Assegnazione della casa coniugale e figli maggiorenni
La Corte di Cassazione con ordinanza del 20 novembre 2023 n. 32151 è tornata sulla questione della revoca dell’assegnazione della casa familiare in seguito al raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e al conseguimento dell’autosufficienza economica o alla cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Nel caso specifico, la ricorrente aveva presentato ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva respinto la sua domanda di assegnazione della casa familiare e di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne.
La questione principale sollevata dalla ricorrente riguardava la revoca dell’assegnazione della casa familiare. La Corte di merito aveva respinto la richiesta, considerando l’autosufficienza economica del figlio maggiorenne, il quale lavorava per una società di ristorazione sui treni ad alta velocità. La madre sosteneva che, nonostante l’autosufficienza economica, la casa familiare fosse comunque il luogo stabile di convivenza con il figlio, che vi ritornava quotidianamente dopo il lavoro.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la revoca dell’assegnazione della casa familiare si basa sull’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli, in questo caso del figlio maggiorenne, alla conservazione dell’habitat domestico a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
La Corte ha sottolineato che, nel caso in esame, l’autosufficienza economica del figlio era incontestata, giustificando la bontà della decisione della Corte d’appello
Fonte: Cassazione ordinanza n. 32151 del 20.11.2023.