Assegnazione della casa familiare: i figli al centro della decisione

Con la recente sentenza del 28 giugno 2024 la Corte d’appello di Milano ha ribadito ancora una volta come la decisione relativa all’assegnazione della casa familiare debba essere guidata esclusivamente dagli interessi dei figli.

Il caso deciso

Il caso esaminato dalla Corte d’appello di Milano nella sentenza in esame riguardava un minore collocato presso il padre nella casa familiare di proprietà della madre, decisione impugnata dalla madre che richiedeva l’assegnazione a suo favore dell’abitazione, sostenendo che il figlio dovesse avere collocazione abitativa prevalente con lei.

La Corte d’appello ha rigettato la richiesta materna e confermato il collocamento del figlio presso il padre, evidenziando come il minore avesse stabilizzato vita e abitudini nella casa coniugale, dove viveva oramai da due anni assieme al padre e alla nuova compagna di lui. La madre peraltro risultava essersi trasferita con la figlia maggiorenne in altra regione, dove aveva comprato casa assieme al nuovo compagno.

Gli interessi dei figli

La Corte ha ribadito un principio cardine: l’assegnazione della casa familiare deve mirare principalmente alla conservazione, in favore dei figli, del domicilio dove si sono radicati abitudini ed affetti del minore. Questo approccio è in linea con quanto sancito dagli articoli 337 ter e 337 sexies del codice civile, che pongono l’accento sulla necessità di garantire un ambiente stabile e sereno per lo sviluppo del minore.

L’incidenza economica dell’assegnazione della casa familiare

Nella decisione, i giudici della Corte d’appello di Milano hanno tenuto conto non solo della stabilità abitativa del minore ma anche delle condizioni personali ed economiche dei genitori. È stata evidenziata la nuova situazione abitativa e relazionale della madre, che aveva trasferito il centro dei propri interessi in un’altra regione, e la sua parziale emancipazione economica, elementi che hanno portato a una revisione delle prescrizioni economiche disposte dal tribunale di Milano nella sentenza appellata.

Tenendo conto della valenza economica del provvedimento di assegnazione della casa familiare, la Corte ha revocato l’assegno di mantenimento del figlio a carico della madre, considerando il godimento della casa familiare (immobile di proprietà esclusiva della madre) come un adeguato contributo economico al sostentamento del figlio. Inoltre, è stato confermato l’obbligo a carico del padre di mantenimento della figlia maggiorenne convivente con la madre e solo parzialmente autosufficiente. Al riguardo, i giudici hanno anche precisato che anche se la figlia è maggiorenne l’assegno per il suo mantenimento va versato alla madre, in quanto genitore convivente.

Conclusioni

Questa sentenza della Corte d’appello di Milano riafferma l’importanza della valutazione degli interessi della prole nelle decisioni riguardanti l’assegnazione della casa familiare. Le condizioni personali ed economiche dei genitori devono sempre essere valutate alla luce del benessere e dello sviluppo equilibrato dei minori coinvolti. La stabilità abitativa, le abitudini radicate e l’ambiente familiare costituiscono elementi essenziali per il sereno sviluppo del minore e ogni decisione deve essere orientata a preservare tali aspetti.

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Fonte: sentenza Corte d’Appello di Milano 28 giugno 2024

Come si calcola l’assegno per i figli?

Per calcolare l’ammontare del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, si deve fare riferimento al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Lo ha stabilito la Cassazione nell’ordinanza del 22 novembre 2023 n. 32466.

Il caso

Il ricorso riguardava una controversia sul contributo economico dovuto dal padre per il mantenimento di un figlio minore. La Corte d’Appello aveva precedentemente stabilito che nonostante una riduzione dei redditi, il padre aveva ancora risorse sufficienti grazie a contratti con società calcistiche.
Il genitore ha presentato ricorso per cassazione, affermando che la Corte d’Appello aveva violato il principio di proporzionalità e non aveva considerato adeguatamente la sua situazione economica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e ha sottolineato che, per quantificare il contributo al mantenimento dei figli, è necessaria la comparazione dei redditi di entrambi i genitori, considerando anche le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita.
La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello non aveva indagato sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre convivente con il figlio, nonostante le specifiche richieste del padre. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato il caso alla Corte d’Appello di Napoli in una diversa composizione per una nuova valutazione, inclusa la liquidazione delle spese del giudizio.

Fonte: Cassazione ordinanza n. 32466 del 22 novembre 2023.

Genitori separati: a chi spetta l’Assegno Unico e Universale?

Secondo il tribunale di Bari, spetta al 100% al genitore convivente con i figli.

Più in particolare, con una sentenza pubblicata il 3 febbraio 2022 il tribunale di Bari ha stabilito che, in caso di genitori separati, le prestazioni erogate dall’INPS a tutela della famiglia devono andare in favore del genitore che ha la collocazione  dei figli.

Nella motivazione della sentenza, il tribunale richiama una sentenza della Corte di cassazione secondo cui il legislatore nella normativa in materia di assegni familiari ha inteso favorire il coniuge affidatario dei figli e sancito il diritto di quest’ultimo a percepire gli assegni familiari indipendentemente da chi sia titolare del rapporto di lavoro posto alla base dell’erogazione. Applicando questo principio – afferma il tribunale di Bari – anche l’assegno unico, che ha preso il posto degli assegni per il nucleo familiare, spetta per intero al genitore convivente coi figli.

Attenzione, però: si tratta soltanto di una interpretazione.

Le indicazioni dell’INPS

Qualche giorno fa, l’INPS si è espressa in senso diametralmente opposto: infatti, con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 l’INPS ha chiarito i principi che presiedono l’attribuzione dell’Assegno Unico e Universale in favore dei minorenni ai genitori separati.

Le regole variano a seconda del tipo di affidamento e sono le seguenti:

In caso di affidamento condiviso

Il principio generale è che l’Assegno Unico e Universale viene erogato al 50% ciascuno ai genitori che hanno l’affidamento condiviso dei figli.

Tuttavia, resta salva la facoltà dei genitori di concordare che il contributo venga erogato per intero solo a uno dei due.

Dunque, i genitori possono accordarsi nel senso che l’assegno spetti per intero al genitore che ha la collocazione prevalente dei figli. Ma attenzione: devono essere entrambi d’accordo! Se uno dei due dice di no, l’assegno viene attribuito in automatico al 50%.

In caso di affidamento esclusivo

L’assegno viene sempre erogato per intero al genitore che ha l’affidamento esclusivo.

Se lo ha stabilito il giudice

Inoltre, se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori, l’assegno viene sempre erogato a un solo genitore, a prescindere dal tipo di affidamento, .

Cosa fare se la domanda presentata da un genitore non rispetta le regole?

Se un genitore ha presentato la domanda chiedendo l’attribuzione al 100% in violazione delle regole di cui sopra, l’altro genitore  può presentare all’INPS istanza di revisione della domanda, allegando la documentazione a sostegno della sua richiesta (ad esempio, il provvedimento del tribunale che dispone l’affidamento condiviso).

 

assegnazione casa familiare

Fino a quando dura l’assegnazione della casa familiare?

L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento finalizzato a proteggere i figli minorenni ed a consentire loro di continuare a vivere, anche dopo la separazione dei genitori, nel medesimo habitat, nell’ambiente domestico che loro identificano come “casa”, dove hanno i loro oggetti e le loro abitudini.
L’assegnazione prescinde dal diritto di proprietà e non lo intacca, ma va a costituire un diritto personale di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente con i figli minorenni, che ha, pertanto, il diritto di abitare l’immobile. In altre parole, il proprietario della casa rimane tale, ma la disponibilità dell’immobile viene vincolata all’interesse dei figli ed al loro di diritto di crescere in modo equilibrato e sereno.

L’assegnazione della casa familiare corrisponde, peraltro, ad una modalità diretta di mantenimento dei figli e quando è di proprietà di uno dei genitori o di entrambi, va considerata anche ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, in quanto comporta un risparmio di spese abitative per il genitore assegnatario.

Se si tratta di immobile in locazione, l’assegnatario subentra in automatico nel contratto di locazione in essere, assumendo gli obblighi del conduttore.

E se i figli sono maggiorenni?

L’assegnazione della casa familiare va disposta anche quando i figli sono maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In presenza di figli maggiorenni, però, la funzione dell’assegnazione cambia: il provvedimento di assegnazione non protegge più il diritto del figlio a crescere in modo equilibrato e sereno, dato che il raggiungimento della maggiore età corrisponde all’ingresso nell’età adulta, ma tutela le esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale.

Dunque, in presenza di figli maggiorenni il provvedimento di assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori è possibile soltanto se il figlio
non è indipendente economicamente e
convive con uno dei genitori (cui, appunto, verrà assegnata la casa familiare).

Quando viene meno l’assegnazione?

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno nei seguenti casi:

– se l’assegnatario vi rinuncia;

– quando il figlio diventa economicamente autonomo (se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente);

– quando il figlio, anche se non indipendente dal punto di vista economico, si trasferisce a vivere stabilmente altrove. Nel caso in cui il trasferimento sia dovuto a ragioni di studio (ad esempio, il figlio che va a studiare in altra città), le situazioni vanno valutate caso per caso, ma in via prevalente si ritiene che l’assegnazione debba rimanere in vita fino a che non si interrompe in maniera stabile il rapporto con l’abitazione.

E se non ci sono figli? La casa coniugale può essere assegnata ad uno dei coniugi?

La giurisprudenza ha chiarito che l’assegnazione della casa familiare può essere disposta soltanto in presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Pertanto, è escluso che l’assegnazione della casa coniugale possa essere applicata alle coppie senza figli, anche nel caso in cui ci sia notevole divario tra le condizioni economiche dei coniugi e l’uso della casa possa assumere una funzione riequilibratice del divario nell’assetto economico dei coniugi.

Certamente, in sede di separazione personale i coniugi che non hanno figli sono liberi di regolare l’utilizzo della casa, prevedendo che uno dei due vi rimanga a vivere a titolo gratuito, ma è necessario che siano entrambi d’accordo (separazione consensuale). Se non sono d’accordo ed avviano una separazione giudiziale, il Tribunale non potrà disporre l’assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei due, in quanto, per legge, l’assegnazione è prevista soltanto a tutela dei figli.

Recupero delle spese straordinarie per i figli: la Cassazione cambia le regole

Con una recentissima sentenza, la n. 40992 del 21 dicembre 2021 , la Cassazione ha stabilito che per il recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell’interesse dei figli non è più necessario richiedere un decreto ingiuntivo, ma si può procedere direttamente con l’atto di precetto, allegando la documentazione di spesa.

Si tratta di una decisione importante che avalla un orientamento interpretativo già emerso in passato (v. Cassazione n. 4182/2016), anche se minoritario.

Cosa cambia in concreto?

Vediamolo assieme, partendo dalle basi.

Cosa sono le spese straordinarie per i figli?

Si tratta delle spese per i figli che riguardano la salute, la scuola, le attività sportive, i corsi, le vacanze studio e tutto ciò che non rientra nel mantenimento ordinario dei figli. Fanno parte del mantenimento ordinario le spese di vitto, alloggio, igiene personale, quali barbiere, parrucchiere, estetista e quanto necessario alle ordinarie esigenze di vita del figlio.

Quando i genitori si separano, si stabilisce che il genitore che non vive stabilmente con il figlio versi un importo fisso mensile per il mantenimento ordinario del figlio, mentre le spese straordinarie sono poste a carico di  entrambi i genitori, di norma in misura del 50% ciascuno.

Qual è la percentuale di contributo alle spese straordinarie?

Nella maggior parte dei casi, la percentuale di concorso alle spese straordinarie è del 50%. Il che significa che ciascun genitore è tenuto a provvedere a metà della spesa.

Ma la misura del contributo può variare in base alle condizioni economiche dei genitori: ad esempio, se c’è una notevole differenza tra i redditi, il genitore più ricco provvede in misura maggiore (al 60%, 70% o all’80% alle volte anche al 100%) rispetto all’altro genitore.

Come funziona in concreto?

Di solito un genitore anticipa la spesa, pagandola per intero, e poi si fa rimborsare la quota dovuta dall’altro genitore.

In quasi tutti i tribunali sono stati adottati documenti operativi, chiamati protocolli sulle spese straordinarie,  nei quali sono indicate le modalità concrete per la richiesta di rimborso: ad esempio, è stabilito che la richiesta va fatta  per iscritto allegando la documentazione di spesa e che il rimborso dev’essere effettuato entro un termine prestabilito (generalmente, entro 15 giorni dalla richiesta).

Il limite dei protocolli è che valgono solo per la zona di competenza territoriale (chiamata “circondario”) del tribunale in cui sono stati emessi, con la conseguenza che spostandosi anche di pochi chilometri (da Bologna a Ferrara, ad esempio) le regole cambiano sensibilmente.

Le spese straordinarie devono essere concordate dei genitori?

In linea generale, se è stato disposto l’affidamento condiviso si presume che i genitori siano in grado di portare avanti assieme un progetto educativo comune e, pertanto, che siano in grado di prendere assieme le decisioni migliori nell’interesse dei figli. La decisione alla base di una spesa, dunque, andrebbe sempre concordata.

Ma nella realtà non è sempre così. Specialmente nelle vicende familiari molto conflittuali succede che non sia sempre possibile concordare ogni singola spesa.

Se i genitori non si mettono d’accordo?

La Corte di Cassazione ha dettato alcune regole, stabilendo che alcune voci di spesa sono comunque dovute da entrambi i genitori, anche se decise da uno solo, ma nei tribunali non c’è uniformità di vedute.

Indubbiamente, ci sono alcune voci di spesa che non debbono necessariamente essere concordate dai genitori: si tratta di spese che non sono discutibili e che vanno in ogni caso pagate. Si pensi alle spese per i libri scolastici o l’abbonamento ai mezzi pubblici o l’assicurazione scolastica. Sono spese in qualche modo necessarie, che si considerano di per sé rispondenti all’interesse dei figli.

Sulle altre spese, invece, vengono in aiuto i protocolli adottati nei tribunali. Alcuni protocolli indicano espressamente quali tipi di spese debbano essere concordate e quali no, altri fissano un tetto massimo di spesa mensile, oltre il quale, a prescindere dalla tipologia di spesa, è in ogni caso necessario l’assenso di entrambi i genitori.

Cosa succede se l’altro genitore non paga?

Il genitore che ha anticipato la spesa ha diritto ad ottenere il rimborso della quota dovuta dall’altro genitore.

La giurisprudenza prevalente ha finora sostenuto che per poter chiedere il rimborso delle spese straordinarie non è sufficiente il provvedimento di separazione, divorzio o  comunque il provvedimento che regola il mantenimento dei figli, ma è necessario un ulteriore passaggio davanti al giudice.

Finora, serviva il decreto ingiuntivo

In concreto, per ottenere il pagamento delle spese straordinarie anticipate non basta la sentenza di separazione  o di divorzio o il decreto che disciplina il mantenimento dei figli, ma bisogna rivolgersi nuovamente al giudice, chiedendo l’emissione di una ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo) e solo con questo nuovo provvedimento si può agire con il recupero forzato del credito mediante il pignoramento del conto corrente o dello stipendio, ad esempio.

Lo scopo di questo secondo passaggio davanti al giudice è tutelare la posizione del genitore che deve pagare, facendo in modo che le spese siano vagliate dall’autorità giudiziaria chiamata a  verificare che la richiesta di rimborso sia fondata, cioè che le spese siano state effettivamente sostenute nell’interesse dei figli.

Questa procedura però allunga notevolmente i tempi del recupero del credito, a danno del genitore che ha anticipato le spese. Il decreto ingiuntivo infatti può essere opposto, e ciò dà avvio ad una vera e propria causa, con la conseguenza che  il rimborso rimane sospeso, congelato fino alla fine della causa. E alle volte accade che l’opposizione venga avviata senza un reale fondamento giuridico, ma solo al fine di ritardare il più possibile il pagamento.

Ora la Cassazione sembra aver cambiato rotta: per semplificare l’iter del rimborso delle spese straordinarie non  pagate ha stabilito che la sentenza di separazione, divorzio o che regola il mantenimento dei figli è sufficiente e non serve più tornare in tribunale.

Cosa cambia con la recente decisione della Cassazione?

La recentissima decisione della Corte di Cassazione apre la strada ad una nuova modalità di rimborso, più veloce per chi ha anticipato la spesa e comunque tutelante per chi deve pagare.

Da un lato, il genitore che ha anticipato al spesa può subito chiedere il rimborso, senza doversi rivolgere nuovamente al giudice: con il provvedimento di separazione o divorzio o il provvedimento che regola il mantenimento dei figli si può predisporre l’atto di precetto con il conteggio delle spese anticipate e notificarlo all’altro genitore assieme alla documentazione delle spese anticipate. Decorsi dieci giorni dalla notifica, in mancanza di pagamento, si può procedere in  via esecutiva, mediante il pignoramento dello stipendio o del conto corrente, ad esempio.

Dall’altro, il genitore che riceve la notifica del precetto ha comunque la possibilità di tutelarsi, se le somme richieste non sono dovute, facendo opposizione al precetto.

Si può concludere che il decreto ingiuntivo d’ora in poi non servirà  più? In realtà è ancora presto per trarre conclusioni. Bisogna attendere le decisioni dei tribunali o un intervento della Cassazione a Sezioni Unite per capire se la modalità indicata nella recente sentenza della Cassazione diventerà quella prevalente.

 

Fonte:  Cass. Civ., Sez. III, sent. 21 dicembre 2021, n. 40992 – Pres. Vivaldi,

Genitori separati e vacanze estive

L’estate, si sa, è il momento in cui si fanno le ferie, ci si riposa, si stacca la spina per ricaricare le pile. Tra genitori separati, tuttavia, l’organizzazione delle vacanza è spesso motivo di contrasto. Infatti non è sempre semplice gestire le diverse esigenze di ciascuno dei componenti della famiglia separata. I provvedimenti giudiziari sono di aiuto poiché disciplinano anche le modalità di gestione delle ferie, ma alle volte non è tutto chiaro. Ecco alcuni dei quesiti che mi vengono posti più di frequente.

Come organizzano le vacanze estive i genitori separati?

Nei provvedimenti che regolano la separazione, il divorzio o l’affidamento dei figli di genitori non sposati viene stabilito un calendario dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. Tale calendario disciplina specificamente anche il periodo estivo:  si stabilisce quanto tempo il figlio può trascorrere con ogni genitore per le vacanze estive e se il periodo debba essere concordato tra i genitori o solo comunicato dal genitore non convivente (al quale si tende a dare la priorità in quanto è il genitore che di norma trascorre meno tempo coi figli secondo il calendario ordinario).

Viene anche stabilito il termine entro il quale i rispettivi periodi di vacanza vanno concordati o comunicati (di solito entro fine aprile o fine maggio).

E se entrambi i genitori hanno le ferie nello stesso periodo?

In alcuni provvedimenti giudiziari è stabilito che in caso di disaccordo sui periodi di interesse di ciascun genitore, negli anni pari prevale un genitore e negli anni dispari l’altro.

Se manca una previsione simile e nessuno dei genitori vuole cedere, sarà necessario rivolgersi al Giudice per dirimere il conflitto.

Quanto durano le vacanze estive coi figli?

Non ci sono limiti di legge. Ogni situazione è a sé e ogni famiglia separata ha le sue esigenze e le sue abitudini. Molto dipende anche dall’età dei figli.

Nei provvedimenti viene stabilita la durata dei periodi di vacanza. Con figli in età scolare si prevedono in genere due o tre settimane con ciascun genitore, anche continuative. I periodi, però possono essere più lunghi, fino a dividere al 50% tra i genitori il periodo delle vacanze scolastiche estive.

Il mancato rispetto delle regole stabilite nel provvedimento giudiziale sui periodi di vacanza costituisce reato ai sensi dell’art. 388 c.p.

Devo comunicare all’ex dove andrò in vacanza coi miei figli?

Sì, vi è un preciso obbligo di informare l’altro genitore sul luogo in cui il figlio verrà condotto in vacanza e di fornire l’indirizzo esatto ed i recapiti telefonici.

La mancata comunicazione non integra reato penale, ma è rilevante in ogni caso sotto il profilo civilistico, poiché costituisce violazione dell’obbligo di collaborazione tra i genitori nell’interesse della prole e contrasta con i principi dell’affidamento condiviso.

La mancata comunicazione può essere punita ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. con una sanzione amministrativa e col risarcimento del danno.

Chi paga le vacanze dei figli?

A meno che non sia stabilito diversamente nel provvedimento che regola la separazione dei genitori, ciascun genitore paga di tasca propria le spese delle sue vacanze coi figli.

Soltanto i costi delle vacanze che il figlio fa da solo per ragioni di studio o assieme agli amici, così come le spese dei soggiorni-studio all’estero rientrano nelle spese straordinarie da dividere al 50% tra i genitori. La decisione va previamente concordata.

Durante il periodo di vacanza posso non versare o ridurre l’assegno mensile?

No, non è possibile. La Cassazione ha chiarito in maniera univoca che l’assegno per il mantenimento dei figli va versato per intero anche nel mese in cui si trascorre un periodo di ferie con i figli.

Posso portare all’estero i miei figli?

Il genitore separato può portare i figli all’estero con sè senza necessità del consenso dell’altro genitore, a meno che nel provvedimento che regola la separazione o l’affidamento dei figli non sia espressamente stabilito che l’espatrio del figlio minorenne dev’essere previamente autorizzato dall’altro genitore o non sia stabilito un vero e proprio divieto di espatrio (che comunque richiede specifiche ragioni).

Per approfondire la questione del rilascio e rinnovo del passaporto o della carta di identità per l’espatrio si veda questo articolo: Rilascio del passaporto e conflitto tra genitori 

Si può versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne?

La domanda non ha una risposta univoca.

Occorre prima di tutto tenere distinte due ipotesi fondamentali: il caso in cui la sentenza di separazione sentenza prevede il versamento diretto dell’assegno al figlio e il caso in cui la sentenza stabilisce che il pagamento del contributo per il figlio va fatto in favore del genitore convivente con il figlio (che di solito è la madre).

Esaminiamole nello specifico.

Se nella separazione è previsto espressamente il versamento diretto al figlio

Può accadere che, nel regolare la loro separazione, i coniugi si accordino prevedendo che al compimento della maggiore età del figlio il padre verserà l’assegno mensile, o una parte di esso, direttamente al figlio. In questo caso, una volta che il figlio avrà compiuto diciott’anni, il padre potrà tranquillamente versare l’assegno al figlio.

Il genitore separato, pertanto, può versare direttamente al figlio maggiorenne il contributo al suo mantenimento se questa modalità è prevista nei provvedimenti che regolano la separazione o il divorzio o il mantenimento del figlio di genitori non sposati.

Se nella separazione è previsto che l’assegno per il figlio va versato alla madre

Se invece, nei provvedimenti della separazione è previsto che l’assegno debba essere versato al genitore con lui convivente (di solito, la madre) si possono presentare due diversi scenari:

– la madre non è d’accordo per il versamento diretto al figlio:

In assenza di accordo tra i genitori, non è possibile il versamento diretto al figlio.

Infatti, il genitore convivente con il figlio è titolare del diritto di ricevere l’assegno e nel caso in cui non riceva nulla può agire in via esecutiva (con il pignoramento del conto corrente o dello stipendio, ad esempio) per recuperare le mensilità che non gli sono state corrisposte. E questo diritto può essere fatto valere anche nell’ipotesi in cui l’altro genitore abbia già versato le stesse mensilità dell’assegno direttamente al figlio.

– i genitori sono entrambi d’accordo per il versamento diretto al figlio:

Se invece i genitori separati si accordano tra di loro e convengono sul versamento diretto al figlio, occorre comunque fare molta attenzione.

Le decisioni giudiziali su questo tema non hanno, infatti, un orientamento univoco.

Alcune sentenze hanno ritenuto valido l’accordo tra i genitori separati che prevedeva il versamento diretto dell’assegno al figlio, così derogando le prescrizioni della loro separazione che stabilivano che il pagamento dell’assegno per il figlio andasse fatto mediante bonifico sul conto corrente della madre.

Tuttavia, non mancano decisioni che negano validità all’accordo tra i genitori.

In questo senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza 9700/2021 pubblicata lo scorso 13 aprile. Più in particolare, in questa ordinanza la Cassazione sostiene che l’accordo tra i genitori non è sufficiente ad autorizzare il padre a versare l’assegno direttamente al figlio maggiorenne, in quanto l’individuazione della madre quale beneficiario del versamento effettuata nella sentenza di separazione risponde ad un interesse superiore alla volontà delle parti. Interesse che non è modificabile mediante un semplice accordo privato, non ratificato dal tribunale.

In estrema sintesi: quanto stabilito nella sentenza prevale sulle successive manifestazioni di volontà dei genitori.

Pertanto, secondo questo orientamento, se la madre dapprima autorizza il versamento diretto al figlio, ma poi cambia idea e pretende il pagamento delle mensilità che non ha ricevuto, vi è il serio rischio di dover pagare due volte, una al figlio e l’altra alla madre.

Che cosa fare allora?

Per essere sicuri di poter pagare l’assegno direttamente al figlio maggiorenne ed evitare problemi serve un nuovo provvedimento con il medesimo peso giuridico della sentenza di separazione (o di divorzio o del decreto che regola i rapporti con il figlio nato da genitori non sposati).
In altre parole: è necessario modificare ufficialmente le regole vigenti sulle modalità di versamento dell’assegno, rivolgendosi nuovamente al tribunale oppure ricorrendo alla procedura della negoziazione assistita.

Fonte: Cassazione ordinanza n. 9700 del 13.4.2021

Spese straordinarie per i figli: le prassi dei tribunali

Nelle separazioni, il mantenimento dei figli viene stabilito prevedendo un assegno di importo fisso mensile a copertura del mantenimento ordinario, cui si aggiunge il rimborso a parte di una serie di spese (mediche, scolastiche, sportive, ecc.), definite spese straordinarie.

La Cassazione ha infatti affermato in più occasioni che vi sono spese che per il loro carattere eccezionale e non prevedibile o per l’importo rilevante non possono essere calcolate in anticipo e incluse nell’assegno mensile.

Di solito le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno. Tuttavia, quando le condizioni economiche dei genitori sono diverse, possono essere anche poste in misura maggiore o per intero a carico di quello più facoltoso.

Ma quali sono esattamente le spese straordinarie?

La Cassazione ha stabilito che rientrano nelle spese straordinarie le spese non prevedibili. Ad esempio, le visite mediche.

Ha anche affermato che rientrano nelle spese straordinarie le spese che, nonostante siano prevedibili, sono di importo elevato. Se non rimborsate separatamente, queste spese andrebbero ad incidere in maniera significativa sull’assegno mensile, riducendolo o persino azzerandolo. Rientrano in questo tipo di spese, ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici: è un acquisto prevedibile, ma la spesa in genere è rilevante.

Più in generale, la Cassazione ha sostenuto che fanno parte delle spese straordinarie tutte le spese relative alle decisioni più importanti per la crescita, la formazione e la salute dei figli . Tali spese devono essere concordate anticipatamente dai genitori, a meno che non abbiano carattere d’urgenza.

Questi criteri generali si prestano a diverse interpretazioni e il contenzioso sulle spese straordinarie è assai frequente. Non è sempre chiaro quali siano in concreto le tipologie di spese che rientrano negli extra, se debbano essere concordate tutte o solo alcune, con quali modalità debbano essere rimborsate.

Un esempio: i farmaci da banco si considerano spese straordinarie o fanno parte del mantenimento ordinario? I giudici hanno dato risposte discordanti.

Le prassi dei Tribunali

In assenza di specifiche disposizioni di legge, negli ultimi anni i tribunali hanno cercato di ridurre le controversie sulle spese extra mediante l’adozione di protocolli sulle spese straordinarie.

I protocolli sono regole uniformi che che vengono applicate di default (salvo che i genitori non si accordino in modo diverso) in tutti i casi in cui si deve regolare il mantenimento dei figli. Si applicano, dunque, alle separazioni, ai divorzi e ai procedimenti di modifica. Si applicano anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

I protocolli hanno consentito di ridurre le vertenze sulle spese straordinarie, ma non hanno risolto tutti i problemi. Ogni tribunale ha infatti il proprio protocollo e i criteri cambiano da un tribunale all’altro, anche nell’ambito dello stesso distretto di Corte d’Appello.

In ogni caso si tratta indubbiamente di un passo in avanti rispetto al passato, in attesa che regole più precise vengano dettate in maniera uniforme a livello nazionale.

Nei protocolli, oltre all’elencazione delle spese straordinarie, sono indicate le modalità di rimborso. Spesso è previsto che la mancata risposta alla richiesta di rimborso vale come assenso, e ciò al fine di evitare condotte dilatorie da parte di chi deve pagare.

Sono anche specificate quali voci di spesa debbano essere previamente concordate tra i genitori e quali invece non richiedono il preventivo accordo, in quanto si tratta di spese ritenute di per sé rispondenti all’interesse del figlio o non concertabili.

Rientrano, ad esempio, tra le spese che non richiedono l’accordo tra i genitori le spese per l’acquisto dei libri scolastici. Vanno invece concordate le spese per visite mediche specialistiche in regime di libera professione.

Mantenimento dei figli maggiorenni: il nuovo criterio è l’autoresponsabilità

Il dovere di mantenere i figli costituisce uno dei principali obblighi dei genitori e continua anche dopo raggiungimento della maggiore età, fino a che il figlio non diventa economicamente autosufficiente, cioè fino a che non è in grado di provvedere a sè stesso.

Ma cosa si intende esattamente per indipendenza economica?

Il figlio è economicamente indipendente quando è in grado di mantenersi, ha trovato un lavoro stabile e raggiunto uno standard di vita adeguato agli studi svolti, alla formazione e alle proprie aspirazioni professionali. Si tratta di una condizione che al giorno d’oggi è piuttosto difficile da raggiungere.

E se in passato i giudici sono stati più morbidi, riconoscendo il diritto ad essere mantenuti anche a figli un po’ avanti negli anni, nell’ultimo anno, invece, diverse sentenze dei giudici di merito e della Corte di Cassazione hanno adeguato il contenuto del dovere di mantenimento dei figli all’evoluzione dei costumi sociali e del mondo del lavoro.

Trovare un lavoro è un dovere

Si è così affermato il principio di autoresponsabilità: il figlio non può pretendere di essere mantenuto dai genitori fino a che non trova un lavoro di proprio gradimento, ma deve attivarsi per ricercare fattivamente un posto di lavoro, qualora non intenda proseguire gli studi.

Più in particolare, con la sentenza 1783 del 2020 la Cassazione ha stabilito che il figlio che ha superato i diciott’anni e ha deciso di non studiare, ha l’obbligo di trovarsi un’occupazione, senza aspettare di trovare il lavoro dei suoi sogni.

Si tratta di un cambiamento di rotta importante, che tiene conto dei cambiamenti sociali in atto e della recessione economica che stiamo vivendo.

Però non mancano le eccezioni

Questa interpretazione non è però univoca. La stessa Corte di Cassazione, infatti,  in un’altra decisione (sentenza n. 19077 del 2020) ha ritenuto che il figlio di genitori ricchi, anche se è maggiorenne e capace di lavorare, ma non è in grado di raggiungere livelli reddituali analoghi a quelli garantiti dai genitori, ha diritto comunque ad un contributo di mantenimento che gli consente di conservare lo stesso tenore di vita della famiglia.

mantenimento figlio

Fino a quando va mantenuto il figlio maggiorenne?

L’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma prosegue fino a che i figli non diventano economicamente autosufficienti.

Secondo la giurisprudenza, l’autosufficienza economica viene raggiunta quando il figlio dispone di redditi propri che gli consentono di condurre una vita autonoma, tenendo conto della formazioni professionale, degli studi effettuati, dell’impegno nella ricerca di un posto di lavoro e delle condizioni economiche della famiglia di provenienza.

In concreto, l’applicazione del criterio della autosufficienza economica è rimessa alla valutazione del giudice che deve considerare le caratteristiche della singola vicenda di fatto tenendo conto di alcuni criteri di massima indicati dalla Corte di Cassazione.

In particolare, nel decidere se il figlio maggiorenne ha ancora diritto ad essere mantenuto dai genitori, il giudice deve svolgere un accertamento di fatto che tenga conto:

– dell’età del figlio (più aumenta l’età, più il figlio maggiorenne ha il dovere di rendersi autonomo dalla famiglia);

– dell’effettivo conseguimento di una formazione professionale e tecnica (se il figlio maggiorenne studia all’università ha diritto ad essere mantenuto);

– dell’impegno rivolto alla ricerca di un posto di lavoro (il figlio maggiorenne che, avendo completato gli studi, non si attiva alla ricerca di un impiego e rimane inerte in una condizione parassitaria, perde il diritto al mantenimento);

– della condotta personale tenuta nel suo complesso dal figlio dopo il raggiungimento della maggiore età (il figlio che continua a rimanere iscritto all’università ma non si impegna negli studi, nè si impegna a cercare un lavoro non ha diritto al mantenimento).

Fonte: Cass. ord. 30491 del 21.11.2019.