Avvocato divorzista a Bologna - Barbara D'Angelo
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Adozione Nazionale: Fasi e Requisiti di idoneità

5 Marzo 2018/in Adozione, Affidamento familiare

In Italia, l’adozione di minorenni è un istituto previsto e regolato dalla legge n.183 del 1984. La legge stabilisce con precisione tutto l’iter da seguire per poter adottare un bambino in Italia. Tra gli elementi cardine, troviamo in particolare la situazione dello stato di abbandono del minore e la successiva dichiarazione di adottabilità, nonché i requisiti che i futuri genitori devono possedere per poter avviare la procedura.

Lo stato di abbandono del minore e la dichiarazione di adottabilità.

La legge consente a un bambino in stato di abbandono di entrare a far parte di un’altra famiglia, acquisendo a tutti gli effetti lo status di figlio dei genitori adottanti. Il primo presupposto per un’adozione è dunque la dichiarazione dello stato di abbandono del minore, emessa dal Tribunale dei Minorenni dopo un’accurata verifica dell’effettiva situazione di mancata assistenza morale e materiale da parte dei genitori biologici o dei parenti tenuti a provvedere al minore (escluso il caso in cui questa mancanza sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio).

Va comunque ricordato che l’art. 1 della legge 183/1984 sancisce solennemente che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia“, riconoscendo dunque un ruolo prioritario alla famiglia d’origine del minore. Ugualmente, la giurisprudenza stabilisce che lo stato di abbandono costituisce la soluzione estrema, da applicarsi nei casi in cui siano risultati impraticabili o infruttuosi gli interventi di sostegno tesi a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio in cui si trova la famiglia d’origine.

La procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore si svolge davanti al Tribunale per i Minorenni. Parti necessarie del procedimento sono i genitori o, qualora il minore sia orfano, i parenti entro il quarto grado. Sia i genitori (o parenti) che il minore hanno diritto ad essere difesi nel procedimento da un avvocato di loro fiducia.

L’adozione nazionale: i requisiti per l’idoneità

Si parla di adozione nazionale quando una coppia di genitori intende adottare un minore in ambito nazionale. La legge 183/1984 stabilisce, all’art. 6, i requisiti che le coppie che intendono adottare devono possedere:

1) I futuri genitori devono essere coniugati e conviventi da almeno tre anni, senza che sia intervenuta separazione, anche solo di fatto. Nel computo viene considerata anche la convivenza precedente al matrimonio.

2) L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottando, ma non deve superarla di 45 anni. I limiti d’età possono essere comunque derogati dal Tribunale dei minori in questi casi specifici:
– Quando si accerta che dalla mancata adozione deriverebbe un danno grave e irreparabile per il minore stesso, che rischierebbe di non poter essere adottato per violazione dei limiti stabiliti.
– Quando il limite di età dei 45 anni è superato solo da uno dei due coniugi per un massimo di dieci anni, oppure qualora i coniugi siano genitori di figli, anche adottivi, dei quali almeno uno sia minore d’età, oppure qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dalla stessa coppia.

3) La coppia dev’essere idonea ad educare, istruire e mantenere i minori che intende adottare. La valutazione dell’idoneità viene effettuata dai Servizi sociali, su incarico del Tribunale per i minorenni.

Tutte le fasi per adottare un minore in Italia

1) Innanzitutto, per accedere all’adozione nazionale è necessario presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza. Il giudice minorile esamina dunque la domanda e, dopo averla dichiarata idonea, la trasmette ai Servizi sociali, che si occuperanno di organizzare incontri conoscitivi con la coppia. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie (tra cui valutazioni psicologiche, indagini mediche e accertamenti giudiziali), gli assistenti sociali elaborano una relazione che viene trasmessa al Tribunale per i minorenni.

2) A questo punto il Tribunale, ricevuta la relazione e verificata la sussistenza dei requisiti, emette entro 2 mesi il decreto di idoneità all’adozione nazionale, grazie a cui la coppia potrà accedere all’adozione. Il decreto ha validità tre anni, trascorsi i quali è necessario presentare una nuova domanda. Nel procedimento è obbligatoria l’audizione degli interessati.

Nonostante la presenza dei requisiti oggettivi (matrimonio, convivenza ultratriennale ed età), può accadere che la valutazione dell’idoneità all’adozione da parte degli assistenti sociali o del Tribunale sia negativa, e dunque il procedimento può concludersi con un decreto di inidoneità all’adozione. Contro questo provvedimento è possibile presentare reclamo, chiedendo alla Corte d’Appello territorialmente competente di riesaminare il caso.

3) L’affidamento preadottivo costituisce una fase della procedura di adozione, e va tenuto distinto dall’affidamento temporaneo, il quale ha finalità e presupposti del tutto diversi.

L’affidamento temporaneo è, infatti, uno strumento di supporto ai minori in difficoltà, il cui scopo è fornire aiuto immediato ad un minore privo anche solo momentaneamente di un ambiente familiare adeguato. Si tratta, dunque, di una misura d’emergenza, che viene disposta quando la famiglia d’origine non è in grado temporaneamente di prendersene cura. Non presuppone, dunque, lo stato di abbandono del minore, che abbiamo visto essere il requisito fondamentale per l’adottabilità. Allo stesso modo, non richiede che gli affidatari presentino i requisiti richiesti per l’adozione. (Clicca qui per approfondire il tema dell’affidamento temporaneo).

L’affidamento preadottivo, invece, è finalizzato all’adozione vera e propria. L’affidamento preadottivo deve e avere una durata di almeno 12 mesi, al termine dei quali verrà stilata una relazione dei servizi sociali al giudice minorile competente ai fini della decisione definitiva sull’adozione.

4) A conclusione del periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni emette la sentenza di adozione. La sentenza viene pronunciata dopo aver sentito i soggetti interessati: coniugi adottandi, il minore se ha più di dodici anni, il tutore e gli operatori sociali. Vengono sentiti anche i figli della coppia adottante, se hanno compiuto i dodici anni. Nel procedimento interviene il Pubblico Ministero, per rendere un parere sul caso, non vincolante per la decisione.

Perché possa disporsi l’adozione di un minore che abbia compiuto i 14 anni è necessario il consenso del minore stesso. Se il Tribunale decide di non dare luogo all’adozione, emette contestualmente misure a protezione del minore, revocando il provvedimento di affidamento preadottivo e collocando il minore in un’altra famiglia o in una comunità.

Contro la sentenza è possibile fare appello, nel termine di 30 giorni dalla notifica. La decisione della Corte d’Appello può, infine, essere impugnata in Cassazione, ma solo per motivi afferenti la violazione o falsa applicazione delle norme di legge.

Con la pronuncia della sentenza di adozione si costituisce lo status di figlio della coppia adottante da parte del minore e si interrompono definitivamente i rapporti di parentela con la famiglia d’origine. L’adottato acquista i diritti di figlio nei confronti degli adottanti, come se fosse un loro figlio biologico (per questa ragione si parla di “adozione piena“, per distinguerla dall’adozione in casi speciali di cui all’art. 44 della legge sulle adozioni, in cui non vi è una piena costituzione dello status di figlio). La sentenza definitiva di adozione è comunicata all’ufficiale dello stato civile competente, che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

La procedura sopra descritta riguarda l’adozione di bambini italiani. Per adottare un bambino straniero, occorre seguire la procedura per l’adozione internazionale, disciplinata dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 ratificata in Italia con la legge n. 476 del 31.12.1998 che ha un diverso iter.

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2018/03/Adozione-Bambino.jpg 3648 5472 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2018-03-05 14:40:412018-04-08 09:57:37Adozione Nazionale: Fasi e Requisiti di idoneità
Dottore che controlla cartella clinica in vista della pianificazione condivisa delle cure con il paziente secondo la nuova Legge sul Biotestamento

Legge sul Biotestamento: il Consenso Informato e le DAT

21 Febbraio 2018/in Consigli pratici, Responsabilità medica

È entrata in vigore il 31 Gennaio la cosiddetta legge sul Biotestamento (Legge n. 219/2017) approvata lo scorso 22 dicembre. Una legge definita da più parti di “compromesso”, che introduce però importanti novità, tra cui la riforma della disciplina del Consenso Informato alle cure mediche e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

1.Il Consenso Informato

Il primo punto affrontato dalla legge sul Biotestamento rafforza il Diritto all’Autodeterminazione, ovvero il diritto a poter decidere della propria salute, anche rifiutando o interrompendo un trattamento sanitario (comma 1, art.1). Un principio, questo, già presente nella Costituzione e nella Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, e che viene ora ulteriormente consolidato.

Il Consenso Informato consiste nell’assenso o diniego del paziente al trattamento sanitario e ed ha come fondamento la scelta libera e consapevole del paziente, punto di incontro tra l’autonomia decisionale dell’interessato e le competenze professionali del medico. La nuova legge, infatti, valorizza l’alleanza terapeutica, ovvero la relazione tra paziente e staff medico, imponendo a quest’ultimo l’obbligo di informare adeguatamente l’interessato sul suo stato di salute, aggiornandolo in modo completo su diagnosi, prognosi, rischi e benefici degli accertamenti diagnostici, ed istruendolo sulle conseguenze di un eventuale rifiuto alle terapie.
Ricevute queste informazioni, il paziente potrà esprimere il suo consenso alle cure o agli accertamenti diagnostici oppure rifiutarli. Il consenso o il rifiuto andranno manifestati per iscritto e registrati sulla Cartella Clinica e sul Fascicolo Sanitario Elettronico.
Il medico sarà tenuto a rispettare le decisioni del paziente, anche quando determini l’interruzione di trattamenti medici in grado di garantire la sopravvivenza del paziente.

Degno di nota il riferimento al coinvolgimento dei familiari. Questi non solo possono essere coinvolti nelle relazioni con l’equipe sanitaria, qualora l’interessato lo desideri: nel caso in cui il paziente voglia sottrarsi alle informazioni complete circa il suo stato di salute, la Legge permette di nominare un incaricato di fiducia che potrà esprimere il Consenso (o la rinuncia) al trattamento sanitario.

Anche i minori sono chiamati a esprimere la loro volontà con il Consenso Informato, dopo essere stati adeguatamente informati con modalità consone alle loro capacità di comprensione. I genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, sono quindi chiamati a esprimere o a negare il consenso al trattamento sanitario in relazione alla volontà del minore, tutelandone la dignità e la salute.

Nel caso di pazienti interdetti, ovvero dichiarati incapaci di provvedere ai propri interessi, ad esprimere il consenso o il rifiuto è la figura del tutore, che dovrà però assicurare di aver “sentito l’interdetto, ove possibile” (comma 3, articolo 2). Gli inabilitati, invece, possono esprimere autonomamente la propria volontà; per persone che beneficiano di amministrazione di sostegno, la figura chiamata ad esprimere o rifiutare il consenso al trattamento sanitario sarà l’amministratore di sostegno.
In caso di contrasto tra i sanitari ed il rappresentante della persona incapace o del minore o l’amministratore di sostegno la decisione sarà assunta dal Giudice Tutelare.

2. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il 4 è l’articolo che introduce l’elemento di novità più significativo della Legge. La norma, infatti, disciplina le DAT, ovvero le Disposizioni Anticipate di Trattamento attraverso cui ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie scelte circa l’applicazione di trattamenti sanitari e cure in vista di un’eventuale futura incapacità di far valere il proprio Diritto di Autodeterminazione.

Come nell’articolo 1, viene ribadita l’assoluta importanza dell’essere adeguatamente informati prima di prendere qualsiasi decisione in merito alla propria salute. Il cittadino così formato ha quindi il diritto di dirigere le proprie DAT ed esprimere il consenso o il rifiuto a determinate e scelte terapeutiche e diagnostiche ed a singoli trattamenti sanitari, incluse le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
Come farlo? La Legge sul Biotestamento prevede che le DAT debbano essere redatte in forma di atto pubblico (presso un notaio), attraverso scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, ovvero mediante scrittura privata da consegnare presso l’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza. Le DAT possono essere espresse dalla persone in condizioni di invalidità anche attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona di comunicare.

Le DAT stesse possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento con le modalità di forma indicate sopra, ed in caso di emergenza o urgenza possono essere revocate anche con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata dal medico alla presenza di due testimoni.

Nelle DAT è possibile nominare un Fiduciario, vale a dire una persona che faccia le veci del paziente nella relazione con lo staff medico. Il Fiduciario dev’essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. La nomina dev’essere accettata dal Fiduciario sottoscrivendo le DAT oppure con atto successivo, che viene allegato alle DAT. La persona nominata come Fiduciario è comunque libera di rifiutare l’incarico, dandone notizia all’interessato attraverso atto scritto. La nomina a Fiduciario può anche essere revocata o decadere in caso di un suo decesso o perdita delle sue facoltà di intendere e di volere.

Lo scopo delle DAT è quello di garantire il pieno rispetto della volontà del paziente, anche nel momento in cui questi non sia in condizione di esprimerla autonomamente.
I sanitari, dunque, dovranno rispettare le disposizioni anticipate di trattamento.
E’ tuttavia prevista la possibilità di disattendere le Disposizioni del paziente nei casi in cui il medico, in accordo con il Fiduciario, ritenga che le volontà espresse dal cittadino non siano congrue con le condizioni cliniche in quel momento presenti nel paziente, ovvero quando siano state elaborate, successivamente alla redazione delle DAT, terapie mediche in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del paziente. Eventuali situazioni di conflitto saranno rimesse alla decisione del chiarite dal Giudice tutelare.

3. La pianificazione condivisa delle cure

Oltre alle DAT, la legge disciplina la possibilità per il paziente malato terminale, affetto da patologia cronica e invalidante o da malattia dall’esito infausto di decidere, in accordo con il proprio medico, il percorso di cure a cui attenersi nel caso in cui non possa più, in futuro, esprimere il suo consenso.
La pianificazione può essere aggiornata in qualsiasi momento e, anche in questo caso, gioca un ruolo fondamentale la relazione tra medico e paziente. Ancora una volta, viene ribadita l’importanza dell’essere consapevoli delle proprie decisioni, attraverso il rilascio di informazioni puntuali e precise sullo stato di salute e sulle conseguenze del consenso o del rifiuto di determinate terapie.
Viene posta particolare attenzione, inoltre, alle cure palliative e alla terapia del dolore, nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure ed il ricorso alla sedazione palliativa profonda da applicarsi in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari (art. 2).

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2018/02/Legge-sul-Biotestamento-Dat-e-Consenso-Informato.jpg 630 1200 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2018-02-21 12:45:372018-02-21 12:43:46Legge sul Biotestamento: il Consenso Informato e le DAT

Nuovo partner dopo la separazione: come introdurlo ai figli

3 Febbraio 2018/in Affidamento figli, Casi dello studio, Consigli pratici, Convivenze di fatto, Coppie non sposate, Divorzio, Mantenimento figli, Separazione

Una delle questioni più delicate che si pongono dopo la separazione è quella dell’introduzione nella vita dei figli del nuovo compagno o della nuova compagna.

Spesso, infatti, l’inserimento del nuovo partner nella vita dei figli è un passaggio difficile, vissuto con particolare tensione sia dal genitore che dai figli. E molte volte si verificano resistenze da parte dell’altro genitore che, realmente preoccupato per il benessere dei figlio o mosso da gelosia, pone “veti” alla frequentazione tra il figlio e il nuovo compagno dell’ex.

Sotto il profilo giuridico il principio cardine da tenere sempre in considerazione è il principio di bigenitorialità: i figli hanno diritto di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, e dunque hanno diritto di partecipare alla vita di entrambi i genitori nella sua completezza.

È dunque normale che, se non vi sono problematiche specifiche, il figlio venga a contatto ed abbia un rapporto di frequentazione con i nuovi compagni dei genitori. Ed è normale che il figlio condivida con il genitore momenti quali la nuova convivenza, il matrimonio ed altri eventi della vita del genitore.

Le clausole che alle volte vengono inserite negli accordi di separazione o di divorzio in cui si prevede l’obbligo per i coniugi di introdurre i nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli, così come quelle che vietano i contatti per un certo periodo di tempo, non costituiscono un vero e proprio obbligo giuridico, ma si sostanziano in un impegno morale che, se violato, non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.

In mancanza di prescrizioni di legge, non resta che seguire regole di buon senso e fare appello alla sensibilità dei genitori, chiamati ad avere la massima attenzione nell’introdurre un nuovo compagno nella vita dei figli, per evitare agli stessi figli traumi e possibili sofferenze.

Una regola fondamentale è quella di introdurre il rapporto prima di introdurre la persona, vale a dire iniziare a comunicare ai figli la possibilità che il papà o la mamma siano coinvolti in un nuovo rapporto sentimentale, dando il tempo al bambino di elaborare questa eventualità.

Si dovrà,  inoltre, evitare la sovrapposizione dei ruoli: il bambino dovrà avere sempre chiaro che il nuovo fidanzato della mamma o la fidanzata del papà sono figure distinte rispetto ai genitori “veri” e che i genitori “veri” rimarranno sempre il suo punto di riferimento.

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2018/02/adozione.jpg 1140 1667 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2018-02-03 10:58:522018-02-05 15:27:56Nuovo partner dopo la separazione: come introdurlo ai figli

Assegnazione della casa familiare e genitori in conflitto

8 Dicembre 2017/in Affidamento figli, Casa familiare, Casi dello studio, Divorzio, Separazione

Nella decisione sull’assegnazione della casa coniugale nella separazione, il giudice deve tener conto esclusivamente dell’interesse dei figli. Pertanto, non può disporre la co-assegnazione dell’immobile, previa suddivisone in due distinte unità abitative, qualora il conflitto tra i genitori sia particolarmente acceso e la vicinanza abitativa dei medesimi possa recare turbativa alla crescita equilibrata e serena dei figli minori.

La casa familiare può essere assegnata soltanto in presenza di figli

La giurisprudenza ha chiarito che l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata esclusivamente alla tutela dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e non a compensare un eventuale divario tra le posizioni economiche dei coniugi.

Il provvedimento di assegnazione ha lo scopo di proteggere i figli, garantendo loro di conservare una continuità, quando meno sotto il profilo abitativo e delle abitudini, di fronte alla disgregazione del nucleo familiare.

L’assegnazione, dunque, va effettuata in favore del coniuge convivente con i figli. In mancanza di figli minori o di figli maggiorenni non autonomi, il giudice non può assegnare la casa coniugale: l’immobile resterà al coniuge che ne è proprietario; se l’immobile è in comproprietà ai due coniugi, si applicheranno le ordinarie regole della comunione.

Se i genitori sono in conflitto, non si può coassegnare la casa coniugale

In una vicenda oggetto di un recente provvedimento della Corte di Cassazione, il marito in sede di separazione aveva chiesto l’assegnazione di una parte dell’ex casa coniugale, sostenendo che i figli minori avrebbero ottenuto un grande beneficio dalla vicinanza con il padre, al quale erano uniti da un forte legame affettivo, e che gli interventi di divisione della casa erano facili da realizzare e non eccessivamente costosi.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, motivando tale decisione con la sussistenza di un’elevata conflittualità tra i coniugi: per i giudici la litigiosità dei coniugi rendeva la coassegnazione contraria all’interesse dei figli, specie in mancanza di un accordo tra le parti circa la facile divisibilità dei vani e considerato che la moglie, nel frattempo, aveva intrapreso una convivenza con un altro uomo.

La sentenza, confermata in appello, non è stata modificata dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto inammissibile per ragioni tecniche il ricorso presentato dal marito.

 

Fonte: Cass. Civ. ordinanza 10 novembre 2017, n. 26709.

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2017/12/casa-bimbo-e1512756423256.jpg 1233 1423 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2017-12-08 19:11:522017-12-08 19:15:48Assegnazione della casa familiare e genitori in conflitto

Entro quanto tempo si può chiedere il disconoscimento di paternità?

17 Ottobre 2017/in Filiazione, Separazione

La legge prevede precisi termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato durante il matrimonio: la madre può proporre l’azione di disconoscimento di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio; il marito entro un anno.

L’azione è imprescrittibile – vale a dire non è soggetta a nessun tipo di limitazione temporale – soltanto per quanto riguarda il figlio: in altre parole, soltanto il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, potrà in qualsiasi momento chiedere il disconoscimento della paternità legale.

Il termine di sei mesi per la madre e di un anno per il marito-padre legale è stato previsto, com’è evidente, a tutela del figlio: l’ordinamento protegge prioritariamente la posizione dei minori, ai quali vuole garantire la certezza dello status e della condizione di figlio, a discapito della verità biologica.

Il termine di un anno per il marito

Il marito può disconoscere la paternità del figlio avuto dalla moglie entro un anno dalla nascita del bambino oppure entro un anno dal momento in cui è venuto a conoscenza della non paternità, ad esempio, perchè il figlio è nato da una relazione extraconiugale della moglie, oppure perché il marito stesso scopre di essere affetto da impotenza a generare).

Una volta decorso questo termine, il figlio non può più essere disconosciuto dal padre legale.

Non basta il sospetto dell’adulterio

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema in una decisione relativa ad un caso di adulterio scoperto dal marito a distanza di tempo dalla nascita del figlio.

La Cassazione ha ribadito che il termine di un anno si conteggia dalla data di effettiva conoscenza dell’adulterio, mentre il mero sospetto dell’adulterio non fa decorrere il termine. Spetta al marito che promuove l’azione di disconoscimento fornire la prova del momento in cui egli è venuto a sapere con certezza del tradimento della moglie.

La scoperta dell’adulterio va intesa – sottolinea la Cassazione – non come semplice sospetto, ma come la conoscenza certa di un fatto riferito all’epoca del concepimento e costituito da una vera e propria relazione della moglie con un altro uomo oppure da un incontro idoneo a generare un figlio. Da questa effettiva conoscenza comincia a decorrere il termine di un anno di decadenza dell’azione.

Al contrario, il semplice sospetto del tradimento e della possibile mancanza di paternità non fa decorrere il termine di un anno, come il più contiene il meno, chiariscono i giudici della Cassazione.

Fonte: Cassazione civile, sentenza n. 19732/2017 dell’8 agosto 2017.

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2017/10/disconoscimento.jpg 682 1024 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2017-10-17 16:23:332017-10-17 16:23:33Entro quanto tempo si può chiedere il disconoscimento di paternità?

Quando vanno disposti gli accertamenti fiscali nel divorzio?

4 Ottobre 2017/in Divorzio, Mantenimento coniuge, Separazione

Il giudice del procedimento di divorzio è tenuto ad effettuare gli accertamenti dei redditi mediante indagini di polizia tributaria se le prove acquisite durante l’istruttoria non sono sufficienti a dimostrare l’effettiva situazione economica degli ex coniugi.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recentissima decisione in materia di assegno divorzile.

Il Caso

La vicenda giunta all’esame della Cassazione riguardava un ricorso presentato da una ex moglie alla quale era stato riconosciuto dal Tribunale in primo grado un assegno post matrimoniale di 500,00 euro, poi ridotto a 250,00 euro dalla Corte d’appello.

La ricorrente lamentava che i giudici dell’appello avevano determinato il reddito del coniuge soltanto sulla base della documentazione che il marito aveva fornito in modo incompleto e senza tener conto degli ordini di esibizione di documentazione integrativa disposti dal giudice.

L’ex moglie aveva svolto specifiche contestazioni sui redditi dichiarati dal marito ed aveva indicato ai giudici che il coniuge svolgeva un’attività imprenditoriale non dichiarata fiscalmente, ma pubblicizzata anche con uno specifico biglietto da visita e riscontrabile nei suoi movimenti bancari.

L’ex moglie sosteneva che, a fronte di quanto rappresentato in ordine all’attività del marito, i giudici dell’appello avrebbero dovuto provvedere all’accertamento dei redditi del marito mediante indagini di polizia tributaria prima di ricavare, in contrasto con la sentenza di primo grado, un reddito inferiore a quello accertato dal Tribunale e tale da legittimare la riduzione dell’assegno disposto in prima istanza. Gli accertamenti, invece, non erano stati disposti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex moglie, affermando che il giudice del divorzio può esimersi dal disporre gli accertamenti fiscali soltanto quando abbia raggiunto, in altro modo, la prova dei redditi ; diversamente, è tenuto ad approfondire la situazione mediante indagini di polizia tributaria.

Il potere del giudice di disporre indagini sui redditi e sui patrimonio dei coniugi rientra nella discrezionalità del giudice, può essere attivato dal magistrato anche d’ufficio e non è vincolato all’istanza di parte.

Qualora gli accertamenti fiscali vengano richiesti dalla parte, il giudice può rigettare la richiesta, purché il rigetto sia correlabile ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza delle prove acquisite.

Nella vicenda oggetto di causa, questa valutazione di sufficienza delle prove raccolte e di non necessità delle indagini fiscali non era stata compiuta e dunque la Corte di Cassazione, accogliendo la domanda dell’ex moglie, ha rinviato il caso ai giudici di merito per una nuova pronuncia.

Fonte: Cassazione civile ordinanza del 14 settembre 2017, n. 21359.

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2017/10/controlli-fiscali.jpg 1157 1600 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2017-10-04 17:25:562017-10-05 08:32:36Quando vanno disposti gli accertamenti fiscali nel divorzio?

Genitori in conflitto: interviene il coordinatore genitoriale

2 Settembre 2017/in Affidamento figli, Convivenze di fatto, Coppie non sposate, Separazione

Nelle separazioni ad alta conflittualità, il coordinatore genitoriale, un professionista esterno alla famiglia e super partes nominato dal giudice, ha la funzione di proteggere i minori dalle possibili conseguenze negative della litigiosità dei genitori, affiancando e supportando i genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale e dell’affidamento dei figli.

In una recente sentenza relativa ad un caso di separazione caratterizzata da un’elevata conflittualità tra i coniugi, il Tribunale di Mantova ha disposto che i rapporti genitori-figli vengano monitorati da una figura terza rispetto alla famiglia, il cosiddetto coordinatore genitoriale o educatore professionale, un professionista incaricato di mediare il conflitto e fornire supporto concreto ai genitori.

Più esattamente, al coordinatore genitoriale sono stati assegnati i seguenti compiti:
a) monitorare l’andamento della relazione genitori-figli, mediando i rapporti e fornendo indicazioni correttive di eventuali comportamenti disfunzionali dei genitori;
b) aiutare i genitori nelle decisioni relative ai figli, vigilando sull’osservanza del calendario delle visite con il genitore non convivente ed in caso di disaccordo dei genitori, assumendo le decisioni opportune nell’interesse dei figli.
c) Il coordinatore genitoriale è tenuto, poi, a riferire l’esito del suo operato al Giudice Tutelare.

Il caso

La sentenza in oggetto è stata emessa a conclusione di un procedimento di separazione caratterizzato da un’accesa litigiosità tra i coniugi, genitori di due figli minori.
I coniugi avevano formulato entrambi domanda di addebito della separazione (la moglie sostenendo l’infedeltà del marito, il marito rappresentando il distacco affettivo ed atteggiamenti offensivi della moglie) e nel corso del giudizio avevano manifestato un profondo risentimento reciproco.
La conflittualità tra gli adulti si era proiettata anche nei rapporti con i figli: la moglie aveva più volte impedito gli incontri tra i figli ed il padre (genitore non convivente), frapponendo ostacoli alle visite ed impedendo i contatti telefonici, aveva inoltre interrotto indebitamente la frequentazione tra i minori e la famiglia paterna, come accertato dall’indagine dei Servizi Sociali e dalla consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.).
Peraltro, i Servizi Sociali e la C.T.U. avevano verificato, in ordine all’affidamento dei figli, che entrambi i genitori erano in grado di gestire singolarmente i minori e che, pertanto, la modalità di affidamento meglio rispondente all’interesse dei figli era l’affidamento condiviso.

La decisione

A fronte di tale delicata situazione, il Tribunale ha aderito alle conclusioni degli esperti (consulente tecnico e Servizi sociali), disponendo l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori.

La diversa previsione dell’affidamento ad uno solo dei genitori (affidamento esclusivo) richiede, infatti, che risulti dimostrata l’inidoneità educativa o la manifesta carenza dell’altro genitore, cosa non presente nel caso in esame, dato che la consulenza e gli operatori sociali avevano riconosciuto la capacità genitoriale di ciascuno dei coniugi singolarmente.

E’ stato poi previsto l’esercizio separato della responsabilità genitoriale nei tempi in cui i figli sono con ciascuno dei genitori ed è stata disposta la collocazione abitativa dei figli con la madre, dopo aver accertato che i figli avevano instaurato un più solido legame affettivo con essa e che la madre era in grado di offrire maggiore stabilità e sicurezza psicologica.

Le condotte ostruzionistiche della madre, consistite nell’aver ostacolato i rapporti padre-figli, sono state sanzionate con la condanna della signora a risarcire i danni sofferti da quest’ultimo in conseguenza del comportamento ostacolante, in attuazione dell’art. 709 ter c.p.c. L’importo del risarcimento è stato fissato, in via equitativa in 1.000,00 euro.

In una vicenda così conflittuale è stata lungimirante la decisione del Tribunale di non lasciare i genitori da soli a gestire l’affidamento condiviso dopo la separazione: seguendo le indicazioni della C.T.U., i giudici di Mantova hanno previsto l’affiancamento di un coordinatore genitoriale, una figura professionale specializzata, con compiti di supporto, mediazione, risoluzione dei conflitti , oltre che di vigilanza sull’attuazione delle regole dettate nella sentenza e di intervento diretto nell’assunzione delle decisioni relative ai figli in caso di disaccordo dei genitori.

Del suo operato il coordinatore genitoriale dovrà riferire al Giudice Tutelare nel termine assegnato dal Tribunale.

 

Fonte: Tribunale di Mantova, sentenza 5.5.2017 (est. Bernardi)

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2017/09/bambino-conteso.jpg 539 790 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2017-09-02 21:11:502017-09-02 21:14:05Genitori in conflitto: interviene il coordinatore genitoriale

Assegno di separazione e assegno di divorzio: i presupposti sono diversi

8 Giugno 2017/in Divorzio, Mantenimento coniuge, Separazione

Dopo il clamore mediatico suscitato dalla recentissima sentenza in materia di assegno divorzile, la Cassazione ha chiarito che l’assegno per il coniuge nella separazione e l’assegno divorzile sono sorretti da presupposti diversi.

L’assegno di mantenimento fissato nella separazione, infatti, è finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole di conservare il tenore di vita di cui godeva quando era ancora convivente con l’altro.

 I coniugi separati sono ancora sposati

Nella separazione, infatti, il vincolo del matrimonio non viene meno, ma è soltanto allentato: sono sospesi – rilevano i giudici della Cassazione – soltanto i doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli obblighi economici rimangono, assumendo forme diverse in considerazione della nuova situazione di fatto che vede i coniugi vivere separati.

Se durante la convivenza matrimoniale ciascuno dei coniugi provvede al mantenimento della famiglia in proporzione alle sue condizioni economiche, nella separazione coniugale il coniuge più abbiente deve versare all’altro un assegno periodico, proporzionato ai redditi, per contribuire al suo mantenimento.

La solidarietà economica viene meno solo con l’addebito della separazione

Nella separazione, dunque, permane il dovere di contribuire al mantenimento del coniuge meno abbiente.
Questo dovere di solidarietà economica viene meno soltanto in caso di addebito della separazione: se il coniuge economicamente più debole viene riconosciuto responsabile della crisi coniugale, per aver violato i doveri coniugali, perde il diritto all’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento va calcolato secondo il tenore di vita

L’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi separati si realizza mediante il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge meno abbiente e che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva, assieme all’altro, prima della separazione.

Nel quantificare l’assegno di mantenimento del coniuge separato si considera il tenore di vita consentito dalle risorse economiche di entrambi i coniugi: la prima verifica da fare è volta ad accertare se il coniuge che richiede l’assegno disponga di mezzi economici tali da permettergli o meno di conservare quel tenore di vita.

Per far ciò, il giudice dovrà tenere in considerazione la condizione economica complessiva del richiedente (i redditi, le proprietà, la disponibilità della casa coniugale, ecc.).

Una volta accertato che il coniuge che richiede l’assegno non ha mezzi adeguati a conservare il precedente tenore di vita, si procede alla quantificazione dell’assegno mediante una valutazione comparativa delle condizioni economiche di ciascun coniuge, nonché di particolari elementi quali, ad esempio, la durata della convivenza.

L’assegno di divorzio è diverso

L’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato è cosa ben diversa dall’assegno divorzile: i presupposti e la normativa sono distinti e autonomi.

L’elemento essenziale di differenziazione è che con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno e con esso anche i doveri matrimoniali, incluso il vincolo di solidarietà coniugale, come recentemente affermato dalla sentenza n. 11504/2017 della Cassazione.

 

Fonte: sentenza Cassazione civile n. 12196 del 16.5.2017

 

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https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2017/06/soldi-1.jpg 2019 3000 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2017-06-08 10:59:442017-06-06 11:05:15Assegno di separazione e assegno di divorzio: i presupposti sono diversi

Adozione: quando l’età non conta

1 Giugno 2017/in Adozione

Il Tribunale dei minorenni di Bologna con un provvedimento innovativo ha concesso ad una coppia una deroga ai limiti d’età previsti per l’adozione.
Il dato burocratico dell’età è stato ritenuto secondario rispetto alla possibilità di dare ad un bambino in condizione di abbandono la possibilità di crescere in una famiglia.

La vicenda

Marco e Laura (i nomi sono di fantasia per rispetto della privacy) sono due coniugi italiani, sposati da circa sette anni, Marco ha 65 anni mentre Laura ne ha 51; stante l’impossibilità di avere figli biologici, hanno deciso di “donare” la vita in un modo forse ancora più meraviglioso e, sicuramente, più altruistico: adottando.

L’idoneità all’adozione internazionale

La coppia segue tutti i passaggi necessari: si rivolge al Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna e avvia le pratiche per richiedere l’idoneità all’adozione internazionale; durante la prima fase i coniugi vengono sottoposti a vari colloqui con psicologi ed esperti, al fine di valutare le loro capacità genitoriali e personali. Purtroppo, come a volte succede, il percorso subisce una prima interruzione: il T.M. decreta l’inidoneità dei coniugi all’adozione internazionale.

Marco e Laura però non si perdono d’animo e propongono reclamo avverso il provvedimento. La Corte d’Appello di Bologna accoglie il reclamo e riconosce la piena attitudine di Marco e Laura all’adozione internazionale.

I coniugi hanno finalmente la possibilità di realizzare il proprio progetto genitoriale, accogliendo un bambino presso il proprio nucleo.

L’Ente e l’abbinamento con il bambino

A questo punto, infatti, non rimane che rivolgersi ad un Ente accreditato che curi le pratiche dell’abbinamento: quel percorso, cioè, che accosta un bambino straniero in stato di adottabilità con i due futuri nuovi genitori, attraverso una serie di passi che porteranno il minore ad entrare gradualmente nella nuova famiglia adottiva.

La coppia segue tutti i corsi predisposti dall’Ente e nel frattempo vengono presi i contatti con un istituto sudamericano: in pochi mesi si concretizza l’abbinamento e la coppia conosce – tramite fotografie e relazioni – il piccolo Francisco (anche questo nome di fantasia) che, a sua volta, riceve informazioni sulla sua futura famiglia italiana che si sta preparando ad accoglierlo.

L’autorizzazione negata

Resta da ottenere l’autorizzazione da parte della C.A.I. (Commissione per le Adozioni Internazionali) e qui la storia di Marco e Laura affronta un nuovo ostacolo: dalla Commissione, infatti, giunge una notizia “inaspettata”: c’è un problema con l’età di Marco.

Da un controllo sulle età dei genitori e del minore, è risultato che Marco ha 10 anni e 5 mesi più del piccolo Francisco e questo rende inidonea la coppia.

La Legge sull’adozione (legge n. 184/1983), infatti, prevede che tra il figlio minore e i genitori debbano intercorrere più di diciotto anni e meno di quarantacinque anni: tale forbice può essere parametrata anche solo ad uno dei coniugi (se più giovane), purché l’altro non superi di più di dieci anni il limite massimo imposto dalla legge.

Nel caso, poiché Marco ha 65 anni, la coppia avrebbe potuto adottare un bambino dai 10 anni in su, perché in tal modo non si sarebbe oltrepassata la “linea limite” dei 45+10 anni tracciata dalla deroga normativa. Francisco, invece, ha solo 9 anni e mezzo.

Lo sgomento dei coniugi è inevitabile, soprattutto considerati i mesi di attesa e di preparazione.

Il ricorso al Tribunale dei minori

Ma neppure questo nuovo ostacolo ferma Marco e Laura: depositano un nuovo ricorso al Tribunale dei minorenni per chiedere una deroga al limite della differenza d’età, tenendo conto dell’interesse del minore ad essere adottato.

Nel ricorso, i coniugi rappresentano le circostanze specifiche della vicenda: il bambino era di fatto già entrato “in contatto” con i futuri genitori (seppur “solo” attraverso foto e informazioni) ed era stato già“preparato” al suo futuro ingresso in una famiglia che lo avrebbe potuto finalmente crescere serenamente; a questo si aggiungeva poi che il minore appartiene ad una minoranza etnica (afro-colombiana) e tale caratteristica, unita all’età ormai pre-adolescenziale, avrebbe sicuramente compromesso una futura adozione nazionale/internazionale; erano trascorsi già diversi anni dal momento in cui il bambino era stato dichiarato in stato di adottabilità e affidato presso un istituto familiare. Doveva assolutamente considerarsi, infine, come il limite massimo di dieci anni prescritto dalla Legge veniva oltrepassato di soli cinque mesi e questo non poteva certo pregiudicare il benessere di un minore, il quale deve venire sempre posto prima di ogni cosa.

La decisione

L’esito del ricorso non era affatto scontato. I precedenti giurisprudenziali sono pochi ed era il primo caso di questo tipo che il Tribunale per i minori di Bologna si trovava ad affrontare.

Ma tutto si è risolto al meglio: il ricorso è stato accolto in tempi rapidi (due settimane soltanto) e il T.M. ha riconosciuto la deroga per il caso specifico di Marco e Laura, concedendo l’autorizzazione a procedersi con l’adozione di Francisco.

Ciò che il Tribunale ha considerato prioritario è stato salvaguardare l’interesse del minore: per Francisco c’era il concreto rischio di non poter essere più adottato a causa dell’età e degli altri fattori indicati sopra.

Grazie alla sensibilità dei giudici ed alla determinazione di Marco e Laura, Francisco potrà avere un futuro e una famiglia in Italia.

(Avv. Federico Tufano)

Fonte: decreto del T.M. dell’Emilia Romagna dell’11-22 maggio 2017.

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2017/06/mamma-con-bimba-e1496319345600.jpg 897 1056 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2017-06-01 14:16:342017-06-01 14:20:15Adozione: quando l’età non conta

Assegno di divorzio: il tenore di vita non conta più

12 Maggio 2017/in Divorzio, Mantenimento coniuge, Negoziazione assistita

Nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno di divorzio: per stabilire se il coniuge divorziato ha diritto all’assegno post-coniugale non va valutato il tenore di vita del matrimonio, ma soltanto l’autosufficienza economica del coniuge richiedente.

Questo è quanto stabilito dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 11054 depositata il 10 maggio scorso, oggetto, per la sua portata innovativa (e per la notorietà della parti in causa), di una notevole attenzione mediatica.

Con questa sentenza, infatti, i giudici della Cassazione hanno rivoluzionato l’orientamento giurisprudenziale in materia, giungendo a conclusioni nuove, destinate ad incidere sull’assetto economico di molti ex coniugi.

Dal tenore di vita della famiglia…

In precedenza, infatti, si era consolidata l’interpretazione per cui l’assegno di divorzio andava riconosciuto tenendo conto del tenore di vita tenuto dalla famiglia quando era unita. E dunque l’assegno divorzile poteva essere riconosciuto anche in favore dell’ex coniuge che avesse una condizione economica tale da poter essere autosufficiente.
Più esattamente, l’assegno veniva riconosciuto anche se il coniuge richiedente aveva redditi e proprietà, soltanto per il fatto che l’altro coniuge versava in una condizione economica più florida del richiedente.
Questa interpretazione era tesa a tutelare il coniuge più debole, generalmente la moglie, che aveva sacrificato la propria carriera lavorativa e rinunciato ad ambizioni professionali per occuparsi della famiglia, alla cura dei figli e della casa, così permettendo al marito di dedicarsi alla carriera e di garantire alla famiglia un determinato tenore di vita .
Cessato il matrimonio, al coniuge meno abbiente veniva riconosciuto l’assegno, in modo da garantirgli di conservare quel tenore di vita conseguito dall’altro coniuge anche grazie al suo sacrificio.

… all’autoresponsabilità economica

Con la recente sentenza, la Cassazione cambia completamente prospettiva.
Il tenore di vita non va più tenuto in considerazione, ma quello che conta è l’autosufficienza economica.
Con una nuova interpretazione dell’art. 5 della legge 898/1970 sul divorzio, la Cassazione enfatizza la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio, evidenziando che l’assegno va disposto nei casi in cui il coniuge non abbia risorse economiche tali da renderlo indipendente.

Non conta più il tenore di vita del matrimonio: con il divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano personale e patrimoniale, fare riferimento al tenore di vita del matrimonio rappresenta una forzatura, determinando il perdurare tra le parti di un vincolo che di fatto è sciolto.

Il criterio cui i giudici chiamati a decidere dell’assegno di divorzio devono attenersi è l’autoresponsabilità economica, secondo cui ciascuno, indipendentemente da chi abbia sposato e dal tenore di vita della famiglia, deve provvedere a sè stesso autonomamente.

Nessun assegno dunque verrà riconosciuto, dunque, a chi sarà in grado di cavarsela da solo, anche se il tenore di vita condotto con i propri mezzi sarà inferiore a quello tenuto durante il matrimonio.

Autosufficienza economica: quali sono gli elementi da valutare?

Per decidere se vi sono i presupposti dell’assegno il giudice dovrà valutare soltanto vale a l’indipendenza o l’autosufficienza economica del coniuge che richiede l’assegno divorzile.

In concreto, gli aspetti che il giudice dovrà valutare sono i seguenti:

– l’esistenza di redditi di qualsiasi specie
– la capacità e le possibilità effettive di lavoro
– la proprietà di beni immobili e mobili
– la disponibilità di una casa di abitazione.

Naturalmente, spetterà alla parte che chiede l’assegno dimostrare le proprie condizioni economiche, con documenti, testimonianze ed ogni altra prova utile a provare che la domanda di assegno divorzile è fondata.

Il principio di solidarietà economica per quantificare l’assegno

Una volta accertato che il coniuge non è autosufficiente e dunque vi sono i presupposti per il riconoscimento dell’assegno, la misura andrà determinata dal giudice tenendo conto del principio di solidarietà economica, ovvero del vincolo solidaristico che permane tra gli ex coniugi.
Andranno valutati il contributo dato da ciascuno alla conduzione della famiglia e alla formazione del reddito e del patrimonio dell’altro e di quello comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge sul divorzio.
Fonte: Sentenza Cassazione civile n. 11504 del 10.5.2017

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2017/05/assegno-divorzio.jpg 1125 1688 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2017-05-12 20:24:322017-05-12 20:26:07Assegno di divorzio: il tenore di vita non conta più
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