Domanda "Dopo il divorzio ho iniziato una relazione. Posso presentare il nuovo partner a mio figlio?"

Relazione dopo divorzio. Posso presentare il nuovo partner a mio figlio?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

È regola di buon senso che la presenza di una nuova figura nella vita dei figli debba essere inserita con modalità non traumatiche e che rispettino la sensibilità dei figli, evitando la sovrapposizione dei ruoli.

Le clausole che alle volte vengono inserite negli accordi di separazione o di divorzio in cui si prevede l’obbligo per i coniugi di introdurre nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli, così come quelle che vietano i contatti per un certo periodo di tempo, non costituiscono un vero e proprio obbligo giuridico. Si tratta più che altro di un impegno morale che, se violato, non comporta l’applicazione di una sanzione, salvo che non abbia comportato gravi conseguenze pregiudizievoli sui minori.

Domanda "Il mio ex non paga il mantenimento: posso denunciarlo?"

Il mio ex non paga l’assegno di mantenimento: posso denunciarlo?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Contribuire al mantenimento della moglie, anche divorziata, e dei figli è un obbligo che, se violato, espone al rischio di sanzioni penali ai sensi degli articoli 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) e 388 (violazione dolosa di provvedimento dell’autorità giudiziaria) del codice penale. È quindi possibile effettuare una denuncia.

Gli artt. 570 e 388 del codice penale si applicano anche in caso di mancato mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Mio figlio maggiorenne lavora: devo versare l’assegno?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Secondo la legge, i genitori sono obbligati a versare il mantenimento fino a che l’attività lavorativa del figlio maggiorenne consente a quest’ultimo di raggiungere l’indipendenza economica. In base a questo principio, la giurisprudenza ha ritenuto che nei casi in cui il figlio stia completando la sua formazione, oppure svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo, il genitore è tenuto ancora a versare l’assegno. Il genitore può essere, però, esonerato dal mantenimento del figlio disoccupato quando quest’ultimo sia inerte nella ricerca di un lavoro o prosegua gli studi senza rendimento.

Frase "ho tradito mio marito: possono portarmi via i figli?"

Ho tradito mio marito: possono portare via i figli?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’idoneità genitoriale è una cosa ben distinta dai doveri coniugali.
La violazione di questi doveri può comportare al massimo l’addebito della separazione, ma non può essere considerata indice di una inadeguatezza genitoriale.

Domanda "Cosa vuol dire affidamento condiviso" su fondo verde

Cosa vuol dire affidamento condiviso?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Affidamento condiviso significa che le decisioni relative ai figli devono essere assunte in via condivisa da entrambi i genitori.Vengono così fissate, di comune accordo, scelte relative alla crescita, alla salute e alla formazione scolastica e religiosa, alla residenza anagrafica ed a tutti gli aspetti più importanti della vita dei figli minori. Si tratta delle “decisioni di maggiore importanza” che incidono in maniera significativa sulla crescita dei figli.

Le decisioni di “ordinaria amministrazione”, cioè quelle relative al quotidiano (ad esempio: mandare il figlio ad una festa di compleanno o a casa di un amico), possono venire assunte direttamente da uno solo dei genitori se riguardano il tempo in cui il figlio è presso di lui.

domanda su differenza tra affidamento e collocazione abitativa

Qual è la differenza tra affidamento e collocazione?

Qual è la differenza tra affidamento e collocazione?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Quando si parla di affidamento dei figli ci si riferisce all’esercizio della responsabilità genitoriale, cioè all’assunzione delle decisioni relative alla vita dei figli (crescita, salute, formazione scolastica, ecc.). La collocazione abitativa indica, invece,l’abitazione di uno dei genitori, presso la quale i figli rimangono a vivere in via prevalente dopo la separazione.

Nell’affidamento condiviso, ad esempio, le scelte relative ai figli vengono concordate da entrambi i genitori. Entrambi, dunque, compartecipano alle decisioni che incidono sulla crescita dei figli. Questo non significa che il figlio sarà collocato sia dalla madre che dal padre. La collocazione abitativa è infatti unica e viene fissata, anche ai fini anagrafici, soltanto presso uno dei due genitori.

Quali sono le conseguenze se abbandono il tetto coniugale?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’abbandono del tetto coniugale non costituisce reato nel nostro ordinamento; tuttavia, esso integra violazione degli obblighi coniugali, vale a dire del dovere di coabitazione e dell’obbligo di fornire assistenza al coniuge. Per questo, chi ha subito l’abbandono può richiedere l’addebito della separazione al coniuge che si è allontanato da casa. L’addebito consiste, in sostanza, nel riconoscere che la crisi coniugale è responsabilità di uno solo dei coniugi, che, con il proprio comportamento, ha provocato la separazione. Si può chiedere l’addebito soltanto nell’ambito di una causa di separazione giudiziale (non nella separazione consensuale).

Che cosa prevede il DDL Pillon?

Scopriamo le possibili novità introdotte dal DDL Pillon

Il DDL #Pillon vorrebbe introdurre la “bigenitorialità perfetta”: questo significa che, in caso di separazione di una coppia, il mantenimento dei figli, l’affidamento, i costi e il tempo da trascorrere insieme verrebbero essere divisi precisamente a metà tra padre e madre.

Bisogna specificare, però, che si tratta soltanto di un disegno di legge, non ancora approvato in Parlamento e Senato.

domanda sulla differenza tra separazione giudiziale e consensuale

Differenza tra separazione giudiziale e consensuale

Qual è la differenza tra separazione giudiziale e consensuale?

La separazione consensuale avviene quando marito e moglie decidono assieme l’assetto della loro vita da separati, cioè come regolare i rapporti con i figli, il mantenimento, la casa familiare e la gestione dei beni comuni. In questo caso, i coniugi si recano dal giudice soltanto per far ratificare le condizioni della loro separazione, già previamente concordate. In alternativa, i coniugi possono redigere davanti agli avvocati un accordo di negoziazione assistita,che disciplina la loro separazione consensuale, senza necessità di recarsi in Tribunale.

La separazione giudiziale viene invece scelta da quei coniugi che hanno posizioni divergenti sulle regole della loro separazione. In questo caso, sarà il Tribunale a decidere. Già dopo la prima udienza, il giudice emette dei provvedimenti urgenti con cui vengono disciplinati in via provvisoria i rapporti tra marito e moglie e con i figli.

Genitori in conflitto sui vaccini obbligatori: il Tribunale può ordinare la vaccinazione?

Quando i genitori sono separati ed i figli minori sono affidati in via condivisa, le decisioni relative ai figli devono essere assunte concordemente dai genitori, proseguendo il progetto educativo comune già avviato quando la famiglia era unita, nell’interesse dei figli.

Può accadere, tuttavia, che i genitori abbiano visioni differenti sulle scelte educative e che non vi sia modo di trovare una linea concorde. In questi casi, è possibile rivolgersi al giudice, il quale assumerà la decisione al posto dei genitori in contrasto, avendo cura di tutelare il migliore interesse dei figli.

L’incapacità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa può riguardare ogni decisione riguardante la crescita, la salute e la formazione dei figli, dalla scelta della scuola, alle terapie mediche, all’educazione religiosa.

Se, in particolare, i genitori separati entrano in conflitto sui vaccini obbligatori per il figlio, dopo il decreto legge n. 73/2017, il giudice ordina la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie ai figli, anche se uno dei genitori è di parere contrario. Questo è ciò che ha stabilito il Tribunale di Milano in una recente decisione.

Il caso: genitori in conflitto sui vaccini obbligatori per i figli

Vediamo ora da vicino l’episodio di due genitori in conflitto sui vaccini obbligatori per i figli. La vicenda è quella di due coniugi, in fase di divorzio, con due figli minori che nella separazione erano stati affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.

Nel corso del procedimento di divorzio, la moglie presentava al giudice un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. chiedendo che i figli venissero sottoposti a tutte le profilassi vaccinali obbligatorie previste dal decreto legge 73/2017, convertito nella legge 119 del 2017, oltre che la somministrazione alla figlia della vaccinazione facoltativa antipapilloma virus e ad entrambi i figli delle vaccinazioni facoltative antimeningococco ACWY e antimeningococco B.

La madre riferiva che il padre dei bambini si era avvicinato alla medicina omeopatica in coincidenza con la nascita del figlio secondogenito e che, quindi, si era opposto alle vaccinazioni, ad eccezione dell’antitetanica e dell’antidifterica che, infatti, erano state somministrate al figlio. L’incompletezza della copertura vaccinale obbligatoria dei figli risultava dal certificato vaccinale della ASL di riferimento.

La signora sosteneva che il rifiuto del consenso alle vaccinazioni dei figli da parte del marito rappresentasse un grave inadempimento degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale e che fosse potenzialmente pericoloso per la salute dei bambini. Inoltre, la decisione dell’ex marito costituiva secondo la signora una violazione della legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

Il padre dei minori si difendeva sollevando un’eccezione processuale sulla competenza del tribunale a decidere sulla questione (eccezione poi rigettata dal giudice) e sostenendo che la scelta di non vaccinare i bambini era stata a suo tempo condivisa con la madre. Il padre chiedeva, poi, che i figli venissero sottoposti agli esami ematici anticorpali, volti ad accertare l’esistenza di anticorpi già presenti nel sangue a seguito di malattia naturale, circostanza che esonera dall’obbligo di effettuare la vaccinazione.

Cosa prevede la legge in caso di conflitto sui vaccini obbligatori

La decisione del Tribunale di Milano è sorretta da un’attenta analisi della normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie.

Innanzitutto, il giudice ha ricordato che l’art. 1 del decreto legge 73/2017 impone che a tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni vengano somministrati due gruppi di dieci vaccini complessivi. Si tratta, dunque, di un obbligo di legge, la cui violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

Inoltre, la legge prevede l’attivazione, in caso di mancata vaccinazione, di un sistema volto a sensibilizzare i genitori sull’importanza delle vaccinazioni e sull’obbligo vaccinale, ed in particolare prevede che i genitori vengano convocati dall’azienda sanitaria locale per un colloquio al fine di fornire informazioni, sollecitarne l’effettuazione o acquisire elementi di esonero o differimento.

Nella vicenda familiare oggetto della decisione, i genitori erano stati convocati dall’ASL, ma all’incontro il padre non si era presentato.

La normativa prevede l’esonero dall’obbligo vaccinale in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, quando vi sia una certificazione in tal senso del medico curante effettuata secondo specifiche modalità ovvero risultante dagli esiti dell’analisi sierologica. In questi casi, non vi è l’esonero completo dalle vaccinazioni, ma l’adempimento dell’obbligo vaccinale è limitato alla somministrazione di vaccini nei quali sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

La normativa sulle vaccinazioni obbligatorie consente l’esonero dalle vaccinazioni soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

La decisione: sì alle vaccinazioni obbligatorie

In considerazione dell’obbligo vaccinale vigente, il tribunale ha deciso, accogliendo la domanda della madre dei minori, che ai bambini vengano somministrate le vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate, con esclusione soltanto di quelle vaccinazioni volte a prevenire malattie per le quali venga accertata l’immunizzazione dei minori a seguito di analisi sierologica.

Il tribunale ha previsto che l’analisi sierologica venga effettuata tempestivamente, presso un ospedale pubblico, a cura della madre ed a spese del padre, stabilendo che qualora venga accertata l’immunizzazione rispetto ad alcune patologie, ai minori debbano essere somministrati vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

No alle vaccinazioni facoltative

Di diverso tenore la decisione sulle vaccinazioni facoltative (antipapilloma virus e antimeningococco) richieste della madre: il Tribunale ha stabilito di non accogliere la richiesta della madre dei minori, ritenendo che non vi sia, in questo momento, grave rischio per la salute dei bambini.

Nella decisione relativa alla vaccinazione antipapilloma virus il tribunale ha considerato la giovane età della figlia, mentre nella decisione riguardo alla meningite il tribunale ha ritenuto rilevante la circostanza che la meningite ha attualmente scarsissima diffusione sul territorio nazionale.

Fonte: Tribunale di Milano, IX Sez. civile, ordinanza 9.1.2018 (est. Cattaneo).