Avvocato divorzista a Bologna - Barbara D'Angelo
  • Home
  • Lo Studio
  • Le Competenze
    • Diritto Famiglia
    • Tutela dei minori e delle persone fragili
    • Assistenza legale per il risarcimento dei danni
    • Diritto internazionale della famiglia
  • News & Aggiornamenti
  • Contatti
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram

Tag Archivio per: assegno

Sei in: Home1 / assegno

Articoli

di

Assegno di mantenimento e pagamento del mutuo

30 Aprile 2016/in Casa familiare, Divorzio, Mantenimento figli, Separazione

La Cassazione penale è tornata di recente ad affrontare il tema della mancata corresponsione del contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore obbligato.
Decidendo in un caso nel quale l’imputato era stato condannato, tra l’altro, ex art. 12 sexies L. 898/70 per essersi sottratto all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile a favore dei figli minori, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione proposto dai difensori,i quali avevano evidenziato come il mancato versamento fosse conseguente ad un pregresso accordo tra i genitori e con il quale l’imputato si impegnava a pagare per intero i ratei del mutuo contratto per l’acquisto di un immobile conferito in un fondo patrimoniale, provvedendo così anche alla quota di competenza dell’ex coniuge.
La Cassazione ha chiarito che l‘obbligo di versare l’assegno di mantenimento è inderogabile ed indisponibile e, come tale, non può essere sostituito con prestazioni di altra natura. Oltretutto, nella vicenda specifica, il pagamento delle rate del mutuo era avvenuto in un periodo precedente a quello in cui era stato omesso il versamento dell’assegno.

Fonte: Cass. pen. sent. n. 10944 del 15.3.2016

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2016/04/LE-SPESE-FAMILIARI.jpg 1852 3076 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2016-04-30 15:43:292016-09-30 15:42:34Assegno di mantenimento e pagamento del mutuo

Contributo al mantenimento dei figli: come si paga

7 Marzo 2016/in Figli maggiorenni, Mantenimento figli

Come noto, l’obbligo di mantenere i figli cessa soltanto con il raggiungimento dell’indipendenza economica degli stessi. Si fa rinvio, al riguardo, al recente articolo sul mantenimento dei figli maggiorenni.
Una volta che la misura del contributo viene fissata in un provvedimento del Tribunale o nell’accordo raggiunto dalle parti a seguito di negoziazione assistita, il genitore obbligato è tenuto alla corresponsione in modo puntuale, rispettando le modalità ed i termini fissati dal giudice o convenuti nell’accordo.
In genere, viene stabilito che il versamento venga effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dell’avente diritto. In caso di figli minori, l’avente diritto è sempre il genitore convivente con il figlio. Può essere il genitore convivente anche quando il figlio abbia già raggiunto la maggiore età, in quando il pagamento diretto al figlio maggiorenne può essere effettuato soltanto allorchè vi sia l’autorizzazione in tal senso del Tribunale o l’accordo di entrambi i genitori.
Il bonifico rappresenta certamente il mezzo più sicuro e comodo per effettuare il versamento del contributo, ma può essere previsto anche il pagamento mediante assegno o vaglia postale o altri mezzi. Non ci sono regole fisse, tutto può essere adattato alle necessità degli interessati.
Inoltre, è frequente la previsione di un termine, di solito il 5 o il 10 di ciascun mese, entro il quale il versamento mensile dev’essere effettuato. In via consensuale, il termine può essere modulato caso per caso, tenendo conto, ad esempio, della data in cui il genitore tenuto al versamento dell’assegno riceve lo stipendio oppure di altri fattori.

Oltre al contributo fisso mensile, viene previsto il rimborso separato di determinate tipologie di spesa sostenute nell’interesse dei figli, quali le spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative, accorpate nella voce “spese straordinarie”.
Dette spese vengono poste a carico di entrambi i genitori, in genere in misura del 50% ciascuno, ma la percentuale può variare in proporzione ai redditi ed al tenore di vita delle parti.
Non vi sono regole fisse nè per la determinazione della misura del concorso di ciascuno dei genitori, nè per quanto attiene l’indicazione delle voci di spesa da inserire nelle cd. “spese straordinarie”. Tutto è rimesso alla volontà delle parti ed alle prassi in uso nei singoli Tribunali.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza 11894 del 9.6.2015, ha evidenziato come le spese straordinarie relative ai figli non possano essere quantificate in via forfettaria ed incluse nell’assegno mensile: esse devono, pertanto, essere regolamentate separatamente.

Le spese straordinarie vanno rimborsate al genitore che le abbia anticipate dall’altro genitore, previo rendiconto corredato dalla documentazione di spesa.
Le modalità del rimborso possono essere definite su accordo delle parti o stabilite dal giudice. A titolo esemplificativo, può essere previsto che il rendiconto delle spese debba essere trasmesso a cadenza periodica al genitore tenuto al versamento (ad esempio, ogni due o tre mesi) e che il pagamento debba essere effettuato entro un termine preciso (ad esempio, entro quindici giorni dall’invio del conteggio).
In mancanza di specifica previsione, il genitore avente diritto al rimborso può chiedere in qualsiasi momento il pagamento di quanto anticipato.

In caso mancato pagamento dell’assegno o delle spese straordinarie, l’altro genitore, o il figlio maggiorenne beneficiario del contributo al mantenimento, può agire in via esecutiva, mediante il pignoramento della retribuzione, del conto corrente o dei beni intestati al genitore obbligato.
L’azione per il recupero degli arretrati si prescrive nel termine di cinque anni per quanto attiene l’assegno mensile e nel termine di dieci anni per il rimborso delle spese straordinarie.
In caso di mancato rimborso delle spese straordinarie, per poter intraprendere l’esecuzione forzata, è necessario munirsi di un provvedimento del giudice che accerti l’ammontare effettivo del dovuto.
Il mancato versamento dell’assegno e delle spese straordinarie espone il genitore inadempiente anche al rischio di sanzioni penali.

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2016/03/mantenimento-dei-figli.jpg 800 1200 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2016-03-07 15:03:052016-03-10 13:41:48Contributo al mantenimento dei figli: come si paga

Assegno di divorzio: la Corte Costituzionale supera il “dogma” del tenore di vita coniugale

8 Gennaio 2016/in Divorzio

L’assegno post matrimoniale è un istituto creato e concepito all’inizio degli Anni 70, con la legge sul divorzio (è previsto dall’art. 5 della legge 898/70, poi modificata dalla legge 74/1987).

Esso in sostanza sancisce il permanere di un vincolo solidaristico tra i coniugi, anche dopo lo scioglimento del matrimonio: pronunciando il divorzio, il giudice può disporre in favore del coniuge che non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno mensile.

L’adeguatezza viene riferita al tenore di vita matrimoniale.
L’interpretazione giurisprudenziale ha univocamente chiarito che l’assegno di divorzio assolve una funzione prettamente assistenziale, presupponendo una condizione di bisogno del coniuge destinatario dell’assegno.

Su questo filone è da ultimo intervenuta la Consulta, la quale, investita della questione di legittimità costituzionale della norma citata, per possibile contrasto con gli art. 2, 3 e 29 della Carta costituzionale, ha dichiarato infondata la questione, svolgendo tuttavia autorevoli e qualificate precisazioni circa il parametro del “tenore di vita”.

Più esattamente, la Corte Costituzionale, facendo proprio l’orientamento dei giudici di legittimità, ha acclarato che il parametro del “tenore di vita” non integra l’unico parametro di riferimento ai fini della quantificazione dell’assegno, ma va valutato e bilanciato con gli ulteriori parametri elencati nell’art. 5 legge div. (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio).

In sostanza, afferma la Consulta, il giudice del divorzio deve compiere un duplice ragionamento: dapprima, in astratto, deve valutare la sussistenza dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge meno abbiente alla luce del tenore di vita coniugale, quindi, in concreto, quantificare la misura dell’ipotetico assegno sulla base degli ulteriori parametri di cui sopra, i quali agiscono come fattore di moderazione e di diminuzione della somma considerata in astratto, giungendo anche ad azzerarla.

Fonte: Corte Costituzionale, sent. n. 11 dell’11.2.2015 in www.cortecostituzionale.it

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2015/11/foto_divorzio_1.png 240 360 webdev https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png webdev2016-01-08 14:20:462016-02-11 14:59:23Assegno di divorzio: la Corte Costituzionale supera il “dogma” del tenore di vita coniugale

Cerca negli articoli

Search Search

Ultime News

  • Guida alla separazione consensuale27 Aprile 2026 - 16:26
  • patti prematrimoniali
    I patti prematrimoniali sono validi in Italia?1 Aprile 2026 - 13:03
  • Sexting e dovere di fedeltà: quando i messaggi sullo smartphone portano all’addebito della separazione9 Dicembre 2025 - 11:00
  • Violenza di genere: un quadro normativo in evoluzione e le nuove tutele per le vittime24 Novembre 2025 - 18:29

Categorie

  • Abusi in famiglia
  • Adozione
  • Affidamento familiare
  • Affidamento figli
  • Amministrazione di sostegno
  • Casa familiare
  • Casi dello studio
  • Consigli pratici
  • Convivenze di fatto
  • Coppie non sposate
  • Danni in famiglia
  • Divorzio
  • Figli maggiorenni
  • Filiazione
  • Mantenimento coniuge
  • Mantenimento figli
  • Matrimonio
  • Negoziazione assistita
  • Patrimonio familiare
  • Protezione delle persone disabili
  • Responsabilità civile
  • Responsabilità medica
  • Separazione
  • Successioni

Ultimi Articoli

  • Guida alla separazione consensuale
  • I patti prematrimoniali sono validi in Italia?
  • Sexting e dovere di fedeltà: quando i messaggi sullo smartphone portano all’addebito della separazione
  • Violenza di genere: un quadro normativo in evoluzione e le nuove tutele per le vittime
  • Le persone singole possono adottare un minore straniero: la svolta della Corte Costituzionale
  • Assegno di mantenimento nella separazione e tenore di vita

Studio Legale Avv. Barbara D’Angelo

Lo Studio Legale dell’Avvocato Barbara D’Angelo offre consulenza e assistenza di elevato profilo nel diritto civile, distinguendosi per la specializzazione nel diritto di famiglia, della persona e dei minori.

Grazie a un approccio rigoroso e al contempo attento alla dimensione umana delle controversie, lo Studio affianca i propri assistiti nella gestione di questioni complesse, operando anche nei settori delle successioni, della responsabilità civile e della tutela del patrimonio.

Con sede a Bologna, lo Studio presta la propria attività su tutto il territorio nazionale e in ambito internazionale, garantendo discrezione, competenza e soluzioni su misura.

Le Competenze

Contatti

Corte Isolani 5, 40125 Bologna
051 99 88 394


051 6569341
info@studiolegalebarbaradangelo.it

Skype avvbarbaradangelo

Facebook Avvocato Barbara D’Angelo

Instagram Avvocato Barbara D’Angelo

Linkedin Barbara D’Angelo

 

© 2016-2026 Copyright Studio Legale Barbara D'Angelo - P.IVA 09182701201 - Note Legali - Informativa sulla Privacy - Cookie Policy
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
Avvocato divorzista a Bologna - Barbara D'Angelo
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}