Per orientamento interpretativo ormai consolidato, non ha diritto all’assegno di divorzio l’ex coniuge che forma una famiglia di fatto, andando a convivere con il nuovo partner.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enunciato questo principio in numerose sentenze, evidenziando come la creazione da parte dell’ex coniuge di un’altra famiglia, anche se soltanto di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di divorzio, poiché rescinde ogni rapporto di solidarietà derivante dal precedente matrimonio.
Di questo tema avevamo già trattato in un articolo di qualche tempo fa: “All’ex coniuge che convive non spetta l’assegno di divorzio“.
Diritto all’assegno divorzile escluso nel caso di convivenza di fatto dell’ex coniuge con il nuovo partner
Per i giudici della Cassazione, la famiglia di fatto si caratterizza per la stabilità e la continuità degli affetti, per la condivisione di un progetto di vita e per la sussistenza tra i componenti della famiglia stessa di reciproci obblighi di assistenza morale ed economica, così come accade nella famiglia fondata sul matrimonio.
Finora le sentenze della Cassazione hanno escluso il diritto all’assegno divorzile nel caso di convivenza di fatto dell’ex coniuge con il nuovo partner. Ed invero, la convivenza sotto il medesimo tetto è elemento essenziale a dimostrazione della stabilità e della continuità del nuovo rapporto familiare, ma non è il solo.
La giurisprudenza di merito, infatti, si è spinta oltre, escludendo il diritto all’assegno di divorzio anche nel caso in cui l’ex coniuge richiedente l’assegno non conviva con il nuovo compagno, quando comunque risulti da altre circostanze che il medesimo ha creato una famiglia di fatto con un’altra persona.
Diritto all’assegno divorzile escluso anche senza convivenza effettiva: il caso del Tribunale di Como
In particolare, il Tribunale di Como ha ritenuto che per far cessare l’obbligo di solidarietà tra gli ex coniugi non è necessario che uno dei due abbia radicato una effettiva convivenza con il nuovo partner: quello che rileva è la formazione di una famiglia di fatto, con conseguente assunzione in capo ai suoi componenti degli obblighi di assistenza morale e materiale analoghi a quelli della famiglia matrimoniale, e ciò non richiede necessariamente la stabile convivenza sotto il medesimo tetto.
In particolare, si è rilevato che “la costituzione del nucleo familiare di fatto non è esclusa per il sol fatto che i due partners abbiano liberamente optato per soprassedere, al momento, dalla instaurazione di una stabile convivenza, il che del resto ben può avvenire anche per le coppie coniugate; anche in costanza di matrimonio, infatti, il dovere di coabitazione può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. Cass. 19439/11, 17537/03), e quindi non si vede perché non possa essere esercitabile detta facoltà anche da parte delle coppie non coniugate, unite affettivamente, e legate anche da reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, le quali quindi ben possono essere intese come nucleo familiare di fatto o modello familiare atipico, anche in difetto di stabile coabitazione, ove il loro legame integri una comunione di vita interpersonale“.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Como l’ex moglie richiedente l’assegno di divorzio non abitava stabilmente assieme al nuovo compagno, ma vi erano altri elementi significativi della sussistenza di una famiglia di fatto tra i due, quali la presenza di un figlio, la circostanza che tra la signora ed il partner vi era una relazione affettiva stabile e di frequente ella si recava a casa del compagno, la compartecipazione del compagno alle spese del figlio e la presenza di un progetto di vita condiviso. Insomma, una vera e propria comunione di vita interpersonale, a prescindere dalla convivenza effettiva.
Fonte: Tribunale di Como, ordinanza 12.4.2018 (est. Montanari).
Diritto all’assegno di divorzio viene meno anche senza convivenza con il nuovo partner
/in Convivenze di fatto, Divorzio, Mantenimento coniugePer orientamento interpretativo ormai consolidato, non ha diritto all’assegno di divorzio l’ex coniuge che forma una famiglia di fatto, andando a convivere con il nuovo partner.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enunciato questo principio in numerose sentenze, evidenziando come la creazione da parte dell’ex coniuge di un’altra famiglia, anche se soltanto di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di divorzio, poiché rescinde ogni rapporto di solidarietà derivante dal precedente matrimonio.
Di questo tema avevamo già trattato in un articolo di qualche tempo fa: “All’ex coniuge che convive non spetta l’assegno di divorzio“.
Diritto all’assegno divorzile escluso nel caso di convivenza di fatto dell’ex coniuge con il nuovo partner
Per i giudici della Cassazione, la famiglia di fatto si caratterizza per la stabilità e la continuità degli affetti, per la condivisione di un progetto di vita e per la sussistenza tra i componenti della famiglia stessa di reciproci obblighi di assistenza morale ed economica, così come accade nella famiglia fondata sul matrimonio.
Finora le sentenze della Cassazione hanno escluso il diritto all’assegno divorzile nel caso di convivenza di fatto dell’ex coniuge con il nuovo partner. Ed invero, la convivenza sotto il medesimo tetto è elemento essenziale a dimostrazione della stabilità e della continuità del nuovo rapporto familiare, ma non è il solo.
La giurisprudenza di merito, infatti, si è spinta oltre, escludendo il diritto all’assegno di divorzio anche nel caso in cui l’ex coniuge richiedente l’assegno non conviva con il nuovo compagno, quando comunque risulti da altre circostanze che il medesimo ha creato una famiglia di fatto con un’altra persona.
Diritto all’assegno divorzile escluso anche senza convivenza effettiva: il caso del Tribunale di Como
In particolare, il Tribunale di Como ha ritenuto che per far cessare l’obbligo di solidarietà tra gli ex coniugi non è necessario che uno dei due abbia radicato una effettiva convivenza con il nuovo partner: quello che rileva è la formazione di una famiglia di fatto, con conseguente assunzione in capo ai suoi componenti degli obblighi di assistenza morale e materiale analoghi a quelli della famiglia matrimoniale, e ciò non richiede necessariamente la stabile convivenza sotto il medesimo tetto.
In particolare, si è rilevato che “la costituzione del nucleo familiare di fatto non è esclusa per il sol fatto che i due partners abbiano liberamente optato per soprassedere, al momento, dalla instaurazione di una stabile convivenza, il che del resto ben può avvenire anche per le coppie coniugate; anche in costanza di matrimonio, infatti, il dovere di coabitazione può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. Cass. 19439/11, 17537/03), e quindi non si vede perché non possa essere esercitabile detta facoltà anche da parte delle coppie non coniugate, unite affettivamente, e legate anche da reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, le quali quindi ben possono essere intese come nucleo familiare di fatto o modello familiare atipico, anche in difetto di stabile coabitazione, ove il loro legame integri una comunione di vita interpersonale“.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Como l’ex moglie richiedente l’assegno di divorzio non abitava stabilmente assieme al nuovo compagno, ma vi erano altri elementi significativi della sussistenza di una famiglia di fatto tra i due, quali la presenza di un figlio, la circostanza che tra la signora ed il partner vi era una relazione affettiva stabile e di frequente ella si recava a casa del compagno, la compartecipazione del compagno alle spese del figlio e la presenza di un progetto di vita condiviso. Insomma, una vera e propria comunione di vita interpersonale, a prescindere dalla convivenza effettiva.
Fonte: Tribunale di Como, ordinanza 12.4.2018 (est. Montanari).
Mio padre beneficia dell’amministrazione di sostegno. Può fare testamento?
/in Amministrazione di sostegnoLa risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
L’amministrazione di sostegno non priva automaticamente la persona della capacità di testare: colui che beneficia dell’amministratore rimane sempre capace di agire per qualsiasi atto che non sia espressamente vietato dalla legge o dal decreto di nomina dell’amministratore (art. 409 Cod. civ.). Se in esso non è prevista una limitazione della capacità di disporre per testamento, l’interessato ha diritto a fare testamento.
Casa in comodato: dopo la separazione, sarà riassegnata ai proprietari?
/in Casa familiare, SeparazioneLa risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
La Cassazione in diverse pronunce ha chiarito che quando la casa familiare è costituita da immobile concesso in comodato senza limiti di durata a favore del nucleo familiare, in caso di separazione personale dei coniugi, l’interesse dei figli a conservare l’ambiente domestico e di vita prevale sull’interesse del proprietario dell’immobile a rientrare nella disponibilità del bene.
L’abitazione, pertanto, va assegnata al genitore convivente con i figli, indipendentemente da chi ne sia proprietario.
Se il proprietario vuole rientrarne nella disponibilità, dovrà avviare un autonomo giudizio e potrà ottenere il rilascio dell’immobile esclusivamente nel caso in cui dimostri la sussistenza di un bisogno urgente e imprevedibile ai sensi dell’art. 1809, 2° comma, del Codice civile.
Si può fare un accordo prematrimoniale?
/in Figli maggiorenniLa risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
La sentenza n. 3777/81 della Corte di Cassazione ha sancito la nullità dei patti prematrimoniali per illiceità della causa.
Dal 2000 ci sono state alcune aperture, ad esempio con la sentenza n. 23713/2012 che ha riconosciuto la validità di un contratto con cui la futura moglie si impegnava a trasferire la proprietà di un immobile al coniuge (a titolo di indennizzo per le somme spese dallo stesso per ristrutturare l’edificio adibito poi a casa coniugale). Tuttavia, con la più vicina n. 2224/2017, la Corte di Cassazione ha nuovamente confermato la nullità degli accordi prematrimoniali per illiceità della causa.
Relazione dopo divorzio. Posso presentare il nuovo partner a mio figlio?
/in Divorzio, Figli maggiorenni, Mantenimento figli, SeparazioneLa risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
È regola di buon senso che la presenza di una nuova figura nella vita dei figli debba essere inserita con modalità non traumatiche e che rispettino la sensibilità dei figli, evitando la sovrapposizione dei ruoli.
Le clausole che alle volte vengono inserite negli accordi di separazione o di divorzio in cui si prevede l’obbligo per i coniugi di introdurre nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli, così come quelle che vietano i contatti per un certo periodo di tempo, non costituiscono un vero e proprio obbligo giuridico. Si tratta più che altro di un impegno morale che, se violato, non comporta l’applicazione di una sanzione, salvo che non abbia comportato gravi conseguenze pregiudizievoli sui minori.
Il mio ex non paga l’assegno di mantenimento: posso denunciarlo?
/in Divorzio, Figli maggiorenni, Mantenimento figli, SeparazioneLa risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
Contribuire al mantenimento della moglie, anche divorziata, e dei figli è un obbligo che, se violato, espone al rischio di sanzioni penali ai sensi degli articoli 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) e 388 (violazione dolosa di provvedimento dell’autorità giudiziaria) del codice penale. È quindi possibile effettuare una denuncia.
Gli artt. 570 e 388 del codice penale si applicano anche in caso di mancato mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Mio figlio maggiorenne lavora: devo versare l’assegno?
/in Divorzio, Figli maggiorenni, Mantenimento figli, SeparazioneLa risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
Secondo la legge, i genitori sono obbligati a versare il mantenimento fino a che l’attività lavorativa del figlio maggiorenne consente a quest’ultimo di raggiungere l’indipendenza economica. In base a questo principio, la giurisprudenza ha ritenuto che nei casi in cui il figlio stia completando la sua formazione, oppure svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo, il genitore è tenuto ancora a versare l’assegno. Il genitore può essere, però, esonerato dal mantenimento del figlio disoccupato quando quest’ultimo sia inerte nella ricerca di un lavoro o prosegua gli studi senza rendimento.
Ho tradito mio marito: possono portare via i figli?
/in Affidamento familiare, Affidamento figli, Divorzio, SeparazioneLa risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
L’idoneità genitoriale è una cosa ben distinta dai doveri coniugali.
La violazione di questi doveri può comportare al massimo l’addebito della separazione, ma non può essere considerata indice di una inadeguatezza genitoriale.
Cosa vuol dire affidamento condiviso?
/in Affidamento familiare, Affidamento figli, Divorzio, SeparazioneLa risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
Affidamento condiviso significa che le decisioni relative ai figli devono essere assunte in via condivisa da entrambi i genitori.Vengono così fissate, di comune accordo, scelte relative alla crescita, alla salute e alla formazione scolastica e religiosa, alla residenza anagrafica ed a tutti gli aspetti più importanti della vita dei figli minori. Si tratta delle “decisioni di maggiore importanza” che incidono in maniera significativa sulla crescita dei figli.
Le decisioni di “ordinaria amministrazione”, cioè quelle relative al quotidiano (ad esempio: mandare il figlio ad una festa di compleanno o a casa di un amico), possono venire assunte direttamente da uno solo dei genitori se riguardano il tempo in cui il figlio è presso di lui.
Qual è la differenza tra affidamento e collocazione?
/in Affidamento familiare, Affidamento figli, Divorzio, SeparazioneQual è la differenza tra affidamento e collocazione?
La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
Quando si parla di affidamento dei figli ci si riferisce all’esercizio della responsabilità genitoriale, cioè all’assunzione delle decisioni relative alla vita dei figli (crescita, salute, formazione scolastica, ecc.). La collocazione abitativa indica, invece,l’abitazione di uno dei genitori, presso la quale i figli rimangono a vivere in via prevalente dopo la separazione.
Nell’affidamento condiviso, ad esempio, le scelte relative ai figli vengono concordate da entrambi i genitori. Entrambi, dunque, compartecipano alle decisioni che incidono sulla crescita dei figli. Questo non significa che il figlio sarà collocato sia dalla madre che dal padre. La collocazione abitativa è infatti unica e viene fissata, anche ai fini anagrafici, soltanto presso uno dei due genitori.