Un genitore può trasferirsi con il figlio dopo la separazione?
Dopo una separazione può accadere che uno dei genitori decida di cambiare città.
Le ragioni possono essere molte: una nuova opportunità di lavoro, il desiderio di avvicinarsi alla propria famiglia d’origine, una nuova relazione sentimentale, esigenze economiche oppure la necessità di ricostruire altrove la propria vita.
Ogni persona adulta è, naturalmente, libera di scegliere dove stabilire la propria residenza.
Quando però dalla relazione sono nati dei figli minori, la situazione diventa più complessa.
Il genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente può decidere autonomamente di trasferirsi e portare con sé il minore?
La risposta, in generale, è no.
La residenza del figlio è una decisione che riguarda entrambi i genitori.
L’art. 337-ter del Codice civile stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative, tra l’altro, all’istruzione, alla salute, all’educazione e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo dai genitori.
Pertanto, il fatto che il figlio sia collocato prevalentemente presso la madre o presso il padre non attribuisce automaticamente a quel genitore il diritto di stabilire unilateralmente una nuova residenza del minore, specialmente quando il trasferimento è tale da incidere significativamente sulla sua vita e sui rapporti con l’altro genitore.
Quando il trasferimento incide sull’organizzazione della vita del bambino, sulla scuola, sulle frequentazioni o sui rapporti con l’altro genitore, la decisione non può essere considerata esclusivamente personale e richiede necessariamente l’assenso dell’altro genitore.
Cosa accade se i genitori non sono d’accordo?
Se i genitori non riescono a trovare una soluzione condivisa, spetta al giudice individuare l’assetto maggiormente conforme all’interesse del minore, valutando le esigenze di entrambi i genitori e soprattutto il diritto del figlio a una relazione stabile e significativa con entrambi.
Cosa valuta il Tribunale?
Non esiste una regola secondo cui il trasferimento debba essere sempre autorizzato oppure sempre impedito. Il criterio fondamentale è l’interesse concreto del figlio.
Il giudice può prendere in considerazione numerosi elementi, tra i quali:
• l’età del minore;
• il rapporto con ciascuno dei genitori;
• la distanza tra la vecchia e la nuova residenza;
• la possibilità di mantenere rapporti regolari con il genitore che rimane nell’altra città;
• il percorso scolastico del bambino;
• le relazioni familiari e sociali presenti nel luogo in cui vive;
• le ragioni del trasferimento;
• la situazione lavorativa ed economica dei genitori;
• l’esistenza di una rete familiare di sostegno;
• l’organizzazione concreta dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Il Tribunale deve quindi valutare la situazione nel suo complesso, evitando soluzioni automatiche.
Chi si trasferisce perde l’affidamento condiviso?
No.
Un aspetto importante è che la distanza geografica tra le abitazioni dei genitori non esclude automaticamente l’affidamento condiviso.
La Cassazione ha ribadito che anche una significativa distanza tra i luoghi di residenza può essere compatibile con l’affidamento condiviso; la distanza potrà piuttosto incidere sulle modalità concrete e sui tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Ciò significa che il trasferimento non determina, da solo, l’inidoneità del genitore che ha deciso di cambiare città.
La questione centrale rimane sempre quella di individuare la soluzione più adeguata per il figlio.
E se il trasferimento rende più difficile il rapporto con l’altro genitore?
È uno degli aspetti più delicati.
Il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Un trasferimento di centinaia di chilometri può inevitabilmente rendere più complessa la frequentazione quotidiana con uno di essi. Questo elemento deve quindi essere attentamente valutato.
Il giudice può, ad esempio, modificare il calendario della frequentazione prevedendo periodi più lunghi durante le vacanze scolastiche, i fine settimana e le festività.
Può inoltre essere necessario disciplinare chi debba sostenere gli spostamenti e le relative spese.
L’obiettivo non è garantire matematicamente lo stesso numero di giorni a ciascun genitore, ma preservare un rapporto significativo del figlio con entrambi.
Il trasferimento per lavoro può essere autorizzato?
Può esserlo.
Un’offerta di lavoro concreta, una significativa possibilità di miglioramento economico o la necessità di disporre di una rete familiare di sostegno possono costituire elementi importanti nella decisione.
La Corte di Cassazione ha già affermato che il trasferimento del genitore collocatario in un’altra città non determina automaticamente la perdita del collocamento del figlio. Occorre verificare le ragioni della scelta e soprattutto le conseguenze che il trasferimento produce sul minore.
Non si tratta quindi di giudicare se il genitore abbia “diritto” a cambiare vita, ma di stabilire se il trasferimento del figlio insieme a lui sia compatibile con il suo superiore interesse.
E se il nuovo compagno vive in un’altra città?
Anche la formazione di una nuova famiglia può essere una delle ragioni alla base di un trasferimento.
Tuttavia, la presenza di un nuovo partner non è, da sola, sufficiente.
Il giudice dovrà valutare concretamente quale assetto familiare garantisca al minore maggiore stabilità, continuità affettiva e possibilità di mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori.
Ancora una volta, quindi, non esistono automatismi.
Cosa succede se un genitore porta via il figlio senza il consenso dell’altro?
Un trasferimento unilaterale può produrre conseguenze rilevanti.
Se la decisione viene adottata senza il consenso dell’altro genitore e senza un provvedimento del giudice, il comportamento può essere valutato nel successivo procedimento giudiziario, anche ai fini della modifica delle modalità di affidamento e del risarcimento dei danni sofferti dal figlio e dal genitore che ha subito il trasferimento non autorizzato.
Per questo motivo, quando esiste un contrasto tra i genitori, è opportuno evitare iniziative unilaterali e affrontare preventivamente la questione nelle forme previste dalla legge.
L’altro genitore può impedire qualsiasi trasferimento?
Nemmeno questo è automatico.
Il genitore che si oppone non dispone di un diritto assoluto a mantenere il figlio nella stessa città per sempre. Anche la sua posizione deve essere valutata in relazione all’interesse del minore.
Ad esempio, il giudice potrebbe ritenere che il trasferimento offra al figlio maggiore stabilità economica, una migliore organizzazione familiare o una rete di supporto più adeguata.
In altri casi, invece, potrebbe concludere che il trasferimento comprometterebbe eccessivamente gli equilibri del bambino e il rapporto con l’altro genitore.
Ogni situazione presenta caratteristiche proprie.
Stai pensando di trasferirti con tuo figlio o l’altro genitore vuole cambiare città?
Prima di assumere decisioni che potrebbero incidere sull’affidamento, sul collocamento o sulle modalità di frequentazione dei figli, è importante valutare attentamente la situazione concreta.
Una consulenza preventiva può essere utile per comprendere quale sia la strategia migliore da seguire, evitando errori che potrebbero avere conseguenze rilevanti.
Lo Studio Legale dell’avv. Barbara D’Angelo assiste i genitori nei procedimenti relativi all’affidamento e al collocamento dei figli, alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio e nelle controversie riguardanti il trasferimento della residenza dei minori.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono la consulenza legale relativa al singolo caso concreto.










