È possibile revocare l’interdizione giudiziale?
La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
L’art. 429 c.c. sancisce che in qualsiasi momento, quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate con sentenza.
La domanda per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione può essere presentata dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore dell’interdetto, dal curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
La revoca dell’interdizione può essere anche chiesta al fine di ottenere l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno, misura meno invasiva e più flessibile rispetto alla vecchia interdizione.