domanda sulla differenza tra separazione giudiziale e consensuale

Differenza tra separazione giudiziale e consensuale

Qual è la differenza tra separazione giudiziale e consensuale?

La separazione consensuale avviene quando marito e moglie decidono assieme l’assetto della loro vita da separati, cioè come regolare i rapporti con i figli, il mantenimento, la casa familiare e la gestione dei beni comuni. In questo caso, i coniugi si recano dal giudice soltanto per far ratificare le condizioni della loro separazione, già previamente concordate. In alternativa, i coniugi possono redigere davanti agli avvocati un accordo di negoziazione assistita,che disciplina la loro separazione consensuale, senza necessità di recarsi in Tribunale.

La separazione giudiziale viene invece scelta da quei coniugi che hanno posizioni divergenti sulle regole della loro separazione. In questo caso, sarà il Tribunale a decidere. Già dopo la prima udienza, il giudice emette dei provvedimenti urgenti con cui vengono disciplinati in via provvisoria i rapporti tra marito e moglie e con i figli.

Genitori in conflitto sui vaccini obbligatori: il Tribunale può ordinare la vaccinazione?

Quando i genitori sono separati ed i figli minori sono affidati in via condivisa, le decisioni relative ai figli devono essere assunte concordemente dai genitori, proseguendo il progetto educativo comune già avviato quando la famiglia era unita, nell’interesse dei figli.

Può accadere, tuttavia, che i genitori abbiano visioni differenti sulle scelte educative e che non vi sia modo di trovare una linea concorde. In questi casi, è possibile rivolgersi al giudice, il quale assumerà la decisione al posto dei genitori in contrasto, avendo cura di tutelare il migliore interesse dei figli.

L’incapacità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa può riguardare ogni decisione riguardante la crescita, la salute e la formazione dei figli, dalla scelta della scuola, alle terapie mediche, all’educazione religiosa.

Se, in particolare, i genitori separati entrano in conflitto sui vaccini obbligatori per il figlio, dopo il decreto legge n. 73/2017, il giudice ordina la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie ai figli, anche se uno dei genitori è di parere contrario. Questo è ciò che ha stabilito il Tribunale di Milano in una recente decisione.

Il caso: genitori in conflitto sui vaccini obbligatori per i figli

Vediamo ora da vicino l’episodio di due genitori in conflitto sui vaccini obbligatori per i figli. La vicenda è quella di due coniugi, in fase di divorzio, con due figli minori che nella separazione erano stati affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.

Nel corso del procedimento di divorzio, la moglie presentava al giudice un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. chiedendo che i figli venissero sottoposti a tutte le profilassi vaccinali obbligatorie previste dal decreto legge 73/2017, convertito nella legge 119 del 2017, oltre che la somministrazione alla figlia della vaccinazione facoltativa antipapilloma virus e ad entrambi i figli delle vaccinazioni facoltative antimeningococco ACWY e antimeningococco B.

La madre riferiva che il padre dei bambini si era avvicinato alla medicina omeopatica in coincidenza con la nascita del figlio secondogenito e che, quindi, si era opposto alle vaccinazioni, ad eccezione dell’antitetanica e dell’antidifterica che, infatti, erano state somministrate al figlio. L’incompletezza della copertura vaccinale obbligatoria dei figli risultava dal certificato vaccinale della ASL di riferimento.

La signora sosteneva che il rifiuto del consenso alle vaccinazioni dei figli da parte del marito rappresentasse un grave inadempimento degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale e che fosse potenzialmente pericoloso per la salute dei bambini. Inoltre, la decisione dell’ex marito costituiva secondo la signora una violazione della legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

Il padre dei minori si difendeva sollevando un’eccezione processuale sulla competenza del tribunale a decidere sulla questione (eccezione poi rigettata dal giudice) e sostenendo che la scelta di non vaccinare i bambini era stata a suo tempo condivisa con la madre. Il padre chiedeva, poi, che i figli venissero sottoposti agli esami ematici anticorpali, volti ad accertare l’esistenza di anticorpi già presenti nel sangue a seguito di malattia naturale, circostanza che esonera dall’obbligo di effettuare la vaccinazione.

Cosa prevede la legge in caso di conflitto sui vaccini obbligatori

La decisione del Tribunale di Milano è sorretta da un’attenta analisi della normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie.

Innanzitutto, il giudice ha ricordato che l’art. 1 del decreto legge 73/2017 impone che a tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni vengano somministrati due gruppi di dieci vaccini complessivi. Si tratta, dunque, di un obbligo di legge, la cui violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

Inoltre, la legge prevede l’attivazione, in caso di mancata vaccinazione, di un sistema volto a sensibilizzare i genitori sull’importanza delle vaccinazioni e sull’obbligo vaccinale, ed in particolare prevede che i genitori vengano convocati dall’azienda sanitaria locale per un colloquio al fine di fornire informazioni, sollecitarne l’effettuazione o acquisire elementi di esonero o differimento.

Nella vicenda familiare oggetto della decisione, i genitori erano stati convocati dall’ASL, ma all’incontro il padre non si era presentato.

La normativa prevede l’esonero dall’obbligo vaccinale in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, quando vi sia una certificazione in tal senso del medico curante effettuata secondo specifiche modalità ovvero risultante dagli esiti dell’analisi sierologica. In questi casi, non vi è l’esonero completo dalle vaccinazioni, ma l’adempimento dell’obbligo vaccinale è limitato alla somministrazione di vaccini nei quali sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

La normativa sulle vaccinazioni obbligatorie consente l’esonero dalle vaccinazioni soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

La decisione: sì alle vaccinazioni obbligatorie

In considerazione dell’obbligo vaccinale vigente, il tribunale ha deciso, accogliendo la domanda della madre dei minori, che ai bambini vengano somministrate le vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate, con esclusione soltanto di quelle vaccinazioni volte a prevenire malattie per le quali venga accertata l’immunizzazione dei minori a seguito di analisi sierologica.

Il tribunale ha previsto che l’analisi sierologica venga effettuata tempestivamente, presso un ospedale pubblico, a cura della madre ed a spese del padre, stabilendo che qualora venga accertata l’immunizzazione rispetto ad alcune patologie, ai minori debbano essere somministrati vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

No alle vaccinazioni facoltative

Di diverso tenore la decisione sulle vaccinazioni facoltative (antipapilloma virus e antimeningococco) richieste della madre: il Tribunale ha stabilito di non accogliere la richiesta della madre dei minori, ritenendo che non vi sia, in questo momento, grave rischio per la salute dei bambini.

Nella decisione relativa alla vaccinazione antipapilloma virus il tribunale ha considerato la giovane età della figlia, mentre nella decisione riguardo alla meningite il tribunale ha ritenuto rilevante la circostanza che la meningite ha attualmente scarsissima diffusione sul territorio nazionale.

Fonte: Tribunale di Milano, IX Sez. civile, ordinanza 9.1.2018 (est. Cattaneo).

Contributo al mantenimento dei figli: l’assegno mensile

Il dovere di mantenimento dei figli è sancito dall’art. 30 della Carta costituzionale (“è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio“) ed ulteriormente specificato dagli artt. 315 bis e 316 bis c.c., come modificati dalla legge 219/2012, con la quale sono state unificate le norme in materia di filiazione, sulla scorta del principio della identità dello stato giuridico dei figli, a prescindere dalla circostanza che siano nati da genitori uniti in matrimonio o meno.

La regola cardine è il principio di proporzionalità.

Più esattamente, il primo comma dell’art. 315 bis c.c. sancisce che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni“.

L’art. 316 bis c.c., titolato “Concorso nel mantenimento“, stabilisce al primo comma che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo“, specificando, nei successivi commi, che, in caso di insufficienza delle risorse economiche dei genitori, gli ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari per provvedere all’obbligazione di mantenimento.

L’obbligo di mantenimento è parte integrante della responsabilità genitoriale, ovvero dell’insieme di diritti e doveri che competono ai genitori e che sorgono per il solo fatto della procreazione, dall’aver messo al mondo il figlio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che si tratta di doveri e obblighi indisponibili, vale a dire che non possono essere derogati per volontà dei soggetti interessati, poiché sono finalizzati al pieno sviluppo della personalità del figlio (cfr. inter multis, Cass. civ. 26.5.2004, n. 10102).

L’interpretazione giurisprudenziale ha inoltre sottolineato che l’obbligo di mantenimento dei figli impone di provvedere non soltanto ai bisogni strettamente alimentari della prole, ma a tutte le necessità di cura ed educazione dei figli, e dunque alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sociali, ricreative, sportive ecc., ovvero a tutto ciò che serve al figlio per crescere.

Il criterio di riferimento principale per la ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli in capo ai genitori è, dunque, il principio di proporzionalità: ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere in proporzione alle rispettive sostanze e dunque ai redditi ed al patrimonio, nonchè alla capacità di lavoro, professionale o casalingo.

Tale principio, acclamato dall’art. 316 bis c.c. già citato, è ribadito dall’art. 337 ter c.c. che regola l’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito della separazione dei genitori e dell’interruzione della convivenza di fatto.

I parametri di quantificazione dell’assegno mensile.

L’art. 337 ter c.c. da un lato disciplina l’affidamento dei figli, prevedendo come regola generale l’affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, dall’altro ribadisce che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed elenca i parametri di riferimento nella quantificazione del contributo mensile per il mantenimento dei figli. Si tratta, più esattamente, dei seguenti parametri:

     1) le attuali esigenze del figlio;

     2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

     3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

     4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

      5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

La norma in esame, inoltre, stabilisce l’automaticità dell’adeguamento ISTAT dell’assegno mensile, derogabile soltanto qualora vengano stabiliti altri parametri dalle parti o dal giudice.

L’assegnazione della casa coniugale e il suo peso economico.

Ulteriore elemento di rilievo economico, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., è costituito dall’assegnazione della casa dove la famiglia ha vissuto fino alla disgregazione del nucleo. Per legge, in caso di separazione dei genitori la casa familiare dev’essere assegnata al genitore convivente con i figli, e ciò risponde all’esigenza prioritaria di tutelare i figli e garantire loro la conservazione dell’ambiente domestico e di vita nel quale sono vissuti fino alla separazione dei genitori, evitando loro ulteriori traumatici cambiamenti.

La norma citata stabilisce che dell’assegnazione della casa familiare si debba tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.

In buona sostanza, l’assegnazione dell’ex casa familiare consente ad uno dei genitori di rimanere a viverci con i figli, disponendo dell’immobile e di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore. Ciò ovviamente incide sull’assetto economico in quanto per il genitore assegnatario si realizza un risparmio di spesa (dato che rimane nel domicilio familiare a titolo gratuito), mentre l’altro genitore si troverà a dover sostenere spese abitative per la locazione o l’acquisto di un altro immobile in cui si trasferirà a vivere.

Per altro verso, qualora il genitore collocatario dei figli rinunci all’assegnazione dell’ex casa familiare si realizza un vantaggio economico per l’altro genitore, proprietario dell’immobile, il quale può continuare a fruirne senza dover sostenere ulteriori spese abitative, ed uno svantaggio per il primo genitore, che dovrà farsi carico delle spese necessarie per disporre di una propria sistemazione abitativa.

Non vi sono criteri di calcolo specifici per il mantenimento dei figli, ma parametri indicativi.

La legge, dunque, non fissa criteri di calcolo specifici ed automatici, ma indica dei parametri valutazione al quale i genitori e il giudice devono attenersi per ottenere la corretta quantificazione dell’assegno mensile. Ed il criterio di correttezza attiene all’interesse primario del figlio e al diritto del medesimo di crescere fruendo di risorse economiche adeguate, oltre che alle proprie esigenze, agli standard di vita della famiglia in cui è nato.

Sulla base dei parametri di legge alcuni Tribunali italiani hanno elaborato dei modelli di calcolo: il Tribunale di Firenze, insieme alla Facoltà di Economia, ha elaborato un Modello per calcolare l’assegno di mantenimento (MoCAM) ed il Tribunale di Monza, ha predisposto nel 2008 delle Tabelle (acquisite quale strumento di riferimento in numerosi tribunali) che riassumono le ipotesi più ricorrenti e le possibili soluzioni con riferimento all’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli.

Tali tabelle, in particolare, portano all’individuazione di un criterio di liquidazione indicativo dell’assegno pari ad un terzo del reddito presunto del genitore tenuto al versamento dell’assegno, nell’ipotesi in cui non vi sia stata assegnazione della casa familiare in favore del genitore convivente. L’importo così ottenuto va, poi, modulato, tenendo conto della complessiva situazione patrimoniale delle parti; il reddito è, infatti, soltanto uno dei dati da considerare nella quantificazione dell’assegno mensile.

Il Tribunale di Bologna non ha elaborato sistemi di calcolo tabellari, rimettendo la valutazione alla discrezionalità dei singoli magistrati, ma in generale, dalle decisioni in materia di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio, si può ricavare ad una proporzione dell’ammontare dell’assegno rispetto ai redditi del genitore tenuto al versamento in linea con i parametri indicati dalle tabelle di Monza.

Fino a quando è dovuto l’assegno mensile di mantenimento?

L’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio tramite assegno mensile non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma permane anche oltre, fino a che il figlio non abbia raggiunto l’autosufficienza economica.

Il concetto di autosufficienza è, peraltro, un concetto assai relativo che – secondo l’interpretazione della giurisprudenza – si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita e in grado di consentire al figlio un tenore di vita dignitoso, con prospettive concrete, anche in relazione alla propria specializzazione e formazione (da ultimo si veda Cass. civ. 20/12/2017, n. 30540: “Il contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne  non cessa automaticamente ma continua fino a che il genitore contribuente non dimostri che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o che la mancata autonomia dipenda dalla sua colpevole inerzia, intendendosi con ciò, sostanzialmente, l’ingiustificato rifiuto di occasioni lavorative ordinarie”).

 

L’assegno mensile può essere versato direttamente al figlio maggiorenne?

La nuova formulazione dell’art. 337 septies c.c. rimette al giudice la facoltà di prevedere la corresponsione diretta dell’assegno mensile al figlio maggiorenne. Ciò esclude che il genitore possa autonomamente iniziare a versare l’assegno in via diretta al figlio.

Dovrà, pertanto, esserci l’accordo anche dell’altro genitore, che autorizzi il versamento diretto dell’assegno a mani del figlio.

Nuovo partner dopo la separazione: come introdurlo ai figli

Una delle questioni più delicate che si pongono dopo la separazione è quella dell’introduzione nella vita dei figli del nuovo compagno o della nuova compagna.

Spesso, infatti, l’inserimento del nuovo partner nella vita dei figli è un passaggio difficile, vissuto con particolare tensione sia dal genitore che dai figli. E molte volte si verificano resistenze da parte dell’altro genitore che, realmente preoccupato per il benessere dei figlio o mosso da gelosia, pone “veti” alla frequentazione tra il figlio e il nuovo compagno dell’ex.

Sotto il profilo giuridico il principio cardine da tenere sempre in considerazione è il principio di bigenitorialità: i figli hanno diritto di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, e dunque hanno diritto di partecipare alla vita di entrambi i genitori nella sua completezza.

È dunque normale che, se non vi sono problematiche specifiche, il figlio venga a contatto ed abbia un rapporto di frequentazione con i nuovi compagni dei genitori. Ed è normale che il figlio condivida con il genitore momenti quali la nuova convivenza, il matrimonio ed altri eventi della vita del genitore.

Le clausole che alle volte vengono inserite negli accordi di separazione o di divorzio in cui si prevede l’obbligo per i coniugi di introdurre i nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli, così come quelle che vietano i contatti per un certo periodo di tempo, non costituiscono un vero e proprio obbligo giuridico, ma si sostanziano in un impegno morale che, se violato, non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.

In mancanza di prescrizioni di legge, non resta che seguire regole di buon senso e fare appello alla sensibilità dei genitori, chiamati ad avere la massima attenzione nell’introdurre un nuovo compagno nella vita dei figli, per evitare agli stessi figli traumi e possibili sofferenze.

Una regola fondamentale è quella di introdurre il rapporto prima di introdurre la persona, vale a dire iniziare a comunicare ai figli la possibilità che il papà o la mamma siano coinvolti in un nuovo rapporto sentimentale, dando il tempo al bambino di elaborare questa eventualità.

Si dovrà,  inoltre, evitare la sovrapposizione dei ruoli: il bambino dovrà avere sempre chiaro che il nuovo fidanzato della mamma o la fidanzata del papà sono figure distinte rispetto ai genitori “veri” e che i genitori “veri” rimarranno sempre il suo punto di riferimento.

Assegnazione della casa familiare e genitori in conflitto

Nella decisione sull’assegnazione della casa coniugale nella separazione, il giudice deve tener conto esclusivamente dell’interesse dei figli. Pertanto, non può disporre la co-assegnazione dell’immobile, previa suddivisone in due distinte unità abitative, qualora il conflitto tra i genitori sia particolarmente acceso e la vicinanza abitativa dei medesimi possa recare turbativa alla crescita equilibrata e serena dei figli minori.

La casa familiare può essere assegnata soltanto in presenza di figli

La giurisprudenza ha chiarito che l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata esclusivamente alla tutela dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e non a compensare un eventuale divario tra le posizioni economiche dei coniugi.

Il provvedimento di assegnazione ha lo scopo di proteggere i figli, garantendo loro di conservare una continuità, quando meno sotto il profilo abitativo e delle abitudini, di fronte alla disgregazione del nucleo familiare.

L’assegnazione, dunque, va effettuata in favore del coniuge convivente con i figli. In mancanza di figli minori o di figli maggiorenni non autonomi, il giudice non può assegnare la casa coniugale: l’immobile resterà al coniuge che ne è proprietario; se l’immobile è in comproprietà ai due coniugi, si applicheranno le ordinarie regole della comunione.

Se i genitori sono in conflitto, non si può coassegnare la casa coniugale

In una vicenda oggetto di un recente provvedimento della Corte di Cassazione, il marito in sede di separazione aveva chiesto l’assegnazione di una parte dell’ex casa coniugale, sostenendo che i figli minori avrebbero ottenuto un grande beneficio dalla vicinanza con il padre, al quale erano uniti da un forte legame affettivo, e che gli interventi di divisione della casa erano facili da realizzare e non eccessivamente costosi.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, motivando tale decisione con la sussistenza di un’elevata conflittualità tra i coniugi: per i giudici la litigiosità dei coniugi rendeva la coassegnazione contraria all’interesse dei figli, specie in mancanza di un accordo tra le parti circa la facile divisibilità dei vani e considerato che la moglie, nel frattempo, aveva intrapreso una convivenza con un altro uomo.

La sentenza, confermata in appello, non è stata modificata dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto inammissibile per ragioni tecniche il ricorso presentato dal marito.

 

Fonte: Cass. Civ. ordinanza 10 novembre 2017, n. 26709.

Entro quanto tempo si può chiedere il disconoscimento di paternità?

La legge prevede precisi termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato durante il matrimonio: la madre può proporre l’azione di disconoscimento di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio; il marito entro un anno.

L’azione è imprescrittibile – vale a dire non è soggetta a nessun tipo di limitazione temporale – soltanto per quanto riguarda il figlio: in altre parole, soltanto il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, potrà in qualsiasi momento chiedere il disconoscimento della paternità legale.

Il termine di sei mesi per la madre e di un anno per il marito-padre legale è stato previsto, com’è evidente, a tutela del figlio: l’ordinamento protegge prioritariamente la posizione dei minori, ai quali vuole garantire la certezza dello status e della condizione di figlio, a discapito della verità biologica.

Il termine di un anno per il marito

Il marito può disconoscere la paternità del figlio avuto dalla moglie entro un anno dalla nascita del bambino oppure entro un anno dal momento in cui è venuto a conoscenza della non paternità, ad esempio, perchè il figlio è nato da una relazione extraconiugale della moglie, oppure perché il marito stesso scopre di essere affetto da impotenza a generare).

Una volta decorso questo termine, il figlio non può più essere disconosciuto dal padre legale.

Non basta il sospetto dell’adulterio

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema in una decisione relativa ad un caso di adulterio scoperto dal marito a distanza di tempo dalla nascita del figlio.

La Cassazione ha ribadito che il termine di un anno si conteggia dalla data di effettiva conoscenza dell’adulterio, mentre il mero sospetto dell’adulterio non fa decorrere il termine. Spetta al marito che promuove l’azione di disconoscimento fornire la prova del momento in cui egli è venuto a sapere con certezza del tradimento della moglie.

La scoperta dell’adulterio va intesa – sottolinea la Cassazione – non come semplice sospetto, ma come la conoscenza certa di un fatto riferito all’epoca del concepimento e costituito da una vera e propria relazione della moglie con un altro uomo oppure da un incontro idoneo a generare un figlio. Da questa effettiva conoscenza comincia a decorrere il termine di un anno di decadenza dell’azione.

Al contrario, il semplice sospetto del tradimento e della possibile mancanza di paternità non fa decorrere il termine di un anno, come il più contiene il meno, chiariscono i giudici della Cassazione.

Fonte: Cassazione civile, sentenza n. 19732/2017 dell’8 agosto 2017.

Quando vanno disposti gli accertamenti fiscali nel divorzio?

Il giudice del procedimento di divorzio è tenuto ad effettuare gli accertamenti dei redditi mediante indagini di polizia tributaria se le prove acquisite durante l’istruttoria non sono sufficienti a dimostrare l’effettiva situazione economica degli ex coniugi.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recentissima decisione in materia di assegno divorzile.

Il Caso

La vicenda giunta all’esame della Cassazione riguardava un ricorso presentato da una ex moglie alla quale era stato riconosciuto dal Tribunale in primo grado un assegno post matrimoniale di 500,00 euro, poi ridotto a 250,00 euro dalla Corte d’appello.

La ricorrente lamentava che i giudici dell’appello avevano determinato il reddito del coniuge soltanto sulla base della documentazione che il marito aveva fornito in modo incompleto e senza tener conto degli ordini di esibizione di documentazione integrativa disposti dal giudice.

L’ex moglie aveva svolto specifiche contestazioni sui redditi dichiarati dal marito ed aveva indicato ai giudici che il coniuge svolgeva un’attività imprenditoriale non dichiarata fiscalmente, ma pubblicizzata anche con uno specifico biglietto da visita e riscontrabile nei suoi movimenti bancari.

L’ex moglie sosteneva che, a fronte di quanto rappresentato in ordine all’attività del marito, i giudici dell’appello avrebbero dovuto provvedere all’accertamento dei redditi del marito mediante indagini di polizia tributaria prima di ricavare, in contrasto con la sentenza di primo grado, un reddito inferiore a quello accertato dal Tribunale e tale da legittimare la riduzione dell’assegno disposto in prima istanza. Gli accertamenti, invece, non erano stati disposti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex moglie, affermando che il giudice del divorzio può esimersi dal disporre gli accertamenti fiscali soltanto quando abbia raggiunto, in altro modo, la prova dei redditi ; diversamente, è tenuto ad approfondire la situazione mediante indagini di polizia tributaria.

Il potere del giudice di disporre indagini sui redditi e sui patrimonio dei coniugi rientra nella discrezionalità del giudice, può essere attivato dal magistrato anche d’ufficio e non è vincolato all’istanza di parte.

Qualora gli accertamenti fiscali vengano richiesti dalla parte, il giudice può rigettare la richiesta, purché il rigetto sia correlabile ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza delle prove acquisite.

Nella vicenda oggetto di causa, questa valutazione di sufficienza delle prove raccolte e di non necessità delle indagini fiscali non era stata compiuta e dunque la Corte di Cassazione, accogliendo la domanda dell’ex moglie, ha rinviato il caso ai giudici di merito per una nuova pronuncia.

Fonte: Cassazione civile ordinanza del 14 settembre 2017, n. 21359.

Genitori in conflitto: interviene il coordinatore genitoriale

Nelle separazioni ad alta conflittualità, il coordinatore genitoriale, un professionista esterno alla famiglia e super partes nominato dal giudice, ha la funzione di proteggere i minori dalle possibili conseguenze negative della litigiosità dei genitori, affiancando e supportando i genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale e dell’affidamento dei figli.

In una recente sentenza relativa ad un caso di separazione caratterizzata da un’elevata conflittualità tra i coniugi, il Tribunale di Mantova ha disposto che i rapporti genitori-figli vengano monitorati da una figura terza rispetto alla famiglia, il cosiddetto coordinatore genitoriale o educatore professionale, un professionista incaricato di mediare il conflitto e fornire supporto concreto ai genitori.

Più esattamente, al coordinatore genitoriale sono stati assegnati i seguenti compiti:
a) monitorare l’andamento della relazione genitori-figli, mediando i rapporti e fornendo indicazioni correttive di eventuali comportamenti disfunzionali dei genitori;
b) aiutare i genitori nelle decisioni relative ai figli, vigilando sull’osservanza del calendario delle visite con il genitore non convivente ed in caso di disaccordo dei genitori, assumendo le decisioni opportune nell’interesse dei figli.
c) Il coordinatore genitoriale è tenuto, poi, a riferire l’esito del suo operato al Giudice Tutelare.

Il caso

La sentenza in oggetto è stata emessa a conclusione di un procedimento di separazione caratterizzato da un’accesa litigiosità tra i coniugi, genitori di due figli minori.
I coniugi avevano formulato entrambi domanda di addebito della separazione (la moglie sostenendo l’infedeltà del marito, il marito rappresentando il distacco affettivo ed atteggiamenti offensivi della moglie) e nel corso del giudizio avevano manifestato un profondo risentimento reciproco.
La conflittualità tra gli adulti si era proiettata anche nei rapporti con i figli: la moglie aveva più volte impedito gli incontri tra i figli ed il padre (genitore non convivente), frapponendo ostacoli alle visite ed impedendo i contatti telefonici, aveva inoltre interrotto indebitamente la frequentazione tra i minori e la famiglia paterna, come accertato dall’indagine dei Servizi Sociali e dalla consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.).
Peraltro, i Servizi Sociali e la C.T.U. avevano verificato, in ordine all’affidamento dei figli, che entrambi i genitori erano in grado di gestire singolarmente i minori e che, pertanto, la modalità di affidamento meglio rispondente all’interesse dei figli era l’affidamento condiviso.

La decisione

A fronte di tale delicata situazione, il Tribunale ha aderito alle conclusioni degli esperti (consulente tecnico e Servizi sociali), disponendo l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori.

La diversa previsione dell’affidamento ad uno solo dei genitori (affidamento esclusivo) richiede, infatti, che risulti dimostrata l’inidoneità educativa o la manifesta carenza dell’altro genitore, cosa non presente nel caso in esame, dato che la consulenza e gli operatori sociali avevano riconosciuto la capacità genitoriale di ciascuno dei coniugi singolarmente.

E’ stato poi previsto l’esercizio separato della responsabilità genitoriale nei tempi in cui i figli sono con ciascuno dei genitori ed è stata disposta la collocazione abitativa dei figli con la madre, dopo aver accertato che i figli avevano instaurato un più solido legame affettivo con essa e che la madre era in grado di offrire maggiore stabilità e sicurezza psicologica.

Le condotte ostruzionistiche della madre, consistite nell’aver ostacolato i rapporti padre-figli, sono state sanzionate con la condanna della signora a risarcire i danni sofferti da quest’ultimo in conseguenza del comportamento ostacolante, in attuazione dell’art. 709 ter c.p.c. L’importo del risarcimento è stato fissato, in via equitativa in 1.000,00 euro.

In una vicenda così conflittuale è stata lungimirante la decisione del Tribunale di non lasciare i genitori da soli a gestire l’affidamento condiviso dopo la separazione: seguendo le indicazioni della C.T.U., i giudici di Mantova hanno previsto l’affiancamento di un coordinatore genitoriale, una figura professionale specializzata, con compiti di supporto, mediazione, risoluzione dei conflitti , oltre che di vigilanza sull’attuazione delle regole dettate nella sentenza e di intervento diretto nell’assunzione delle decisioni relative ai figli in caso di disaccordo dei genitori.

Del suo operato il coordinatore genitoriale dovrà riferire al Giudice Tutelare nel termine assegnato dal Tribunale.

 

Fonte: Tribunale di Mantova, sentenza 5.5.2017 (est. Bernardi)

Assegno di separazione e assegno di divorzio: i presupposti sono diversi

Dopo il clamore mediatico suscitato dalla recentissima sentenza in materia di assegno divorzile, la Cassazione ha chiarito che l’assegno per il coniuge nella separazione e l’assegno divorzile sono sorretti da presupposti diversi.

L’assegno di mantenimento fissato nella separazione, infatti, è finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole di conservare il tenore di vita di cui godeva quando era ancora convivente con l’altro.

 I coniugi separati sono ancora sposati

Nella separazione, infatti, il vincolo del matrimonio non viene meno, ma è soltanto allentato: sono sospesi – rilevano i giudici della Cassazione – soltanto i doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli obblighi economici rimangono, assumendo forme diverse in considerazione della nuova situazione di fatto che vede i coniugi vivere separati.

Se durante la convivenza matrimoniale ciascuno dei coniugi provvede al mantenimento della famiglia in proporzione alle sue condizioni economiche, nella separazione coniugale il coniuge più abbiente deve versare all’altro un assegno periodico, proporzionato ai redditi, per contribuire al suo mantenimento.

La solidarietà economica viene meno solo con l’addebito della separazione

Nella separazione, dunque, permane il dovere di contribuire al mantenimento del coniuge meno abbiente.
Questo dovere di solidarietà economica viene meno soltanto in caso di addebito della separazione: se il coniuge economicamente più debole viene riconosciuto responsabile della crisi coniugale, per aver violato i doveri coniugali, perde il diritto all’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento va calcolato secondo il tenore di vita

L’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi separati si realizza mediante il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge meno abbiente e che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva, assieme all’altro, prima della separazione.

Nel quantificare l’assegno di mantenimento del coniuge separato si considera il tenore di vita consentito dalle risorse economiche di entrambi i coniugi: la prima verifica da fare è volta ad accertare se il coniuge che richiede l’assegno disponga di mezzi economici tali da permettergli o meno di conservare quel tenore di vita.

Per far ciò, il giudice dovrà tenere in considerazione la condizione economica complessiva del richiedente (i redditi, le proprietà, la disponibilità della casa coniugale, ecc.).

Una volta accertato che il coniuge che richiede l’assegno non ha mezzi adeguati a conservare il precedente tenore di vita, si procede alla quantificazione dell’assegno mediante una valutazione comparativa delle condizioni economiche di ciascun coniuge, nonché di particolari elementi quali, ad esempio, la durata della convivenza.

L’assegno di divorzio è diverso

L’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato è cosa ben diversa dall’assegno divorzile: i presupposti e la normativa sono distinti e autonomi.

L’elemento essenziale di differenziazione è che con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno e con esso anche i doveri matrimoniali, incluso il vincolo di solidarietà coniugale, come recentemente affermato dalla sentenza n. 11504/2017 della Cassazione.

 

Fonte: sentenza Cassazione civile n. 12196 del 16.5.2017

 

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Disconoscimento di paternità: la scelta del cognome spetta al figlio

Il padre legale (marito della madre biologica) non può opporsi al disconoscimento di paternità del figlio nato in costanza di matrimonio. Conoscere la verità biologica è un diritto del figlio che non può essere compresso in assenza di concreto pregiudizio per il figlio.

Una volta accertata la paternità biologica in capo ad un’altra persona, soltanto il figlio può decidere se conservare il cognome del marito della madre. Il diritto al nome è, infatti, di un diritto personalissimo che spetta soltanto al diretto interessato,

Questo in estrema sintesi, quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione in una recente sentenza.

Il caso

Il curatore speciale di un minore, nominato dal Tribunale di Milano, aveva proposto azione di disconoscimento della paternità di un minore, adolescente, nato durante il matrimonio da due persone sposate, ma frutto di una relazione extraconiugale della madre con un’altra persona.

Il marito della madre (padre legale del ragazzo) aveva contestato la richiesta di disconoscimento di paternità promossa dal curatore e si era opposto al cambiamento del cognome del figlio, inevitabile conseguenza del disconoscimento.

Le domande del padre legale erano state rigettate sia in primo grado che in appello, in quanto alla luce delle dichiarazioni testimoniali e dell’esito della consulenza genetica da cui risultava l’incompatibilità biologica tra il minore ed il padre legale, i giudici avevano disconosciuto la paternità.

Il padre aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’interesse del minore rispetto all’azione di disconoscimento di paternità che aveva l’effetto di travolgere la vita del ragazzino, minandone la serenità e l’equilibrio, con effetti imprevedibili nel contesto familiare e scolastico. A sostegno, il ricorrente invocava l’art. 30 della Costituzione che stabilisce che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità“.
Per le stesse ragioni, il padre legale sosteneva, inoltre, che il ragazzo avrebbe dovuto conservare il suo cognome, avendolo portato fin dalla nascita.

Il padre legale non può opporsi al disconoscimento

Le istanze del padre legale sono state respinte dalla Corte di Cassazione.

Riguardo al disconoscimento di paternità, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’art. 30 della Costituzione – invocato dal padre – vada inteso nel senso che è stata rimessa al legislatore la scelta delle procedure che permettono di ottenere il disconoscimento di paternità e di fissare le modalità per far valere la paternità naturale tenendo conto dell’ interesse del minore. Una volta valutata l’opportunità dell’accertamento non esiste un potere di vietare l’accertamento della paternità biologica.
Nella vicenda in esame i giudici di primo grado e d’appello avevano svolto un’accurata valutazione dell’interesse del figlio a conoscere la verità biologica, ritenendo che non vi fosse un concreto pericolo per il figlio e che anzi lo stesso avesse diritto di conoscere la verità sulle sue origini.

La più recente evoluzione interpretativa ha accresciuto l’importanza della verità biologica rispetto al dato giuridico, riconoscendone primario rilievo costituzionale.
Affermano i giudici: non si può negare l’importanza del legame genetico sotto il profilo dell’identità personale, nella quale sonno compresi il diritto di accertare la propria discendenza biologica e il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini. L’importanza della verità biologica è data anche dal fatto che le azioni volte all’accertamento dello status sono imprescrittibili per il figlio.

La discendenza biologica é elemento dell’identità personale la cui tutela é garantita a livello costituzionale. Conoscere la propria identità biologica risponde all’interesse del figlio, che ha diritto alla propria identità personale e all’affermazione d un rapporto di filiazione veridico.

Nella vicenda l’interesse del minore a conoscere la verità era stato ampiamente vagliato, e i giudici avevano ritenuto che la conoscenza della verità avesse un valore positivo per il figlio non contrastato dal rischio di un pregiudizio concreto, considerato che non era in discussione la bontà della relazione con il padre legale e che anche sul padre biologico non poteva essere espresso un giudizio negativo, anche perché aveva mostrato un serio interesse nei confronti del ragazzo.

La scelta del cognome spetta al figlio

Quanto alla scelta del cognome, la Cassazione ha chiarito che il padre legale non ha legittimazione al riguardo. Il diritto al nome é diritto di natura personalissima e pertanto solo il figlio, diretto interessato può decidere se mantenere il vecchio cognome.

 

Fonte: Corte di Cassazione sentenza civile n. 4020/2017 del 15.2.2017