Contributo al mantenimento dei figli: le spese straordinarie
L’assegno mensile, di cui abbiamo scritto nel precedente articolo sul contributo di mantenimento, copre il mantenimento ordinario dei figli, vale a dire le spese che sono necessarie al figlio per il sostentamento e per i bisogni ordinari (alimentazione, abbigliamento, spese di vitto ed alloggio, ecc.).
In aggiunta all’assegno mensile si pongono le cosiddette “spese straordinarie“, ovvero quelle spese che sono legate a particolari esigenze di cura ed educazione dei figli e che hanno natura straordinaria, nel senso che non sono previamente prevedibili nè quantificabili e riguardano profili primari della crescita, della salute e della formazione del figlio.
Queste spese straordinarie, per la loro natura e peculiarità, non possono essere incluse nell’assegno mensile, ma vanno conteggiate e rimborsate separatamente.
Al riguardo, la legge non specifica quali siano le voci di spesa straordinarie, ma la giurisprudenza della Cassazione ha più volte avuto occasione di precisare che “devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”, chiarendo anche che non possono essere inserite nell’assegno mensile, poichè “la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia” (cfr. Cass. civ. n. 9372/2012 e, più di recente, Cass. civ. n. 11894/2015).
Quali sono le “spese straordinarie”?
Manca una classificazione generale delle spese straordinarie: spesso nei provvedimenti giudiziari viene inserita una previsione assai generica che prevede il rimborso delle “spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, ludiche, ricreative e sportive“.
L’esame delle pronunce giurisprudenziale conferma che i tribunali non seguono criteri omogenei nella individuazione delle voci di spesa da considerarsi come straordinarie: ad esempio, le spese per cancelleria scolastica, pur essendo “spese scolastiche” sono da alcuni ritenute spese che rientrano nell’assegno mensile, in quanto spese routinarie e prevedibili, da altri spese straordinarie, ulteriori rispetto all’assegno mensile.
Interpretazioni differenti si hanno anche riguardo alle mensa scolastica, che alle volte viene considerata sostitutiva del pasto a casa e dunque inclusa nell’assegno, altre volte “spesa scolastica” e come tale non compresa nell’assegno mensile e da rimborsarsi separatamente.
Anche la nozione di “spese mediche” non è chiara: alcune spese mediche sono in genere comprese nelle spese ordinarie e dunque coperte dall’assegno mensile (ad esempio, l’acquisto di farmaci da banco) altre invece rientrano nelle spese straordinarie (ad esempio, le visite specialistiche, i trattamenti ortodontici, ecc. ).
Che cosa comprendono, poi, le spese ricreative? Sicuramente i corsi di musica o la vacanza all’estero che i figli fanno da soli. Ma comprendono anche la festa di compleanno, il regalo di compleanno per gli amichetti, le ricariche telefoniche?
I dubbi sono molti. E di conseguenza sono molte le occasioni di conflitto tra i genitori separati in relazione al concorso alle spese straordinarie.
Allo scopo di prevenire il contenzioso, la prassi giurisprudenziale ha elaborato una serie di criteri di riferimento, trasfusi nei Protocolli applicativi in uso nei diversi Tribunali italiani.
Lo scopo dei Protocolli è sostanzialmente quello di fornire dei criteri oggettivi, al fine di rendere più agevole l’applicazione delle regole fissate nei provvedimenti di separazione, divorzio o di regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, scongiurando, per quanto possibile, l’insorgere di ulteriori contrasti tra i genitori separati.
Le spese straordinarie devono essere concordate?
Secondo l’orientamento interpretativo tradizionale, le spese straordinarie debbono essere tutte previamente concordate, in quanto si tratta di spese che attengono decisioni relative alla crescita, alla salute, all’educazione ed alla formazione scolastica dei figli, scelte di vita di primaria importanza, sulle quali entrambi i genitori hanno il diritto di esprimere la loro opinione.
Fanno eccezione soltanto le spese mediche urgenti ed indifferibili, le quali, per loro stessa natura, possono prescindere dall’accordo dei genitori, riguardando una situazione di emergenza nella quale prevale in assoluto l’interesse alla salute del figlio.
Non mancano, tuttavia, sentenze che chiariscono che anche le spese scolastiche e le spese mediche non richiedono il previo accordo di entrambi i genitori, atteso che si tratta di spese imprescindibili, come tali ritenute di per sé necessarie alla sana crescita psico-fisica dei figli e rispondenti al loro prioritario interesse.
Le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna
Da qualche mese il Tribunale di Bologna si è dotato di un nuovo Protocollo sulle spese straordinarie, nel quale sono state specificamente indicate le voci di spesa che devono essere considerate come “spese straordinarie” e, soprattutto, chiarito quali spese debbano essere concordate preventivamente e quali non richiedano invece il preventivo accordo.
Il Protocollo stabilisce innanzitutto quali siano le spese che sono ricomprese nell’assegno mensile, precisando che si tratta delle spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli, ovvero vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona.
Le altre spese, diverse da quelle specificate sopra, sono considerate tutte spese straordinarie.
Il Protocollo del Tribunale di Bologna specifica che alcune spese straordinarie non devono essere concordate preventivamente, in quanto sono ritenute rispondenti in via generale all’interesse dei figli.
Più esattamente, secondo il Protocollo, non devono essere concordate le seguenti spese:
a) le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature). In relazione a queste spese, le quali, com’è evidente, costituiscono la prosecuzione di decisioni già condivise dai genitori prima della separazione, è possibile la revoca da parte di uno dei genitori del consenso già prestato qualora intervenga, a causa o dopo lo scioglimento del rapporto, un cambiamento della condizione economica in senso peggiorativo, che renda la spesa eccessivamente gravosa e non più sostenibile. Il cambiamento dovrà essere dimostrato.
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se imposti dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche mediante la rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.), non offra tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie, invece, devono essere concordate tra i genitori.
Al riguardo, il Protocollo del Tribunale di Bologna specifica le modalità di comunicazione della spesa e del consenso, prevedendo che il genitore che propone la spesa debba informare l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), comunicando tipologia ed entità della spesa. L’altro genitore dovrà comunicare, sempre per iscritto, il proprio assenso o il diniego, motivandone le ragioni. Il mancato riscontro alla comunicazione del genitore richiedente entro trenta giorni, fa scattare la presunzione del consenso. Questa regola ha lo scopo di evitare che uno dei genitori possa sottrarsi alla spesa, semplicemente ignorando la comunicazione inviata dall’altro.
Qual è la percentuale del contributo di ciascuno dei genitori nelle spese straordinarie?
La contribuzione alle spese straordinarie è, dunque, separata rispetto al versamento dell’assegno mensile. Solitamente, viene previsto un riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, ma non mancano casi nei quali il contributo alle spese straordinarie è attribuito in misura differenziata a ciascuno dei genitori (a titolo esemplificativo, 70% e 30%) ovvero integralmente a carico di uno solo dei genitori, qualora vi sia una notevole differenza tra le condizioni economiche dei genitori, e ciò in conformità al principio di proporzionalità che sorregge il concorso al mantenimento dei figli.
Quali sono le modalità di rimborso?
Quasi mai nei provvedimenti della separazione, del divorzio o della regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio sono fissate le modalità di rimborso delle spese straordinarie. Ciò è spesso motivo di conflitto tra i genitori.
Ovviamente il rimborso potrà avvenire soltanto dietro esibizione della documentazione che comprova che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e la sua concreta entità.
Nel nuovo Protocollo del Tribunale di Bologna sono state indicate in modo dettagliato le modalità di rimborso: il genitore che ha anticipato la spesa deve chiedere il rimborso in prossimità della spesa, allegando la documentazione dell’esborso. E’ stabilito che il rimborso avvenga tempestivamente e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi tra i genitori.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli, ai fini della corretta deducibilità, al 50% ciascuno in capo ai genitori.
Inoltre, è previsto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.