Sexting e dovere di fedeltà: quando i messaggi sullo smartphone portano all’addebito della separazione

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 25 settembre 2025, affronta un tema ormai ricorrente nelle separazioni contemporanee: il sexting, cioè lo scambio di messaggi a contenuto sessuale tramite smartphone, può essere considerato una forma di infedeltà tale da comportare l’addebito della separazione?
La risposta fornita dai giudici è netta: sì, il sexting integra una violazione del dovere di fedeltà e, come tale, può determinare l’addebito quando contribuisce alla crisi del matrimonio.

Il caso: tra relazione virtuale e rottura della convivenza

La vicenda nasce all’interno di un matrimonio con due figli minori. La moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale che si esprimeva anche attraverso lo smartphone, culminando con scambi di messaggi dal contenuto esplicitamente sessuale. Il Tribunale di Foggia aveva attribuito alla donna la responsabilità esclusiva della separazione, ritenendo accertata la violazione del dovere di fedeltà.

In appello, la donna ha sostenuto che quei comportamenti fossero stati, almeno in parte, “tollerati” dal marito e che, comunque, non rappresentassero la vera causa della crisi matrimoniale, che – a suo dire – era già precedente. Ha inoltre chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento.

La valutazione della Corte: l’infedeltà è grave e richiede una prova rigorosa per essere “neutralizzata”

La Corte d’Appello ha confermato l’impostazione del Tribunale partendo da un principio consolidato: l’infedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave dei doveri matrimoniali e, di per sé, è idonea a giustificare l’addebito della separazione. Per evitare tale conseguenza, il coniuge infedele deve dimostrare che la crisi era già irrimediabilmente in atto prima dei comportamenti contestati.

Nel caso esaminato, la donna non è riuscita a fornire alcuna prova convincente sulla preesistenza della crisi. Al contrario, la Corte ha rilevato la strettissima vicinanza temporale tra l’ultimo episodio di sexting – scoperto dal marito il 29 settembre 2019 – e l’avvio del giudizio di separazione, risalente a poco più di un mese dopo. Un dato che, secondo i giudici, rafforza il legame causale tra infedeltà e rottura del rapporto.

La tolleranza del coniuge non elimina l’infedeltà

Uno dei punti più rilevanti della decisione riguarda il presunto “perdono” del marito. La Corte ha chiarito che la tolleranza verso un singolo episodio non può annullare la gravità di successive violazioni del dovere di fedeltà. I doveri coniugali  sono inderogabili, e non può ritenersi che un atteggiamento pacificatore equivalga a una rinuncia definitiva a far valere i propri diritti, specie quando l’infedeltà si ripete.
La condotta del marito, dunque, non è stata interpretata come riconciliazione, ma come tentativo di contenere il conflitto nell’interesse dei figli.

Il mantenimento: niente assegno per il coniuge cui è addebitata la separazione

La conferma dell’addebito ha poi portato a rigettare l’ulteriore richiesta dell’appellante relativa all’assegno di mantenimento. Ai sensi dell’art. 156 c.c., infatti, non ha diritto al mantenimento il coniuge cui sia addebitata la separazione, essendo tale beneficio riservato esclusivamente alla parte non responsabile della crisi. L’assegno può essere escluso anche in caso di parità economica o autosufficienza reddituale, ma, in presenza di addebito, la preclusione è assoluta. L’unica tutela residua sarebbe quella degli alimenti, che però nel caso specifico non era stata richiesta.

Una conferma della rilevanza giuridica dell’infedeltà “digitale”

Questa decisione ribadisce un orientamento ormai stabile: le relazioni virtuali, il sexting e più in generale i tradimenti digitali possono integrare infedeltà coniugale, anche in assenza di rapporti fisici. Ciò che conta è la lesione della fiducia e della lealtà, elementi fondamentali della convivenza matrimoniale.
La tecnologia cambia gli strumenti, ma non la sostanza dei doveri coniugali.

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Violenza di genere: un quadro normativo in evoluzione e le nuove tutele per le vittime

Negli ultimi anni il tema della violenza di genere è diventato sempre più centrale nel dibattito sociale e istituzionale. Si tratta di un fenomeno che, nonostante la crescente attenzione pubblica, continua a mostrare numeri allarmanti e a richiedere risposte rapide e incisive da parte del legislatore. Proprio per questo il quadro normativo italiano è stato oggetto di modifiche significative, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficace nella prevenzione, nella protezione delle vittime e nella repressione delle condotte violente.

La normativa di riferimento: evoluzione e novità recenti

Il pilastro della tutela penale resta l’art. 572 c.p., che punisce i maltrattamenti contro familiari e conviventi, disposizione che negli anni ha visto un’interpretazione sempre più estesa, includendo non solo i rapporti familiari tradizionali ma anche convivenze di fatto e relazioni affettive non formalizzate. A questo si accompagna l’art. 612-bis c.p., relativo agli atti persecutori (stalking), introdotto nel 2009 e oggi tra le fattispecie più applicate nei procedimenti che riguardano la violenza nelle relazioni.

Un passaggio importante è stata poi l’introduzione del cosiddetto Codice Rosso (L. 69/2019), che ha rivoluzionato le tempistiche e le modalità di intervento da parte dell’autorità giudiziaria. Grazie a questa riforma, la polizia giudiziaria deve trasmettere immediatamente la notizia di reato alla Procura e il pubblico ministero è tenuto ad ascoltare la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della denuncia. L’obiettivo è ridurre al minimo le attese e fornire protezione tempestiva.

Negli ultimi due anni il legislatore è nuovamente intervenuto, rafforzando le misure cautelari e inserendo strumenti ulteriori per la gestione del rischio. Oggi, l’allontanamento urgente dalla casa familiare può essere disposto con maggiore rapidità, e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima può essere accompagnato dal braccialetto elettronico per un monitoraggio continuo. Si è inoltre ampliata la possibilità per il giudice di sospendere la responsabilità genitoriale in caso di condotte violente assistite o subite dai minori.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai percorsi di recupero per gli autori di violenza, non più visti esclusivamente come misure volontarie o sperimentali, ma come strumenti ritenuti necessari per prevenire la reiterazione dei comportamenti. In alcuni casi la partecipazione a tali programmi può essere prescritta come condizione per la sospensione condizionale della pena o come misura alternativa.

Queste innovazioni mostrano chiaramente la direzione della politica legislativa: intervenire presto, proteggere la vittima in modo concreto e fare in modo che il percorso giudiziario non lasci spazi di rischio tra un passaggio procedurale e l’altro.

La protezione della vittima: un approccio più integrato

La tutela non si limita più alla sola dimensione penale, ma coinvolge sempre più spesso anche quella civile e familiare. Nei procedimenti davanti al giudice della famiglia, la presenza di episodi di violenza incide profondamente sulle decisioni relative ai figli e all’assetto successivo alla separazione. La giurisprudenza degli ultimi anni è costante nel ritenere che la violenza domestica sia incompatibile con un’effettiva condivisione della responsabilità genitoriale: un genitore violento non è in grado di garantire un ambiente adeguato alla crescita dei minori, e ciò giustifica l’adozione di misure limitative o l’esclusione dell’affidamento.

Anche sotto il profilo economico, la violenza subita può avere ricadute importanti. Il giudice può riconoscere un assegno di mantenimento più elevato o persino un risarcimento del danno in sede civile, quando il comportamento dell’autore abbia inciso in modo significativo sul benessere psico-fisico della vittima.

Prevenzione e cultura della denuncia

Accanto alle norme, rimane decisiva la componente culturale. La difficoltà più grande, ancora oggi, è spesso la denuncia. Molte vittime esitano per paura, dipendenza economica, vergogna o mancanza di fiducia nelle istituzioni. Per questo il legislatore ha previsto protocolli più stretti di collaborazione tra forze dell’ordine, centri antiviolenza, servizi sociali e autorità giudiziaria, favorendo una risposta integrata e multidisciplinare.

Anche la formazione degli operatori è un tassello indispensabile: la corretta gestione dei casi richiede competenze specifiche non solo giuridiche, ma anche relazionali e psicologiche.

Conclusioni

Il percorso di riforma degli ultimi anni dimostra una crescente consapevolezza della gravità e complessità della violenza di genere. Le norme oggi disponibili sono più rapide, più incisive e meglio coordinate fra loro. Tuttavia, la vera efficacia del sistema dipende dalla capacità di applicarle con coerenza e sensibilità, garantendo alla vittima un ambiente sicuro, ascolto qualificato e un sostegno continuativo.

 

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Le persone singole possono adottare un minore straniero: la svolta della Corte Costituzionale

Con una decisione importante e molto attesa, la Corte Costituzionale ha aperto nuove possibilità per i single che desiderano adottare un bambino. Con la sentenza n. 33 del 2025, infatti, è stata dichiarata illegittima la norma (art. 29 bis, I comma) della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni di minori, che escludeva le persone non coniugate dall’adozione internazionale.

Cosa cambia?

Questa esclusione è stata giudicata dalla Consulta in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare con il diritto all’autodeterminazione della persona e con il rispetto della vita privata e familiare, garantiti anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

I single, dunque, potranno accedere all’adozione internazionale, adottando minori stranieri nei paesi esteri nei quali l’ordinamento interno consente l’adozione di minori anche da parte di persone singole.

Nulla cambia, invece, per l’adozione nazionale (quella cioè relativa a minori italiani) che rimane riservata alle coppie coniugate.

Una scelta nel rispetto del minore

Secondo la Corte Costituzionale, non si può impedire a una persona sola di aspirare a diventare genitore solo per il fatto di non avere un partner: le persone singole sono, in astratto, idonee ad assicurare «un ambiente stabile e armonioso» a un minore in stato di abbandono.

Ovviamente, questo non significa che ogni persona singola possa adottare automaticamente: spetta sempre al giudice valutare se quella persona è davvero in grado di garantire al minore un ambiente amorevole e sicuro.

La Consulta ha anche ricordato che, in un momento storico in cui sono sempre meno le coppie che fanno richiesta di adozione, escludere a priori le persone single può ridurre le possibilità di offrire a molti bambini in stato di abbandono un ambiente familiare sereno.

Questa sentenza rappresenta un passo importante verso una maggiore uguaglianza, sempre con al centro la tutela del minore.

Cosa deve fare un single per adottare un bambino?

Il single che intende accedere all’adozione dovrà presentare domanda di idoneità all’adozione internazionale presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente in base al suo luogo di residenza.
La domanda di idoneità va corredata da una serie di documenti attestanti le condizioni di salute dell’aspirante genitore, l’assenso dei parenti più prossimi, ecc.

Alcuni Tribunali per i minorenni (quello di Bologna, ad esempio), inoltre, consentono il deposito della domanda di idoneità all’adozione solo dopo aver svolto il percorso di valutazione presso il Servizio sociale.

Questo percorso riguarda
• la capacità affettiva dell’aspirante genitore,
• la possibilità di educare, istruire e mantenere il minore,
• l’eventuale rete familiare e sociale di supporto.

Il percorso si conclude con l’emissione di una relazione di valutazione che viene poi sottoposta al vaglio del giudice. Il giudice deve altresì ascoltare personalmente l’aspirante genitore, convocandolo ad una specifica udienza.

All’esito della procedura, viene emesso un decreto che, in caso positivo, attesta l’idoneità del richiedente all’adozione internazionale.

A quel punto, la persona single può rivolgersi ad uno degli enti autorizzato dal ministero degli esteri che si occupano di adozioni internazionali che accompagnano l’aspirante genitore passo a passo nel percorso dell’adozione vera e propria che si svolge all’estero e che verrà successivamente riconosciuta in Italia.

L’eventuale decreto di rigetto della domanda di idoneità all’adozione internazionale può essere impugnato in Corte d’Appello, e dunque riesaminato nel merito da altri giudici.

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Fonte: Corte Costituzionale, sentenza n. 33 del 2025

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