Articoli

Assegno di mantenimento nella separazione e tenore di vita

L’assegno di mantenimento è uno degli aspetti più delicati e dibattuti nelle cause di separazione personale tra coniugi. Questo istituto giuridico, regolato dal codice civile, mira a garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, salvaguardando chi si trova in una posizione finanziaria più debole a seguito della fine del rapporto matrimoniale.

In questo articolo, analizziamo i criteri di determinazione, le modalità di pagamento, le differenze rispetto all’assegno divorzile, la durata e i casi in cui il diritto all’assegno può essere revocato.

Cos’è l’assegno di mantenimento e a chi spetta

L’assegno di mantenimento è un importo periodico che il coniuge economicamente più forte è tenuto a versare all’altro in caso di separazione personale. La sua finalità è garantire al coniuge beneficiario un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Per ottenere l’assegno, il coniuge richiedente deve dimostrare di avere una condizione economica inferiore a quella dell’altro e di non essere in grado, da solo, di mantenere il medesimo standard di vita goduto durante il matrimonio.

Come si determina l’importo dell’assegno

L’importo dell’assegno di mantenimento viene stabilito dal giudice, che valuta una serie di elementi, tra cui

  • la disparità economica tra i coniugi, analizzando redditi, patrimoni, e il contributo fornito alla vita familiare;
  • la durata del matrimonio: un’unione lunga tende a giustificare assegni più consistenti rispetto a matrimoni di breve durata;
  • il tenore di vita coniugale: tendenzialmente l’assegno è finalizzato a far sì che il coniuge economicamente più debole possa mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto durante la convivenza coniugale;
  •  l’età e le condizioni di salute del richiedente: rilevano ai fini della valutazione della capacità lavorativa concreta del coniuge economicamente più debole.

Il giudice si avvale dell’esame della documentazione economica di ciascun coniuge, come dichiarazioni dei redditi, estratti conto dei conti correnti bancari e postali, valore delle proprietà immobiliari e dei beni di proprietà di ciascuno, bilanci delle società possedute dai coniugi, ecc. In determinati casi, può disporre accertamenti tributari o una consulenza tecnica contabile per stabilire un quadro completo della condizione economica delle parti.

Modalità di pagamento e durata

L’assegno di mantenimento viene corrisposto in forma di somma mensile da versarsi in modo continuativo mediante bonifico entro i primi giorni di ogni mese.

In generale il pagamento è dovuto fino a che perdura la separazione, a meno che non intervengano eventi che modificano l’assetto economico delle parti, quali a titolo esemplificativo

  • il miglioramento della situazione economica del beneficiario: se il coniuge che percepisce l’assegno trova un lavoro o riceve un’eredità consistente, il diritto a percepire l’assegno può venire meno oppure può ne venire ridotto l’importo;
  • il peggioramento della condizione economica del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno,
  • la convivenza del beneficiario con un’altra persona: anche in questo caso è possibile che l’assegno venga ridotto o anche revocato.

La modifica o la revoca dell’assegno vanno concordati tra i coniugi in un atto ufficiale avente lo stesso valore giuridico dell’accordo di separazione. Può trattarsi di un accordo di negoziazione assistita oppure di un ricorso congiunto da sottoporre alla ratifica del tribunale. In caso di mancato accordo, il coniuge che ha interesse può chiede la riduzione o la revoca dell’assegno rivolgendosi al tribunale, mediante un procedimento contenzioso.

Quando interviene il divorzio, l’assegno di mantenimento può venire meno del tutto oppure può essere sostituito dall’assegno divorzile.

L’assegno di mantenimento è diverso dall’assegno divorzile

L’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio si fondano su presupposti diversi. Lo ha ribadito anche di recente la Corte di Cassazione, Sezione I, nell’ordinanza del 22 novembre 2024, n. 30119, la quale ha evidenziato come la separazione, pur interrompendo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, non estingua del tutto i diritti e doveri derivanti dal matrimonio.

Ed infatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Questo significa che anche se i coniugi sono separati resta attuale il dovere di assistenza materiale, vengono meno solo gli obblighi personali di fedeltà, convivenza e collaborazione.

La Cassazione ha precisato che sulla scorta di questi principi l’assegno di mantenimento va calcolato tenendo conto del tenore di vita coniugale.

Diversamente, al momento del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) viene meno il dovere di assistenza materiale tipico della separazione, rimane soltanto un dovere di solidarietà post-coniugale che ha principalmente una funzione assistenziale.

In conclusione

L’assegno di mantenimento è uno strumento essenziale per tutelare il coniuge economicamente più debole durante la separazione personale, assicurandogli una continuità economica. Tuttavia, è importante ricordare che si tratta di una misura legata alla persistenza del vincolo coniugale e distinta per natura e finalità dall’assegno di divorzio.

Per affrontare con serenità e consapevolezza gli aspetti economici della separazione, il nostro studio legale offre consulenza personalizzata e supporto in ogni fase del procedimento. Contattaci per fissare un appuntamento e ricevere l’assistenza di cui hai bisogno.

Un nuovo passo importante nel mio percorso professionale

Il 16 settembre 2024 ho conseguito il titolo di Avvocato Specialista in Diritto della Persona, delle Relazioni Familiari e dei Minorenni, superando l’esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF). Questo riconoscimento rappresenta per me un passo significativo in un percorso che, da oltre vent’anni, mi vede impegnata nel diritto di famiglia e nella tutela delle persone in momenti spesso delicati della loro vita.

Cosa significa questo riconoscimento?

Il titolo di avvocato specialista certifica competenze approfondite e riconosciute in un ambito specifico del diritto. Per chi, come me, si occupa di diritto della persona e delle relazioni familiari, vuol dire poter offrire un supporto ancora più qualificato su questioni fondamentali come:

– separazioni e divorzi;

– affidamento e tutela dei figli minori;

– contratti e unioni civili;

– successioni e diritti patrimoniali della famiglia;

– protezione delle persone vulnerabili, come minori e soggetti fragili.

Essere specialista non significa solo conoscere le leggi, ma anche sapere come applicarle con attenzione alle specificità di ogni caso, cercando soluzioni che rispettino il benessere e i diritti delle persone coinvolte.

 

Un impegno continuo al fianco delle persone

Nel corso degli anni ho avuto il privilegio di affiancare molte persone, ciascuna con la propria storia, le proprie sfide e i propri obiettivi. Ogni esperienza ha arricchito il mio bagaglio professionale e umano, insegnandomi quanto sia importante un approccio fatto di ascolto, empatia e competenza tecnica.

Questo nuovo titolo non cambia il mio modo di lavorare, ma conferma l’impegno e la dedizione che ho sempre messo nel mio lavoro. È una tappa importante, ma non un traguardo: il mio obiettivo è continuare a crescere e a mettere le mie competenze al servizio di chi ha bisogno.

 

Per chi si affida al mio studio

In un momento storico in cui il diritto di famiglia sta vivendo importanti cambiamenti, poter contare su un professionista specializzato è fondamentale. Il mio studio si impegna ogni giorno per offrire un supporto giuridico qualificato e umano, capace di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni persona e di ogni famiglia.

Se avete bisogno di assistenza o informazioni su temi legati al diritto di famiglia, sono a vostra disposizione per affiancarvi con serietà e professionalità.

Grazie a chi ha scelto di affidarsi a me lungo questi anni. Questo risultato è anche il frutto del rapporto di fiducia costruito insieme.

 

Avv. Barbara D’Angelo

Guida alla separazione: i primi 5 passi

La separazione rappresenta un momento estremamente delicato nella vita di una persona, caratterizzato da emozioni intense che richiedono una gestione attenta. Pertanto, è importante non  farsi travolgere dai sentimenti e cercare di mantenere la lucidità necessaria per affrontare al meglio e in modo costruttivo questo periodo.

Stai pensando di separarti?

Ecco alcuni suggerimenti legali su come gestire la fase iniziale della separazione:

1- Chiama l’avvocato

Prima di prendere qualsiasi decisione durante questa fase cruciale della tua vita, è fondamentale consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia. Questo passo ti aiuterà a comprendere i tuoi diritti e doveri durante la separazione, consentendoti di valutare soluzioni che garantiscano la migliore tutela per i tuoi interessi e di quelli dei tuoi figli.

2 – Comunica con il coniuge

Cerca di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con il tuo coniuge, specialmente se ci sono figli coinvolti. Risolvere le questioni in modo amichevole è preferibile, ma evita di prendere decisioni legali senza prima aver consultato un avvocato.

3- Tutela i tuoi figli

Evita di coinvolgere i figli nel conflitto. Durante la delicata fase della separazione, è cruciale fornire ai figli il supporto e l’assistenza di entrambi i genitori, agendo con buon senso e evitando di farsi travolgere dalle emozioni negative.

4 – Raccogli i documenti finanziari

Raccogli con cura tutti i documenti finanziari pertinenti, come estratti dei conti correnti bancari, dichiarazioni dei redditi, contratti di lavoro e altri documenti utili per ricostruire accuratamente la situazione economica tua e del tuo coniuge.

5 – Non lasciare la casa coniugale

Per le persone sposate, vivere sotto lo stesso tetto è un obbligo di legge. A meno che non ci siano gravi motivi come violenze o maltrattamenti, lasciare la casa coniugale senza l’autorizzazione scritta dell’altro coniuge può comportare conseguenze giuridiche significative nella procedura di separazione. Consulta sempre un avvocato prima di prendere questa decisione!

 

Ricorda che questi sono soltanto consigli generali e che è essenziale ottenere consulenza legale personalizzata in base alla tua situazione specifica. Un avvocato matrimonialista competente ed esperto della materia del diritto di famiglia può guidarti attraverso il percorso legale, assicurando la protezione dei tuoi interessi.

Quando spetta l’assegno di mantenimento?

Con l’ordinanza n. 36178 del 28 dicembre 2023 la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri imprescindibili per ottenere l’assegno di mantenimento nella separazione. Più specificamente, i seguenti:

a) Impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio 

La Cassazione ha affermato con chiarezza che l’assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell’impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato, vale a dire uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe potuto offrire.

Al riguardo, il giudice della separazione deve tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

b) Condizione di debolezza economica

Ha diritto all’assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all’altro.

Il giudice della separazione, con sguardo attento, deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi, tenendo conto di variabili come la durata della convivenza e le prospettive future.

Nell’esame della condizioni economiche – specifica la Suprema Corte – non è necessario che il giudice si addentri in una dettagliata disamina dei patrimoni e dei redditi dei coniugi. Ciò che conta è una ricostruzione generale e attendibile, una visione d’insieme che getti luce sulla situazione economica complessiva di ciascuno dei due.

 

Fonte: Cassazione civile ordinanza n. 36178 del 28 dicembre 2023

Separazione conviventi con figli: cosa fare?

A differenza delle persone sposate, le persone che convivono non hanno l’obbligo di avere un atto ufficiale che renda effettiva la separazione: quando il rapporto giunge al termine, è sufficiente interrompere la convivenza.

 

Quando ci sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti

Tuttavia, in presenza di figli la situazione è più delicata: infatti, i genitori conservano, anche dopo la fine dalla convivenza, l’obbligo di provvedere all’assistenza e al mantenimento dei figli, supportandoli economicamente e trascorrendo con loro tempo adeguato a mantenere e rafforzare il legame.

Pertanto, in presenza di figli è consigliabile disciplinare in modo formale i rapporti, al fine di evitare situazioni indefinite nelle quali la volontà di uno dei genitori possa diventare prevalente, creando probabili conflitti: avere regole definite sull’affidamento, il calendario delle visite ai figli, l’utilizzo della casa familiare e il mantenimento è il primo passo per creare un nuovo equilibrio e per dare stabilità ai figli.

 

Quali procedure?

La regolamentazione dei rapporti si può raggiungere in due modi:

1. mediante un accordo,

cioè definendo assieme le modalità di gestione dei figli, con il supporto dell’avvocato o di un mediatore familiare.

L’accordo può essere formalizzato innanzi al tribunale tramite un ricorso congiunto, nel quale sono specificate le regole che si chiede vengano ratificate. In questo caso, è sufficiente un solo avvocato per entrambi i genitori e si può scegliere di non comparire personalmente davanti al giudice.

In alternativa, l’accordo si può ufficializzare mediante la procedura di negoziazione assistita davanti a due avvocati, uno per ciascun genitore, senza necessità di passare dal tribunale.
Gli avvocati si occuperanno della redazione dell’accordo e di tutti gli incombenti formali necessari per dargli la stessa efficacia del provvedimento del tribunale;

2. mediante un procedimento contenzioso:

quando non è possibile raggiungere regole condivise, ciascuno dei genitori è libero di depositare un ricorso giudiziale, formulando le proprie domande e rimettendo la decisione al tribunale.

Una volta ricevuto il ricorso, il tribunale fissa l’udienza di discussione. Il ricorso viene quindi notificato all’altra parte, la quale avrà modo di formulare le proprie richieste prima dell’udienza. Entrambi gli ex conviventi potranno poi depositare ulteriori memorie prima di presentarsi davanti al giudice.
All’udienza, il giudice ascolterà entrambe le parti, proporrà una soluzione conciliativa che, qualora accettata da entrambe le parti, verrà trasferita in un provvedimento giudiziale definitivo.

Invece nel caso permanga il disaccordo tra gli ex conviventi, sarà il giudice a decidere, adottando le regole che riterrà meglio rispondenti all’interesse dei figli, garantendo così fin dall’immediato una regolamentazione provvisoria dei rapporti. Il giudizio poi proseguirà per gli approfondimenti istruttori (testimonianze, consulenza tecniche, indagini sui redditi) richiesti dalle parti e ritenuti opportuni dal giudice.

 

Ascolto del minore: un diritto fondamentale

Nel contesto dell’ascolto del minore nell’ambito dei procedimenti giudiziari, l’art. 473-bis.4 c.p.c. ha introdotto importanti cambiamenti, superando il vecchio art. 336-bis c.p.c. Oltre a considerare le difficoltà fisiche o psichiche del minore quali elementi ostativi all’ascolto, ora si tiene conto anche della sua volontà di non essere ascoltato.

La nuova disposizione conferma che l’ascolto del minore non è soltanto un elemento procedurale, ma un diritto fondamentale della persona del minore. È uno strumento cruciale per proteggere l’interesse del minore e fare in modo che le decisioni più importanti per la sua vita siano prese considerando la sua volontà e i suoi sentimenti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, nella recente sentenza dell’11 dicembre 2023 n. 34560.

Il caso

La sentenza riguarda un caso di risarcimento del danno da fatto illecito in ambito familiare: la madre di un minore era stata condannata in primo grado e in appello a risarcire i danni provocati all’ex marito cui aveva impedito di vedere il figlio, danni quantificati nell’importo di circa 35.000,00 €.

La signora si rivolge quindi alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di legittimità del procedimento, nel quale non era stato sentito il figlio minore, a suo avviso parte interessata alle vicende oggetto di causa.

La Corte d’Appello, in particolare, aveva respinto la richiesta sottolineando che l’audizione del figlio era superflua, poiché si trattava di un giudizio di risarcimento danni tra i genitori, e quindi di una lite che riguardava soltanto gli adulti, non direttamente il minore.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso della madre, sostenendo che il procedimento in questione non rientrava tra quelli in cui il minore dev’essere ascoltato, non trattandosi di un procedimento nel quale il figlio è a tutti gli effetti parte del processo e nel quale si decidono questioni che lo riguardano direttamente. Questa decisione riflette l’applicazione corretta delle normative che regolano l’ascolto del minore.

La pronuncia è molto interessante, poiché ricostruisce in modo dettagliato l’evoluzione dell’istituto dell’ascolto del minore e chiarisce che l’ascolto del minore è un elemento chiave per garantire un processo giusto e equo, tenendo conto dei suoi interessi specifici.

La natura giuridica dell’ascolto del minore

Il diritto all’ascolto del minore è stato rafforzato a livello internazionale e nazionale, riconoscendo la sua natura di diritto fondamentale.

In ambito nazionale già con la legge n. 219 del 2012 si è affermata la necessità di ascoltare il minore ultradodicenne nei procedimenti che lo riguardano.

Più di recente, la riforma entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha introdotto l’art. 473-bis.4 c.p.c. nel quale viene precisato che nella decisione sull’ascolto del minore si deve tenere conto anche della volontà del minore di non essere ascoltato.

Ciò conferma che l’ascolto del minore non è solo un incombente processuale, ma un diritto sostanziale: si tratta di una modalità tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, e gli consente dunque di partecipare alle decisioni relative alla sua sfera individuale, configurandosi come uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell’ambito del procedimento.

L’ascolto del minore è dunque un diritto fondamentale della persona del minore, uno strumento essenziale per garantire che le decisioni giuridiche tengano conto della volontà e dei sentimenti del minore.

 

Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 34560 dell’11 dicembre 2023.

Come si calcola l’assegno per i figli?

Per calcolare l’ammontare del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, si deve fare riferimento al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Lo ha stabilito la Cassazione nell’ordinanza del 22 novembre 2023 n. 32466.

Il caso

Il ricorso riguardava una controversia sul contributo economico dovuto dal padre per il mantenimento di un figlio minore. La Corte d’Appello aveva precedentemente stabilito che nonostante una riduzione dei redditi, il padre aveva ancora risorse sufficienti grazie a contratti con società calcistiche.
Il genitore ha presentato ricorso per cassazione, affermando che la Corte d’Appello aveva violato il principio di proporzionalità e non aveva considerato adeguatamente la sua situazione economica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e ha sottolineato che, per quantificare il contributo al mantenimento dei figli, è necessaria la comparazione dei redditi di entrambi i genitori, considerando anche le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita.
La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello non aveva indagato sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre convivente con il figlio, nonostante le specifiche richieste del padre. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato il caso alla Corte d’Appello di Napoli in una diversa composizione per una nuova valutazione, inclusa la liquidazione delle spese del giudizio.

Fonte: Cassazione ordinanza n. 32466 del 22 novembre 2023.

Per il rilascio del passaporto non serve (più) il consenso dell’altro genitore

Il decreto legge n. 69/2023, entrato in vigore il 14 giugno 2023, ha cambiato le regole per ottenere il passaporto in Italia. In precedenza, in presenza di figli minorenni, per il rilascio e per il rinnovo del passaporto di uno dei genitori era sempre necessario il consenso dell’altro.

Ora non è più così: un genitore che vuole il rilascio o il rinnovo del suo passaporto non ha più bisogno del consenso dell’altro. Resta obbligatorio il consenso di entrambi i genitori o di chi ne ha la responsabilità soltanto per il rilascio del passaporto dei minorenni.

Cosa può fare l’altro genitore se non è d’accordo per il rilascio del passaporto?

Se uno dei genitori intende opporsi al rilascio o al rinnovo del passaporto dell’altro, deve presentare istanza al giudice, indicando le motivazioni a fondamento della domanda.

Il tribunale, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della normativa interna e internazionale in materia di responsabilità genitoriale, mantenimento e sottrazione internazionale di minori,  emette un divieto (inibitoria) quando vi è rischio reale che il genitore, recandosi all’estero, possa venire meno ai suoi doveri verso i figli. Se la richiesta viene accolta, il giudice stabilisce per quanto tempo rimarrà in vigore l’inibitoria, che comunque non può superare i due anni.

La richiesta dev’ essere presentata al tribunale nel luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se è già in corso una procedura legale tra le stesse persone, la richiesta va presentata al giudice di quella procedura. Se il minore vive all’estero, la richiesta va presentata al tribunale in Italia dove viveva prima o al tribunale nella zona in cui il minore è registrato all’AIRE.

La domanda di inibitoria può essere presentata anche dal Pubblico Ministero.

 

Fonte: Art. 20 del decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023.

Il diritto alla bigenitorialità: fondamentale per lo sviluppo armonioso dei bambini

Il diritto alla bigenitorialità è un principio fondamentale nel contesto giuridico familiare, sottolinea l’importanza dell’interazione continua e positiva dei genitori nella vita dei propri figli.

Questo concetto si basa sull’idea che, quando possibile, entrambi i genitori dovrebbero essere coinvolti nella crescita e nell’educazione dei loro figli, promuovendo così uno sviluppo sano e armonioso.

Innanzitutto, è importante comprendere che la bigenitorialità non riguarda soltanto il tempo trascorso con i figli, ma anche la partecipazione attiva e responsabile nell’assumere le decisioni cruciali per il loro benessere. Questo diritto è sancito nel nostro ordinamento dall’art. 337 ter del codice civile, con l’obiettivo di garantire che entrambi i genitori abbiano l’opportunità di costruire un legame significativo con i propri figli, contribuendo così alla formazione di una solida base emotiva e psicologica.

La bigenitorialità è diritto dei minori anche nelle situazioni di separazione o divorzio. In tali circostanze, è essenziale superare le divergenze personali e concentrarsi sul bene superiore dei bambini. La legislazione in molti paesi promuove accordi di affidamento e custodia condivisa, incoraggiando la cooperazione tra i genitori per garantire che i figli possano mantenere relazioni significative con entrambi i genitori e con i parenti di entrambi i rami.

Studi psicologici sostengono l’importanza della presenza di entrambi i genitori nella vita di un bambino. La diversità di stili educativi, quando gestita in modo coeso, può arricchire l’esperienza di crescita del minore, offrendogli una prospettiva equilibrata del mondo. Inoltre, la presenza costante di entrambe le figure genitoriali può svolgere un ruolo chiave nel fornire un sostegno emotivo stabile, fondamentale per il benessere psicologico dei bambini.

Tuttavia, è cruciale sottolineare che la bigenitorialità non è sempre possibile o appropriata in tutte le situazioni. Ci sono casi in cui la presenza di uno dei genitori potrebbe rappresentare un rischio per il benessere del bambino, come in situazioni di abuso o negligenza o quando la conflittualità tra i genitori è talmente elevata da non consentire loro alcuna forma di dialogo costruttivo. In tali circostanze, il giudice può intervenire per proteggere il bambino, prendendo decisioni mirate a garantire la sua sicurezza.

Per garantire l’efficacia del diritto alla bigenitorialità, è fondamentale promuovere una cultura di rispetto reciproco tra genitori, incoraggiando la comunicazione aperta e la collaborazione nella presa di decisioni importanti per i figli. La mediazione familiare può rappresentare un valido strumento per risolvere dispute e conflitti, facilitando la creazione di accordi che tengano conto delle esigenze di tutti i membri della famiglia.

In conclusione, il diritto alla bigenitorialità è un pilastro essenziale nel garantire il benessere dei bambini. Quando entrambi i genitori sono coinvolti positivamente nella vita dei propri figli, si crea un ambiente favorevole allo sviluppo sano e armonioso dei bambini, promuovendo relazioni stabili e un futuro equilibrato.

Separazione e divorzio insieme: oggi è possibile

Tra le più importanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia vi è la possibilità di richiedere il divorzio insieme alla separazione.

In passato, il procedimento di divorzio poteva essere avviato soltanto a distanza di un certo tempo dalla separazione, e più esattamente dopo sei mesi, se la separazione era consensuale, o dopo un anno, in caso di separazione giudiziale. Ora invece separazione e divorzio possono formare oggetto del medesimo procedimento ed essere trattate dallo stesso giudice.
Lo prevede espressamente il nuovo art. 473 bis.49 del codice di procedura civile.

La norma di riferimento

Secondo tale norma al momento di avvio del procedimento di separazione si può chiedere anche la pronuncia del divorzio (in gergo tecnico, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seconda del rito di celebrazione delle nozze).
La regola è prevista per le separazioni giudiziali, vale a dire quelle che vedono le parti in contrasto tra di loro sulle condizioni dell’assetto separativo (a titolo esemplificativo, sull’assegnazione della casa, sulla gestione dei figli o sul mantenimento).

Cosa accade in caso di separazione consensuale?

L’ipotesi di separazione consensuale non è contemplata dalla norma e pertanto la possibilità di separarsi e divorziare consensualmente nello stesso procedimento è una questione aperta.

Vari tribunali italiani si sono pronunciati sul tema, adottando però soluzioni diverse. Alcuni tribunali (Genova e Milano, ad esempio) applicano in senso estensivo l’art. 473 bis.19 del codice di procedura civile e consentono il cumulo di separazione e divorzio anche nei ricorsi consensuali.
Altri (tra cui Ferrara e Bari) non lo consentono: tale posizione restrittiva, frutto di una interpretazione letterale della nuova norma, si rifà all’orientamento interpretativo della Corte di Cassazione che da sempre ritiene nulli e invalidi i patti prematrimoniali e gli accordi di divorzio preventivi.
Di recente, il Tribunale di Treviso ha rimesso a questione alla Corte di Cassazione, la quale potrà chiarire la questione.

Quali sono i vantaggi del cumulo di separazione e divorzio?

Il principale vantaggio è evitare la duplicazione dei procedimenti, considerato che spesso le questioni oggetto della causa di separazione coincidono con quelle oggetto del divorzio. Accorpando i due procedimenti si risparmia tempo e si può ottenere più velocemente una regolamentazione definitiva dei rapporti.

Attenzione però: la riforma Cartabia non ha abrogato la norma che stabilisce che in caso di separazione giudiziale debba decorrere un anno dalla prima udienza della separazione per poter chiedere il divorzio. Pertanto, anche in caso di cumulo della domanda di separazione e divorzio, occorrerà attendere un anno dalla prima udienza della causa affinchè il tribunale possa emettere la sentenza di divorzio.

E’ obbligatorio chiedere insieme separazione e divorzio?

No, si tratta di una facoltà. La scelta va fatta assieme al proprio avvocato, tenendo conto delle caratteristiche della specifica vicenda familiare, degli obbiettivi che si vogliono ottenere e della miglior tutela dei propri diritti e interessi.
Non sempre, infatti, può essere opportuno presentare la domanda di divorzio insieme alla separazione.