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Violazione del diritto di visita al figlio: risarcito un papà

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, con la sentenza del 17 novembre 2015 (Bondavalli c/ Italia , proc. n. 35532/12) ha condannato l’Italia a risarcire i danni subiti da un padre separato per la grave compromissione del rapporto con il figlio dal medesimo subita a causa dell’ostruzionismo della madre del minore e dell’atteggiamento partigiano dei Servizi Sociali, schierati dalla parte della madre .

Più esattamente, il caso sottoposto all’esame dei Giudici di Strasburgo riguardava la vicenda di un padre che per sette anni, nonostante la previsione da parte del Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna di un puntuale calendario degli incontri con il figlio, aveva potuto esercitare il diritto di visita in modo assai limitato ed anzi, per un certo periodo gli incontri padre-figlio erano stati del tutto sospesi, sulla base delle relazioni negative dei Servizi Sociali incaricati di seguire il caso e presso i quali operava anche la madre del minore come psichiatra, nonchè per via di una valutazione negativa della sua idoneità genitoriale effettuata però da uno psichiatra che era legato da comprovati rapporti di amicizia con la madre del minore.

I tentativi del padre di far emergere la faziosità delle valutazioni dei Servizi e del C.T.U. erano rimasti infruttuosi sia presso il Tribunale per i minori, sia nel procedimento di reclamo innanzi alla Corte d’Appello: i giudici di entrambi i gradi non avevano accolto la richiesta del padre di rinnovare le indagini presso altre strutture pubbliche, non legate alla madre del minore, e mediante un perito imparziale.

Richiamando la nota sentenza Piazzi c/ Italia (sent. 2.11.2010, proc. n. 36168/09), la Corte di Giustizia UE ha ritenuto violato l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che assicura il rispetto della vita privata e familiare. Ad avviso del giudici di Strasburgo, l’art. 8 non prevede solo il divieto di ingerenza del potere pubblico nella vita privata dell’individuo, ma impone un obbligo positivo, e cioè lo Stato deve attivarsi per fare in modo che il diritto alle relazioni familiari venga effettivamente rispettato e trovi piena attuazione nell’interesse prioritario del minore, suo malgrado coinvolto nella vicenda separativa dei genitori.

Fonte: sentenza CEDU 17.11.2015 (caso Bondavalli c/ Italia N. 35532/12)