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Gli accordi tra genitori separati sulle visite ai figli sono vincolanti per il giudice?

No, non lo sono. Il giudice può decidere anche diversamente da quanto concordato dai genitori, se ritiene che regole diverse siano meglio rispondenti all’interesse del figlio.
In tema di separazione personale dei coniugi e di divorzio, e anche con riferimento ai figli di genitori non sposati, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi le decisioni dell’autorità giudiziaria riguardo ai figli è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1993 pubblicata il 24 gennaio 2022.
La norma di riferimento è l’articolo 337 ter del codice civile, che pone al centro dell’attenzione del giudice il figlio e il suo migliore interesse. Il tribunale, dunque, non è vincolato agli accordi tra i genitori sul calendario delle visite e può discostarsene per realizzare l’interesse del figlio. La decisione, però, va adeguatamente motivata: il giudice deve chiarire quali sono le specifiche ragioni per cui la soluzione proposta dai genitori non va bene per i figli.

Il caso: tribunale, prima, e corte d’appello, poi, avevano ridotto i giorni di competenza del padre

Il caso giunto all’attenzione della Cassazione riguardava una coppia di genitori non coniugati che, nel procedimento relativo alla regolamentazione dei rapporti con i figli davanti al tribunale di Bologna, aveva concordato l’affidamento condiviso dei figli, la loro collocazione abitativa con la madre e il tempo di permanenza dei figli minori con il padre. Il calendario condiviso prevedeva che il padre trascorresse con i figli sei giorni ogni due settimane.
Nonostante l’accordo, il tribunale aveva ridotto a cinque giorni ogni due settimane il periodo che i figli trascorrevano con il padre e la Corte d’appello aveva poi confermato tale decisione, senza tuttavia chiarire le motivazioni alla base di tale decisione.
Il padre, dunque, si era trovato costretto a rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando la nullità della decisione d’appello in quanto i giudici avevano deciso andando oltre le richieste delle parti.

La decisione però non era motivata e pertanto…

La Cassazione, dopo aver evidenziato che in tema di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli il giudice deve tener conto soltanto dell’interesse del minore, a prescindere dagli accordi tra i genitori, ha accolto la richiesta del padre, sottolineando che la decisione difforme dagli accordi tra i genitori dev’essere adeguatamente motivata. Nel caso esaminato né il tribunale né la corte d’appello avevano giustificato la previsione di un calendario difforme da quello chiesto dai genitori. Pertanto, la causa è stata rimessa alla causa alla Corte d’appello di Bologna per essere riesaminata.

Fonte: Cassazione, Sez. VI, ord. n. 1993 del 1-24 gennaio 2022

diniego passaporto

Rilascio del passaporto e conflitto tra genitori

Siamo separati e abbiamo un figlio minore, devo rinnovare il passaporto. Il mio ex mi nega il consenso. Come posso fare?

Per il rilascio e per il rinnovo del passaporto in presenza di figli minorenni è necessario il consenso dell’altro genitore.

Molti pensano che il consenso sia necessario solo per il rinnovo del passaporto del figlio minorenne ma in realtà è necessario anche per il passaporto del genitore.

Non importa se i genitori sono conviventi, sposati, separati o divorziati. Ciò che rende obbligatoria l’autorizzazione dell’altro genitore è la presenza di un figlio minorenne.

Come va dato il consenso?

Il consenso va dato recandosi personalmente in Questura o tramite dichiarazione scritta. Sulle pagine web delle Questure italiane sono presenti i modelli di dichiarazione di assenso e le istruzioni per la compilazione.

Spesso nelle separazioni e nei divorzi consensuali si prevede l’assenso reciproco al rilascio e rinnovo del passaporto. Tale assenso, anche se trasfuso nel provvedimento di omologa o in sentenza, non è considerato sufficiente. Serve un ulteriore atto di consenso specifico per il rilascio o rinnovo richiesto.

Se i genitori sono separati, il consenso serve in tutti i casi?

No, in alcuni tassativi casi non è necessario il consenso dell’altro genitore: in particolare, se il figlio è affidato in via esclusiva ad un solo genitore, quest’ultimo può ottenere il passaporto anche senza il consenso dell’altro.

Inoltre, non è necessario il consenso nel caso in cui il genitore sia militare impiegato in missioni internazionali, per ottenere il passaporto di servizio.

L’altro genitore può opporsi al rilascio del passaporto?

Sì, ma il diniego è legittimo solo per validi motivi, in particolare quando vi sia il rischio che il figlio possa subire conseguenze negative.

A titolo esemplificativo, è considerato un valido motivo di opposizione il pericolo concreto che il genitore che chiede il passaporto intenda trasferirsi stabilmente all’estero per sottrarsi agli obblighi di mantenimento e di frequentazione col figlio.

Cosa fare se l’altro genitore rifiuta di autorizzare il rilascio del passaporto?

Nel caso in cui l’altro genitore rifiuti di autorizzare il rilascio o il rinnovo del passaporto, è possibile chiedere l’autorizzazione al tribunale. La domanda va rivolta al Giudice Tutelare del luogo di residenza del figlio minore.

Il Giudice tutelare verifica, mediante l’audizione degli stessi genitori o assumendo informazioni tramite la Polizia Giudiziaria, che non vi siano ragioni ostative al rilascio o al rinnovo del documento per l’espatrio.

Una volta accertato ciò, emette un provvedimento che autorizza il rilascio o rinnovo del passaporto e che sostituisce il veto dell’altro genitore. Questo provvedimento va poi consegnato in Questura assieme alla richiesta del passaporto.

Il consenso al rilascio del passaporto può essere revocato?

Sì, il genitore che ha dato il consenso al rilascio del passaporto può cambiare idea e revocarlo successivamente. Ovviamente perché la revoca sia legittima devono esserci validi motivi (i medesimi che rendono legittimo il diniego).

Non è necessario rivolgersi al tribunale, ma è sufficiente comunicare la revoca alla Questura del luogo in cui risiede il genitore titolare del passaporto, motivandone specificamente le ragioni.

Nuovo partner dopo la separazione: come introdurlo ai figli

Una delle questioni più delicate che si pongono dopo la separazione è quella dell’introduzione nella vita dei figli del nuovo compagno o della nuova compagna.

Spesso, infatti, l’inserimento del nuovo partner nella vita dei figli è un passaggio difficile, vissuto con particolare tensione sia dal genitore che dai figli. E molte volte si verificano resistenze da parte dell’altro genitore che, realmente preoccupato per il benessere dei figlio o mosso da gelosia, pone “veti” alla frequentazione tra il figlio e il nuovo compagno dell’ex.

Sotto il profilo giuridico il principio cardine da tenere sempre in considerazione è il principio di bigenitorialità: i figli hanno diritto di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, e dunque hanno diritto di partecipare alla vita di entrambi i genitori nella sua completezza.

È dunque normale che, se non vi sono problematiche specifiche, il figlio venga a contatto ed abbia un rapporto di frequentazione con i nuovi compagni dei genitori. Ed è normale che il figlio condivida con il genitore momenti quali la nuova convivenza, il matrimonio ed altri eventi della vita del genitore.

Le clausole che alle volte vengono inserite negli accordi di separazione o di divorzio in cui si prevede l’obbligo per i coniugi di introdurre i nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli, così come quelle che vietano i contatti per un certo periodo di tempo, non costituiscono un vero e proprio obbligo giuridico, ma si sostanziano in un impegno morale che, se violato, non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.

In mancanza di prescrizioni di legge, non resta che seguire regole di buon senso e fare appello alla sensibilità dei genitori, chiamati ad avere la massima attenzione nell’introdurre un nuovo compagno nella vita dei figli, per evitare agli stessi figli traumi e possibili sofferenze.

Una regola fondamentale è quella di introdurre il rapporto prima di introdurre la persona, vale a dire iniziare a comunicare ai figli la possibilità che il papà o la mamma siano coinvolti in un nuovo rapporto sentimentale, dando il tempo al bambino di elaborare questa eventualità.

Si dovrà,  inoltre, evitare la sovrapposizione dei ruoli: il bambino dovrà avere sempre chiaro che il nuovo fidanzato della mamma o la fidanzata del papà sono figure distinte rispetto ai genitori “veri” e che i genitori “veri” rimarranno sempre il suo punto di riferimento.

Entro quanto tempo si può chiedere il disconoscimento di paternità?

La legge prevede precisi termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato durante il matrimonio: la madre può proporre l’azione di disconoscimento di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio; il marito entro un anno.

L’azione è imprescrittibile – vale a dire non è soggetta a nessun tipo di limitazione temporale – soltanto per quanto riguarda il figlio: in altre parole, soltanto il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, potrà in qualsiasi momento chiedere il disconoscimento della paternità legale.

Il termine di sei mesi per la madre e di un anno per il marito-padre legale è stato previsto, com’è evidente, a tutela del figlio: l’ordinamento protegge prioritariamente la posizione dei minori, ai quali vuole garantire la certezza dello status e della condizione di figlio, a discapito della verità biologica.

Il termine di un anno per il marito

Il marito può disconoscere la paternità del figlio avuto dalla moglie entro un anno dalla nascita del bambino oppure entro un anno dal momento in cui è venuto a conoscenza della non paternità, ad esempio, perchè il figlio è nato da una relazione extraconiugale della moglie, oppure perché il marito stesso scopre di essere affetto da impotenza a generare).

Una volta decorso questo termine, il figlio non può più essere disconosciuto dal padre legale.

Non basta il sospetto dell’adulterio

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema in una decisione relativa ad un caso di adulterio scoperto dal marito a distanza di tempo dalla nascita del figlio.

La Cassazione ha ribadito che il termine di un anno si conteggia dalla data di effettiva conoscenza dell’adulterio, mentre il mero sospetto dell’adulterio non fa decorrere il termine. Spetta al marito che promuove l’azione di disconoscimento fornire la prova del momento in cui egli è venuto a sapere con certezza del tradimento della moglie.

La scoperta dell’adulterio va intesa – sottolinea la Cassazione – non come semplice sospetto, ma come la conoscenza certa di un fatto riferito all’epoca del concepimento e costituito da una vera e propria relazione della moglie con un altro uomo oppure da un incontro idoneo a generare un figlio. Da questa effettiva conoscenza comincia a decorrere il termine di un anno di decadenza dell’azione.

Al contrario, il semplice sospetto del tradimento e della possibile mancanza di paternità non fa decorrere il termine di un anno, come il più contiene il meno, chiariscono i giudici della Cassazione.

Fonte: Cassazione civile, sentenza n. 19732/2017 dell’8 agosto 2017.

Adozione: quando l’età non conta

Il Tribunale dei minorenni di Bologna con un provvedimento innovativo ha concesso ad una coppia una deroga ai limiti d’età previsti per l’adozione.
Il dato burocratico dell’età è stato ritenuto secondario rispetto alla possibilità di dare ad un bambino in condizione di abbandono la possibilità di crescere in una famiglia.

La vicenda

Marco e Laura (i nomi sono di fantasia per rispetto della privacy) sono due coniugi italiani, sposati da circa sette anni, Marco ha 65 anni mentre Laura ne ha 51; stante l’impossibilità di avere figli biologici, hanno deciso di “donare” la vita in un modo forse ancora più meraviglioso e, sicuramente, più altruistico: adottando.

L’idoneità all’adozione internazionale

La coppia segue tutti i passaggi necessari: si rivolge al Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna e avvia le pratiche per richiedere l’idoneità all’adozione internazionale; durante la prima fase i coniugi vengono sottoposti a vari colloqui con psicologi ed esperti, al fine di valutare le loro capacità genitoriali e personali. Purtroppo, come a volte succede, il percorso subisce una prima interruzione: il T.M. decreta l’inidoneità dei coniugi all’adozione internazionale.

Marco e Laura però non si perdono d’animo e propongono reclamo avverso il provvedimento. La Corte d’Appello di Bologna accoglie il reclamo e riconosce la piena attitudine di Marco e Laura all’adozione internazionale.

I coniugi hanno finalmente la possibilità di realizzare il proprio progetto genitoriale, accogliendo un bambino presso il proprio nucleo.

L’Ente e l’abbinamento con il bambino

A questo punto, infatti, non rimane che rivolgersi ad un Ente accreditato che curi le pratiche dell’abbinamento: quel percorso, cioè, che accosta un bambino straniero in stato di adottabilità con i due futuri nuovi genitori, attraverso una serie di passi che porteranno il minore ad entrare gradualmente nella nuova famiglia adottiva.

La coppia segue tutti i corsi predisposti dall’Ente e nel frattempo vengono presi i contatti con un istituto sudamericano: in pochi mesi si concretizza l’abbinamento e la coppia conosce – tramite fotografie e relazioni – il piccolo Francisco (anche questo nome di fantasia) che, a sua volta, riceve informazioni sulla sua futura famiglia italiana che si sta preparando ad accoglierlo.

L’autorizzazione negata

Resta da ottenere l’autorizzazione da parte della C.A.I. (Commissione per le Adozioni Internazionali) e qui la storia di Marco e Laura affronta un nuovo ostacolo: dalla Commissione, infatti, giunge una notizia “inaspettata”: c’è un problema con l’età di Marco.

Da un controllo sulle età dei genitori e del minore, è risultato che Marco ha 10 anni e 5 mesi più del piccolo Francisco e questo rende inidonea la coppia.

La Legge sull’adozione (legge n. 184/1983), infatti, prevede che tra il figlio minore e i genitori debbano intercorrere più di diciotto anni e meno di quarantacinque anni: tale forbice può essere parametrata anche solo ad uno dei coniugi (se più giovane), purché l’altro non superi di più di dieci anni il limite massimo imposto dalla legge.

Nel caso, poiché Marco ha 65 anni, la coppia avrebbe potuto adottare un bambino dai 10 anni in su, perché in tal modo non si sarebbe oltrepassata la “linea limite” dei 45+10 anni tracciata dalla deroga normativa. Francisco, invece, ha solo 9 anni e mezzo.

Lo sgomento dei coniugi è inevitabile, soprattutto considerati i mesi di attesa e di preparazione.

Il ricorso al Tribunale dei minori

Ma neppure questo nuovo ostacolo ferma Marco e Laura: depositano un nuovo ricorso al Tribunale dei minorenni per chiedere una deroga al limite della differenza d’età, tenendo conto dell’interesse del minore ad essere adottato.

Nel ricorso, i coniugi rappresentano le circostanze specifiche della vicenda: il bambino era di fatto già entrato “in contatto” con i futuri genitori (seppur “solo” attraverso foto e informazioni) ed era stato già“preparato” al suo futuro ingresso in una famiglia che lo avrebbe potuto finalmente crescere serenamente; a questo si aggiungeva poi che il minore appartiene ad una minoranza etnica (afro-colombiana) e tale caratteristica, unita all’età ormai pre-adolescenziale, avrebbe sicuramente compromesso una futura adozione nazionale/internazionale; erano trascorsi già diversi anni dal momento in cui il bambino era stato dichiarato in stato di adottabilità e affidato presso un istituto familiare. Doveva assolutamente considerarsi, infine, come il limite massimo di dieci anni prescritto dalla Legge veniva oltrepassato di soli cinque mesi e questo non poteva certo pregiudicare il benessere di un minore, il quale deve venire sempre posto prima di ogni cosa.

La decisione

L’esito del ricorso non era affatto scontato. I precedenti giurisprudenziali sono pochi ed era il primo caso di questo tipo che il Tribunale per i minori di Bologna si trovava ad affrontare.

Ma tutto si è risolto al meglio: il ricorso è stato accolto in tempi rapidi (due settimane soltanto) e il T.M. ha riconosciuto la deroga per il caso specifico di Marco e Laura, concedendo l’autorizzazione a procedersi con l’adozione di Francisco.

Ciò che il Tribunale ha considerato prioritario è stato salvaguardare l’interesse del minore: per Francisco c’era il concreto rischio di non poter essere più adottato a causa dell’età e degli altri fattori indicati sopra.

Grazie alla sensibilità dei giudici ed alla determinazione di Marco e Laura, Francisco potrà avere un futuro e una famiglia in Italia.

(Avv. Federico Tufano)

Fonte: decreto del T.M. dell’Emilia Romagna dell’11-22 maggio 2017.

Disconoscimento di paternità: la scelta del cognome spetta al figlio

Il padre legale (marito della madre biologica) non può opporsi al disconoscimento di paternità del figlio nato in costanza di matrimonio. Conoscere la verità biologica è un diritto del figlio che non può essere compresso in assenza di concreto pregiudizio per il figlio.

Una volta accertata la paternità biologica in capo ad un’altra persona, soltanto il figlio può decidere se conservare il cognome del marito della madre. Il diritto al nome è, infatti, di un diritto personalissimo che spetta soltanto al diretto interessato,

Questo in estrema sintesi, quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione in una recente sentenza.

Il caso

Il curatore speciale di un minore, nominato dal Tribunale di Milano, aveva proposto azione di disconoscimento della paternità di un minore, adolescente, nato durante il matrimonio da due persone sposate, ma frutto di una relazione extraconiugale della madre con un’altra persona.

Il marito della madre (padre legale del ragazzo) aveva contestato la richiesta di disconoscimento di paternità promossa dal curatore e si era opposto al cambiamento del cognome del figlio, inevitabile conseguenza del disconoscimento.

Le domande del padre legale erano state rigettate sia in primo grado che in appello, in quanto alla luce delle dichiarazioni testimoniali e dell’esito della consulenza genetica da cui risultava l’incompatibilità biologica tra il minore ed il padre legale, i giudici avevano disconosciuto la paternità.

Il padre aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’interesse del minore rispetto all’azione di disconoscimento di paternità che aveva l’effetto di travolgere la vita del ragazzino, minandone la serenità e l’equilibrio, con effetti imprevedibili nel contesto familiare e scolastico. A sostegno, il ricorrente invocava l’art. 30 della Costituzione che stabilisce che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità“.
Per le stesse ragioni, il padre legale sosteneva, inoltre, che il ragazzo avrebbe dovuto conservare il suo cognome, avendolo portato fin dalla nascita.

Il padre legale non può opporsi al disconoscimento

Le istanze del padre legale sono state respinte dalla Corte di Cassazione.

Riguardo al disconoscimento di paternità, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’art. 30 della Costituzione – invocato dal padre – vada inteso nel senso che è stata rimessa al legislatore la scelta delle procedure che permettono di ottenere il disconoscimento di paternità e di fissare le modalità per far valere la paternità naturale tenendo conto dell’ interesse del minore. Una volta valutata l’opportunità dell’accertamento non esiste un potere di vietare l’accertamento della paternità biologica.
Nella vicenda in esame i giudici di primo grado e d’appello avevano svolto un’accurata valutazione dell’interesse del figlio a conoscere la verità biologica, ritenendo che non vi fosse un concreto pericolo per il figlio e che anzi lo stesso avesse diritto di conoscere la verità sulle sue origini.

La più recente evoluzione interpretativa ha accresciuto l’importanza della verità biologica rispetto al dato giuridico, riconoscendone primario rilievo costituzionale.
Affermano i giudici: non si può negare l’importanza del legame genetico sotto il profilo dell’identità personale, nella quale sonno compresi il diritto di accertare la propria discendenza biologica e il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini. L’importanza della verità biologica è data anche dal fatto che le azioni volte all’accertamento dello status sono imprescrittibili per il figlio.

La discendenza biologica é elemento dell’identità personale la cui tutela é garantita a livello costituzionale. Conoscere la propria identità biologica risponde all’interesse del figlio, che ha diritto alla propria identità personale e all’affermazione d un rapporto di filiazione veridico.

Nella vicenda l’interesse del minore a conoscere la verità era stato ampiamente vagliato, e i giudici avevano ritenuto che la conoscenza della verità avesse un valore positivo per il figlio non contrastato dal rischio di un pregiudizio concreto, considerato che non era in discussione la bontà della relazione con il padre legale e che anche sul padre biologico non poteva essere espresso un giudizio negativo, anche perché aveva mostrato un serio interesse nei confronti del ragazzo.

La scelta del cognome spetta al figlio

Quanto alla scelta del cognome, la Cassazione ha chiarito che il padre legale non ha legittimazione al riguardo. Il diritto al nome é diritto di natura personalissima e pertanto solo il figlio, diretto interessato può decidere se mantenere il vecchio cognome.

 

Fonte: Corte di Cassazione sentenza civile n. 4020/2017 del 15.2.2017

Omeopatia o cure tradizionali? Quando decide il giudice

Nell’affidamento condiviso le decisioni sulle terapie sanitarie per i figli vanno assunte di comune accordo tra i genitori, trattandosi di “decisioni di maggiore interesse” e cioè decisioni che riguardano aspetti particolarmente importanti della crescita dei figli.
In caso di contrasto tra i genitori sulla scelta delle cure per il figlio è possibile rivolgersi al giudice, il quale prende la decisione in luogo dei genitori tenendo conto esclusivamente dell’interesse del figlio.
In quest’ottica, il Tribunale di Roma in un recente provvedimento (ordinanza 16.2.2017 – est. Velletti) ha stabilito che, quando i genitori non sono d’accordo sulle terapie da far seguire al figlio, devono prevalere le terapie consigliate dal pediatra e dai medici specialisti che hanno in cura il minore: la preferenza, dunque, va alla medicina tradizionale.

La vicenda

Il caso deciso dal Tribunale di Roma riguardava una vicenda in cui tra genitori già in conflitto per altre questioni afferenti la responsabilità genitoriale era insorto un problema di salute della figlia (otite divenuta, poi, ipoacusia).
Il padre voleva seguire le terapie prescritte dalla struttura sanitaria che aveva visitato la minore, la madre, invece, preferiva una cura omeopatica prescritta dal medico di fiducia.
Il Tribunale, assumendo la decisione al posto dei genitori, ha stabilito che la bambina dovesse essere curata secondo la terapia prescritta dalla struttura sanitaria, e dunque con i farmaci tradizionali, prescrivendo al genitore più diligente di accompagnare la figlia alle visite, anche in assenza dell’altro genitore.

E in caso di disaccordo sulle vaccinazioni?

Altra questione sulla quale i genitori avevano opinioni discordanti erano le vaccinazioni.
Anche riguardo ad esse, il Tribunale di Roma ha previsto che i genitori dovessero seguire le indicazioni del pediatra di base in punto alle vaccinazioni cui sottoporre la minore.
Se il pediatra riterrà opportuno sottoporre la minore alle vaccinazioni – ha stabilito il giudice – il genitore più diligente sarà autorizzato a condurre la minore nelle strutture specializzate per eseguire le vaccinazioni indicate dal pediatra e per sottoscrivere i relativi consensi, anche in assenza del consenso dell’altro genitore, ma informandolo di quanto fatto.

Se il genitore dissenziente non rispetta le indicazioni del giudice

Nel provvedimento in oggetto, il genitore contrario alle vaccinazioni e più restio alle cure tradizionali è stato espressamente invitato a non ostacolare la piena attuazione delle prescrizioni del giudice, con avvertimento che, in caso di condotte ostruzionistiche, sarebbero stati applicati a suo carico i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 709 ter c.p.c.

 

Fonte: Ordinanza 16.2.2017 del Tribunale di Roma (est. Velletti).

Come si calcola l’assegno di mantenimento dei figli?

Una delle questioni da affrontare nella separazione, anche dei conviventi di fatto, è il contributo al mantenimento dei figli.
L’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli è un obbligo di legge inderogabile ed irrinunciabile. Esso è parte integrante della responsabilità genitoriale, ovvero dell’insieme di diritti e doveri che sorgono in capo ai genitori per il solo fatto della procreazione.

Contribuire al mantenimento dei figli significa provvedere non soltanto ai bisogni strettamente alimentari della prole, ma a tutte le necessità di cura ed educazione dei figli, e dunque alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sociali, ricreative, sportive, ecc. ovvero a tutto ciò che serve al figlio per crescere conservando, anche nella separazione dei genitori, lo stesso tenore di vita tenuto quando la famiglia era unita.

L’obbligo di mantenimento perdura dalla nascita del figlio fino alla sua piena indipendenza economica, cioè fino a quando il figlio non dispone di redditi propri ed è autonomo economicamente. L’obbligo dunque non viene meno automaticamente quando il figlio diventa maggiorenne, ma perdura anche oltre la maggiore età, fino a che il figlio non è in grado di mantenersi da solo.

Ma come si misura l’obbligo di mantenimento?

Il principio di proporzionalità

Il criterio di riferimento principale per la ripartizione tra i genitori dell’obbligo di mantenimento dei figli è il principio di proporzionalità: ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere in proporzione alle sue sostanze, comprensive dei redditi (stipendio), del patrimonio (beni posseduti) ed anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo.
Tale principio, affermato dall’art. 316 bis c.c., è ribadito dall’art. 337 ter c.c. che regola l’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione dei genitori, coniugati e non.

Gli altri criteri per la quantificazione del mantenimento

L’art. 337 ter c.c.  stabilisce che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” .
La norma elenca i parametri di riferimento che il giudice e le parti devono usare nella quantificazione dell’assegno mensile per il mantenimento dei figli, parametri che sono volti – precisa la norma – a realizzare il principio di proporzionalità, e più esattamente:

1) le esigenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio quando la famiglia era unita;
3) i tempi che il figlio trascorre con ciascun genitore;
4) le risorse economiche dei genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura che ciascun genitore svolge.

L’assegnazione della casa familiare

Ulteriore elemento di valutazione economica, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., è costituito dall’assegnazione della casa dove la famiglia ha vissuto fino alla disgregazione del nucleo.

Per legge, in caso di separazione dei genitori la casa familiare viene assegnata al genitore convivente con i figli, e ciò risponde all’esigenza prioritaria di tutelare i figli e garantire loro di conservare l’ambiente domestico e di vita, evitando loro ulteriori traumatici cambiamenti.

Il genitore cui la casa è assegnata ha il diritto di rimanere a viverci con i figli, disponendo dell’abitazione e di tutti i mobili e gli arredi presenti in casa, anche se l’immobile è cointestato all’altro o di proprietà esclusiva dell’altro.

L’assegnazione, ovviamente, incide sull’assetto economico in quanto per il genitore assegnatario può realizzarsi un risparmio di spesa (dato che rimane nella casa a titolo gratuito), mentre l’altro genitore si troverà a dover sostenere spese abitative per prendere in affitto o acquistare di un altro immobile.

Dell’assegnazione della casa coniugale, dunque, si deve tener conto anche nella quantificazione del contributo al mantenimento dei figli.

Mantenimento diretto o assegno?

Generalmente quanto i genitori si separano viene stabilito un assegno mensile che il genitore che non convive con i figli deve versare all’altro genitore per contribuire al mantenimento dei figli.
La previsione dell’assegno, però, non è obbligatoria: in presenza di determinate condizioni, è possibile non prevedere il versamento dell’assegno, stabilendo che ciascuno dei genitori provveda in via diretta al mantenimento del figlio, facendosi carico delle spese che servono al figlio per il tempo in cui lo ha con sè. Si tratta del cosiddetto “mantenimento diretto“.

Questa soluzione richiede l’accordo delle parti e viene utilizzata quando vi siano determinati presupposti: ad esempio, quando i redditi dei genitori sono equivalenti ed il figlio trascorre tempi paritari con la madre ed il padre.

Quanto viene fissato, l’assegno mensile è soggetto a rivalutazione annuale, vale a dire deve essere aggiornato di anno in anno secondo gli indici di adeguamento ISTAT.

Le spese straordinarie

L’assegno periodico copre il mantenimento ordinario del figlio, vale a dire le spese che necessarie per il sostentamento e le altre spese di natura ordinaria, quali alimentazione, abbigliamento, calzature, spese di vitto ed alloggio, ecc.
A queste si aggiungono le spese straordinarie, ovvero quelle spese che sono legate a particolari esigenze di cura ed educazione dei figli e che hanno natura extra ordinaria, nel senso che non sono previamente prevedibili nè quantificabili e riguardano profili primari della crescita, della salute e della formazione del figlio. Queste spese, essendo imprevedibili ed imponderabili, non possono essere incluse nell’assegno mensile, ma vanno conteggiate e rimborsate separatamente.
Le spese straordinarie non sono specificate dalla legge. La giurisprudenza ha elaborato una serie di criteri di riferimento, che sono stati utilizzati per l’elaborazione di Linee guida – Protocolli applicativi in uso nei diversi Tribunali italiani, ed il cui scopo è fornire ai magistrati ed agli avvocati dei criteri uniformi per individuare le spese straordinarie, in modo da ridurre i possibili contenziosi sulla rimborsabilità o meno di alcune spese.

In generale, sono considerate spese straordinarie, tra l’altro, le spese mediche e specialistiche, comprese quelle odontoiatriche e oculistiche (ad esempio: ticket sanitari, prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, ecc.), le  spese per la scuola, l’istruzione e la formazione (ad esempio: tasse di iscrizione, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività integrative, ecc.), le spese per lo sport e per le attività ricreative.

Di norma, le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore in misura del 50%, ma è possibile anche prevedere che siano a carico di uno dei due in misura maggiore, così come è possibile suddividerle tra i genitori per tipologia di spesa. Ad esempio, può essere stabilito che la madre di faccia carico delle spese scolastiche e sportive e che il padre si faccia carico delle spese mediche, ecc.

L’interesse del figlio

La legge, dunque, non fissa criteri di calcolo specifici ed automatici, ma indica dei parametri valutazione al quale i genitori ed il giudice devono attenersi per ottenere la corretta quantificazione dell’assegno.

La quantificazione tiene conto dell’interesse primario del figlio e del suo diritto di crescere fruendo di risorse economiche adeguate alle proprie esigenze ed agli standard di vita della famiglia in cui è nato.

Scelta del genitore collocatario: al centro l’interesse del minore

Il criterio cui i giudici devono improntare la decisione sull’affidamento e la collocazione dei figli è esclusivamente l’interesse del minore. Nella scelta del genitore collocatario, cioè del genitore con cui il figlio andrà a vivere in via prevalente, ed ugualmente nella scelta del genitore cui affidare i figli dopo la separazione, madre e padre sono sullo stesso piano.

Il principio della maternal preference, vale a dire il principio della prevalenza della madre per i bambini di età scolare e prescolare non ha alcun peso giuridico: al contrario, l’art. 337 ter c.c. e la Costituzione assegnano rilievo al principio della bigenitorialità, e dunque della neutralità del genitore affidatario.

Queste le valutazioni del Tribunale di Milano in un recente decreto con cui è stata disposta la collocazione di un minore presso il padre, ritenuto genitore più maturo della madre.

Il provvedimento afferma a gran voce la parità genitoriale: il padre, al pari della madre, può essere collocatario dei figli quando ciò corrisponde all’interesse dei figli stessi.
Nella decisione sull’affidamento e sulla collocazione dei figli non può essere solo il genere femminile o maschile a determinare la prevalenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale: vanno valutate le risorse genitoriali di ciascuno dei genitori e la decisione deve ricadere sul genitore – madre o padre che sia – che esercita in modo più maturo la responsabilità genitoriale.

Il caso

La vicenda giunta all’esame dei giudici milanesi riguardava una minore affidata al Servizio sociale e collocata in via prevalente presso il padre in forza di provvedimento del Tribunale dei Minorenni. A distanza di qualche tempo, la madre si era rivolta al Tribunale chiedendo la modifica delle regole stabilite dal giudice minorile, ed in particolare che la figlia venisse collocata presso di sè.

Il Tribunale ha valutato attentamente le risorse genitoriali di ciascuno dei genitori, ascoltandoli direttamente ed incaricando i Servizi sociali di svolgere accertamenti sulla relazione tra la bambina ed i genitori, anche mediante audizione della minore (delegata ai Servizi in considerazione dell’età e delle condizioni di fragilità della minore).

Dall’esame della relazione informativa dei Servizi sociali il Tribunale ha ritenuto di escludere al momento il rientro della minore presso la madre, poichè poco collaborante con gli operatori (la madre aveva tenuto un atteggiamento estremamente critico, rendendo dichiarazioni al confine del disagio psichico e manifestando ambivalenza nei confronti degli interventi degli operatori) e non in grado di garantire alla figlia un idoneo ambiente domestico, ossia un ambiente domestico uguale o migliore a quello garantito dal padre.

Per contro, il padre è risultato figura matura nella responsabilità genitoriale, poichè molto focalizzato sull’effettivo interesse della figlia, attento all’educazione, alla salute ed al percorso di vita della minore, e rispettoso del diritto della madre di accedere alla figlia.
Il padre, infatti, non aveva ostacolato il rapporto tra la minore e la madre ed anzi, aveva favorito il rapporto, ampliando i tempi delle visite della madre e occupandosi in prima persona dell’accompagnamento e del prelievo della bambina in occasione degli incontri con la mamma. Anche sotto questo profilo, dunque, il padre si era dimostrato genitore adeguato a tutelare appieno l’interesse della figlia.

Il ricorso della madre volto ad ottenere la collocazione abitativa della figlia è stato rigettato. La minore è rimasta affidata ai Servizi sociali e continuerà a vivere con il padre.

Fonte: Tribunale di Milano, decreto 19.10.2016 (est. Buffone).

Diritto di visita e pernottamento: il diritto dei figli di respirare l’atmosfera paterna

Una volta veniva chiamato “diritto di visita“, cioè il diritto del genitore separato o divorziato non convivente con i figli (generalmente, il padre) di trascorrere del tempo con i figli minori.
Diritto che é anche un dovere, non mancavano mai di sottolineare i difensori del genitore convivente con il figlio (la madre, nella maggior parte dei casi), evidenziando così che la richiesta di trascorrere tempi con i figli doveva poi essere attuata nei fatti, che non bastava chiedere, ma occorreva poi rispettare il calendario preteso.

Da dieci anni, la terminologia “diritto di visita” non è più presente nel Codice Civile: la legge 54/2006 con cui è stato introdotto l’affidamento condiviso, ha abbandonato la precedente dicitura ed ha posto al centro il figlio, anziché il genitore, affermando il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.

Il vecchio “diritto di visita” è stato dunque sostituito dalla previsione delle “modalità e dei tempi di permanenza” del figlio presso ciascuno dei genitori (art. 155, ora art. 337 ter c.c.): non si tratta di un mero cambiamento lessicale, ma di un vero e proprio cambiamento di prospettiva, non é più il genitore che ha il diritto di incontrare i figli, ma é il figlio che ha il diritto di trascorrere il suo tempo con entrambi i genitori.

 

Quali sono i tempi “giusti”?

Sui tempi delle visite ai figli non ci sono regole specifiche, ogni situazione va valutata nella sua singolarità, tendendo conto degli impegni delle persone coinvolte (figli e genitori), della distanza tra le abitazioni, della situazione logistica e delle abitudini e dell’assetto preesistente alla separazione.

In calendario standard utilizzato dai tribunali prevede che il figlio stia con genitore non convivente il fine settimana (generalmente dal venerdì alla domenica sera) a settimane alterne e uno o due pomeriggi alla settimana, con o senza pernottamento. Vengono inoltre previsti periodi di tempo più lunghi durante le festività tradizionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) ed i mesi estivi.

Ma queste sono regole generali, modulabili ed adattabili alle situazioni concrete.
La soluzione migliore è quella di cercare un accordo tra i genitori per definire consensualmente il calendario della frequentazione padre-figli. Nessuno più dei diretti interessati conosce la soluzione meglio rispondente alle esigenze della sua famiglia separata.

Se entrambi i genitori sono d’accordo, può essere prevista anche la permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori al 50%, per tempi paritari. Si parla, in questo caso, di affidamento alternato.

Da evitare, in ogni caso, l’eccessivo frazionamento dei tempi: un giorno con uno e un giorno con l’altro genitore non va bene, perché eccessivamente destabilizzante per il bambino. Il minore, infatti, deve conservare, per quanto possibile, una continuità di abitudini ed avere certezze e punti di riferimento.

Un calendario di massima va sempre previsto: stabilire regole precise sui giorni e gli orari che il figlio trascorre con ciascuno dei genitori è utile per consentire al bambino ed ai genitori una buona organizzazione del quotidiano e consente di evitare possibili conflitti.

 

Il pernottamento

La questione del pernottamento rappresenta spesso un nodo critico, specie quando si tratta di bambini molto piccoli.
Se c’è l’accordo dei genitori, nessun problema al pernottamento presso il padre anche per figli in tenera età. In mancanza di accordo, i Tribunali tendono a negarlo quando si tratta di bambini di età inferiore a tre-quattro anni, poiché ritenuti ancora in “età materna”.

Il pernottamento ha una importante valenza psico-affettiva: cenare con il padre, parlare, guardare assieme la TV, prepararsi per andare a letto e, la mattina dopo, condividere l’inizio della giornata, la sveglia, la colazione, rappresentano momenti particolarmente significativi per la crescita del figlio, in quanto gli consentono di continuare a condividere con il genitore che è uscito di casa le stesse abitudini che erano presenti prima della separazione.

 

Tener conto delle esigenze dei figli

Sui tempi della frequentazione non ci sono, dunque, regole fisse, ma é importante tenere sempre a mente che il calendario va stabilito tenendo prima di tutto conto delle esigenze del figlio, e del suo diritto a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la loro separazione.

Il dott. Giovanni Bollea, noto neuropsichiatra infantile, strenuo sostenitore dell’importanza della condivisione della responsabilità genitoriale nella separazione, già in epoca precedente alla legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, sottolineava che il peggior trauma che può derivare al figlio dalla separazione dei genitori è quello di sentirsi abbandonato da uno dei genitori, di perdere uno degli oggetti d’amore.

E’ fondamentale fare in modo che il figlio non si senta abbandonato dal genitore che, per effetto della separazione, va via di casa. I tempi di permanenza, dunque, andranno calibrati consentendo ai figli di conservare con il genitore che va via, di norma il padre, ampi momenti di condivisione, in modo che il padre possa esercitare a tutti gli effetti la sua funzione genitoriale, anche a livello psico-pedagogico, e che il figlio possa “respirare l’atmosfera paterna“.