Assegno di mantenimento nella separazione e tenore di vita

L’assegno di mantenimento è uno degli aspetti più delicati e dibattuti nelle cause di separazione personale tra coniugi. Questo istituto giuridico, regolato dal codice civile, mira a garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, salvaguardando chi si trova in una posizione finanziaria più debole a seguito della fine del rapporto matrimoniale.

In questo articolo, analizziamo i criteri di determinazione, le modalità di pagamento, le differenze rispetto all’assegno divorzile, la durata e i casi in cui il diritto all’assegno può essere revocato.

Cos’è l’assegno di mantenimento e a chi spetta

L’assegno di mantenimento è un importo periodico che il coniuge economicamente più forte è tenuto a versare all’altro in caso di separazione personale. La sua finalità è garantire al coniuge beneficiario un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Per ottenere l’assegno, il coniuge richiedente deve dimostrare di avere una condizione economica inferiore a quella dell’altro e di non essere in grado, da solo, di mantenere il medesimo standard di vita goduto durante il matrimonio.

Come si determina l’importo dell’assegno

L’importo dell’assegno di mantenimento viene stabilito dal giudice, che valuta una serie di elementi, tra cui

  • la disparità economica tra i coniugi, analizzando redditi, patrimoni, e il contributo fornito alla vita familiare;
  • la durata del matrimonio: un’unione lunga tende a giustificare assegni più consistenti rispetto a matrimoni di breve durata;
  • il tenore di vita coniugale: tendenzialmente l’assegno è finalizzato a far sì che il coniuge economicamente più debole possa mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto durante la convivenza coniugale;
  •  l’età e le condizioni di salute del richiedente: rilevano ai fini della valutazione della capacità lavorativa concreta del coniuge economicamente più debole.

Il giudice si avvale dell’esame della documentazione economica di ciascun coniuge, come dichiarazioni dei redditi, estratti conto dei conti correnti bancari e postali, valore delle proprietà immobiliari e dei beni di proprietà di ciascuno, bilanci delle società possedute dai coniugi, ecc. In determinati casi, può disporre accertamenti tributari o una consulenza tecnica contabile per stabilire un quadro completo della condizione economica delle parti.

Modalità di pagamento e durata

L’assegno di mantenimento viene corrisposto in forma di somma mensile da versarsi in modo continuativo mediante bonifico entro i primi giorni di ogni mese.

In generale il pagamento è dovuto fino a che perdura la separazione, a meno che non intervengano eventi che modificano l’assetto economico delle parti, quali a titolo esemplificativo

  • il miglioramento della situazione economica del beneficiario: se il coniuge che percepisce l’assegno trova un lavoro o riceve un’eredità consistente, il diritto a percepire l’assegno può venire meno oppure può ne venire ridotto l’importo;
  • il peggioramento della condizione economica del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno,
  • la convivenza del beneficiario con un’altra persona: anche in questo caso è possibile che l’assegno venga ridotto o anche revocato.

La modifica o la revoca dell’assegno vanno concordati tra i coniugi in un atto ufficiale avente lo stesso valore giuridico dell’accordo di separazione. Può trattarsi di un accordo di negoziazione assistita oppure di un ricorso congiunto da sottoporre alla ratifica del tribunale. In caso di mancato accordo, il coniuge che ha interesse può chiede la riduzione o la revoca dell’assegno rivolgendosi al tribunale, mediante un procedimento contenzioso.

Quando interviene il divorzio, l’assegno di mantenimento può venire meno del tutto oppure può essere sostituito dall’assegno divorzile.

L’assegno di mantenimento è diverso dall’assegno divorzile

L’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio si fondano su presupposti diversi. Lo ha ribadito anche di recente la Corte di Cassazione, Sezione I, nell’ordinanza del 22 novembre 2024, n. 30119, la quale ha evidenziato come la separazione, pur interrompendo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, non estingua del tutto i diritti e doveri derivanti dal matrimonio.

Ed infatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Questo significa che anche se i coniugi sono separati resta attuale il dovere di assistenza materiale, vengono meno solo gli obblighi personali di fedeltà, convivenza e collaborazione.

La Cassazione ha precisato che sulla scorta di questi principi l’assegno di mantenimento va calcolato tenendo conto del tenore di vita coniugale.

Diversamente, al momento del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) viene meno il dovere di assistenza materiale tipico della separazione, rimane soltanto un dovere di solidarietà post-coniugale che ha principalmente una funzione assistenziale.

In conclusione

L’assegno di mantenimento è uno strumento essenziale per tutelare il coniuge economicamente più debole durante la separazione personale, assicurandogli una continuità economica. Tuttavia, è importante ricordare che si tratta di una misura legata alla persistenza del vincolo coniugale e distinta per natura e finalità dall’assegno di divorzio.

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schermata verde con domanda "Qual è l’iter per la separazione?"

Qual è l’iter per la separazione?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’ordinamento italiano prevede la possibilità per i coniugi di scegliere strade diverse per la separazione.

La separazione consensuale avviene quando marito e moglie decidono assieme l’assetto della loro vita da separati, ovvero come regolare i rapporti con i figli, il mantenimento, la casa familiare e la divisione dei beni comuni.
In questo caso, i coniugi si recano dal giudice soltanto per far ratificare le condizioni della loro separazione, già previamente concordate. In alternativa, i coniugi possono redigere davanti agli avvocati un accordo di negoziazione assistita che disciplina la loro separazione consensuale, senza necessità di recarsi in Tribunale.

La separazione giudiziale diventa necessaria quando i coniugi hanno posizioni divergenti sulle regole della separazione. In questo caso la decisione viene demandata al Tribunale. Già dopo la prima udienza, il giudice emette dei provvedimenti urgenti con cui vengono disciplinati in via provvisoria i rapporti tra marito e moglie e con i figli.

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Dopo quanto tempo dalla separazione si può divorziare?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

I tempi per ottenere il divorzio dopo la separazione dipendono dalla modalità con cui i due coniugi decidono di separarsi.

Vi è infatti la separazione giudiziale, che avviene qualora non vi sia accordo tra i coniugi e con cui si ricorre tramite procedimento in tribunale. In questo caso, il divorzio si può chiedere dopo 1 anno dalla prima udienza della separazione.

La modalità consensuale, invece, si realizza in Tribunale, in Comune o con la negoziazione assistita in presenza degli avvocati delle parti e permette di procedere al divorzio dopo 6 mesi dalla firma dell’accordo di separazione (nel caso di separazione effettuata in Comune o mediante negoziazione assistita) e dall’udienza in Tribunale (nel caso di separazione effettuata mediante ricorso congiunto in Tribunale).

Assegno di divorzio: il tenore di vita non conta più

Nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno di divorzio: per stabilire se il coniuge divorziato ha diritto all’assegno post-coniugale non va valutato il tenore di vita del matrimonio, ma soltanto l’autosufficienza economica del coniuge richiedente.

Questo è quanto stabilito dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 11054 depositata il 10 maggio scorso, oggetto, per la sua portata innovativa (e per la notorietà della parti in causa), di una notevole attenzione mediatica.

Con questa sentenza, infatti, i giudici della Cassazione hanno rivoluzionato l’orientamento giurisprudenziale in materia, giungendo a conclusioni nuove, destinate ad incidere sull’assetto economico di molti ex coniugi.

Dal tenore di vita della famiglia…

In precedenza, infatti, si era consolidata l’interpretazione per cui l’assegno di divorzio andava riconosciuto tenendo conto del tenore di vita tenuto dalla famiglia quando era unita. E dunque l’assegno divorzile poteva essere riconosciuto anche in favore dell’ex coniuge che avesse una condizione economica tale da poter essere autosufficiente.
Più esattamente, l’assegno veniva riconosciuto anche se il coniuge richiedente aveva redditi e proprietà, soltanto per il fatto che l’altro coniuge versava in una condizione economica più florida del richiedente.
Questa interpretazione era tesa a tutelare il coniuge più debole, generalmente la moglie, che aveva sacrificato la propria carriera lavorativa e rinunciato ad ambizioni professionali per occuparsi della famiglia, alla cura dei figli e della casa, così permettendo al marito di dedicarsi alla carriera e di garantire alla famiglia un determinato tenore di vita .
Cessato il matrimonio, al coniuge meno abbiente veniva riconosciuto l’assegno, in modo da garantirgli di conservare quel tenore di vita conseguito dall’altro coniuge anche grazie al suo sacrificio.

… all’autoresponsabilità economica

Con la recente sentenza, la Cassazione cambia completamente prospettiva.
Il tenore di vita non va più tenuto in considerazione, ma quello che conta è l’autosufficienza economica.
Con una nuova interpretazione dell’art. 5 della legge 898/1970 sul divorzio, la Cassazione enfatizza la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio, evidenziando che l’assegno va disposto nei casi in cui il coniuge non abbia risorse economiche tali da renderlo indipendente.

Non conta più il tenore di vita del matrimonio: con il divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano personale e patrimoniale, fare riferimento al tenore di vita del matrimonio rappresenta una forzatura, determinando il perdurare tra le parti di un vincolo che di fatto è sciolto.

Il criterio cui i giudici chiamati a decidere dell’assegno di divorzio devono attenersi è l’autoresponsabilità economica, secondo cui ciascuno, indipendentemente da chi abbia sposato e dal tenore di vita della famiglia, deve provvedere a sè stesso autonomamente.

Nessun assegno dunque verrà riconosciuto, dunque, a chi sarà in grado di cavarsela da solo, anche se il tenore di vita condotto con i propri mezzi sarà inferiore a quello tenuto durante il matrimonio.

Autosufficienza economica: quali sono gli elementi da valutare?

Per decidere se vi sono i presupposti dell’assegno il giudice dovrà valutare soltanto vale a l’indipendenza o l’autosufficienza economica del coniuge che richiede l’assegno divorzile.

In concreto, gli aspetti che il giudice dovrà valutare sono i seguenti:

– l’esistenza di redditi di qualsiasi specie
– la capacità e le possibilità effettive di lavoro
– la proprietà di beni immobili e mobili
– la disponibilità di una casa di abitazione.

Naturalmente, spetterà alla parte che chiede l’assegno dimostrare le proprie condizioni economiche, con documenti, testimonianze ed ogni altra prova utile a provare che la domanda di assegno divorzile è fondata.

Il principio di solidarietà economica per quantificare l’assegno

Una volta accertato che il coniuge non è autosufficiente e dunque vi sono i presupposti per il riconoscimento dell’assegno, la misura andrà determinata dal giudice tenendo conto del principio di solidarietà economica, ovvero del vincolo solidaristico che permane tra gli ex coniugi.
Andranno valutati il contributo dato da ciascuno alla conduzione della famiglia e alla formazione del reddito e del patrimonio dell’altro e di quello comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge sul divorzio.
Fonte: Sentenza Cassazione civile n. 11504 del 10.5.2017

Separazione e divorzio veloci: come fare

E’ stata introdotta un anno fa, ma è ancora poco conosciuta. Si tratta dell’opportunità di addivenire alla separazione, al divorzio e alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio senza dover comparire innanzi al Tribunale.
Come fare?
Al riguardo, il D.L. n. 132/2014 convertito dalla legge 162 del 10.11.2014 ha previsto due procedure:
– la “negoziazione assistita“, nella quale i coniugi, con l’ausilio dei rispettivi avvocati, la cui presenza è obbligatoria, si impegnano a collaborare lealmente ed in buona fede al fine di addivenire ad una definizione consensuale delle regole della loro separazione, del divorzio o della modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
L’impegno ha una durata prestabilita, decorsa la quale, se non è stato possibile addivenire ad una soluzione concordata, ciascuno è libero di assumere l’iniziativa giudiziale.
Se, invece, l’accordo viene raggiunto, esso viene sottoposto ad un controllo di regolarità presso la Procura della Repubblica, superato positivamente il quale, viene trasmesso, a cura degli avvocati, al Comune di celebrazione del matrimonio.
L’accordo è vincolante per le parti dalla data di sua sottoscrizione davanti agli avvocati.

– la dichiarazione dei coniugi direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato civile: questa modalità è esperibile soltanto quando non vi siano figli minorenni, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autonomi, e quando l’accordo non investa questioni di natura patrimoniale (mantenimento, trasferimenti immobiliari, ecc.). In questa seconda ipotesi, non è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato, ma stante la delicatezza degli interessi in gioco, è sempre utile rivolgersi previamente ad un legale esperto della materia, che, valutata attentamente la specifica vicenda familiare, possandicare la fattibilità nel caso concreto di tale iter e fornire i suggerimenti giusti in merito al contenuto dell’accordo che verrà consegnato all’Ufficiale di Stato civile, al fine di evitare possibili problematiche future.

I vantaggi di queste procedure? Certamente la rapidità, poichè le procedure sono svincolate dai tempi di attesa dell’udienza davanti al Tribunale, purtroppo lunghi.
Inoltre, nell’ambito di un accordo, i coniugi possono regolamentare i reciproci rapporti personali e patrimoniali con ampia autonomia negoziale, disciplinando anche profili che il giudice della separazione o del divorzio contenzioso, per legge, non può esaminare, quali, a titolo esemplificativo, il trasferimento di proprietà o di quote immobiliari tra i coniugi o a favore dei figli, anche quale modalità alternativa o integrativa dell’assegno di mantenimento, la gestione di beni cointestati, il pagamento del mutuo, ed altre.

Fonte: Legge 162 del 10.11.2014 con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 134 del 12.9.2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”