Genitori in conflitto sui vaccini obbligatori: il Tribunale può ordinare la vaccinazione?
Quando i genitori sono separati ed i figli minori sono affidati in via condivisa, le decisioni relative ai figli devono essere assunte concordemente dai genitori, proseguendo il progetto educativo comune già avviato quando la famiglia era unita, nell’interesse dei figli.
Può accadere, tuttavia, che i genitori abbiano visioni differenti sulle scelte educative e che non vi sia modo di trovare una linea concorde. In questi casi, è possibile rivolgersi al giudice, il quale assumerà la decisione al posto dei genitori in contrasto, avendo cura di tutelare il migliore interesse dei figli.
L’incapacità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa può riguardare ogni decisione riguardante la crescita, la salute e la formazione dei figli, dalla scelta della scuola, alle terapie mediche, all’educazione religiosa.
Se, in particolare, i genitori separati entrano in conflitto sui vaccini obbligatori per il figlio, dopo il decreto legge n. 73/2017, il giudice ordina la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie ai figli, anche se uno dei genitori è di parere contrario. Questo è ciò che ha stabilito il Tribunale di Milano in una recente decisione.
Il caso: genitori in conflitto sui vaccini obbligatori per i figli
Vediamo ora da vicino l’episodio di due genitori in conflitto sui vaccini obbligatori per i figli. La vicenda è quella di due coniugi, in fase di divorzio, con due figli minori che nella separazione erano stati affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.
Nel corso del procedimento di divorzio, la moglie presentava al giudice un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. chiedendo che i figli venissero sottoposti a tutte le profilassi vaccinali obbligatorie previste dal decreto legge 73/2017, convertito nella legge 119 del 2017, oltre che la somministrazione alla figlia della vaccinazione facoltativa antipapilloma virus e ad entrambi i figli delle vaccinazioni facoltative antimeningococco ACWY e antimeningococco B.
La madre riferiva che il padre dei bambini si era avvicinato alla medicina omeopatica in coincidenza con la nascita del figlio secondogenito e che, quindi, si era opposto alle vaccinazioni, ad eccezione dell’antitetanica e dell’antidifterica che, infatti, erano state somministrate al figlio. L’incompletezza della copertura vaccinale obbligatoria dei figli risultava dal certificato vaccinale della ASL di riferimento.
La signora sosteneva che il rifiuto del consenso alle vaccinazioni dei figli da parte del marito rappresentasse un grave inadempimento degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale e che fosse potenzialmente pericoloso per la salute dei bambini. Inoltre, la decisione dell’ex marito costituiva secondo la signora una violazione della legge sulle vaccinazioni obbligatorie.
Il padre dei minori si difendeva sollevando un’eccezione processuale sulla competenza del tribunale a decidere sulla questione (eccezione poi rigettata dal giudice) e sostenendo che la scelta di non vaccinare i bambini era stata a suo tempo condivisa con la madre. Il padre chiedeva, poi, che i figli venissero sottoposti agli esami ematici anticorpali, volti ad accertare l’esistenza di anticorpi già presenti nel sangue a seguito di malattia naturale, circostanza che esonera dall’obbligo di effettuare la vaccinazione.
Cosa prevede la legge in caso di conflitto sui vaccini obbligatori
La decisione del Tribunale di Milano è sorretta da un’attenta analisi della normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie.
Innanzitutto, il giudice ha ricordato che l’art. 1 del decreto legge 73/2017 impone che a tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni vengano somministrati due gruppi di dieci vaccini complessivi. Si tratta, dunque, di un obbligo di legge, la cui violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
Inoltre, la legge prevede l’attivazione, in caso di mancata vaccinazione, di un sistema volto a sensibilizzare i genitori sull’importanza delle vaccinazioni e sull’obbligo vaccinale, ed in particolare prevede che i genitori vengano convocati dall’azienda sanitaria locale per un colloquio al fine di fornire informazioni, sollecitarne l’effettuazione o acquisire elementi di esonero o differimento.
Nella vicenda familiare oggetto della decisione, i genitori erano stati convocati dall’ASL, ma all’incontro il padre non si era presentato.
La normativa prevede l’esonero dall’obbligo vaccinale in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, quando vi sia una certificazione in tal senso del medico curante effettuata secondo specifiche modalità ovvero risultante dagli esiti dell’analisi sierologica. In questi casi, non vi è l’esonero completo dalle vaccinazioni, ma l’adempimento dell’obbligo vaccinale è limitato alla somministrazione di vaccini nei quali sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
La normativa sulle vaccinazioni obbligatorie consente l’esonero dalle vaccinazioni soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
La decisione: sì alle vaccinazioni obbligatorie
In considerazione dell’obbligo vaccinale vigente, il tribunale ha deciso, accogliendo la domanda della madre dei minori, che ai bambini vengano somministrate le vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate, con esclusione soltanto di quelle vaccinazioni volte a prevenire malattie per le quali venga accertata l’immunizzazione dei minori a seguito di analisi sierologica.
Il tribunale ha previsto che l’analisi sierologica venga effettuata tempestivamente, presso un ospedale pubblico, a cura della madre ed a spese del padre, stabilendo che qualora venga accertata l’immunizzazione rispetto ad alcune patologie, ai minori debbano essere somministrati vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
No alle vaccinazioni facoltative
Di diverso tenore la decisione sulle vaccinazioni facoltative (antipapilloma virus e antimeningococco) richieste della madre: il Tribunale ha stabilito di non accogliere la richiesta della madre dei minori, ritenendo che non vi sia, in questo momento, grave rischio per la salute dei bambini.
Nella decisione relativa alla vaccinazione antipapilloma virus il tribunale ha considerato la giovane età della figlia, mentre nella decisione riguardo alla meningite il tribunale ha ritenuto rilevante la circostanza che la meningite ha attualmente scarsissima diffusione sul territorio nazionale.
Fonte: Tribunale di Milano, IX Sez. civile, ordinanza 9.1.2018 (est. Cattaneo).