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Recupero delle spese straordinarie per i figli: la Cassazione cambia le regole

Con una recentissima sentenza, la n. 40992 del 21 dicembre 2021 , la Cassazione ha stabilito che per il recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell’interesse dei figli non è più necessario richiedere un decreto ingiuntivo, ma si può procedere direttamente con l’atto di precetto, allegando la documentazione di spesa.

Si tratta di una decisione importante che avalla un orientamento interpretativo già emerso in passato (v. Cassazione n. 4182/2016), anche se minoritario.

Cosa cambia in concreto?

Vediamolo assieme, partendo dalle basi.

Cosa sono le spese straordinarie per i figli?

Si tratta delle spese per i figli che riguardano la salute, la scuola, le attività sportive, i corsi, le vacanze studio e tutto ciò che non rientra nel mantenimento ordinario dei figli. Fanno parte del mantenimento ordinario le spese di vitto, alloggio, igiene personale, quali barbiere, parrucchiere, estetista e quanto necessario alle ordinarie esigenze di vita del figlio.

Quando i genitori si separano, si stabilisce che il genitore che non vive stabilmente con il figlio versi un importo fisso mensile per il mantenimento ordinario del figlio, mentre le spese straordinarie sono poste a carico di  entrambi i genitori, di norma in misura del 50% ciascuno.

Qual è la percentuale di contributo alle spese straordinarie?

Nella maggior parte dei casi, la percentuale di concorso alle spese straordinarie è del 50%. Il che significa che ciascun genitore è tenuto a provvedere a metà della spesa.

Ma la misura del contributo può variare in base alle condizioni economiche dei genitori: ad esempio, se c’è una notevole differenza tra i redditi, il genitore più ricco provvede in misura maggiore (al 60%, 70% o all’80% alle volte anche al 100%) rispetto all’altro genitore.

Come funziona in concreto?

Di solito un genitore anticipa la spesa, pagandola per intero, e poi si fa rimborsare la quota dovuta dall’altro genitore.

In quasi tutti i tribunali sono stati adottati documenti operativi, chiamati protocolli sulle spese straordinarie,  nei quali sono indicate le modalità concrete per la richiesta di rimborso: ad esempio, è stabilito che la richiesta va fatta  per iscritto allegando la documentazione di spesa e che il rimborso dev’essere effettuato entro un termine prestabilito (generalmente, entro 15 giorni dalla richiesta).

Il limite dei protocolli è che valgono solo per la zona di competenza territoriale (chiamata “circondario”) del tribunale in cui sono stati emessi, con la conseguenza che spostandosi anche di pochi chilometri (da Bologna a Ferrara, ad esempio) le regole cambiano sensibilmente.

Le spese straordinarie devono essere concordate dei genitori?

In linea generale, se è stato disposto l’affidamento condiviso si presume che i genitori siano in grado di portare avanti assieme un progetto educativo comune e, pertanto, che siano in grado di prendere assieme le decisioni migliori nell’interesse dei figli. La decisione alla base di una spesa, dunque, andrebbe sempre concordata.

Ma nella realtà non è sempre così. Specialmente nelle vicende familiari molto conflittuali succede che non sia sempre possibile concordare ogni singola spesa.

Se i genitori non si mettono d’accordo?

La Corte di Cassazione ha dettato alcune regole, stabilendo che alcune voci di spesa sono comunque dovute da entrambi i genitori, anche se decise da uno solo, ma nei tribunali non c’è uniformità di vedute.

Indubbiamente, ci sono alcune voci di spesa che non debbono necessariamente essere concordate dai genitori: si tratta di spese che non sono discutibili e che vanno in ogni caso pagate. Si pensi alle spese per i libri scolastici o l’abbonamento ai mezzi pubblici o l’assicurazione scolastica. Sono spese in qualche modo necessarie, che si considerano di per sé rispondenti all’interesse dei figli.

Sulle altre spese, invece, vengono in aiuto i protocolli adottati nei tribunali. Alcuni protocolli indicano espressamente quali tipi di spese debbano essere concordate e quali no, altri fissano un tetto massimo di spesa mensile, oltre il quale, a prescindere dalla tipologia di spesa, è in ogni caso necessario l’assenso di entrambi i genitori.

Cosa succede se l’altro genitore non paga?

Il genitore che ha anticipato la spesa ha diritto ad ottenere il rimborso della quota dovuta dall’altro genitore.

La giurisprudenza prevalente ha finora sostenuto che per poter chiedere il rimborso delle spese straordinarie non è sufficiente il provvedimento di separazione, divorzio o  comunque il provvedimento che regola il mantenimento dei figli, ma è necessario un ulteriore passaggio davanti al giudice.

Finora, serviva il decreto ingiuntivo

In concreto, per ottenere il pagamento delle spese straordinarie anticipate non basta la sentenza di separazione  o di divorzio o il decreto che disciplina il mantenimento dei figli, ma bisogna rivolgersi nuovamente al giudice, chiedendo l’emissione di una ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo) e solo con questo nuovo provvedimento si può agire con il recupero forzato del credito mediante il pignoramento del conto corrente o dello stipendio, ad esempio.

Lo scopo di questo secondo passaggio davanti al giudice è tutelare la posizione del genitore che deve pagare, facendo in modo che le spese siano vagliate dall’autorità giudiziaria chiamata a  verificare che la richiesta di rimborso sia fondata, cioè che le spese siano state effettivamente sostenute nell’interesse dei figli.

Questa procedura però allunga notevolmente i tempi del recupero del credito, a danno del genitore che ha anticipato le spese. Il decreto ingiuntivo infatti può essere opposto, e ciò dà avvio ad una vera e propria causa, con la conseguenza che  il rimborso rimane sospeso, congelato fino alla fine della causa. E alle volte accade che l’opposizione venga avviata senza un reale fondamento giuridico, ma solo al fine di ritardare il più possibile il pagamento.

Ora la Cassazione sembra aver cambiato rotta: per semplificare l’iter del rimborso delle spese straordinarie non  pagate ha stabilito che la sentenza di separazione, divorzio o che regola il mantenimento dei figli è sufficiente e non serve più tornare in tribunale.

Cosa cambia con la recente decisione della Cassazione?

La recentissima decisione della Corte di Cassazione apre la strada ad una nuova modalità di rimborso, più veloce per chi ha anticipato la spesa e comunque tutelante per chi deve pagare.

Da un lato, il genitore che ha anticipato al spesa può subito chiedere il rimborso, senza doversi rivolgere nuovamente al giudice: con il provvedimento di separazione o divorzio o il provvedimento che regola il mantenimento dei figli si può predisporre l’atto di precetto con il conteggio delle spese anticipate e notificarlo all’altro genitore assieme alla documentazione delle spese anticipate. Decorsi dieci giorni dalla notifica, in mancanza di pagamento, si può procedere in  via esecutiva, mediante il pignoramento dello stipendio o del conto corrente, ad esempio.

Dall’altro, il genitore che riceve la notifica del precetto ha comunque la possibilità di tutelarsi, se le somme richieste non sono dovute, facendo opposizione al precetto.

Si può concludere che il decreto ingiuntivo d’ora in poi non servirà  più? In realtà è ancora presto per trarre conclusioni. Bisogna attendere le decisioni dei tribunali o un intervento della Cassazione a Sezioni Unite per capire se la modalità indicata nella recente sentenza della Cassazione diventerà quella prevalente.

 

Fonte:  Cass. Civ., Sez. III, sent. 21 dicembre 2021, n. 40992 – Pres. Vivaldi,

Quando l’ex non paga l’assegno: cosa fare?

In caso di mancato pagamento del contributo mensile per il mantenimento del coniuge o dei figli, così come in caso di mancato pagamento dell’assegno di divorzio, diversi sono gli strumenti attivabili.

 

Come si recuperano gli arretrati?

Per recuperare delle mensilità non versate è possibile agire mediante l’esecuzione forzata, con la notifica dell’atto di precetto ed il successivo pignoramento dello stipendio o del conto corrente bancario o di altri beni (anche immobili) di proprietà di colui che è tenuto al versamento.

L’azione esecutiva può essere avviata quando la misura dell’assegno è stabilita in un provvedimento del giudice (ordinanza presidenziale nella separazione o nel divorzio, sentenza di separazione o divorzio, decreto relativo al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, decreto di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) o in un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio esito di negoziazione assistita.

In mancanza di un provvedimento del giudice o dell’accordo negoziato (che costituiscono “titolo esecutivo”) non è consentito intraprendere l’esecuzione forzata.

 

E gli assegni futuri?

La legge consente, quando vi sia una condizione di inadempimento protratta nel tempo, di ottenere il versamento diretto del contributo mensile dal datore di lavoro dell’ex.

La procedura è regolata dall’art. 156 c.c. attivabile sia per l’assegno stabilito nella separazione, nel divorzio o nelle modifiche della separazione e del divorzio, sia per l’assegno relativo al mantenimento dei figli nati da persone non sposate previsto da un provvedimento giudiziale.

La domanda di versamento diretto va fatta al giudice, il quale, sentite le parti interessate, disporrà con provvedimento che il mensile venga erogato direttamente dal datore di lavoro (o dall’INPS o da altri enti previdenziali nel caso in cui l’ex sia pensionato).

 

Nel divorzio è più facile ottenere il versamento diretto

Nel caso in cui l’assegno sia stabilito in sede di divorzio si può ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro (o dagli enti pensionistici) in modo ancora più semplice e veloce, poichè non è necessario il passaggio in tribunale.

L’art. 8 della legge sul divorzio (legge n. 898/70) stabilisce, infatti, che per ottenere il versamento dell’assegno direttamente dal datore di lavoro e, più in generale, da tutti coloro che sono “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato” (in senso lato, anche i conduttori di immobili di proprietà dell’ex) sia sufficiente la notifica al terzo tenuto alla prestazione periodica del provvedimento giudiziale, unitamente all’invito a corrispondere le somme dovute.

La notifica al terzo dev’essere preceduta da una comunicazione di messa in mora inviata all’ex coniuge – debitore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Decorsi trenta giorni senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, si può procedere con la notifica diretta al terzo.

A maggior tutela della parte economicamente più debole, la legge sul divorzio prevede che il coniuge che deve percepire l’assegno abbia “azione diretta ed esecutiva” nei confronti del datore di lavoro dell’ex, o dell’ente pensionistico: il che significa che se il terzo non adempie, il coniuge potrà procedere con l’esecuzione forzata direttamente nei suoi confronti.

 

Si può prevenire il mancato versamento degli alimenti?

In via preventiva, di fronte al rischio che il coniuge non versi gli alimenti, si può chiedere al tribunale il sequestro dei beni ai sensi dell’art. 156 c.c. e dell’art. 8 della legge sul divorzio. Si tratta di un sequestro conservativo, finalizzato cioè ad evitare che l’ex coniuge o l’ex compagni si “liberino” dei beni di loro proprietà, cedendoli a terzi.

E’ inoltre possibile iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà dell’ex. Per procedere in questo senso è necessario avere già a disposizione un provvedimento che stabilisca l’ammontare dell’assegno (ordinanza presidenziale nella separazione o nel divorzio, sentenza di separazione o divorzio, decreto relativo al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, decreto di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) o un accordo privato di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio ottenuto mediante negoziazione assistita.

 

Di fronte al mancato pagamento dell’assegno si può fare denuncia penale?

Certamente è possibile agire anche in sede penale. Contribuire al mantenimento della moglie, anche divorziata, e dei figli è un obbligo che, se violato, espone al rischio di sanzioni penali ai sensi degli art. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 388 (violazione dolosa di provvedimento dell’autorità giudiziaria) del codice penale.