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Impugnazione del testamento per incapacità naturale: la prova può essere data con qualsiasi mezzo

L’impugnazione del testamento per incapacità naturale è fattispecie ben diversa dall’impugnazione per falso: la prima presuppone un accertamento della condizione totale incapacità di intendere e di volere dell’autore del testamento nel momento in cui lo ha redatto, la seconda si sostanzia nella contestazione della provenienza del testamento dal de cuius.
Con la prima si chiede l’annullamento del testamento in quanto redatto da persona non in grado di autodeterminarsi, con la seconda si afferma che il testamento non è valido poichè non è stato redatto di pugno o non è stato sottoscritto o datato dal testatore.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, pronunciandosi su un caso di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere ove era stato contestato, tra l’altro, il mancato esperimento di una perizia calligrafica sulla scheda testamentaria.
La Suprema Corte ha, dapprima, ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 12307/15 del 15.6.2015) secondo cui la contestazione della autenticità del testamento non richiede la querela di falso, ma più semplicemente la proposizione di domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con conseguente alleggerimento dell’onere probatorio a carico dell’attore.
Quindi, la Suprema Corte ha sottolineato che quando viene contestata la capacità di testare, per ottenere l’annullamento del testamento non è sufficiente dimostrare una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive della persona che ha fatto testamento, ma va data la prova che la persona, al momento della stesura dell’atto di ultima volontà, era totalmente priva di coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
E poichè lo stato di capacità costituisce la regola e l’incapacità è l’eccezione, compete a colui che afferma l’incapacità del de cuius di dimostrare detta incapacità. Fa eccezione l’ipotesi in cui il testatore si trovasse in condizione di totale e permanente incapacità, nel qual caso grava su chi intenda avvalersi del testamento dimostrare che è stato redatto in un intervallo di lucidità.
La prova in punto alle condizioni fisio-psichiche ed alla capacità di intendere e di volere dell’autore del testamento può essere data con qualsiasi mezzo: a titolo esemplificativo, mediante la documentazione medica attestante le condizioni di salute del testatore, le dichiarazioni testimoniali di coloro che, per ragioni di lavoro o personali, sono state accanto al testatore nel periodo in cui è stato redatto il testamento, ecc.

Fonte: Corte di Cassazione, sentenza n. 2239/2016 del 4.2.2016

Contributo al mantenimento dei figli: come si paga

Come noto, l’obbligo di mantenere i figli cessa soltanto con il raggiungimento dell’indipendenza economica degli stessi. Si fa rinvio, al riguardo, al recente articolo sul mantenimento dei figli maggiorenni.
Una volta che la misura del contributo viene fissata in un provvedimento del Tribunale o nell’accordo raggiunto dalle parti a seguito di negoziazione assistita, il genitore obbligato è tenuto alla corresponsione in modo puntuale, rispettando le modalità ed i termini fissati dal giudice o convenuti nell’accordo.
In genere, viene stabilito che il versamento venga effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dell’avente diritto. In caso di figli minori, l’avente diritto è sempre il genitore convivente con il figlio. Può essere il genitore convivente anche quando il figlio abbia già raggiunto la maggiore età, in quando il pagamento diretto al figlio maggiorenne può essere effettuato soltanto allorchè vi sia l’autorizzazione in tal senso del Tribunale o l’accordo di entrambi i genitori.
Il bonifico rappresenta certamente il mezzo più sicuro e comodo per effettuare il versamento del contributo, ma può essere previsto anche il pagamento mediante assegno o vaglia postale o altri mezzi. Non ci sono regole fisse, tutto può essere adattato alle necessità degli interessati.
Inoltre, è frequente la previsione di un termine, di solito il 5 o il 10 di ciascun mese, entro il quale il versamento mensile dev’essere effettuato. In via consensuale, il termine può essere modulato caso per caso, tenendo conto, ad esempio, della data in cui il genitore tenuto al versamento dell’assegno riceve lo stipendio oppure di altri fattori.

Oltre al contributo fisso mensile, viene previsto il rimborso separato di determinate tipologie di spesa sostenute nell’interesse dei figli, quali le spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative, accorpate nella voce “spese straordinarie”.
Dette spese vengono poste a carico di entrambi i genitori, in genere in misura del 50% ciascuno, ma la percentuale può variare in proporzione ai redditi ed al tenore di vita delle parti.
Non vi sono regole fisse nè per la determinazione della misura del concorso di ciascuno dei genitori, nè per quanto attiene l’indicazione delle voci di spesa da inserire nelle cd. “spese straordinarie”. Tutto è rimesso alla volontà delle parti ed alle prassi in uso nei singoli Tribunali.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza 11894 del 9.6.2015, ha evidenziato come le spese straordinarie relative ai figli non possano essere quantificate in via forfettaria ed incluse nell’assegno mensile: esse devono, pertanto, essere regolamentate separatamente.

Le spese straordinarie vanno rimborsate al genitore che le abbia anticipate dall’altro genitore, previo rendiconto corredato dalla documentazione di spesa.
Le modalità del rimborso possono essere definite su accordo delle parti o stabilite dal giudice. A titolo esemplificativo, può essere previsto che il rendiconto delle spese debba essere trasmesso a cadenza periodica al genitore tenuto al versamento (ad esempio, ogni due o tre mesi) e che il pagamento debba essere effettuato entro un termine preciso (ad esempio, entro quindici giorni dall’invio del conteggio).
In mancanza di specifica previsione, il genitore avente diritto al rimborso può chiedere in qualsiasi momento il pagamento di quanto anticipato.

In caso mancato pagamento dell’assegno o delle spese straordinarie, l’altro genitore, o il figlio maggiorenne beneficiario del contributo al mantenimento, può agire in via esecutiva, mediante il pignoramento della retribuzione, del conto corrente o dei beni intestati al genitore obbligato.
L’azione per il recupero degli arretrati si prescrive nel termine di cinque anni per quanto attiene l’assegno mensile e nel termine di dieci anni per il rimborso delle spese straordinarie.
In caso di mancato rimborso delle spese straordinarie, per poter intraprendere l’esecuzione forzata, è necessario munirsi di un provvedimento del giudice che accerti l’ammontare effettivo del dovuto.
Il mancato versamento dell’assegno e delle spese straordinarie espone il genitore inadempiente anche al rischio di sanzioni penali.