Truffe affettive on line: per la vittima va nominato un amministratore di sostegno

Lo ha stabilito il Tribunale di Ravenna con la sentenza 4 febbraio 2021, affrontando il caso di una donna che tramite i social network era entrata in contatto con personaggi loschi che l’avevano raggirata e  convinta ad elargire in loro favore consistenti somme di danaro. La signora non era malata psichica. Tuttavia, era stata raggirata da persone senza scrupoli che avevano approfittato delle sue fragilità e della ridotta capacità critica e volitiva, ponendola nella condizione di non poter dire di no alle richieste di danaro.

Il marito e i figli della signora avevano chiesto al tribunale la nomina di un curatore a tutela della donna, mediante la procedura di inabilitazione.

L’inabilitazione è superata

L’inabilitazione è una forma di tutela delle persone con difficoltà psico-fisiche meno forte dell’interdizione.  L’interdizione priva del tutto la persona della capacità giuridica, mentre l’inabilitazione ha effetti meno invasivi: la persona soggetta a inabilitazione rimane capace di agire solo per gli atti più semplici, mentre dev’essere affiancata dal curatore per gli atti più complessi (atti di straordinaria amministrazione).

Per essere interdetta una persona dev’essere incapace di intendere e volere. Per l’inabilitazione non è necessario questo requistito.

Interdizione e inabilitazione sono oggi istituti giuridici vetusti e superati, com’è confermato dalla sentenza di cui parliamo.

Va preferita l’amministrazione di sostegno

Il tribunale ha rigettato la domanda di inabilitazione, ritenendo che la misura di protezione più adeguata sia l’amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno, infatti, offre alle persone fragili uno strumento di assistenza che, sacrificando nella minor misura possibile la capacità di agire dell’interessato, è flessibile e si adatta alle effettive esigenza del destinatario, oltre ad avere una procedura più snella e agile.

L’amministrazione di sostegno più essere applicata anche a persone, come la vittima di truffe on line, che presenta delle fragilità psico-emotive, ma non così gravi da rientrare nelle patologie psichiatriche.

Inoltre, la nomina dell’amministratore di sostegno può essere anche a tempo determinato, cioè limitata al periodo necessario alla persona in difficoltà per recuperare le fragilità presenti al momento della nomina dell’amministratore di sostegno.

Per approfondire l’istituto dell’amministrazione di sostegno, clicca su questo articolo: L’amministratore di sostegno: cos’è, destinatari ed effetti.

 

Fonte: sentenza Tribunale di Ravenna 4.2.2021

immagine con sfondo grigio con domanda "È possibile revocare l’interdizione giudiziale?"

È possibile revocare l’interdizione giudiziale?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’art. 429 c.c. sancisce che in qualsiasi momento, quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate con sentenza.

La domanda per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione può essere presentata dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore dell’interdetto, dal curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

La revoca dell’interdizione può essere anche chiesta al fine di ottenere l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno, misura meno invasiva e più flessibile rispetto alla vecchia interdizione.  

Domanda su fondo verde "Mio padre beneficia dell’amministrazione di sostegno. Può fare testamento?"

Mio padre beneficia dell’amministrazione di sostegno. Può fare testamento?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’amministrazione di sostegno non priva automaticamente la persona della capacità di testare: colui che beneficia dell’amministratore rimane sempre capace di agire per qualsiasi atto che non sia espressamente vietato dalla legge o dal decreto di nomina dell’amministratore (art. 409 Cod. civ.). Se in esso non è prevista una limitazione della capacità di disporre per testamento, l’interessato ha diritto a fare testamento.

amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno: cos’è, destinatari, effetti

Una figura innovativa e senz’altro fondamentale per la tutela di quei soggetti deboli, impossibilitati a provvedere ai propri interessi: questo è l’amministratore di sostegno, introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 6/2004. Vediamo insieme che cosa è di preciso, chi sono i destinatari e quali sono gli effetti di una richiesta di amministrazione di sostegno.

Che cos’è l’amministrazione di sostegno?

L’amministratore di sostegno è una figura chiamata ad assistere un soggetto beneficiario impossibilitato a provvedere ai propri interessi poiché si trova in una condizione di fragilità esistenziale e non è in grado di attendere autonomamente ai propri interessi. È dunque una misura di protezione che mira a tutelare e a rappresentare chi si trova in una situazione di infermità fisica o psichica, sia essa temporanea o permanente.

L’ambito dei poteri dell’amministratore di sostegno è stabilito con decreto motivato del Giudice Tutelare. Il tutto, va specificato, con la minore limitazione possibile della capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare stabilisce infatti le attività che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore. Tutti gli atti non indicati nel decreto, pertanto, non rappresentano una limitazione, come si evince dall’art. 409 del Codice Civile, in cui è stabilito che il beneficiario “conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”.

Chi sono i potenziali beneficiari dell’amministrazione di sostegno?

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione duttile e plasmabile a seconda delle caratteristiche del caso specifico. Può, dunque, essere applicata in una grande varietà di situazioni, ogni qualvolta vi sia una condizione di fragilità della persona.

Possibili destinatari dell’amministrazione di sostegno sono:

  • malati psichiatrici o persone affette da patologie della sfera psichica;
  • anziani;
  • persone affette da Morbo di Alzheimer o demenza senile;
  • persone disabili;
  • alcolisti;
  • tossicodipendenti;
  • persone affette da ludopatie;
  • sordomuti e ciechi;
  • prodighi.

Quali sono gli effetti della nomina di un amministratore di sostegno?

Come abbiamo visto, l’art. 409 c.c. stabilisce che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è pienamente capace nell’esercizio dei suoi diritti per tutti gli atti non espressamente stabiliti nel decreto. Per tutti gli atti riportati dal Giudice Tutelare, invece, l’amministratore di sostegno può essere chiamato ad agire o in assistenza del beneficiario (insieme al beneficiario) oppure in rappresentanza esclusiva (in nome e per conto dello stesso).

In quest’ultimo caso, si possono distinguere due ulteriori situazioni:
1) Per gli atti di ordinaria amministrazione (ad esempio l’acquisto di beni mobili) l’amministratore può agire anche senza preventiva autorizzazione del Giudice (salvo il caso in cui sia stato stabilito diversamente dal decreto);
2) Per gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio l’acquisto di un bene immobile) l’amministratore deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare.

Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?

È l’art. 410 del codice civile a stabilire gli obblighi e i doveri dell’amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti. Tra questi:
– Tenere sempre conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Dovere di informazione, ovvero informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere, o ancora di avvisare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
I casi di contrasto, di scelte o atti dannosi, oppure di negligenza da parte dell’amministratore, comportano il ricorso al Giudice Tutelare, che può decidere di adottare con decreto motivato alcuni provvedimenti, tra cui la revoca e la sostituzione dell’amministratore con altro incaricato idoneo, oppure la nomina di un curatore speciale per il compimento dell’operazione che ha suscitato il conflitto. Ai sensi dell’art. 44 disp. att. Cod. Civ., il Giudice Tutelare potrebbe anche convocare l’amministratore chiedendo chiarimenti, senza prendere i provvedimenti prima elencati (a patto che l’amministratore si uniformi alle indicazioni del Giudice).
– Non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, a meno che tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Rendicontazione periodica: l’amministratore deve rendere conto dello svolgimento della propria attività di sostegno, aggiornando il Giudice sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Giuramento: L’amministratore di sostegno deve, dopo la nomina e quando assume l’incarico, prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell’incarico.

Chi può diventare amministratore di sostegno?

La scelta della persona che rivestirà il ruolo di amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare con riguardo agli interessi del beneficiario.

Nella scelta vanno preferiti, ove possibile, il coniuge non separato o il convivente, l’unito civilmente, il padre o la madre, il figlio, i fratelli o le sorelle, e più in generale i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo. Nella decisione, il Giudice tiene conto della volontà manifestata dal beneficiario, ma non ne è vincolato. Può dunque discostarsene, motivando la decisione, qualora ritenga che la designazione effettuata dal beneficiario possa non essere conforme al suo interesse. La scelta dell’amministratore di sostegno può anche ricadere su persone estranee alla cerchia familiare, scelte di norma da un elenco di professionisti accreditati presso il Tribunale.

La nomina di una persona esterna alla famiglia del beneficiario avviene quando non vi siano familiari disponibili, oppure quando vi sia una situazione di conflittualità tra i parenti. Non possono invece ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il soggetto beneficiario.

La nomina dell’amministratore di sostegno può essere richiesta direttamente dal beneficiario, anche qualora sia minore, interdetto o inabilitato; dal coniuge o convivente, dai parenti entro il 4° grado oppure gli affini entro il 2° grado. Anche il Pubblico Ministero, il tutore o il curatore possono effettuare tale richiesta.

Come si presenta il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno?

La nomina dell’amministratore di sostegno è un procedimento non contenzioso: per questo è assai veloce e informale. La domanda va presentata mediante ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il soggetto interessato vive stabilmente, indicando le ragioni a fondamento della domanda di nomina dell’amministratore di sostegno.

L’istruttoria è semplificata: il Giudice deve raccogliere le informazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno. In alcuni casi, può essere sufficiente l’esame della documentazione medica che attesta la condizione di incapacità – fragilità della persona beneficiaria, in altri vengono disposti accertamenti medico legali per accertare l’effettiva situazione psico-fisica del beneficiario. Gli accertamenti istruttori possono essere disposti dal giudice anche d’ufficio.
Un passaggio fondamentale ed imprescindibile è l’audizione del beneficiario.
Nella prassi, l’audizione dei parenti è limitata ai casi in cui i parenti abbiano informazioni utili da riferire al giudice.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno contiene una puntuale indicazione dei poteri attribuiti all’amministratore di sostegno, e più esattamente specifica:
– le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;
– la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
– l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza del beneficiario (in nome e per conto dello stesso);
– gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
i limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con le somme del beneficiario;
– la periodicità della rendicontazione con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

È bene ricordare che nel procedimento di nomina interviene sempre il Pubblico Ministero per rendere un parere sul caso, parere che non è vincolante per il Giudice.

Inoltre, è sempre possibile chiedere la cessazione o la sostituzione dell’amministratore di sostegno. Questo avviene sia nel caso in cui ci siano presupposti per la cessazione dell’incarico,sia quando l’amministratore di sostegno si sia dimostrato inidoneo, rendendo necessaria la sua sostituzione.
La richiesta deve essere presentata con apposita istanza al giudice da parte del beneficiario, dell’amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero o dagli altri soggetti indicati (art. 406 c.c.). Anche in questo caso, il Giudice Tutelare decide con decreto motivato.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno può fare testamento?

L’idea che la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno non possa validamente disporre per testamento è piuttosto diffusa. Ma è errata. Vediamo perchè.

In realtà, l’amministrazione di sostegno non priva automaticamente la persona della capacità di testare: colui che beneficia dell’amministrazione di sostegno rimane sempre capace di agire per qualsiasi atto che non sia espressamente vietato dalla legge o dal decreto di nomina dell’amministratore (art. 409 Cod. civ.).

La legge disciplina l’incapacità di testare nell’art. 591 del Codice civile, che stabilisce che sono incapaci di testare:
a) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
b) gli interdetti per infermità di mente;
c) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nelle ipotesi contemplate dal legislatore, dunque, non rientra l’amministrazione di sostegno.
Ne consegue che si dovrà fare riferimento al decreto di nomina dell’amministratore di sostegno: se in esso non è prevista espressamente una limitazione della capacità di disporre per testamento, il beneficiario della misura protettiva rimane capace.

Ma quando il giudice tutelare può disporre l’incapacità di testare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno?

La valutazione del Giudice dovrà essere particolarmente attenta e scrupolosa, in quanto si tratta di una limitazione di non poco conto e che consiste in un divieto a priori, che viene emesso in epoca precedente alla redazione del testamento, e che prescinde dal suo contenuto.

In assenza di specifiche disposizioni di legge, il Giudice Tutelare dovrà fare riferimento alle norme che regolano situazioni analoghe. Ed in particolare, alle disposizioni che disciplinano l’attività notarile di raccolta degli atti e che impongono al notaio di svolgere un’indagine sulla volontà delle parti (artt. 47 e 67 della legge notarile), nonchè alle norme che disciplinano l’invalidità del testamento e delle singole disposizioni testamentarie (art. 591 cod. civ. e artt. 624 e segg. cod. civ.) e che guidano il giudizio del Tribunale nei procedimenti di impugnazione del testamento.
Le norme citate hanno un elemento in comune: impongono di verificare che il contenuto del testamento corrisponda effettivamente alla volontà che la parte ha manifestato e che, a monte, questa volontà si sia formata in modo libero e consapevole.
In sostanza, l’accertamento del Giudice Tutelare dev’essere teso a verificare che la persona beneficiaria di a.d.s.
– non versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da esporla a possibili raggiri e manipolazioni,
comprenda in modo corretto la natura dell’atto,
– abbia maturato la decisione di testare autonomamente e spontaneamente, all’esito di un percorso psicologico corretto e non frutto di condizionamenti esterni.

Sulla scorta di queste valutazioni, il Giudice Tutelare di Vercelli, con provvedimento del 4.9.2015, ha rigettato il ricorso con cui l’amministratore di sostegno di un’anziana signora, stante volontà manifestata dalla medesima di modificare il proprio testamento, aveva chiesto al giudice di valutare l’opportunità di estendere alla beneficiaria le limitazioni legali circa la capacità di testare previste per gli interdetti.
Il Giudice, all’esito di uno approfondito accertamento istruttorio, ha ritenuto che la beneficiaria, pur presentando patologie fisiche che la rendevano in parte impossibilitata a provvedere ai propri interessi, fosse nel pieno possesso ed esercizio della propria capacità di negoziare per testamento in qualsiasi forma.

Fonte: Giudice Tutelare di Vercelli, decreto 4.9.2015