Ascolto del minore: a che età un figlio può decidere se stare con mamma o papà?

Quando una coppia di genitori con figli minori decide di separarsi una delle questioni più importanti è rappresentata dalla scelta della “collocazione” del figlio, vale a dire con quale dei genitori il figlio resterà ad abitare.

Se i genitori sono d’accordo, il figlio può non avere una collocazione prevalente e trascorrere tempi equivalenti con la madre ed il padre: i genitori si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze. In questo caso si parla di “collocazione alternata” e la scelta dell’abitazione del padre o della madre rileva esclusivamente ai fini della residenza anagrafica.

L’accordo tra i genitori può anche prevedere la collocazione prevalente del figlio con la mamma o il papà e stabilire che il figlio incontri l’altro genitore per tempi specifici, ad esempio uno o due pomeriggi alla settimana ed il fine settimana a settimane alternate.

Se i genitori non trovano un accordo

In caso di disaccordo tra i genitori sulla scelta della collocazione e dei tempi di frequentazione, la decisione è rimessa al Giudice che deve determinarsi tenendo conto del preminente interesse del figlio stesso.

Il criterio fondamentale cui la decisione del Giudice è improntata è il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.  Un elemento essenziale per la decisione del Giudice è dato dall’audizione dei figli minori.

L’ascolto del minore è obbligatorio se ha compiuto 12 anni

L’ascolto dei minori, previsto dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, è obbligatorio nei procedimenti giudiziari che riguardano i figli ed in particolare in quelli relativi alla regolamentazione dei rapporti con i genitori.

L’articolo 337 octies del codice civile prevede che i figli che hanno compiuto i dodici anni di età devono essere sentiti dal Giudice, il quale nel decidere non potrà ignorare la volontà espressa dal figlio.

Se il minore ha meno di 12 anni

La norma prevede che l’audizione possa essere disposta anche in caso di bambini che hanno meno di dodici anni se “capaci di discernimento“, vale a dire capaci di elaborare concetti ed esprimerli in modo autonomo.

La valutazione sulla capacità di discernimento del minore infradodicenne è rimessa alla valutazione del giudice. Di norma, quando si tratta di bambini di età inferiore ai 12 anni, il Giudice si avvale dell’apporto di un consulente tecnico (di solito uno psicologo o un neuropsichiatra infantile) o dei Servizi Sociali, cui assegna il compito di valutare i rapporti genitoriali e la relazione tra i figli e ciascuno dei genitori.

Sul tema, la Cassazione con una sentenza del 2015, la n. 752, ha precisato che il giudice può valutare la capacità di discernimento del bambino con meno di 12 anni anche senza richiedere uno specifico accertamento tecnico e che l’attendibilità delle dichiarazioni di un minore non può essere messa in discussione solo per via della sua età.

Quanto conta la volontà manifestata dal minore

L’ascolto del minore ultradodicenne e anche di età inferiore se capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più importanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Nel decidere, il giudice è obbligato a tenere conto della volontà manifestata dal minore e può disattendere le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto soltanto vi siano delle ragioni specifiche ed in ogni caso motivando la sua decisione in maniera rigorosa e pertinente (lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 10776 del 2019).

Il Giudice può omettere l’ascolto del minore?

Sì, il giudice può decidere di non ascoltare il minore, quando ritenga che l’ascolto possa essere pregiudizievole per il minore oppure superfluo. In questo caso, il Giudice deve dare una motivazione approfondita.

Covid-19 e spostamenti dei genitori separati per vedere i figli: chiarimenti sulla nuova normativa

Dopo gli ultimi provvedimenti governativi del 22 marzo scorso che hanno introdotto una ulteriore stretta sugli spostamenti personali, si era posto il problema della legittimità degli spostamenti dei genitori separati per andare a prendere e riaccompagnare i figli presso l’altro genitore. Le nuove disposizioni, infatti, non erano chiare, come abbiamo già detto nel precedente articolo.

Oggi la Presidenza del Consiglio ha finalmente chiarito che tutti gli spostamenti dei genitori separati, sia all’interno dello stesso comune che tra comuni diversi, per andare a prendere i figli presso l’altro genitore e per tenerli con sè sono autorizzati, precisando che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario (anche per condurli presso di sé) sono consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

Per gli spostamenti il genitore deve munirsi di autocertificazione, nella quale deve motivare la ragione dello spostamento, sia quando è con il figlio che quando rientra presso il suo domicilio.

Nel nuovo modello di autocertificazione è infatti prevista esplicitamente la dicitura relativa agli obblighi di affidamento dei figli minori.

Scarica dal sito ufficiale  del Ministero dell’Interno il nuovo modello di autocertificazione, valido dal 26 marzo 2020.

Genitori separati: gli spostamenti per vedere i figli alla luce degli ultimi provvedimenti restrittivi

Domenica 22 marzo 2020 il Governo ha ulteriormente rafforzato le misure limitative degli spostamenti personali al fine di contenere il più possibile la diffusione del Coronavirus.

Dapprima, nella mattina del 22 marzo, il Ministero della Salute congiuntamente al Ministero degli Interni ha emanato una nuova ordinanza in tema di restrizione degli spostamenti, prevedendo il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute“.

Sulla stessa linea è stato poi emesso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, con cui

– è fatto divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute“;

– sono state soppresse le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» dal D.P.C.M. 11 marzo 2020;

– sono state confermate le altre disposizioni contenute nel D.P.C.M. 11 marzo 2020 e nell’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 (quella che dispone, tra l’altro, la chiusura dei parchi ed il divieto di spostamento verso le seconde case) da applicarsi “cumulativamente” rispetto a quelle del D.P.C.M. 22 marzo 2020: rimarranno in vigore fino al 3 aprile 2020.

I precedenti provvedimenti sulla limitazione della mobilità (D.P.C.M. 11 marzo 2020) prevedevano tra i motivi a giustificazione degli spostamenti le “situazioni di necessità” ed il “rientro presso il proprio domicilio“: in forza di queste clausole, secondo l’orientamento interpretativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli spostamenti dei genitori separati per fare visita ai figli previsti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria erano ritenuti legittimi. In questo senso si era pronunciato anche il Tribunale di Milano in data 11 marzo 2020. Ne abbiamo parlato in un recente articolo.

L’ultimo intervento normativo modifica il precedente assetto, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti tra comuni diversi, mentre per il trasferimento all’interno del medesimo comune restano valide le precedenti prescrizioni che consentono gli spostamenti anche per situazioni di necessità.

 

Un’importante premessa

Le limitazioni degli spostamenti non vanno a modificare la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori: le regole fissate nei provvedimenti che disciplinano la separazione, il divorzio o l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio rimangono a tutti gli effetti valide ed efficaci.

In altre parole: l’emergenza Covid-19 non può essere utilizzata da un genitore per ostacolare i rapporti tra i figli e l’altro genitore.

Il genitore che impedisce la frequentazione adducendo come motivazione soltanto le limitazioni agli spostamenti viola un provvedimento del giudice, e così facendo commette un reato penale. Se ritiene che le regole stabilite nel provvedimento non siano più attuabili a causa della normativa sulle limitazioni degli spostamenti personali, è opportuno che si rivolga al giudice, con una richiesta urgente di modifica dei provvedimenti vigenti.

Diverso è il caso in cui ci siano delle ragioni particolari, ad esempio quando un genitore svolge un lavoro ad elevato rischio sanitario, ad esempio in ambito sanitario, o quando convive con soggetti vulnerabili, quali genitori anziani, invalidi ecc. In queste ipotesi, l’opposizione agli incontri può ritenersi giustificata dall’esigenza oggettiva di proteggere in primis la salute del figlio. Starebbe in primis al genitore più esposto al rischio valutare l’opportunità di sospendere gli incontri ed adottare in via provvisoria modalità alternative agli incontri, gestendo i contatti a distanza mediante videochiamate o altre modalità telematiche.

Mai come in questo eccezionale momento, è necessario che ciascuno dei genitori compia azioni responsabili e di buon senso, accantonando le recriminazioni ed il desiderio di rivalsa nei confronti dell’ex.

 

Gli spostamenti per fare visita ai figli sono leciti?

La normativa è poco chiara e, in attesa di un auspicabile intervento chiarificatore da parte delle Autorità preposte, si possono individuare due situazioni distinte:

1 – se i genitori vivono nello stesso comune, i trasferimenti sono pienamente leciti (si applica infatti il D.P.C.M. 8 marzo 2020 che consente i trasferimenti dettati “da necessità“);

2 – se i genitori vivono i comuni diversi, manca in questo momento una interpretazione ufficiale. Dalla lettura dell’ultimo D.P.C.M. del 22 marzo 2020 risulta che gli spostamenti da comune a comune siano consentiti solo per ragioni lavorative, motivi di salute e “situazioni di assoluta urgenza“: non è chiaro se nelle situazioni di assoluta urgenza possa rientrare anche il diritto del figlio alla bigenitorialità.

Una interpretazione restrittiva rischia di creare situazioni differenziate, a mio parere non accettabili: la distanza tra le abitazioni dei genitori non può, infatti, essere un parametro per valutare la legittimità o meno degli spostamenti delle persone separate per andare dai figli.

Non va dimenticato che le misure limitative degli spostamenti da comune a comune di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono state introdotte essenzialmente per evitare gli spostamenti di massa dal Nord al Sud Italia potenzialmente conseguenti alla chiusura delle attività produttive. Lo scopo non è dunque quello di vietare gli spostamenti sorretti da valide motivazioni. In questa ottica, si può ritenere che lo spostamento dettato dell’esigenza di attuare il provvedimento del giudice relativo alla frequentazione coi figli sia lecito.

 

Il ruolo dell’avvocato e l’importanza di trovare soluzioni emergenziali condivise

A mio parere, occorre contemperare i diversi interessi in gioco: da un lato il diritto alla salute del singolo e della collettività, dall’altro il diritto del figlio a crescere serenamente, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Non ci possono essere soluzioni valide in assoluto, ma ogni situazione va valutata caso per caso, con la massima attenzione, considerato che entrambi i diritti in ballo attengono sfere personalissime e delicate, quali la salute e le relazioni familiari, di rilievo costituzionale.

In questa situazione complessa ed in continua evoluzione è quanto mai importante ricercare soluzioni condivise mediante i rispettivi avvocati, al fine di trovare con l’altro genitore, quando necessario, una regolamentazione provvisoria che consenta a tutti di gestire questo particolare momento senza ansie eccessive, ma con la giusta razionalità, in modo che, quand’anche gli incontri siano sconsigliabili, venga comunque garantita al figlio una continuità degli affetti.

La bigenitorialità ai tempi del Coronavirus

Il diritto di visita non si sospende in forza dei recenti provvedimenti governativi, ed in particolare del D.P.C.M. 11/2020 finalizzato al contenimento della diffusione del Covid-19.

Lo ha chiarito il Governo precisando, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto #Iorestoacasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo), che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Sul tema è già intervenuto d’urgenza il Tribunale di Milano con un provvedimento dell’11 marzo 2020 con il quale, proprio richiamando l’interpretazione data dal Governo, ha prescritto ai genitori di attenersi al calendario della frequentazione concordato nella separazione consensuale, evidenziando che il DPCM 22/2020 non  preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati al rientro presso la residenza ed il domicilio. Si tratta di una decisione adeguata per lo specifico caso deciso, ma che non può valere in assoluto.

La stessa risposta del Governo, per quanto autorevole, non tiene conto di alcune situazioni particolari, nelle quali la tutela del diritto alla bigenitorialità rischia di entrare in conflitto con la tutela del diritto alla salute e richiede un bilanciamento da valutarsi caso per caso.

Se il genitore svolge una professione a rischio

Cosa accade, infatti, quando uno dei genitori svolge una professione, quale ad esempio, il medico o l’infermiere che lo espone ad un elevato rischio di contagio e di trasmissione del virus? Oppure se un genitore si è recato di recente per esigenze lavorative, in un’area ad alto tasso di diffusione del virus, ad esempio nella prima “zona rossa” ?
In questo caso, deve prevalere il buon senso: dovrebbe essere lo stesso genitore maggiormente esposto al rischio a tutelare il figlio e ad evitare contatti diretti, in quanto potenzialmente pregiudizievoli per la salute del figlio.
Ma se non lo fa? E’ legittimo il rifiuto dell’altro genitore di fargli vedere il figlio? Non vi è una risposta univoca, ma le ipotesi vanno valutate caso per caso, tenendo conto delle specifiche situazioni.

Se il figlio è immunodepresso

Altra ipotesi particolare è quella del figlio affetto da patologie che comportano una compromissione del sistema immunitario: per questi bambini è estremamente importante, in considerazione dell’elevata capacità di diffusione del Coronavirus, rimanere in casa in questo periodo. Pertanto, una valida soluzione potrebbe essere quella di consentire le visite dell’altro genitore, presso l’abitazione del figlio.

Sì ai contatti telefonici e via Skype

In entrambi i casi, dovranno essere sempre garantiti i contatti mediante telefono o videochiamata o via skype. Si tratta di una modalità che, in via temporanea, può validamente essere applicata per consentire ai figli di mantenere un rapporto continuativo con l’altro genitore, nell’attesa del ritorno alla normalità.

 

Assegno di divorzio: il divario tra i redditi degli ex coniugi non sempre conta

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del luglio 2018 ha chiarito che l’assegno divorzile assolve una funzione assistenziale e perequativo-compensativa. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo.

Secondo il nuovo orientamento interpretativo, ha diritto al riconoscimento di un assegno in sede di divorzio il coniuge che si trovi in una condizione economica inferiore rispetto all’altro a causa delle scelte fatte in funzione della vita matrimoniale, consistite – ad esempio – nel rinunciare alle proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla famiglia ed alla crescita dei figli.

Il primo criterio che il giudice del divorzio è chiamato ad accertare per la previsione dell’assegno divorzile è che vi sia un divario, uno squilibrio economico- patrimoniale tra le condizioni dei coniugi. Pertanto, se tale divario non è presente l’assegno di divorzio non può essere riconosciuto.

Secondo la Cassazione, lo squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi è un presupposto di fatto il cui accertamento di fatto è richiesto dalla legge per poter valutare il diritto all’assegno di divorzio.
Se la condizione economico patrimoniale dei coniugi è paritaria e non risulta influenzata dalle decisione assunte durante il matrimonio sulla conduzione della vita familiare, non vi è il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio. Allo stesso modo, condizioni di agiatezza particolarmente elevate di uno dei coniugi che non sono frutto delle scelte fatte durante il matrimonio non permettono il riconoscimento dell’assegno di divorzio.

Ma vi sono anche alcuni casi in cui, pur sussistendo uno squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi l’assegno di divorzio non può essere riconosciuto. Ciò accade nelle seguenti ipotesi:

– quando i coniugi hanno già definito al momento della separazione personale i reciproci rapporti economico-patrimoniali, tenendo anche conto del conseguenze negative della fine del matrimonio sulla sfera economica del coniuge meno abbiente, compensando così il sacrificio da questi fatto durante la vita coniugale (ad esempio, se c’è stato un trasferimento di somme di danaro o di beni immobili dall’uno all’altro in sede di separazione consensuale);

– quando il matrimonio ha avuto breve durata;

– quando l’età del coniuge che richiede l’assegno è ancora adeguata al suo ingresso nel mondo del lavoro;

– quando il coniuge che chiede l’assegno non ha svolto un ruolo determinante nella conduzione della vita familiare.

mantenimento figlio

Fino a quando va mantenuto il figlio maggiorenne?

L’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma prosegue fino a che i figli non diventano economicamente autosufficienti.

Secondo la giurisprudenza, l’autosufficienza economica viene raggiunta quando il figlio dispone di redditi propri che gli consentono di condurre una vita autonoma, tenendo conto della formazioni professionale, degli studi effettuati, dell’impegno nella ricerca di un posto di lavoro e delle condizioni economiche della famiglia di provenienza.

In concreto, l’applicazione del criterio della autosufficienza economica è rimessa alla valutazione del giudice che deve considerare le caratteristiche della singola vicenda di fatto tenendo conto di alcuni criteri di massima indicati dalla Corte di Cassazione.

In particolare, nel decidere se il figlio maggiorenne ha ancora diritto ad essere mantenuto dai genitori, il giudice deve svolgere un accertamento di fatto che tenga conto:

– dell’età del figlio (più aumenta l’età, più il figlio maggiorenne ha il dovere di rendersi autonomo dalla famiglia);

– dell’effettivo conseguimento di una formazione professionale e tecnica (se il figlio maggiorenne studia all’università ha diritto ad essere mantenuto);

– dell’impegno rivolto alla ricerca di un posto di lavoro (il figlio maggiorenne che, avendo completato gli studi, non si attiva alla ricerca di un impiego e rimane inerte in una condizione parassitaria, perde il diritto al mantenimento);

– della condotta personale tenuta nel suo complesso dal figlio dopo il raggiungimento della maggiore età (il figlio che continua a rimanere iscritto all’università ma non si impegna negli studi, nè si impegna a cercare un lavoro non ha diritto al mantenimento).

Fonte: Cass. ord. 30491 del 21.11.2019.