Covid-19 e spostamenti dei genitori separati per vedere i figli: chiarimenti sulla nuova normativa
Dopo gli ultimi provvedimenti governativi del 22 marzo scorso che hanno introdotto una ulteriore stretta sugli spostamenti personali, si era posto il problema della legittimità degli spostamenti dei genitori separati per andare a prendere e riaccompagnare i figli presso l’altro genitore. Le nuove disposizioni, infatti, non erano chiare, come abbiamo già detto nel precedente articolo.
Oggi la Presidenza del Consiglio ha finalmente chiarito che tutti gli spostamenti dei genitori separati, sia all’interno dello stesso comune che tra comuni diversi, per andare a prendere i figli presso l’altro genitore e per tenerli con sè sono autorizzati, precisando che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario (anche per condurli presso di sé) sono consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.
Per gli spostamenti il genitore deve munirsi di autocertificazione, nella quale deve motivare la ragione dello spostamento, sia quando è con il figlio che quando rientra presso il suo domicilio.
Nel nuovo modello di autocertificazione è infatti prevista esplicitamente la dicitura relativa agli obblighi di affidamento dei figli minori.
Scarica dal sito ufficiale del Ministero dell’Interno il nuovo modello di autocertificazione, valido dal 26 marzo 2020.