Adozione speciale: il legame coi parenti adottivi è un diritto del minore

E’ stata pubblicata lo scorso 28 marzo la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022 con cui è stata dichiarata l’illegittimità delle norme relative all’adozione in casi particolari (detta anche “adozione speciale”) che non consentono la creazione di un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante.

Cos’è l’adozione in casi particolari?

L’adozione in casi particolari (o adozione speciale), è regolata dagli art. 44 e seguenti dalla legge 184 del 1983 sull’adozione e viene applicata in quattro ipotesi specifiche:

1 – la prima si verifica quando il minore è orfano di padre di madre e ci sono dei parenti entro il sesto grado o legati a lui da un rapporto affettivo stabile disposti ad occuparsene;

2 – la seconda ipotesi si verifica in favore del figlio del coniuge;

3 – la terza riguarda il minore orfano in condizioni di disabilità;

4– la quarta è infine quella relativa ad una constatata impossibilità di affidamento preadottivo (ciò accade, ad esempio, quando il minore non può essere dichiarato in stato di abbandono).

L’adozione in casi particolari (o adozione speciale) è lo strumento che viene utilizzato per consentire l’adozione del figlio del partner anche in coppie unite civilmente o tra conviventi non coniugati.

Che differenza c’è tra adozione speciale e adozione piena?

L’adozione in casi particolari (o adozione speciale) si differenzia dall’adozione piena (o adozione legittimante) per il fatto che nell’adozione in casi particolari non si interrompe il legame del minore adottato con la sua famiglia biologica. I genitori adottivi diventano responsabili della crescita dell’assistenza del minore, ma rimane comunque un rapporto tra il bambino e il suo il nucleo di provenienza.
Al contrario, nell’adozione piena (o adozione legittimante) il legame tra il minore e la famiglia d’origine si interrompe del tutto e il bambino diventa parte per la legge soltanto della famiglia dei genitori adottivi.
Questo comporta delle conseguenze, ad esempio, anche per quanto attiene il cognome: nell’adozione piena il cognome della famiglia adottiva sostituisce il cognome originario del bambino, nell’adozione speciale il cognome del genitore adottivo si aggiunge al cognome originario.

Cosa accade rispetto ai parenti della famiglia adottiva?

Fino all’intervento della Corte Costituzionale, un altro elemento che distingueva l’adozione in casi particolari (o adozione speciale) dall’adozione piena era costituito dal fatto che si creava un rapporto soltanto tra il bambino e il genitore adottivo, ma non si creava un rapporto di parentela tra il bambino adottato e i familiari del genitore adottivo.
Per la legge, il minore adottato con la modalità dell’adozione speciale non aveva, dunque, nella famiglia adottiva fratelli, nonni, ziii e cugini.

La recente sentenza della Consulta ha cambiato le regole, dichiarando non conforme ai principi costituzionali e discriminatoria la regola contenuta nell’art. 55 della legge 184 del 1983 che non consentiva la creazione di un rapporto di parentela tra il minore adottato e la famiglia adottiva.

Il legame coi parenti è un diritto del minore

L’apertura della Corte Costituzionale è il risultato di un progressivo riconoscimento ampliativo dei minori. La normativa e la giurisprudenza degli ultimi anni hanno mostrato grandissima attenzione nei confronti della figura del minorenne e hanno cercato sempre di più di porre tutti i bambini sullo stesso piano, riconoscendo a tutti i figli lo stesso stato giuridico.

Con questo ulteriore tassello la Corte Costituzionale ha affermato che entrare nella rete parentale dei genitori adottivi costituisce un vero e proprio diritto del minore adottato, indipendentemente dal tipo di adozione.

 

Fonte: Corte Costituzionale, sentenza n. 79 del 2022.

Sfondo verde con domanda "Un signle può adottare un bambino?"

Un single può adottare un bambino?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

In Italia, soltanto le coppie sposate possono adottare un bambino, mentre ai single la strada è preclusa, salvi i casi particolari riportati dall’art. 44 della Legge 184/83.

Detta norma specifica che l’adozione è consentita a persona non coniugata quando:

  1. la persona che avanza la richiesta è unita al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, se il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. si è in presenza di minori orfani di entrambi i genitori;
  3. nell’impossibilità di affidamento preadottivo.
Immagine con fondo grigio e domanda in primo piano "Quali sono i requisiti per un'adozione internazionale?"

Quali sono i requisiti per un’adozione internazionale?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Per adottare un minore straniero, una coppia deve rispondere ai seguenti requisiti:
– essere una coppia coniugata al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
– qualora il matrimonio sia stato celebrato da meno di tre anni, deve dare prova documentale o mediante testimoni di aver stabilmente convissuto anche prima del matrimonio, per un periodo di almeno tre anni complessivi;
– non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.
– essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
La richiesta di idoneità all’adozione internazionale va depositata presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei richiedenti.

schermata grigia con domanda "Posso adottare una persona maggiorenne?"

Posso adottare una persona maggiorenne?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’adozione di persone maggiorenni è disciplinata dagli artt. 291 e segg. del Codice Civile, creati principalmente per permettere di costituire un rapporto di discendenza a chi non ha figli.

Se l’adottante ha figli maggiorenni, è necessario il loro consenso, insieme a quello del coniuge dell’adottante. È necessario, inoltre, il consenso dei genitori della persona da adottare, nonché, se coniugata, del coniuge.

La legge stabilisce che l’adottante debba avere almeno 35 anni (ma in casi particolari, il Tribunale può autorizzare l’adozione anche per chi abbia compiuto i 30 anni d’età). In ogni caso, l’adottante deve avere almeno 18 anni in più dell’adottato.

Una volta emesso il provvedimento di adozione, l’adottato acquista il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio, ed acquisisce i diritti successori nei confronti del medesimo, ponendosi nella medesima posizione degli eventuali altri figli.

domanda su coppie di fatto e adozioni

Coppia di fatto e adozioni

Coppia di fatto e adozioni: l’avvocato Barbara D’Angelo risponde

Io e il mio partner siamo una coppia di fatto: possiamo adottare un bambino?

Nel nostro ordinamento, l’adozione di minori è possibile solo se una coppia è coniugata e convivente da almeno tre anni. Tuttavia, l’articolo 44 delle legge 183/1984 sull’adozione riporta alcune specifiche ipotesi che prevedono l’adozione in casi particolari da parte di persona single o coppie non coniugate. Nelle situazioni riportate può essere sufficiente che gli adottanti abbiano un rapporto affettivo stabile con il minore.

Adozione Nazionale: Fasi e Requisiti di idoneità

In Italia, l’adozione di minorenni è un istituto previsto e regolato dalla legge n.183 del 1984. La legge stabilisce con precisione tutto l’iter da seguire per poter adottare un bambino in Italia. Tra gli elementi cardine, troviamo in particolare la situazione dello stato di abbandono del minore e la successiva dichiarazione di adottabilità, nonché i requisiti che i futuri genitori devono possedere per poter avviare la procedura.

Lo stato di abbandono del minore e la dichiarazione di adottabilità.

La legge consente a un bambino in stato di abbandono di entrare a far parte di un’altra famiglia, acquisendo a tutti gli effetti lo status di figlio dei genitori adottanti. Il primo presupposto per un’adozione è dunque la dichiarazione dello stato di abbandono del minore, emessa dal Tribunale dei Minorenni dopo un’accurata verifica dell’effettiva situazione di mancata assistenza morale e materiale da parte dei genitori biologici o dei parenti tenuti a provvedere al minore (escluso il caso in cui questa mancanza sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio).

Va comunque ricordato che l’art. 1 della legge 183/1984 sancisce solennemente che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia“, riconoscendo dunque un ruolo prioritario alla famiglia d’origine del minore. Ugualmente, la giurisprudenza stabilisce che lo stato di abbandono costituisce la soluzione estrema, da applicarsi nei casi in cui siano risultati impraticabili o infruttuosi gli interventi di sostegno tesi a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio in cui si trova la famiglia d’origine.

La procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore si svolge davanti al Tribunale per i Minorenni. Parti necessarie del procedimento sono i genitori o, qualora il minore sia orfano, i parenti entro il quarto grado. Sia i genitori (o parenti) che il minore hanno diritto ad essere difesi nel procedimento da un avvocato di loro fiducia.

L’adozione nazionale: i requisiti per l’idoneità

Si parla di adozione nazionale quando una coppia di genitori intende adottare un minore in ambito nazionale. La legge 183/1984 stabilisce, all’art. 6, i requisiti che le coppie che intendono adottare devono possedere:

1) I futuri genitori devono essere coniugati e conviventi da almeno tre anni, senza che sia intervenuta separazione, anche solo di fatto. Nel computo viene considerata anche la convivenza precedente al matrimonio.

2) L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottando, ma non deve superarla di 45 anni. I limiti d’età possono essere comunque derogati dal Tribunale dei minori in questi casi specifici:
– Quando si accerta che dalla mancata adozione deriverebbe un danno grave e irreparabile per il minore stesso, che rischierebbe di non poter essere adottato per violazione dei limiti stabiliti.
– Quando il limite di età dei 45 anni è superato solo da uno dei due coniugi per un massimo di dieci anni, oppure qualora i coniugi siano genitori di figli, anche adottivi, dei quali almeno uno sia minore d’età, oppure qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dalla stessa coppia.

3) La coppia dev’essere idonea ad educare, istruire e mantenere i minori che intende adottare. La valutazione dell’idoneità viene effettuata dai Servizi sociali, su incarico del Tribunale per i minorenni.

Tutte le fasi per adottare un minore in Italia

1) Innanzitutto, per accedere all’adozione nazionale è necessario presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza. Il giudice minorile esamina dunque la domanda e, dopo averla dichiarata idonea, la trasmette ai Servizi sociali, che si occuperanno di organizzare incontri conoscitivi con la coppia. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie (tra cui valutazioni psicologiche, indagini mediche e accertamenti giudiziali), gli assistenti sociali elaborano una relazione che viene trasmessa al Tribunale per i minorenni.

2) A questo punto il Tribunale, ricevuta la relazione e verificata la sussistenza dei requisiti, emette entro 2 mesi il decreto di idoneità all’adozione nazionale, grazie a cui la coppia potrà accedere all’adozione. Il decreto ha validità tre anni, trascorsi i quali è necessario presentare una nuova domanda. Nel procedimento è obbligatoria l’audizione degli interessati.

Nonostante la presenza dei requisiti oggettivi (matrimonio, convivenza ultratriennale ed età), può accadere che la valutazione dell’idoneità all’adozione da parte degli assistenti sociali o del Tribunale sia negativa, e dunque il procedimento può concludersi con un decreto di inidoneità all’adozione. Contro questo provvedimento è possibile presentare reclamo, chiedendo alla Corte d’Appello territorialmente competente di riesaminare il caso.

3) L’affidamento preadottivo costituisce una fase della procedura di adozione, e va tenuto distinto dall’affidamento temporaneo, il quale ha finalità e presupposti del tutto diversi.

L’affidamento temporaneo è, infatti, uno strumento di supporto ai minori in difficoltà, il cui scopo è fornire aiuto immediato ad un minore privo anche solo momentaneamente di un ambiente familiare adeguato. Si tratta, dunque, di una misura d’emergenza, che viene disposta quando la famiglia d’origine non è in grado temporaneamente di prendersene cura. Non presuppone, dunque, lo stato di abbandono del minore, che abbiamo visto essere il requisito fondamentale per l’adottabilità. Allo stesso modo, non richiede che gli affidatari presentino i requisiti richiesti per l’adozione. (Clicca qui per approfondire il tema dell’affidamento temporaneo).

L’affidamento preadottivo, invece, è finalizzato all’adozione vera e propria. L’affidamento preadottivo deve e avere una durata di almeno 12 mesi, al termine dei quali verrà stilata una relazione dei servizi sociali al giudice minorile competente ai fini della decisione definitiva sull’adozione.

4) A conclusione del periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni emette la sentenza di adozione. La sentenza viene pronunciata dopo aver sentito i soggetti interessati: coniugi adottandi, il minore se ha più di dodici anni, il tutore e gli operatori sociali. Vengono sentiti anche i figli della coppia adottante, se hanno compiuto i dodici anni. Nel procedimento interviene il Pubblico Ministero, per rendere un parere sul caso, non vincolante per la decisione.

Perché possa disporsi l’adozione di un minore che abbia compiuto i 14 anni è necessario il consenso del minore stesso. Se il Tribunale decide di non dare luogo all’adozione, emette contestualmente misure a protezione del minore, revocando il provvedimento di affidamento preadottivo e collocando il minore in un’altra famiglia o in una comunità.

Contro la sentenza è possibile fare appello, nel termine di 30 giorni dalla notifica. La decisione della Corte d’Appello può, infine, essere impugnata in Cassazione, ma solo per motivi afferenti la violazione o falsa applicazione delle norme di legge.

Con la pronuncia della sentenza di adozione si costituisce lo status di figlio della coppia adottante da parte del minore e si interrompono definitivamente i rapporti di parentela con la famiglia d’origine. L’adottato acquista i diritti di figlio nei confronti degli adottanti, come se fosse un loro figlio biologico (per questa ragione si parla di “adozione piena“, per distinguerla dall’adozione in casi speciali di cui all’art. 44 della legge sulle adozioni, in cui non vi è una piena costituzione dello status di figlio). La sentenza definitiva di adozione è comunicata all’ufficiale dello stato civile competente, che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

La procedura sopra descritta riguarda l’adozione di bambini italiani. Per adottare un bambino straniero, occorre seguire la procedura per l’adozione internazionale, disciplinata dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 ratificata in Italia con la legge n. 476 del 31.12.1998 che ha un diverso iter.

Adozione: quando l’età non conta

Il Tribunale dei minorenni di Bologna con un provvedimento innovativo ha concesso ad una coppia una deroga ai limiti d’età previsti per l’adozione.
Il dato burocratico dell’età è stato ritenuto secondario rispetto alla possibilità di dare ad un bambino in condizione di abbandono la possibilità di crescere in una famiglia.

La vicenda

Marco e Laura (i nomi sono di fantasia per rispetto della privacy) sono due coniugi italiani, sposati da circa sette anni, Marco ha 65 anni mentre Laura ne ha 51; stante l’impossibilità di avere figli biologici, hanno deciso di “donare” la vita in un modo forse ancora più meraviglioso e, sicuramente, più altruistico: adottando.

L’idoneità all’adozione internazionale

La coppia segue tutti i passaggi necessari: si rivolge al Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna e avvia le pratiche per richiedere l’idoneità all’adozione internazionale; durante la prima fase i coniugi vengono sottoposti a vari colloqui con psicologi ed esperti, al fine di valutare le loro capacità genitoriali e personali. Purtroppo, come a volte succede, il percorso subisce una prima interruzione: il T.M. decreta l’inidoneità dei coniugi all’adozione internazionale.

Marco e Laura però non si perdono d’animo e propongono reclamo avverso il provvedimento. La Corte d’Appello di Bologna accoglie il reclamo e riconosce la piena attitudine di Marco e Laura all’adozione internazionale.

I coniugi hanno finalmente la possibilità di realizzare il proprio progetto genitoriale, accogliendo un bambino presso il proprio nucleo.

L’Ente e l’abbinamento con il bambino

A questo punto, infatti, non rimane che rivolgersi ad un Ente accreditato che curi le pratiche dell’abbinamento: quel percorso, cioè, che accosta un bambino straniero in stato di adottabilità con i due futuri nuovi genitori, attraverso una serie di passi che porteranno il minore ad entrare gradualmente nella nuova famiglia adottiva.

La coppia segue tutti i corsi predisposti dall’Ente e nel frattempo vengono presi i contatti con un istituto sudamericano: in pochi mesi si concretizza l’abbinamento e la coppia conosce – tramite fotografie e relazioni – il piccolo Francisco (anche questo nome di fantasia) che, a sua volta, riceve informazioni sulla sua futura famiglia italiana che si sta preparando ad accoglierlo.

L’autorizzazione negata

Resta da ottenere l’autorizzazione da parte della C.A.I. (Commissione per le Adozioni Internazionali) e qui la storia di Marco e Laura affronta un nuovo ostacolo: dalla Commissione, infatti, giunge una notizia “inaspettata”: c’è un problema con l’età di Marco.

Da un controllo sulle età dei genitori e del minore, è risultato che Marco ha 10 anni e 5 mesi più del piccolo Francisco e questo rende inidonea la coppia.

La Legge sull’adozione (legge n. 184/1983), infatti, prevede che tra il figlio minore e i genitori debbano intercorrere più di diciotto anni e meno di quarantacinque anni: tale forbice può essere parametrata anche solo ad uno dei coniugi (se più giovane), purché l’altro non superi di più di dieci anni il limite massimo imposto dalla legge.

Nel caso, poiché Marco ha 65 anni, la coppia avrebbe potuto adottare un bambino dai 10 anni in su, perché in tal modo non si sarebbe oltrepassata la “linea limite” dei 45+10 anni tracciata dalla deroga normativa. Francisco, invece, ha solo 9 anni e mezzo.

Lo sgomento dei coniugi è inevitabile, soprattutto considerati i mesi di attesa e di preparazione.

Il ricorso al Tribunale dei minori

Ma neppure questo nuovo ostacolo ferma Marco e Laura: depositano un nuovo ricorso al Tribunale dei minorenni per chiedere una deroga al limite della differenza d’età, tenendo conto dell’interesse del minore ad essere adottato.

Nel ricorso, i coniugi rappresentano le circostanze specifiche della vicenda: il bambino era di fatto già entrato “in contatto” con i futuri genitori (seppur “solo” attraverso foto e informazioni) ed era stato già“preparato” al suo futuro ingresso in una famiglia che lo avrebbe potuto finalmente crescere serenamente; a questo si aggiungeva poi che il minore appartiene ad una minoranza etnica (afro-colombiana) e tale caratteristica, unita all’età ormai pre-adolescenziale, avrebbe sicuramente compromesso una futura adozione nazionale/internazionale; erano trascorsi già diversi anni dal momento in cui il bambino era stato dichiarato in stato di adottabilità e affidato presso un istituto familiare. Doveva assolutamente considerarsi, infine, come il limite massimo di dieci anni prescritto dalla Legge veniva oltrepassato di soli cinque mesi e questo non poteva certo pregiudicare il benessere di un minore, il quale deve venire sempre posto prima di ogni cosa.

La decisione

L’esito del ricorso non era affatto scontato. I precedenti giurisprudenziali sono pochi ed era il primo caso di questo tipo che il Tribunale per i minori di Bologna si trovava ad affrontare.

Ma tutto si è risolto al meglio: il ricorso è stato accolto in tempi rapidi (due settimane soltanto) e il T.M. ha riconosciuto la deroga per il caso specifico di Marco e Laura, concedendo l’autorizzazione a procedersi con l’adozione di Francisco.

Ciò che il Tribunale ha considerato prioritario è stato salvaguardare l’interesse del minore: per Francisco c’era il concreto rischio di non poter essere più adottato a causa dell’età e degli altri fattori indicati sopra.

Grazie alla sensibilità dei giudici ed alla determinazione di Marco e Laura, Francisco potrà avere un futuro e una famiglia in Italia.

(Avv. Federico Tufano)

Fonte: decreto del T.M. dell’Emilia Romagna dell’11-22 maggio 2017.

Parto anonimo: il figlio ha diritto a conoscere le proprie origini

La Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite su una questione particolarmente delicata che vede contrapposto il diritto del figlio abbandonato alla nascita a conoscere le proprie origini ed il diritto della madre a rimanere nell’anonimato.
Con la sentenza n. 1946 pubblicata il 25 gennaio scorso, i giudici della Cassazione hanno stabilito che se il figlio manifesta il desiderio di conoscere le proprie origini, il giudice deve interpellare la madre, per verificare se intenda ribadire o meno la volontà di rimanere anonima manifestata al momento della nascita.
La madre dovrà essere sentita attraverso un procedimento che garantisca la massima riservatezza, secondo le prassi già in uso in alcuni tribunali italiani. Il diritto del figlio di accedere alle informazioni sulla propria origine e sull’identità dei genitori biologici non può essere sacrificato aprioristicamente soltanto perchè la madre al momento del parto ha dichiarato di voler rimanere anonima: non si può, infatti, dare per scontato la madre, a distanza di tempo, intenda conservare l’originaria scelta dell’anonimato.
Soltanto le caso in cui la madre confermi la volontà di rimanere anonima, il diritto del figlio di conoscerla verrà compresso. In caso contrario, il figlio potrà ricevere le informazioni sull’identità della madre.
Si realizza in questo modo un giusto bilanciamento tra il diritto alle origini del figlio ed il diritto all’oblio della madre.

Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini

La legge 184 del 1983 in materia di adozioni, consente alla persona adottata di poter accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei genitori biologici mediante un particolare procedimento.
La domanda può essere presentata dall’adottato dopo il raggiungimento dei 25 anni d’età (a partire dai 18 anni se vi sono gravi motivi di salute fisica o psichica). Giudice competente è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del richiedente.
Nel procedimento, il tribunale per i minorenni verifica, mediante l’ascolto del diretto interessato e ai altre persone, secondo opportunità, ed eventualmente mediante indagine sociale le possibili conseguenze sull’equilibrio psico-fisico del richiedente. Una volta accertato che l’accesso alle notizie sull’origine e sui genitori biologici non reca turbativa all’equilibrio psico-fisico del richiedente, il tribunale per i minorenni autorizza l’accesso alle notizie richieste.
La legge stabilisce, però, che l’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia scelto l’anonimato, con apposita dichiarazione resa alla nascita (art. 28, ottavo comma, legge 184/83).

L’incostituzionalità della norma

Sulla norma citata si è pronunciata nel 2013 la Corte Costituzionale (sentenza n. 278/2013) dichiarandone l’incostituzionalità nella parte in cui escludeva in maniera irreversibile la possibilità del figlio di accedere alle informazioni sulla madre.
La sentenza della Corte Costituzionale è giunta dopo la condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo nel caso Godelli (caso Godelli contro Italia sent. CEDU 25.9.2012): la Corte di Strasburgo aveva giudicato la normativa italiana contraria all’art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo per il mancato bilanciamento dei due contrapposti interessi – quello del figlio di conoscere le origini e quello della madre di rimanere anonima – , in quanto vietando al figlio di avere informazioni sulla propria origine in caso di parto anonimo veniva privilegiato il diritto materno all’oblio.

Il vuoto normativo e le prassi diversificate nei tribunali

La dichiarazione di incostituzionalità della norma avrebbe dovuto essere colmata dal legislatore, che tuttavia non è ancora intervenuto: il progetto di legge è fermo in Commissione Giustizia alla Camera.
E così, nei diversi tribunali per i minorenni erano state attuate prassi difformi: alcuni ammettevano che, alla richiesta del figlio di conoscere l’identità della madre, la madre che aveva chiesto l’anonimato al momento del parto potesse essere interpellata dal giudice, per verificare che la volontà di non essere nominata fosse ancora attuale; altri tribunali, seguendo una interpretazione più formalistica, negavano questa possibilità, poiché non espressamente prevista dalla legge.

La decisione della Cassazione a Sezioni Unite

Nel contesto sopra delineato è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite. La recente sentenza fa chiarezza ed uniforma l’interpretazione: il diritto della madre all’oblio e quello del figlio a conoscere le proprie origini vanno adeguatamente contemperati.
Il figlio ha diritto di conoscere le proprie origini e il suo diritto non può essere sacrificato e compresso per il fatto che la madre, al momento del parto, ha dichiarato di rimanere anonima.
Il giudice deve interpellare la madre e verificare l’attuale volontà della medesima: non può infatti essere escluso a propri che la madre, a distanza di tempo, desideri revocare la scelta iniziale dell’anonimato. La madre va ascoltata con modalità adeguate ad assicurare la massima riservatezza.
Il figlio non potrà accedere alle proprie origini nel caso in cui la madre confermi di voler rimanere anonima: il diritto del figlio trova un limite invalicabile nella conferma della volontà dell’anonimato da parte della madre.

Fonte: Cass. civ. Sez. un. sentenza n. 1946 del 25.1.2017

Stepchild Adoption: per la Cassazione è sì

Prima pronuncia della Corte di Cassazione in merito ad un caso di adozione del figlio biologico del partner in una coppia omosessuale (cd. stepchild adoption), questione sulla quale manca, come ho già evidenziato in un precedente articolo del blog, una disciplina normativa.
Ecco, sintesi, la vicenda giunta al vaglio dei giudici delle leggi: una coppia di donne, legate da una relazione affettiva molto forte e dal progetto, condiviso, di costruire una famiglia, decidono concordemente di mettere al mondo un figlio. A tale scopo, una delle due ricorre alla fecondazione assistita all’estero. Nasce così una bimba, figlia biologica di una delle due partner, che vive con entrambe in un contesto familiare e di relazioni affettive, sociali e scolastiche analogo quello di tutte le bambine della sua età. La compagna della madre (cd. madre sociale) si rivolge al tribunale chiedendo il riconoscimento giuridico del rapporto genitoriale già di fatto in essere mediante l’adozione della minore ai sensi dell’art. 44, lett. d) della legge 184/83 (adozione in casi speciali).
Il Tribunale per i minorenni, prima, e la Corte d’Appello, poi, accolgono la domanda, avendo verificato – dopo approfondite indagini – che ciò risponde all’interesse della bambina, dato il profondo legame sussistente e la relazione genitoriale a tutti gli effetti presente anche con la madre sociale.
La decisione della Corte d’Appello viene impugnata dal Procuratore della Repubblica che contesta due profili: da un lato, la mancata nomina di un curatore speciale a tutela degli interessi della minore della cui adozione si discute, dall’altro, l’insussistenza dello stato di abbandono della minore che escluderebbe, in sè, la possibilità di poterla dichiarare adottabile.
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso della Procura, ritenendo non obbligatoria la nomina di un curatore speciale del minore per l’adozione in casi particolari.
Quanto allo stato di abbandono – specifica la Cassazione – solo l’adozione legittimante richiede come presupposto indefettibile lo stato di abbandono del minore; per l’adozione in casi speciali, quale quella richiesta dalla madre sociale, è sufficiente che venga constatata l’impossibilità dell’affidamento preadottivo, e dunque anche la mera impossibilità giuridica, presupposto presente nel caso in esame.
Insomma, i motivi contestati dalla Procura, relativi essenzialmente alla regolarità formale della procedura, sono stati ritenuti infondati, con conseguente conferma della pronuncia di adozione della minore.

L’adozione del figlio della partner nella coppia same-sex è dunque possibile, anche se in forma di adozione speciale, non legittimante, e non come adozione piena. Per le differenze tra i due tipi di adozione, vi invito a leggere la pagina del sito dedicata alle adozioni.

Fonte: Cassazione civile sentenza n. 12962 del 22.6.2016

Stepchild adoption: la parola ai giudici

Le norme sull’adozione del figlio del partner (stepchild adoption) nelle coppie dello stesso sesso, originariamente presenti nel DDL Cirinná, sono state stralciate dalla stesura finale del progetto di legge approvata dalla Camera di deputati l”11 maggio scorso. Nella legge sulle unioni civili  di prossima entrata in vigore é così rimasta una lacuna normativa che la giurisprudenza si trova a dover colmare, alla luce delle emergenze sociali che premono per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità.
Risale a qualche settimana fa la pubblicazione di una nuova sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Roma ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto dell’adozione in casi particolari (ex art. 44, lettera d), legge 184/1983) del figlio nell’ambito di una coppia omosessuale.
La sentenza è passata alla cronaca per essere la prima pronuncia riguardante una coppia di uomini e il figlio nato all’estero da fecondazione eterologa. E’ anche il primo caso in cui la Procura, che pure aveva espresso parere contrario, non ha impugnato la decisione, consentendone così il passaggio in giudicato.

Il caso deciso dal Tribunale dei minori

La vicenda riguardava, più specificamente, una coppia omosessuale aveva contratto matrimonio in Canada ed in Canada era nato il figlio, con maternità surrogata a seguito di fecondazione in vitro, come consentito dalla legge canadese; dalla nascita – cui entrambi i coniugi avevano assistito – il neonato era divenuto a tutti gli effetti loro figlio, secondo la legge canadese, e con loro era rimasto dapprima in Canada, poi in Italia, dove veniva cresciuto dalla coppia omogenitoriale con il supporto delle rispettive famiglie d’origine.
In Italia, il coniuge del genitore biologico ha chiesto di poter adottare il figlio del partner nelle forme dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lettera d) della legge 184/1983.

L’adozione in casi particolari
Al riguardo, va precisato che l’adozione in casi particolari è disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/83 che, elenca quattro ipotesi tassative a salvaguardia, nelle lettere a) e b), del rapporto che si costituisce tra il minore ed un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre nelle lettere c) e d), i minori che versano in specifiche situazioni di disagio.
La specificità dell’adozione in casi particolari è data dal fatto che, a differenza dell’adozione ordinaria o “piena”, i legami del minore con la famiglia di origine permangono e che in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Inoltre, a differenza dell’adozione ordinaria, l’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.
Presupposto fondamentale è che i genitori dell’adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in grado di poterlo fornire.

La decisione del T.M.
Sulla scia delle precedenti pronunce (sentenze n. 1055 del 30.7.2014 e 291 del 22.10.2015), il Tribunale ha ritenuto che l’adozione in casi particolari vada disposta, a tutela del prioritario interesse del minore: con l’adozione in casi particolari il legislatore ha voluto ampliare il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori, semplificando la procedura di adozione allo scopo di consolidare i rapporti tra il minore e le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo un’adozione con effetti più limitati e presupposti meno rigorosi rispetto a quella legittimante.
Non è dunque necessario che il minore si trovi in stato di abbandono (come richiesto per l’adozione ordinaria), presupposto per l’adozione in casi particolari è – nella vicenda esaminata dal Tribunale – l’accertata impossibilità di procedere all’affidamento preadottivo (lett. d) art. 44).
Nessun rilievo assume al riguardo la circostanza che il richiedente l’adozione non sia coniugato per il nostro ordinamento con il padre biologico del bambino di cui chiede l’adozione: la lettera d) dell’art. 44 non prevede il vincolo coniugale come presupposto, e nel nostro ordinamento non c’è un esplicito divieto alla persona single di adottare, indipendentemente dal suo orientamento sessuale.
Osserva il collegio come diversi giudici abbiano ritenuto di applicare l’adozione in casi particolari anche ai conviventi di fatto (Trib. minorenni Milano 626/2007; C. app. Firenze 1274/2012), ed operare una distinzione tra conviventi eterosessuali ed omosessuali sia contrario ai principi costituzionali, oltre che ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo, art. 8 e 14, più volte ribaditi dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani.
Dunque, nel caso di impossibilità di affidamento preadottivo, non va indagata la sussistenza dello stato di abbandono del minore, ma la decisione del Tribunale dei minori dev’essere fondata sul “riscontro dell’idoneità dell’adottante, valutabile discrezionalmente dal giudice sulla base dell’esclusivo interesse del minore“: non si tratta di rispondere all’esigenza di riconoscimento di una bigenitorialità non ancora consentita dalla legge, ma il Giudice è chiamato valutare il legame esistente tra il minore e l’adottando considerato autonomamente, e non con riferimento alla relazione con il genitore biologico del minore, “escludendo alcuna sovrapposizione del rapporto che lega le due figure adulte con quello di tipo filiale del ricorrente con il minore, riconoscendo ad esso un contenuto di diritti/doveridi fatto già sussistenti ed attuati“.
E nel caso in esame, dopo aver svolto approfondite indagini mediante i Servizi sociali sul nucleo familiare, sulla relazione di coppia e sulla relazione coppia-bambino, il Tribunale ha ritenuto rispondente all’interesse del minore essere adottato dal ricorrente.
Fonte: Tribunale minorenni Roma, sentenza 23.12.2015