Articoli

Adozione speciale: il legame coi parenti adottivi è un diritto del minore

E’ stata pubblicata lo scorso 28 marzo la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022 con cui è stata dichiarata l’illegittimità delle norme relative all’adozione in casi particolari (detta anche “adozione speciale”) che non consentono la creazione di un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante.

Cos’è l’adozione in casi particolari?

L’adozione in casi particolari (o adozione speciale), è regolata dagli art. 44 e seguenti dalla legge 184 del 1983 sull’adozione e viene applicata in quattro ipotesi specifiche:

1 – la prima si verifica quando il minore è orfano di padre di madre e ci sono dei parenti entro il sesto grado o legati a lui da un rapporto affettivo stabile disposti ad occuparsene;

2 – la seconda ipotesi si verifica in favore del figlio del coniuge;

3 – la terza riguarda il minore orfano in condizioni di disabilità;

4– la quarta è infine quella relativa ad una constatata impossibilità di affidamento preadottivo (ciò accade, ad esempio, quando il minore non può essere dichiarato in stato di abbandono).

L’adozione in casi particolari (o adozione speciale) è lo strumento che viene utilizzato per consentire l’adozione del figlio del partner anche in coppie unite civilmente o tra conviventi non coniugati.

Che differenza c’è tra adozione speciale e adozione piena?

L’adozione in casi particolari (o adozione speciale) si differenzia dall’adozione piena (o adozione legittimante) per il fatto che nell’adozione in casi particolari non si interrompe il legame del minore adottato con la sua famiglia biologica. I genitori adottivi diventano responsabili della crescita dell’assistenza del minore, ma rimane comunque un rapporto tra il bambino e il suo il nucleo di provenienza.
Al contrario, nell’adozione piena (o adozione legittimante) il legame tra il minore e la famiglia d’origine si interrompe del tutto e il bambino diventa parte per la legge soltanto della famiglia dei genitori adottivi.
Questo comporta delle conseguenze, ad esempio, anche per quanto attiene il cognome: nell’adozione piena il cognome della famiglia adottiva sostituisce il cognome originario del bambino, nell’adozione speciale il cognome del genitore adottivo si aggiunge al cognome originario.

Cosa accade rispetto ai parenti della famiglia adottiva?

Fino all’intervento della Corte Costituzionale, un altro elemento che distingueva l’adozione in casi particolari (o adozione speciale) dall’adozione piena era costituito dal fatto che si creava un rapporto soltanto tra il bambino e il genitore adottivo, ma non si creava un rapporto di parentela tra il bambino adottato e i familiari del genitore adottivo.
Per la legge, il minore adottato con la modalità dell’adozione speciale non aveva, dunque, nella famiglia adottiva fratelli, nonni, ziii e cugini.

La recente sentenza della Consulta ha cambiato le regole, dichiarando non conforme ai principi costituzionali e discriminatoria la regola contenuta nell’art. 55 della legge 184 del 1983 che non consentiva la creazione di un rapporto di parentela tra il minore adottato e la famiglia adottiva.

Il legame coi parenti è un diritto del minore

L’apertura della Corte Costituzionale è il risultato di un progressivo riconoscimento ampliativo dei minori. La normativa e la giurisprudenza degli ultimi anni hanno mostrato grandissima attenzione nei confronti della figura del minorenne e hanno cercato sempre di più di porre tutti i bambini sullo stesso piano, riconoscendo a tutti i figli lo stesso stato giuridico.

Con questo ulteriore tassello la Corte Costituzionale ha affermato che entrare nella rete parentale dei genitori adottivi costituisce un vero e proprio diritto del minore adottato, indipendentemente dal tipo di adozione.

 

Fonte: Corte Costituzionale, sentenza n. 79 del 2022.

Parto anonimo: il figlio ha diritto a conoscere le proprie origini

La Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite su una questione particolarmente delicata che vede contrapposto il diritto del figlio abbandonato alla nascita a conoscere le proprie origini ed il diritto della madre a rimanere nell’anonimato.
Con la sentenza n. 1946 pubblicata il 25 gennaio scorso, i giudici della Cassazione hanno stabilito che se il figlio manifesta il desiderio di conoscere le proprie origini, il giudice deve interpellare la madre, per verificare se intenda ribadire o meno la volontà di rimanere anonima manifestata al momento della nascita.
La madre dovrà essere sentita attraverso un procedimento che garantisca la massima riservatezza, secondo le prassi già in uso in alcuni tribunali italiani. Il diritto del figlio di accedere alle informazioni sulla propria origine e sull’identità dei genitori biologici non può essere sacrificato aprioristicamente soltanto perchè la madre al momento del parto ha dichiarato di voler rimanere anonima: non si può, infatti, dare per scontato la madre, a distanza di tempo, intenda conservare l’originaria scelta dell’anonimato.
Soltanto le caso in cui la madre confermi la volontà di rimanere anonima, il diritto del figlio di conoscerla verrà compresso. In caso contrario, il figlio potrà ricevere le informazioni sull’identità della madre.
Si realizza in questo modo un giusto bilanciamento tra il diritto alle origini del figlio ed il diritto all’oblio della madre.

Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini

La legge 184 del 1983 in materia di adozioni, consente alla persona adottata di poter accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei genitori biologici mediante un particolare procedimento.
La domanda può essere presentata dall’adottato dopo il raggiungimento dei 25 anni d’età (a partire dai 18 anni se vi sono gravi motivi di salute fisica o psichica). Giudice competente è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del richiedente.
Nel procedimento, il tribunale per i minorenni verifica, mediante l’ascolto del diretto interessato e ai altre persone, secondo opportunità, ed eventualmente mediante indagine sociale le possibili conseguenze sull’equilibrio psico-fisico del richiedente. Una volta accertato che l’accesso alle notizie sull’origine e sui genitori biologici non reca turbativa all’equilibrio psico-fisico del richiedente, il tribunale per i minorenni autorizza l’accesso alle notizie richieste.
La legge stabilisce, però, che l’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia scelto l’anonimato, con apposita dichiarazione resa alla nascita (art. 28, ottavo comma, legge 184/83).

L’incostituzionalità della norma

Sulla norma citata si è pronunciata nel 2013 la Corte Costituzionale (sentenza n. 278/2013) dichiarandone l’incostituzionalità nella parte in cui escludeva in maniera irreversibile la possibilità del figlio di accedere alle informazioni sulla madre.
La sentenza della Corte Costituzionale è giunta dopo la condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo nel caso Godelli (caso Godelli contro Italia sent. CEDU 25.9.2012): la Corte di Strasburgo aveva giudicato la normativa italiana contraria all’art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo per il mancato bilanciamento dei due contrapposti interessi – quello del figlio di conoscere le origini e quello della madre di rimanere anonima – , in quanto vietando al figlio di avere informazioni sulla propria origine in caso di parto anonimo veniva privilegiato il diritto materno all’oblio.

Il vuoto normativo e le prassi diversificate nei tribunali

La dichiarazione di incostituzionalità della norma avrebbe dovuto essere colmata dal legislatore, che tuttavia non è ancora intervenuto: il progetto di legge è fermo in Commissione Giustizia alla Camera.
E così, nei diversi tribunali per i minorenni erano state attuate prassi difformi: alcuni ammettevano che, alla richiesta del figlio di conoscere l’identità della madre, la madre che aveva chiesto l’anonimato al momento del parto potesse essere interpellata dal giudice, per verificare che la volontà di non essere nominata fosse ancora attuale; altri tribunali, seguendo una interpretazione più formalistica, negavano questa possibilità, poiché non espressamente prevista dalla legge.

La decisione della Cassazione a Sezioni Unite

Nel contesto sopra delineato è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite. La recente sentenza fa chiarezza ed uniforma l’interpretazione: il diritto della madre all’oblio e quello del figlio a conoscere le proprie origini vanno adeguatamente contemperati.
Il figlio ha diritto di conoscere le proprie origini e il suo diritto non può essere sacrificato e compresso per il fatto che la madre, al momento del parto, ha dichiarato di rimanere anonima.
Il giudice deve interpellare la madre e verificare l’attuale volontà della medesima: non può infatti essere escluso a propri che la madre, a distanza di tempo, desideri revocare la scelta iniziale dell’anonimato. La madre va ascoltata con modalità adeguate ad assicurare la massima riservatezza.
Il figlio non potrà accedere alle proprie origini nel caso in cui la madre confermi di voler rimanere anonima: il diritto del figlio trova un limite invalicabile nella conferma della volontà dell’anonimato da parte della madre.

Fonte: Cass. civ. Sez. un. sentenza n. 1946 del 25.1.2017