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Stepchild adoption: la parola ai giudici

17 Maggio 2016/in Adozione, Coppie non sposate

Le norme sull’adozione del figlio del partner (stepchild adoption) nelle coppie dello stesso sesso, originariamente presenti nel DDL Cirinná, sono state stralciate dalla stesura finale del progetto di legge approvata dalla Camera di deputati l”11 maggio scorso. Nella legge sulle unioni civili  di prossima entrata in vigore é così rimasta una lacuna normativa che la giurisprudenza si trova a dover colmare, alla luce delle emergenze sociali che premono per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità.
Risale a qualche settimana fa la pubblicazione di una nuova sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Roma ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto dell’adozione in casi particolari (ex art. 44, lettera d), legge 184/1983) del figlio nell’ambito di una coppia omosessuale.
La sentenza è passata alla cronaca per essere la prima pronuncia riguardante una coppia di uomini e il figlio nato all’estero da fecondazione eterologa. E’ anche il primo caso in cui la Procura, che pure aveva espresso parere contrario, non ha impugnato la decisione, consentendone così il passaggio in giudicato.

Il caso deciso dal Tribunale dei minori

La vicenda riguardava, più specificamente, una coppia omosessuale aveva contratto matrimonio in Canada ed in Canada era nato il figlio, con maternità surrogata a seguito di fecondazione in vitro, come consentito dalla legge canadese; dalla nascita – cui entrambi i coniugi avevano assistito – il neonato era divenuto a tutti gli effetti loro figlio, secondo la legge canadese, e con loro era rimasto dapprima in Canada, poi in Italia, dove veniva cresciuto dalla coppia omogenitoriale con il supporto delle rispettive famiglie d’origine.
In Italia, il coniuge del genitore biologico ha chiesto di poter adottare il figlio del partner nelle forme dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lettera d) della legge 184/1983.

L’adozione in casi particolari
Al riguardo, va precisato che l’adozione in casi particolari è disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/83 che, elenca quattro ipotesi tassative a salvaguardia, nelle lettere a) e b), del rapporto che si costituisce tra il minore ed un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre nelle lettere c) e d), i minori che versano in specifiche situazioni di disagio.
La specificità dell’adozione in casi particolari è data dal fatto che, a differenza dell’adozione ordinaria o “piena”, i legami del minore con la famiglia di origine permangono e che in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Inoltre, a differenza dell’adozione ordinaria, l’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.
Presupposto fondamentale è che i genitori dell’adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in grado di poterlo fornire.

La decisione del T.M.
Sulla scia delle precedenti pronunce (sentenze n. 1055 del 30.7.2014 e 291 del 22.10.2015), il Tribunale ha ritenuto che l’adozione in casi particolari vada disposta, a tutela del prioritario interesse del minore: con l’adozione in casi particolari il legislatore ha voluto ampliare il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori, semplificando la procedura di adozione allo scopo di consolidare i rapporti tra il minore e le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo un’adozione con effetti più limitati e presupposti meno rigorosi rispetto a quella legittimante.
Non è dunque necessario che il minore si trovi in stato di abbandono (come richiesto per l’adozione ordinaria), presupposto per l’adozione in casi particolari è – nella vicenda esaminata dal Tribunale – l’accertata impossibilità di procedere all’affidamento preadottivo (lett. d) art. 44).
Nessun rilievo assume al riguardo la circostanza che il richiedente l’adozione non sia coniugato per il nostro ordinamento con il padre biologico del bambino di cui chiede l’adozione: la lettera d) dell’art. 44 non prevede il vincolo coniugale come presupposto, e nel nostro ordinamento non c’è un esplicito divieto alla persona single di adottare, indipendentemente dal suo orientamento sessuale.
Osserva il collegio come diversi giudici abbiano ritenuto di applicare l’adozione in casi particolari anche ai conviventi di fatto (Trib. minorenni Milano 626/2007; C. app. Firenze 1274/2012), ed operare una distinzione tra conviventi eterosessuali ed omosessuali sia contrario ai principi costituzionali, oltre che ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo, art. 8 e 14, più volte ribaditi dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani.
Dunque, nel caso di impossibilità di affidamento preadottivo, non va indagata la sussistenza dello stato di abbandono del minore, ma la decisione del Tribunale dei minori dev’essere fondata sul “riscontro dell’idoneità dell’adottante, valutabile discrezionalmente dal giudice sulla base dell’esclusivo interesse del minore“: non si tratta di rispondere all’esigenza di riconoscimento di una bigenitorialità non ancora consentita dalla legge, ma il Giudice è chiamato valutare il legame esistente tra il minore e l’adottando considerato autonomamente, e non con riferimento alla relazione con il genitore biologico del minore, “escludendo alcuna sovrapposizione del rapporto che lega le due figure adulte con quello di tipo filiale del ricorrente con il minore, riconoscendo ad esso un contenuto di diritti/doveridi fatto già sussistenti ed attuati“.
E nel caso in esame, dopo aver svolto approfondite indagini mediante i Servizi sociali sul nucleo familiare, sulla relazione di coppia e sulla relazione coppia-bambino, il Tribunale ha ritenuto rispondente all’interesse del minore essere adottato dal ricorrente.
Fonte: Tribunale minorenni Roma, sentenza 23.12.2015

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2016/05/bambino.jpg 1667 2500 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2016-05-17 18:00:392016-09-30 15:33:46Stepchild adoption: la parola ai giudici

Se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola

18 Aprile 2016/in Affidamento figli, Convivenze di fatto, Coppie non sposate, Divorzio, Separazione

In un procedimento di separazione personale, i coniugi non riescono a decidere assieme se iscrivere i figli alla scuola pubblica o ad una scuola privata: un genitore sostiene che i bambini dovrebbero continuare a frequentare l’istituto paritario cui erano già iscritti prima della separazione, l’altro si oppone, rappresentando di non essere più in condizione di far fronte alle elevate spese della scuola privata. La decisione viene rimessa al  giudice della separazione, che opta per la scuola pubblica.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Milano, nella recente sentenza n. 3521 del 18.3.2016, prende le mosse dalla constatazione che la separazione determina un impoverimento dei membri della famiglia, al momento che si passa da un’unica economia a due economie domestiche distinte, con conseguente incremento delle spese, molte delle quali (casa, acquisto di alimenti, ecc.) necessariamente si sdoppiano a  causa della separazione.

Di tale dato il giudice deve tenere conto, trattandosi di un elemento di fatto che incide, in concreto, sul tenore di vita dei componenti della famiglia, tenore di vita che, per ragioni oggettive, non può essere dopo la separazione equivalente a quello che aveva il nucleo prima della frattura. E, dunque, quand’anche in precedenza i figli avessero frequentato scuole private di pregio e di ottimo livello, questa possibilità può anche venire meno quando i genitori si separano e non sono più dello stesso parere sulla scelta iniziale.

In questo caso – sancisce il Tribunale di Milano – la preferenza va data alla scuola pubblica, quando non vi siano controindicazioni per i minori: e ciò poichè la scuola pubblica è ritenuta idonea dall’ordinamento allo sviluppo culturale di qualsiasi minore residente sul territorio ed inoltre rappresenta una scelta “neutra“, che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale cui potrebbe essere indirizzato dalla scuola privata.

L’opzione in favore dell’istruzione pubblica è, dunque, da privilegiare, a meno che non vi siano delle situazioni particolari (specialmente se riconducibili a difficoltà di apprendimento, fragilità di inserimento con i coetanei, esigenze di coltivare gli studi e la formazione in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori, ecc.), che rendano oggettiva l’esigenza del minore di frequentare la scuola privata.

Fonte: Tribunale di Milano, sentenza n. 3521 del 18.3.2016 (est. Buffone)

 

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2016/04/scelta-scuola.jpg 1268 2113 Barbara https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png Barbara2016-04-18 15:17:132016-09-30 15:45:39Se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola

Adozione: corsia preferenziale per i genitori affidatari

1 Febbraio 2016/in Adozione, Affidamento familiare

E’ entrata in vigore il 13 novembre 2015 la legge 173/2015 che introduce alcune importantissime modifiche alla legge sull’adozione (n. 184/1983). La nuova legge consente ai genitori affidatari di poter accedere, con una corsia preferenziale, all’adozione del minore che hanno in affidamento.

Come noto, l’affidamento familiare costituisce una misura temporanea, che viene attivata dal Tribunale per i minori o dal Giudice Tutelare quando la famiglia d’origine è in difficoltà e non è in grado di prendersi cura del minore. Lo strumento è finalizzato a consentire di svolgere adeguate misure di sostegno per la famiglia d’origine, in modo da consentire al minore di farvi rientro, una volta superate le problematiche che avevano condotto all’allontanamento. Non sempre però le difficoltà familiari trovano una soluzione, e pertanto può accadere che il minore venga dichiarato in stato di abbandono, presupposto necessario per la sua adottabilità.

In precedenza, l’adozione e l’affidamento familiare rimanevano due istituti distinti, con la conseguenza che il minore allontanato dalla famiglia biologica ed affidato temporaneamente a terzi, nel periodo, il più delle volta assai lungo, necessario all’accertamento dello stato di abbandono, rischiava di dover passare dalla famiglia affidataria, con la quale aveva nelle more instaurato un legame affettivo, ad un’altra famiglia, dalla quale veniva adottato. Un’ulteriore separazione ed un ulteriore trauma per il minore, già diviso dalla famiglia d’origine.
La legge 173/2015 crea una corsia preferenziale per i genitori affidatari, attribuendo finalmente rilievo nella decisione sull’adozione ai “legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria“.

Ed anche qualora il minore faccia rientro nella famiglia d’origine o venga dato in affidamento o in adozione ad altra famiglia è previsto comunque che venga tutelata “la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesi durante l’affidamento“.

Il periodo di affidamento viene riconosciuto come parte integrante della storia del minore, e non più come un mero momento di passaggio.
Certamente un importante passo avanti nella tutela dei diritti minori. Limite dell’intervento normativo è costituito però dall’obbligo, per i genitori affidatari, di possedere i requisiti previsti dall’art. 6 della legge 184/83 ai fini dell’adozione, e cioè l’essere coniugati e conviventi da almeno tre anni e di spettare i limiti d’età stabiliti ex lege rispetto all’addottando.

Fonte: legge 19.10.2015 n. 173

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2016/01/news_adozione-1.jpg 720 1280 webdev https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png webdev2016-02-01 15:20:412016-02-11 15:04:37Adozione: corsia preferenziale per i genitori affidatari

L’affidamento condiviso a scuola: modalità attuative

15 Gennaio 2016/in Affidamento figli

Accade spesso che i genitori separati o divorziati che non convivono con i figli riscontrino grandi difficoltà ad accedere alle informazioni scolastiche dei figli, poichè le informazioni passano attraverso il diario scolastico o colloqui individuali che vedono protagonista privilegiato il genitore convivente.

Sulla problematica è di recente intervenuto il Ministero dell’Istruzione, con una nota indirizzata alle  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella quale vengono fornite indicazioni operative per la concreta attuazion in ambito scolastico dell’affidamento condiviso.

A titolo esemplificativo, il Ministero segnala alcune azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere a tale scopo:

– inoltro di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;

– individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;

– attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia,, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o e-mail);

– richiesta della firma di entrambi i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

Significativo è soprattutto l’invito del Ministero alle istituzioni scolastiche a favorire la piena attuazione del principio della bigenitorialità, di cui si evidenzia la natura di diritto soggettivo del minore, ed a facilitare l’accesso alle informazioni relative all’andamento ed alla formazione scolastica del figlio da parte del genitore non convivente con il figlio, anche se non affidatario.

Fonte: Nota MIUR prot. 5336 del 2.9.2015 – “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli“.

https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2015/11/scuola-elementare.jpg 340 510 webdev https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/wp-content/uploads/2020/03/barbara-dangelo-logo3_red.png webdev2016-01-15 17:54:292016-02-11 14:41:54L’affidamento condiviso a scuola: modalità attuative
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