Gli accordi prematrimoniali in Italia: a che punto siamo?
Il clamore suscitato dal divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie (il divorzio del secolo, senza dubbio) ha portato all’attenzione dei media la questione degli accordi prematrimoniali (prenuptial agreements), ovvero degli accordi con cui i futuri coniugi, già prima delle nozze, possono disciplinare gli effetti della possibile successiva crisi matrimoniale, specialmente per quanto attiene le questioni patrimoniali ed economiche.
L’istituto dei patti prematrimoniali, di origine anglosassone, è diffuso anche in alcuni vicini paesi europei, quali Francia e Germania.
Il nostro ordinamento, per ora, non prevede la possibilità di regolamentare in via preventiva le possibili conseguenze della crisi coniugale.
A fine 2014 è stata depositata alla Camera una proposta di legge, la n. 2669/2014, a firma degli onorevoli Morani e D’Alessandro.
Il progetto di legge mira ad introdurre nell’ordinamento, modificando alcune norme del Codice civile, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali “in ogni tempo“, e dunque sia prima del matrimonio (accordi prematrimoniali), che durante il matrimonio.
Le convenzioni matrimoniali dovranno riguardare soltanto le questioni economiche, quali l’assegno di mantenimento, la proprietà e l’uso dei beni comuni, il trasferimento di beni da un coniuge all’altro, il subentro nelle quote societarie, ecc.
Non potranno avere ad oggetto gli aspetti personali del rapporto tra i coniugi, né i rapporti con i figli. Dunque, non potranno essere inserite clausole quali, ad esempio, il divieto di iniziare una convivenza con un’altra persona o di mantenersi in uno stato di fedeltà post-matrimoniale. Simili clausole sono nulle, poiché violano la libertà personale dell’ex coniuge e, dunque, contrastano con norme imperative, cioè inderogabili, del nostro ordinamento.
La proposta di legge stabilisce che le convenzioni matrimoniali per essere valide debbano essere fatte in forma di atto pubblico, davanti al notaio, o mediante convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (come da D.M. 132/2014).
La convenzione potrà essere modificata in ogni tempo, e dunque anche nel corso del matrimonio, purchè la crisi familiare non sia già manifestata in modo definitivo mediante il deposito del ricorso per separazione.
Proseguendo nel solco dei più recenti interventi legislativi in materia di famiglia, il disegno di legge intende favorire ed ampliare sempre di più l’autonomia negoziale dei coniugi, allo scopo di ridurre la conflittualità della separazione e deflazionare il contenzioso.
Al momento, però, l’iter legislativo relativo al progetto di legge in esame è fermo e non è prevista la sua prossima discussione né in aula, né in commissione giustizia.
Ad oggi, dunque, non è possibile regolamentare in via preventiva le conseguenze della separazione o del divorzio. Il nostro ordinamento, infatti, non disciplina questa possibilità, mentre la giurisprudenza, nonostante alcune aperture, si è mostrata finora restia a riconoscere validità agli accordi privati con cui i coniugi assumono impegni economici in vista della futura separazione.
Fonte: Progetto di legge della Camera dei Deputati n. 2669/2014