguardano una richiesta di risarcimento danni presentata dal marito nei confronti della moglie, dalla quale nel frattempo si era separato, e dell’amante di lei.

Il marito, in particolare, aveva chiesto 600.000,00 euro di risarcimento, di cui 200.000,00 per sé e 200.000,00 per ciascuno per i due figli minori avuti dalla moglie.

Secondo l’uomo, il tradimento delle moglie era stato la causa della separazione e della disgregazione della famiglia. Egli sosteneva, poi, che la moglie e l’amante di lei avevano avuto comportamenti lesivi della sua dignità e del suo onore: i due avevano, tra l’altro, pubblicato sui social post nei quali lo offendevano e, con riferimenti allusivi alla sua persona, si prendevano gioco di lui.

La decisione

La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni rivolta all’amante della moglie.

I giudici, in particolare, hanno escluso in capo all’amante ogni responsabilità, evidenziando che gli unici comportamenti illeciti sono ascrivibili alla moglie che ha tradito il marito, così violando l’obbligo di fedeltà.

L’amante della moglie, infatti, è una persona terza rispetto al matrimonio e non ha alcun obbligo nè dovere nei confronti del coniuge dell’altro, anzi è libero di esprimere il proprio diritto di autodeterminazione e la sua personalità come crede opportuno, anche frequentando e intrattenendo una relazione con una persona sposata.

Recita la sentenza: non è ravvisabile in capo ai terzi un generico dovere di astensione dall’intrattenere rapporti con persone coniugate. L’amante deve dirsi libero di intrattenere relazioni interpersonali anche con persone sposate nell’esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, del diritto alla libera esplicazione della personalità, nonché della propria libertà sessuale, costituzionalmente garantiti.

Insomma, chiedere i danni all’amante del coniuge contrasta con la Costituzione.

 

Se i coniugi hanno convissuto per più di tre anni, il matrimonio non è annullabile

Se la convivenza matrimoniale è durata più di tre anni, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non può essere riconosciuta nel nostro ordinamento, poiché contraria all’ordine pubblico.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30900 del 26 novembre 2019.

La vicenda

Il caso esaminato era quello di un uomo che, ottenuta la sentenza del Tribunale ecclesiastico di annullamento del matrimonio, ne aveva chiesto la delibazione, cioè il riconoscimento in Italia. La Corte d’Appello (giudice competente per il riconoscimento delle sentenze straniere, quali si considerano le sentenze di diritto canonico) aveva rigettato la richiesta dell’uomo, ritenendo che la sentenza canonica non fosse riconoscibile in quanto i coniugi avevano vissuto come marito e moglie per oltre tre anni. La moglie si era opposta al riconoscimento della sentenza canonica, sostenendo, appunto, che la convivenza come marito e moglie,  durata oltre tre anni, aveva di fatto reso effettivo il rapporto di matrimonio.

Impugnata la decisione in Cassazione, il marito ha visto confermata la sentenza della Corte d’Appello.

 

La convivenza ultratriennale è norma di ordine pubblico interno

Secondo la Cassazione, infatti, la circostanza che la convivenza coniugale sia durata più di tre anni dalla data delle nozze è ostativa al riconoscimento dell’efficacia in Italia della sentenza canonica di annullamento del vincolo: questo poiché per il nostro ordinamento la convivenza di due persone come coniugi è elemento essenziale del rapporto matrimoniale e, se si protrae per oltre tre anni, di fatto elide ogni possibile vizio dell’atto iniziale di celebrazione delle nozze.

In altre parole, la convivenza per oltre tre anni impedisce di contestare la validità dell’atto matrimoniale. Si tratta, secondo la Cassazione, di una norma di ordine pubblico interno, inderogabile e non intaccabile da provvedimenti di altri ordinamenti.

Per ottenere il riconoscimento della sentenza canonica di annullamento del matrimonio, il marito avrebbe dovuto dimostrare che quella con la moglie non era convivenza matrimoniale, ma semplice coabitazione, cioè che lui e la moglie vivevano sì sotto lo stesso tetto, ma da separati in casa, ognuno per conto proprio. Circostanze di per sé estremamente difficili da dimostrare e che, nel caso deciso dalla Cassazione, non erano state dimostrate, anche perché la moglie si era opposta al riconoscimento della sentenza canonica di annullamento del matrimonio proprio sostenendo di aver vissuto assieme al marito come sua moglie.

 

Fonte: Ordinanza Cassazione Civile n. 30900 del 26 novembre 2019