Avvocato divorzista a Bologna - Barbara D'Angelo
  • Home
  • Lo Studio
  • Le Competenze
    • Diritto Famiglia
    • Tutela dei minori e delle persone fragili
    • Assistenza legale per il risarcimento dei danni
    • Diritto internazionale della famiglia
  • News & Aggiornamenti
  • Contatti
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram

Archivio per categoria: Separazione

Sei in: Home1 / Separazione

Quando l’ex non versa il mantenimento, paga lo Stato?

6 Aprile 2016/in Mantenimento coniuge, Separazione

Il punto di domanda è d’obbligo. Con la Legge di Stabilità 2016 è stata disposta la costituzione, in via sperimentale, di un Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge.

Ad oggi l’accesso al Fondo non è praticabile, in quanto non sono ancora stati emanati decreti ministeriali di attuazione della norma, nonostante sia ampiamente decorso il termine ( 31 gennaio 2016) fissato nella Legge per la loro adozione.

Per ora, dunque, possiamo soltanto anticipare come funzionerà, sulla base di quanto previsto nella Legge di Stabilità.

Potrà accedere al Fondo il coniuge separato

a) titolare di un assegno di mantenimento che non venga versato dall’altro coniuge, e

b) che si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave.

L’avente diritto dovrà depositare presso il Tribunale di residenza una specifica domanda per ottenere l’anticipazione da parte dello Stato delle somme non percepite.

E’ presumibile – lo chiariranno meglio i decreti attuativi – che alla domanda debba essere allagata la documentazione attestante la sussistenza del diritto (verbale di separazione consensuale e decreto di omologa, sentenza, accordo di negoziazione assistita), la prova dell’inadempimento (quale una lettera di messa in mora o un atto di precetto) e la dimostrazione  dello stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento ed a quello dei figli (dichiarazioni fiscali, modelli ISEE, ecc.).

Il Tribunale, entro 30 giorni, dovrà pronunciarsi sulla domanda, emettendo un decreto di accoglimento, qualora sussistano i requisiti,  o di rigetto, nel caso in cui non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’accesso al Fondo. Il decreto di rigetto è per legge non impugnabile.

Il decreto di accoglimento verrà trasmesso al  Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione delle somme richieste. Il Ministero potrà successivamente rivalersi sul coniuge inadempiente per il recupero degli importi erogati.

Il nuovo istituto risponde all’esigenza di fronteggiare in modo concreto le difficoltà economiche che, sempre più frequentemente, conseguono alla separazione personale.

La formulazione della norma presenta, tuttavia, alcuni profili critici sui quali è opportuno soffermarsi.

Anzitutto, non è previsto l’accesso al Fondo di Solidarietà per il coniuge divorziato: questa esclusione, di fatto, crea una ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento tra separati e divorziati. Ed ugualmente discriminatoria, considerato che presupposto per l’accesso al Fondo è la convivenza del coniuge separato con i figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave,  è l’assenza di tutela per i figli nati da unioni more uxorio.

Ed inoltre, la norma di presta il fianco a possibili abusi e frodi, non potendosi escludere che qualche coniuge si accordi per ottenere una sorta di sussidio, con l’impossibilità per lo Stato di recuperare le somme anticipate se il coniuge obbligato è nullatenente.
Il necessario passaggio in Tribunale, poi, contrasta nettamente con le ultime tendenze del legislatore orientato alla deflazione del contenzioso.

Insomma, l’idea è buona, ma il risultato – come purtroppo spesso accade quando manca un approccio sistematico alla risoluzione di una questione – non è ancora soddisfacente.

Fonte: Legge n. 208 del 28.12.2015, artt. 414 -416.

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2016/04/soldi.jpg 1000 2000 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2016-04-06 10:48:562016-09-30 15:49:31Quando l’ex non versa il mantenimento, paga lo Stato?

La convivenza forzata non impedisce il divorzio

29 Febbraio 2016/in Divorzio, Separazione

Per poter divorziare è necessario che la separazione personale si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, e più esattamente per sei mesi, in caso di separazione consensuale, o dodici mesi, qualora la separazione sia giudiziale.
Il termine decorre dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, quando la separazione abbia seguito il tradizionale iter innanzi al Tribunale (ciò vale sia per la separazione consensuale, sia per quella giudiziale) ovvero dalla data di sottoscrizione dell’accordo di separazione concluso mediante la negoziazione assistita o innanzi all’ufficiale dello stato civile. Lo stabilisce l’art. 3 della legge sul divorzio.

In questo lasso di tempo i coniugi devono aver condotto effettivamente vite separate, senza ricostruzione della comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio, senza riconciliarsi.
La riconciliazione non richiede una pronuncia giudiziale, ma un mero comportamento di fatto, determinato dal ripristino della vita matrimoniale tra le parti, con la convivenza e la prosecuzione del progetto di vita comune e della condivisione propria del rapporto coniugale.

Con una recente ordinanza, la Cassazione ha sottolineato che la mera coabitazione dei coniugi separati sotto lo stesso tetto non è di per sè sufficiente a dimostrare la riconciliazione, e dunque a bloccare il divorzio.

Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguardava una coppia che aveva convissuto fino a pochi mesi prima del deposito del ricorso per divorzio. Convenuta in giudizio, la moglie aveva tentato di bloccare il divorzio, sostenendo l’intervenuta riconciliazione proprio in considerazione del rapporto di coabitazione.

La Suprema Corte ha evidenziato che la riconciliazione comporta il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che fonda il matrimonio. La semplice coabitazione, oggi assai frequente a causa della crisi economica, non è decisiva per dimostrare la riconciliazione, ma dev’essere valutata come elemento di prova, unitamente ad altri fattori, quali il comportamento delle parti, anche in sede processuale.
Nella vicenda esaminata, i giudici hanno tenuto conto del fatto che il rapporto tra i coniugi, fin dalla richiesta di separazione, era stato particolarmente conflittuale (il marito aveva presentato domanda di addebito della separazione alla moglie) ed inoltre era stato accertato che i coniugi convivevano, ma in stanze separate ed in un clima di forte tensione.

Per contrastare il divorzio, dunque, non basta dimostrare che la coabitazione non è venuta meno, ma occorre comprovare che l’avvenuto ripristino del consorzio familiare ed il superamento delle condizioni che avevano condotto i coniugi alla decisione di separarsi.

Fonte: Cass. civ. ordinanza n. 2360 del 5.2.2016

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2016/02/convivenza-forzata-1.jpg 960 1280 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2016-02-29 16:54:132016-03-24 14:39:52La convivenza forzata non impedisce il divorzio

Separazione e divorzio veloci: come fare

5 Gennaio 2016/in Divorzio, Negoziazione assistita, Separazione

E’ stata introdotta un anno fa, ma è ancora poco conosciuta. Si tratta dell’opportunità di addivenire alla separazione, al divorzio e alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio senza dover comparire innanzi al Tribunale.
Come fare?
Al riguardo, il D.L. n. 132/2014 convertito dalla legge 162 del 10.11.2014 ha previsto due procedure:
– la “negoziazione assistita“, nella quale i coniugi, con l’ausilio dei rispettivi avvocati, la cui presenza è obbligatoria, si impegnano a collaborare lealmente ed in buona fede al fine di addivenire ad una definizione consensuale delle regole della loro separazione, del divorzio o della modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
L’impegno ha una durata prestabilita, decorsa la quale, se non è stato possibile addivenire ad una soluzione concordata, ciascuno è libero di assumere l’iniziativa giudiziale.
Se, invece, l’accordo viene raggiunto, esso viene sottoposto ad un controllo di regolarità presso la Procura della Repubblica, superato positivamente il quale, viene trasmesso, a cura degli avvocati, al Comune di celebrazione del matrimonio.
L’accordo è vincolante per le parti dalla data di sua sottoscrizione davanti agli avvocati.

– la dichiarazione dei coniugi direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato civile: questa modalità è esperibile soltanto quando non vi siano figli minorenni, nè figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autonomi, e quando l’accordo non investa questioni di natura patrimoniale (mantenimento, trasferimenti immobiliari, ecc.). In questa seconda ipotesi, non è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato, ma stante la delicatezza degli interessi in gioco, è sempre utile rivolgersi previamente ad un legale esperto della materia, che, valutata attentamente la specifica vicenda familiare, possandicare la fattibilità nel caso concreto di tale iter e fornire i suggerimenti giusti in merito al contenuto dell’accordo che verrà consegnato all’Ufficiale di Stato civile, al fine di evitare possibili problematiche future.

I vantaggi di queste procedure? Certamente la rapidità, poichè le procedure sono svincolate dai tempi di attesa dell’udienza davanti al Tribunale, purtroppo lunghi.
Inoltre, nell’ambito di un accordo, i coniugi possono regolamentare i reciproci rapporti personali e patrimoniali con ampia autonomia negoziale, disciplinando anche profili che il giudice della separazione o del divorzio contenzioso, per legge, non può esaminare, quali, a titolo esemplificativo, il trasferimento di proprietà o di quote immobiliari tra i coniugi o a favore dei figli, anche quale modalità alternativa o integrativa dell’assegno di mantenimento, la gestione di beni cointestati, il pagamento del mutuo, ed altre.

Fonte: Legge 162 del 10.11.2014 con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 134 del 12.9.2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2015/11/foto_divorzio.png 240 351 webdev https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png webdev2016-01-05 14:17:322016-02-17 09:49:36Separazione e divorzio veloci: come fare
Pagina 7 di 7«‹567

Cerca negli articoli

Search Search

Ultime News

  • Guida alla separazione consensuale27 Aprile 2026 - 16:26
  • patti prematrimoniali
    I patti prematrimoniali sono validi in Italia?1 Aprile 2026 - 13:03
  • Sexting e dovere di fedeltà: quando i messaggi sullo smartphone portano all’addebito della separazione9 Dicembre 2025 - 11:00
  • Violenza di genere: un quadro normativo in evoluzione e le nuove tutele per le vittime24 Novembre 2025 - 18:29

Categorie

  • Abusi in famiglia
  • Adozione
  • Affidamento familiare
  • Affidamento figli
  • Amministrazione di sostegno
  • Casa familiare
  • Casi dello studio
  • Consigli pratici
  • Convivenze di fatto
  • Coppie non sposate
  • Danni in famiglia
  • Divorzio
  • Figli maggiorenni
  • Filiazione
  • Mantenimento coniuge
  • Mantenimento figli
  • Matrimonio
  • Negoziazione assistita
  • Patrimonio familiare
  • Protezione delle persone disabili
  • Responsabilità civile
  • Responsabilità medica
  • Separazione
  • Successioni

Ultimi Articoli

  • Guida alla separazione consensuale
  • I patti prematrimoniali sono validi in Italia?
  • Sexting e dovere di fedeltà: quando i messaggi sullo smartphone portano all’addebito della separazione
  • Violenza di genere: un quadro normativo in evoluzione e le nuove tutele per le vittime
  • Le persone singole possono adottare un minore straniero: la svolta della Corte Costituzionale
  • Assegno di mantenimento nella separazione e tenore di vita

Studio Legale Avv. Barbara D’Angelo

Lo Studio Legale dell’Avvocato Barbara D’Angelo offre consulenza e assistenza di elevato profilo nel diritto civile, distinguendosi per la specializzazione nel diritto di famiglia, della persona e dei minori.

Grazie a un approccio rigoroso e al contempo attento alla dimensione umana delle controversie, lo Studio affianca i propri assistiti nella gestione di questioni complesse, operando anche nei settori delle successioni, della responsabilità civile e della tutela del patrimonio.

Con sede a Bologna, lo Studio presta la propria attività su tutto il territorio nazionale e in ambito internazionale, garantendo discrezione, competenza e soluzioni su misura.

Le Competenze

Contatti

Corte Isolani 5, 40125 Bologna
051 99 88 394


051 6569341
info@studiolegalebarbaradangelo.it

Skype avvbarbaradangelo

Facebook Avvocato Barbara D’Angelo

Instagram Avvocato Barbara D’Angelo

Linkedin Barbara D’Angelo

 

© 2016-2026 Copyright Studio Legale Barbara D'Angelo - P.IVA 09182701201 - Note Legali - Informativa sulla Privacy - Cookie Policy
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
Avvocato divorzista a Bologna - Barbara D'Angelo
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}