Quando spetta l’assegno all’ex coniuge
La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo
Secondo la sentenza n. 18287/18 della Cassazione, lo scopo dell’assegno di divorzio è quello di garantire il sostentamento del coniuge più debole non in grado di automantenersi (funzione assistenziale dell’assegno di divorzio), ma anche quello di compensare le differenze reddituali e di equilibrare le condizioni dei coniugi, specie nel caso in cui uno dei due abbia sacrificato le proprie aspirazioni lavorative per dedicarsi alla famiglia d’intesa con l’altro coniuge (funzione perequativa e compensativa dell’assegno di divorzio). Il tutto va rapportato alla durata del matrimonio e ad altri fattori, quale a titolo esemplificativo, l’uso della casa coniugale.
Per questo l’assegno viene riconosciuto solo in certi casi specifici, tra i quali ad esempio quando l’ex coniuge:
– è troppo giovane o troppo anziano per trovare un’occupazione;
– è gravemente malato o invalido e quindi incapace di poter guadagnare;
– non ha una formazione o un curriculum di esperienze lavorative, conseguenza dell’essersi dedicato alla famiglia, in accordo con l’altro coniuge, consentendo a quest’ultimo di concentrarsi sulla carriera.