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Casa coniugale in comodato: in caso di separazione, va assegnata?

In tempo di crisi economica, accade sempre più spesso che i giovani sposi vadano ad abitare in un immobile di proprietà dei genitori o dei parenti di uno dei due, concesso in comodato senza termine di durata. A quel punto, l’immobile diventa sede della vita familiare e, se i coniugi si separano, per il proprietario della casa può essere difficile rientrare in possesso del bene, specie se dall’unione sono nati figli.

Al riguardo, la Cassazione in diverse pronunce – e da ultimo nella sentenza n. 24618/15 – ha chiarito che quando la casa familiare é costituita da immobile concesso in comodato senza limiti di durata a favore del nucleo familiare, in caso di separazione personale dei coniugi, l’interesse dei figli a conservare l’ambiente domestico e di vita prevale sull’interesse del proprietario dell’immobile (comodante) a rientrare nella disponibilità del bene. L’abitazione, pertanto, va assegnata al genitore convivente con i figli, indipendentemente da chi ne sia proprietario.

Il diritto di proprietà va, dunque, sacrificato a vantaggio del diritto dei figli a mantenere, anche dopo la separazione dei genitori, il consueto ambiente di vita. Del resto, secondo la normativa in materia di contratto di comodato (art. 1803 e segg. Codice civile), se un bene è stato dato in comodato e le parti non hanno fissato un termine finale per la restituzione del bene, la scadenza del contratto si desume dall’uso per il quale il bene è stato concesso in comodato: ne consegue che, quando una casa è stata data in comodato, ad esempio, al figlio, perchè vi viva con la famiglia, la famiglia potrà continuare a risiedervi anche se il figlio e la moglie si separano.

Particolarmente interessante sul tema è una recente decisione del Tribunale di Aosta, con cui è stato chiarito che la destinazione dell’immobile ad abitazione familiare va puntualmente dimostrata.

Il provvedimento, pronunciato in sede presidenziale nell’ambito di un giudizio di separazione, riguardava una coppia con un figlio minorenne, affidato in via condivisa e collocato presso la madre. Nonostante la previsione della collocazione abitativa con la madre, il giudice non ha accolto la domanda della medesima di assegnazione della residenza familiare (immobile di proprietà dei genitori del marito e concesso in comodato da questi, che poi ne avevano chiesto la restituzione) dichiarando il non luogo a provvedere sul punto.

Secondo il tribunale, in caso di comodato senza termine finale, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d’uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta, ma va di volta in volta accertata; ne consegue che,in mancanza di prova, dev’essere adottata la soluzione più favorevole per il comodante. L’immobile, pertanto, non può essere assegnato e va restituito al proprietario.

Fonte: Trib. Aosta ord. 13.1.2016 (est. Colazingari)

Se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola

In un procedimento di separazione personale, i coniugi non riescono a decidere assieme se iscrivere i figli alla scuola pubblica o ad una scuola privata: un genitore sostiene che i bambini dovrebbero continuare a frequentare l’istituto paritario cui erano già iscritti prima della separazione, l’altro si oppone, rappresentando di non essere più in condizione di far fronte alle elevate spese della scuola privata. La decisione viene rimessa al  giudice della separazione, che opta per la scuola pubblica.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Milano, nella recente sentenza n. 3521 del 18.3.2016, prende le mosse dalla constatazione che la separazione determina un impoverimento dei membri della famiglia, al momento che si passa da un’unica economia a due economie domestiche distinte, con conseguente incremento delle spese, molte delle quali (casa, acquisto di alimenti, ecc.) necessariamente si sdoppiano a  causa della separazione.

Di tale dato il giudice deve tenere conto, trattandosi di un elemento di fatto che incide, in concreto, sul tenore di vita dei componenti della famiglia, tenore di vita che, per ragioni oggettive, non può essere dopo la separazione equivalente a quello che aveva il nucleo prima della frattura. E, dunque, quand’anche in precedenza i figli avessero frequentato scuole private di pregio e di ottimo livello, questa possibilità può anche venire meno quando i genitori si separano e non sono più dello stesso parere sulla scelta iniziale.

In questo caso – sancisce il Tribunale di Milano – la preferenza va data alla scuola pubblica, quando non vi siano controindicazioni per i minori: e ciò poichè la scuola pubblica è ritenuta idonea dall’ordinamento allo sviluppo culturale di qualsiasi minore residente sul territorio ed inoltre rappresenta una scelta “neutra“, che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale cui potrebbe essere indirizzato dalla scuola privata.

L’opzione in favore dell’istruzione pubblica è, dunque, da privilegiare, a meno che non vi siano delle situazioni particolari (specialmente se riconducibili a difficoltà di apprendimento, fragilità di inserimento con i coetanei, esigenze di coltivare gli studi e la formazione in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori, ecc.), che rendano oggettiva l’esigenza del minore di frequentare la scuola privata.

Fonte: Tribunale di Milano, sentenza n. 3521 del 18.3.2016 (est. Buffone)

 

Contributo al mantenimento dei figli: come si paga

Come noto, l’obbligo di mantenere i figli cessa soltanto con il raggiungimento dell’indipendenza economica degli stessi. Si fa rinvio, al riguardo, al recente articolo sul mantenimento dei figli maggiorenni.
Una volta che la misura del contributo viene fissata in un provvedimento del Tribunale o nell’accordo raggiunto dalle parti a seguito di negoziazione assistita, il genitore obbligato è tenuto alla corresponsione in modo puntuale, rispettando le modalità ed i termini fissati dal giudice o convenuti nell’accordo.
In genere, viene stabilito che il versamento venga effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dell’avente diritto. In caso di figli minori, l’avente diritto è sempre il genitore convivente con il figlio. Può essere il genitore convivente anche quando il figlio abbia già raggiunto la maggiore età, in quando il pagamento diretto al figlio maggiorenne può essere effettuato soltanto allorchè vi sia l’autorizzazione in tal senso del Tribunale o l’accordo di entrambi i genitori.
Il bonifico rappresenta certamente il mezzo più sicuro e comodo per effettuare il versamento del contributo, ma può essere previsto anche il pagamento mediante assegno o vaglia postale o altri mezzi. Non ci sono regole fisse, tutto può essere adattato alle necessità degli interessati.
Inoltre, è frequente la previsione di un termine, di solito il 5 o il 10 di ciascun mese, entro il quale il versamento mensile dev’essere effettuato. In via consensuale, il termine può essere modulato caso per caso, tenendo conto, ad esempio, della data in cui il genitore tenuto al versamento dell’assegno riceve lo stipendio oppure di altri fattori.

Oltre al contributo fisso mensile, viene previsto il rimborso separato di determinate tipologie di spesa sostenute nell’interesse dei figli, quali le spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative, accorpate nella voce “spese straordinarie”.
Dette spese vengono poste a carico di entrambi i genitori, in genere in misura del 50% ciascuno, ma la percentuale può variare in proporzione ai redditi ed al tenore di vita delle parti.
Non vi sono regole fisse nè per la determinazione della misura del concorso di ciascuno dei genitori, nè per quanto attiene l’indicazione delle voci di spesa da inserire nelle cd. “spese straordinarie”. Tutto è rimesso alla volontà delle parti ed alle prassi in uso nei singoli Tribunali.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza 11894 del 9.6.2015, ha evidenziato come le spese straordinarie relative ai figli non possano essere quantificate in via forfettaria ed incluse nell’assegno mensile: esse devono, pertanto, essere regolamentate separatamente.

Le spese straordinarie vanno rimborsate al genitore che le abbia anticipate dall’altro genitore, previo rendiconto corredato dalla documentazione di spesa.
Le modalità del rimborso possono essere definite su accordo delle parti o stabilite dal giudice. A titolo esemplificativo, può essere previsto che il rendiconto delle spese debba essere trasmesso a cadenza periodica al genitore tenuto al versamento (ad esempio, ogni due o tre mesi) e che il pagamento debba essere effettuato entro un termine preciso (ad esempio, entro quindici giorni dall’invio del conteggio).
In mancanza di specifica previsione, il genitore avente diritto al rimborso può chiedere in qualsiasi momento il pagamento di quanto anticipato.

In caso mancato pagamento dell’assegno o delle spese straordinarie, l’altro genitore, o il figlio maggiorenne beneficiario del contributo al mantenimento, può agire in via esecutiva, mediante il pignoramento della retribuzione, del conto corrente o dei beni intestati al genitore obbligato.
L’azione per il recupero degli arretrati si prescrive nel termine di cinque anni per quanto attiene l’assegno mensile e nel termine di dieci anni per il rimborso delle spese straordinarie.
In caso di mancato rimborso delle spese straordinarie, per poter intraprendere l’esecuzione forzata, è necessario munirsi di un provvedimento del giudice che accerti l’ammontare effettivo del dovuto.
Il mancato versamento dell’assegno e delle spese straordinarie espone il genitore inadempiente anche al rischio di sanzioni penali.