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Le unioni civili in 10 punti

Dopo la faticosa conclusione dell’iter parlamentare,  la legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto (legge Cirinnà) é stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 118 del 21 maggio scorso come Legge n. 76 del 20.5.2016.

Si tratta di una epocale riforma del diritto di famiglia, oggetto ampio ed acceso dibattito anche nella società civile.
Con la nuova legge 76/2016 viene introdotta nel nostro ordinamento, oltre alla regolamentazione delle convivenze di fatto, la disciplina normativa delle unioni tra persone dello stesso sesso, del tutto assente in precedenza. Ne esaminiamo in sintesi, i principali elementi.

1. Cos’è l’unione civile?

Le unioni civili sono un istituto riservato alle coppie same sex e si avvicinano, per molti profili, al matrimonio.
L’unione civile viene definita dalla legge “una formazione sociale specifica” tutelata ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, ma non vi è dubbio alcuno che si tratti di un istituto di diritto di famiglia.

2. Come si costituisce

L’unione civile si costituisce con le stesse modalità del matrimonio civile: mediante una dichiarazione resa dalle parti all’Ufficiale di Stato civile alla presenza di due testimoni.
A differenza del matrimonio, la celebrazione dell’unione civile non dev’essere preceduta dalle pubblicazioni.

3. La scelta del cognome

Diversa dal matrimonio è la disciplina del cognome: mentre nel matrimonio la donna assume il cognome del marito, nell’unione civile le parti hanno la possibilità di scegliere di utilizzare un cognome comune, scegliendolo tra i loro, anteponendolo o posponendolo al proprio. L’uso del cognome comune cessa in caso di scioglimento del vincolo.

4. I diritti e doveri reciproci

Con l’unione civile, i partner acquisiscono reciprocamente una serie di diritti e doveri, analoghi a quelli del matrimonio, ed in particolare:
il diritto – dovere all’assistenza morale e materiale
– il dovere di coabitazione
– l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanza e alle proprie capacità di lavoro, professionale e domestico.

Come nel matrimonio, le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Nei primi commenti alla normativa, la dottrina ha sottolineato la mancata previsione dell’obbligo di fedeltà per l’unione civile: secondo alcuni interpreti, l’obbligo di fedeltà è comunque presente, quale elemento implicito del dovere di assistenza morale e materiale; altri, invece, hanno evidenziato come in realtà l’evoluzione dei costumi e della giurisprudenza abbia nel tempo notevolmente ridimensionato l’importanza dell’obbligo di fedeltà nel matrimonio, svuotandolo di contenuto e rilievo. Dalla violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale derivano oggi possibili conseguenze soltanto per ciò che attiene l’addebito della separazione, istituto non previsto per le unioni civili.
Mancando la separazione personale (e conseguentemente l’addebito), la violazione dei doveri nascenti dall’unione civile rileverà soltanto ai fini di un’eventuale domanda di risarcimento del danno e, in caso di scioglimento dell’unione, ai fini della quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento per la parte economicamente più debole.

5. Il regime patrimoniale

Identico al matrimonio è il regime patrimoniale dell’unione civile: in mancanza di diversa scelta delle parti, si applica la comunione legale prevista per i coniugi.

6. Si applicano le norme sul matrimonio

Il comma 20 dell’art. 1 della legge 76/2016 stabilisce espressamente che all’unione civile si applicheranno soltanto le norme del codice civile relative al matrimonio espressamente richiamate dalla legge stessa; si applicheranno, inoltre, tutte le altre norme che si riferiscono al matrimonio (previste in leggi, regolamenti, atti amministrativi, contratti collettivi) “al solo fine di assicurare l’effettività di tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile“.
Tra le norme del codice civile richiamate dalla legge 76/16 si segnalano: l’art. 342 ter c.c. (ordini di protezione contro la violenza in famiglia), gli artt. 65 e 68 (effetti della dichiarazione di morte presunta); le norme in materia di nullità del vincolo (comma 5); le norme in materia di regime patrimoniale e delle convenzioni e di alimenti (comma 19); gli artt. 2118 e 2120 (indennità dovute al lavoratore); 116 (unione contratta dallo straniero in Italia), 146 (giusta causa di allontanamento e sequestro), 2647, 2653, 2569 (trascrizione).

7. In caso di morte di una persona unita civilmente

Ai fini successori la posizione dell’unito civilmente è equiparata a quella del coniuge per quanto attiene l’indegnità, la quota di legittima, l’ordine di chiamata nella successione legittima, la collazione ed il patto di famiglia.

8. Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

Inoltre, la persona unita civilmente assume un ruolo specifico nell’amministrazione di sostegno: il comma 15 dell’art. 1 della legge 76/2016 prevede che il Giudice tutelare debba preferire, dove possibile, nella scelta dell’amministratore di sostegno, la persona unita civilmente al beneficiario. Inoltre, l’unito civilmente può promuovere le procedure di interdizione ed inabilitazione.

9. Come si scioglie l’unione civile

L’unione civile si scioglie nei seguenti casi:
morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti
– in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
– per volontà di uno o di entrambi i componenti dell’unione. In questo caso, la procedura per lo scioglimento prevede che una o entrambe le parti debbano dichiarare la volontà di scioglimento innanzi all’Ufficiale di Stato civile e successivamente, decorsi tre mesi, chiedere al Tribunale lo scioglimento dell’unione.
Allo scioglimento dell’unione civile si applicano quasi tutte le norme del divorzio. Non è prevista, come detto, la separazione legale, ma soltanto un periodo di separazione di fatto, della durata di 3 mesi.

10. Quando diverranno effettive le unioni civili?

Le norme sulle unioni civili entreranno in vigore il 5 giugno  2016. Per la piena applicazione occorrerà, tuttavia, attendere l’emanazione dei decreti attuativi relativi, tra l’altro, alla tenuta dei Registri dello Stato civile (art. 1, comma 34  della legge). Presumibilmente, dunque, sarà possibile celebrare le prime unioni civili il prossimo autunno.

Fonte: Legge 20.5.2016 n. 76

Stepchild adoption: la parola ai giudici

Le norme sull’adozione del figlio del partner (stepchild adoption) nelle coppie dello stesso sesso, originariamente presenti nel DDL Cirinná, sono state stralciate dalla stesura finale del progetto di legge approvata dalla Camera di deputati l”11 maggio scorso. Nella legge sulle unioni civili  di prossima entrata in vigore é così rimasta una lacuna normativa che la giurisprudenza si trova a dover colmare, alla luce delle emergenze sociali che premono per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità.
Risale a qualche settimana fa la pubblicazione di una nuova sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Roma ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto dell’adozione in casi particolari (ex art. 44, lettera d), legge 184/1983) del figlio nell’ambito di una coppia omosessuale.
La sentenza è passata alla cronaca per essere la prima pronuncia riguardante una coppia di uomini e il figlio nato all’estero da fecondazione eterologa. E’ anche il primo caso in cui la Procura, che pure aveva espresso parere contrario, non ha impugnato la decisione, consentendone così il passaggio in giudicato.

Il caso deciso dal Tribunale dei minori

La vicenda riguardava, più specificamente, una coppia omosessuale aveva contratto matrimonio in Canada ed in Canada era nato il figlio, con maternità surrogata a seguito di fecondazione in vitro, come consentito dalla legge canadese; dalla nascita – cui entrambi i coniugi avevano assistito – il neonato era divenuto a tutti gli effetti loro figlio, secondo la legge canadese, e con loro era rimasto dapprima in Canada, poi in Italia, dove veniva cresciuto dalla coppia omogenitoriale con il supporto delle rispettive famiglie d’origine.
In Italia, il coniuge del genitore biologico ha chiesto di poter adottare il figlio del partner nelle forme dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lettera d) della legge 184/1983.

L’adozione in casi particolari
Al riguardo, va precisato che l’adozione in casi particolari è disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/83 che, elenca quattro ipotesi tassative a salvaguardia, nelle lettere a) e b), del rapporto che si costituisce tra il minore ed un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre nelle lettere c) e d), i minori che versano in specifiche situazioni di disagio.
La specificità dell’adozione in casi particolari è data dal fatto che, a differenza dell’adozione ordinaria o “piena”, i legami del minore con la famiglia di origine permangono e che in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Inoltre, a differenza dell’adozione ordinaria, l’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.
Presupposto fondamentale è che i genitori dell’adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in grado di poterlo fornire.

La decisione del T.M.
Sulla scia delle precedenti pronunce (sentenze n. 1055 del 30.7.2014 e 291 del 22.10.2015), il Tribunale ha ritenuto che l’adozione in casi particolari vada disposta, a tutela del prioritario interesse del minore: con l’adozione in casi particolari il legislatore ha voluto ampliare il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori, semplificando la procedura di adozione allo scopo di consolidare i rapporti tra il minore e le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo un’adozione con effetti più limitati e presupposti meno rigorosi rispetto a quella legittimante.
Non è dunque necessario che il minore si trovi in stato di abbandono (come richiesto per l’adozione ordinaria), presupposto per l’adozione in casi particolari è – nella vicenda esaminata dal Tribunale – l’accertata impossibilità di procedere all’affidamento preadottivo (lett. d) art. 44).
Nessun rilievo assume al riguardo la circostanza che il richiedente l’adozione non sia coniugato per il nostro ordinamento con il padre biologico del bambino di cui chiede l’adozione: la lettera d) dell’art. 44 non prevede il vincolo coniugale come presupposto, e nel nostro ordinamento non c’è un esplicito divieto alla persona single di adottare, indipendentemente dal suo orientamento sessuale.
Osserva il collegio come diversi giudici abbiano ritenuto di applicare l’adozione in casi particolari anche ai conviventi di fatto (Trib. minorenni Milano 626/2007; C. app. Firenze 1274/2012), ed operare una distinzione tra conviventi eterosessuali ed omosessuali sia contrario ai principi costituzionali, oltre che ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo, art. 8 e 14, più volte ribaditi dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani.
Dunque, nel caso di impossibilità di affidamento preadottivo, non va indagata la sussistenza dello stato di abbandono del minore, ma la decisione del Tribunale dei minori dev’essere fondata sul “riscontro dell’idoneità dell’adottante, valutabile discrezionalmente dal giudice sulla base dell’esclusivo interesse del minore“: non si tratta di rispondere all’esigenza di riconoscimento di una bigenitorialità non ancora consentita dalla legge, ma il Giudice è chiamato valutare il legame esistente tra il minore e l’adottando considerato autonomamente, e non con riferimento alla relazione con il genitore biologico del minore, “escludendo alcuna sovrapposizione del rapporto che lega le due figure adulte con quello di tipo filiale del ricorrente con il minore, riconoscendo ad esso un contenuto di diritti/doveridi fatto già sussistenti ed attuati“.
E nel caso in esame, dopo aver svolto approfondite indagini mediante i Servizi sociali sul nucleo familiare, sulla relazione di coppia e sulla relazione coppia-bambino, il Tribunale ha ritenuto rispondente all’interesse del minore essere adottato dal ricorrente.
Fonte: Tribunale minorenni Roma, sentenza 23.12.2015

Quando il figlio va a vivere con l’altro genitore, l’importo dell’assegno va rivisto

Se il figlio cambia la propria residenza prevalente, lasciando l’abitazione di un genitore per andare a vivere con l’altro, il genitore non più convivente non è tenuto a versare all’altro genitore un assegno per il mantenimento del figlio di importo equivalente a quello che riceveva allo stesso scopo prima del cambiamento abitativo.
L’ammontare dell’assegno va ricalcolato, tenendo conto delle attuali diverse condizioni economiche dei genitori, alla luce dell’art. 337 ter, quarto comma, del Codice Civile, in base al quale i genitori provvedono al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in un’ordinanza pubblicata lo scorso 27 aprile: la vicenda giunta al vaglio dei giudici di legittimità riguardava un provvedimento con cui la Corte d’Appello di Messina, nell’ambito di un procedimento per modifica delle condizioni di divorzio, dato atto che uno dei figli si era trasferito a vivere dalla madre al padre, aveva deciso che la madre corrispondesse al padre il medesimo importo dell’assegno mensile con cui il padre stesso era stato fino ad allora onerato (€ 400,00 mensili).
La decisione di secondo grado aveva lasciato insoddisfatti entrambi gli ex coniugi: il marito, che ambiva ad un assegno più alto, aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che non erano stati adeguatamente valutati i redditi della moglie e che non erano state considerate le maggiori esigenze economiche del figlio conseguenti alla sua crescita.
Dal canto suo, la moglie lamentava l’eccessiva onerosità dell’importo posto a suo carico, calcolato, a suo dire, senza tener conto le sue attuali condizioni economiche, che avrebbero giustificato l’esclusione di ogni contributo per i figli.
In buona sostanza, entrambi gli ex coniugi evidenziavano, sebbene per ragioni opposte, un errore di diritto ed una carenza istruttoria relativamente alla valutazione delle loro condizioni economiche attuali. La Corte di Cassazione ha accolto le istanze delle parti, evidenziando che il cambiamento abitativo dei figli impone una rivisitazione dell’assetto economico.
Per quanto riguarda, invece, la questione delle maggiori esigenze economiche dei figli conseguenti alla crescita, nella pronuncia in esame la Suprema Corte pare prendere le distanze dal precedente orientamento interpretativo secondo cui l’aumento delle necessità, essendo connaturato alla crescita non richiede specifica dimostrazione: ha, infatti, precisato che “ai fini di un eventuale aumento dell’importo, si dovrà necessariamente effettuare una valutazione concreta delle esigenze dei figli stessi (ciò ovviamente sempre sulla base delle esigenze economiche dei genitori)”.

Fonte: Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 8151/2016 del 27.4.2016

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Assegno di mantenimento e pagamento del mutuo

La Cassazione penale è tornata di recente ad affrontare il tema della mancata corresponsione del contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore obbligato.
Decidendo in un caso nel quale l’imputato era stato condannato, tra l’altro, ex art. 12 sexies L. 898/70 per essersi sottratto all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile a favore dei figli minori, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione proposto dai difensori,i quali avevano evidenziato come il mancato versamento fosse conseguente ad un pregresso accordo tra i genitori e con il quale l’imputato si impegnava a pagare per intero i ratei del mutuo contratto per l’acquisto di un immobile conferito in un fondo patrimoniale, provvedendo così anche alla quota di competenza dell’ex coniuge.
La Cassazione ha chiarito che l‘obbligo di versare l’assegno di mantenimento è inderogabile ed indisponibile e, come tale, non può essere sostituito con prestazioni di altra natura. Oltretutto, nella vicenda specifica, il pagamento delle rate del mutuo era avvenuto in un periodo precedente a quello in cui era stato omesso il versamento dell’assegno.

Fonte: Cass. pen. sent. n. 10944 del 15.3.2016

Il beneficiario di amministrazione di sostegno può fare testamento?

L’idea che la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno non possa validamente disporre per testamento è piuttosto diffusa. Ma è errata. Vediamo perchè.

In realtà, l’amministrazione di sostegno non priva automaticamente la persona della capacità di testare: colui che beneficia dell’amministrazione di sostegno rimane sempre capace di agire per qualsiasi atto che non sia espressamente vietato dalla legge o dal decreto di nomina dell’amministratore (art. 409 Cod. civ.).

La legge disciplina l’incapacità di testare nell’art. 591 del Codice civile, che stabilisce che sono incapaci di testare:
a) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
b) gli interdetti per infermità di mente;
c) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nelle ipotesi contemplate dal legislatore, dunque, non rientra l’amministrazione di sostegno.
Ne consegue che si dovrà fare riferimento al decreto di nomina dell’amministratore di sostegno: se in esso non è prevista espressamente una limitazione della capacità di disporre per testamento, il beneficiario della misura protettiva rimane capace.

Ma quando il giudice tutelare può disporre l’incapacità di testare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno?

La valutazione del Giudice dovrà essere particolarmente attenta e scrupolosa, in quanto si tratta di una limitazione di non poco conto e che consiste in un divieto a priori, che viene emesso in epoca precedente alla redazione del testamento, e che prescinde dal suo contenuto.

In assenza di specifiche disposizioni di legge, il Giudice Tutelare dovrà fare riferimento alle norme che regolano situazioni analoghe. Ed in particolare, alle disposizioni che disciplinano l’attività notarile di raccolta degli atti e che impongono al notaio di svolgere un’indagine sulla volontà delle parti (artt. 47 e 67 della legge notarile), nonchè alle norme che disciplinano l’invalidità del testamento e delle singole disposizioni testamentarie (art. 591 cod. civ. e artt. 624 e segg. cod. civ.) e che guidano il giudizio del Tribunale nei procedimenti di impugnazione del testamento.
Le norme citate hanno un elemento in comune: impongono di verificare che il contenuto del testamento corrisponda effettivamente alla volontà che la parte ha manifestato e che, a monte, questa volontà si sia formata in modo libero e consapevole.
In sostanza, l’accertamento del Giudice Tutelare dev’essere teso a verificare che la persona beneficiaria di a.d.s.
– non versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da esporla a possibili raggiri e manipolazioni,
comprenda in modo corretto la natura dell’atto,
– abbia maturato la decisione di testare autonomamente e spontaneamente, all’esito di un percorso psicologico corretto e non frutto di condizionamenti esterni.

Sulla scorta di queste valutazioni, il Giudice Tutelare di Vercelli, con provvedimento del 4.9.2015, ha rigettato il ricorso con cui l’amministratore di sostegno di un’anziana signora, stante volontà manifestata dalla medesima di modificare il proprio testamento, aveva chiesto al giudice di valutare l’opportunità di estendere alla beneficiaria le limitazioni legali circa la capacità di testare previste per gli interdetti.
Il Giudice, all’esito di uno approfondito accertamento istruttorio, ha ritenuto che la beneficiaria, pur presentando patologie fisiche che la rendevano in parte impossibilitata a provvedere ai propri interessi, fosse nel pieno possesso ed esercizio della propria capacità di negoziare per testamento in qualsiasi forma.

Fonte: Giudice Tutelare di Vercelli, decreto 4.9.2015

Se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola

In un procedimento di separazione personale, i coniugi non riescono a decidere assieme se iscrivere i figli alla scuola pubblica o ad una scuola privata: un genitore sostiene che i bambini dovrebbero continuare a frequentare l’istituto paritario cui erano già iscritti prima della separazione, l’altro si oppone, rappresentando di non essere più in condizione di far fronte alle elevate spese della scuola privata. La decisione viene rimessa al  giudice della separazione, che opta per la scuola pubblica.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Milano, nella recente sentenza n. 3521 del 18.3.2016, prende le mosse dalla constatazione che la separazione determina un impoverimento dei membri della famiglia, al momento che si passa da un’unica economia a due economie domestiche distinte, con conseguente incremento delle spese, molte delle quali (casa, acquisto di alimenti, ecc.) necessariamente si sdoppiano a  causa della separazione.

Di tale dato il giudice deve tenere conto, trattandosi di un elemento di fatto che incide, in concreto, sul tenore di vita dei componenti della famiglia, tenore di vita che, per ragioni oggettive, non può essere dopo la separazione equivalente a quello che aveva il nucleo prima della frattura. E, dunque, quand’anche in precedenza i figli avessero frequentato scuole private di pregio e di ottimo livello, questa possibilità può anche venire meno quando i genitori si separano e non sono più dello stesso parere sulla scelta iniziale.

In questo caso – sancisce il Tribunale di Milano – la preferenza va data alla scuola pubblica, quando non vi siano controindicazioni per i minori: e ciò poichè la scuola pubblica è ritenuta idonea dall’ordinamento allo sviluppo culturale di qualsiasi minore residente sul territorio ed inoltre rappresenta una scelta “neutra“, che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale cui potrebbe essere indirizzato dalla scuola privata.

L’opzione in favore dell’istruzione pubblica è, dunque, da privilegiare, a meno che non vi siano delle situazioni particolari (specialmente se riconducibili a difficoltà di apprendimento, fragilità di inserimento con i coetanei, esigenze di coltivare gli studi e la formazione in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori, ecc.), che rendano oggettiva l’esigenza del minore di frequentare la scuola privata.

Fonte: Tribunale di Milano, sentenza n. 3521 del 18.3.2016 (est. Buffone)

 

L’affidamento dei figli se i genitori non sono sposati: perchè è importante rivolgersi al giudice

Le coppie di fatto, cioè non legate da vincolo coniugale, sono sempre più numerose.
Spesso sono soprattutto i giovani che, per varie motivazioni, scelgono di non avere un legame “ufficiale” e di convivere, andando a costituire un nucleo familiare autonomo.

L’ordinamento riconosce una tutela inferiore alla famiglia di fatto rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio per quanto attiene i rapporti tra gli adulti, in quanto il convivente economicamente più debole non ha, ad oggi, le medesime garanzie che sono previste per il coniuge meno abbiente.
Ed infatti, mentre il coniuge (solitamente, la moglie) che dispone di risorse economiche inferiori ha diritto ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il proprio mantenimento, ciò non è previsto per la persona non autonoma finanziariamente che abbia solamente convissuto con il partner, anche se il rapporto è durato a lungo e se, durante la relazione di fatto, veniva aiutata economicamente dal convivente.  Per approfondimenti, si veda la pagina del sito dedicata alla convivenza.

Per quanto riguarda i figli non vi sono differenze tra famiglia di fatto e famiglia legittima.
La recente riforma della filiazione ha, infatti, equiparato integralmente la posizione dei figli, a prescindere dal vincolo che lega i genitori, uniformando anche le norme successorie e la competenza del Tribunale ordinario a decidere sui rapporti genitori-figli.

Se vi sono figli minori, pertanto, quando i genitori si lasciano, dovranno essere regolamentati l’affidamento, la collocazione abitativa ed i tempi che i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, oltre che le modalità e la misura del contributo al loro mantenimento da parte del genitore non convivente.
L’assegno di mantenimento per i figli è dovuto anche se essi sono maggiorenni, purchè non economicamente autosufficienti.
Ed inoltre, così come i figli nati nel matrimonio, i figli nati da coppie di fatto hanno diritto a rimanere a vivere nell’abitazione adibita a casa familiare: la casa dove la famiglia di fatto ha vissuto andrà, pertanto, assegnata al genitore convivente con i figli, a prescindere dal titolo di proprietà.
Tale tutela, al pari di quella economica, è prevista anche in favore dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età e non dispongano di redditi propri.

Quando i genitori non sono sposati non è necessario un atto formale che dichiari la separazione personale, obbligatorio, al contrario, in caso di persone sposate: non è necessario, cioè, un provvedimento del giudice che attesti che la coppia non è più tale. Il rapporto è e rimane un rapporto di fatto, irrilevante per l’ordinamento.

Neppure nel caso in cui dall’unione siano nati figli, vi è l’obbligo di rivolgersi al Tribunale.
Ovviamente, l’accesso al Tribunale è necessario quando vi sia un contenzioso tra i genitori, che non riescono ad accordarsi sulla disciplina dei rapporti con i figli.

Diversamente, se cioè vi è intesa tra i genitori, i rapporti con i figli possono essere regolati anche privatamente, sulla base di accordi scritti o anche solo verbali tra le parti.
Anche se redatti per iscritto, tuttavia, questi accordi presentano un notevole limite: la loro attuazione è rimessa alla correttezza ed alla lealtà delle parti e se una delle parti, successivamente alla firma, smette di dare attuazione a quanto convenuto (ad esempio, cessa di versare il contributo mensile per i figli o versa una somma inferiore a quella pattuita), l’altra non ha la possibilità di pretendere l’adempimento nè di ottenere l’esecuzione forzata dell’accordo.
Per questa ragione, è sempre consigliabile far ratificare l’accordo dal Giudice. In questo modo, le regole assumono una veste formale e divengono giuridicamente vincolanti, con maggiori garanzie per le parti e soprattutto per i figli.

Non è invece possibile per le coppie di fatto avvalersi del nuovo strumento della negoziazione assistita, che permette una regolamentazione privata dei rapporti tra i coniugi senza necessario passaggio in Tribunale. Tale strumento è esperibile soltanto per le coppie legate da vincolo coniugale.

Danno da perdita del rapporto parentale: va risarcita anche la madre sociale

Il “danno da perdita parentale” o “danno da lutto” è un danno che va oltre il crudo dolore che la morte di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, e si concreta nel “vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, nel non potere più fare ciò che per anni si faceva e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari“.
Il bene leso è l’intangibilità della sfera degli affetti e la reciproca solidarietà nella famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Carta costituzionale.
L’interesse protetto, di rilievo costituzionale – come detto – non ha natura economica, e la sua “lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 C.C., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell’art. 2059 C.C.“.

Queste le premesse su cui si fonda il ragionamento del Tribunale di Reggio Emilia che, in una recente pronuncia, ha riconosciuto anche in capo alla madre sociale di un ragazzo tragicamente deceduto in un incidente stradale il diritto al risarcimento del danno parentale.

La richiesta di risarcimento era stata presentata dal padre e dalla madre biologici, ed altresì dalla compagna della madre (oltre che dai nonni, cui pure è stato riconosciuto un risarcimento). I genitori, infatti, si erano separati quando il ragazzo era ancora un bambino, ed egli era cresciuto con la madre e la sua convivente, uniti in un unico nucleo familiare.

Il giudice, accertata la responsabilità esclusiva del sinistro mortale in capo al conducente del veicolo, ha disposto il risarcimento in favore di entrambi genitori e della madre sociale del ragazzo, evidenziando la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra quest’ultima e la vittima, comprovato dalle testimonianze acquisite nel procedimento e dalla consulenza tecnica medico-legale.

Ponendosi sulla scia della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, il Tribunale di Reggio Emilia ha sottolineato che ai fini del risarcimento del danno da lutto ciò che rileva è la comunanza di vita ed affetti con la vittima, a prescindere dalla sussistenza di rapporti di parentela ed affinità giuridicamente tali.

Il risarcimento è stato quantificato in 233.460,00 € sulla base dei parametri delle Tabelle di Milano 2014 con riferimento alla morte del figlio, dovendosi ritenere questa la fattispecie tra quelle presenti nelle Tabelle milanesi, quella che più si avvicinava al rapporto che si era creato tra le parti e che era caratterizzato da affettività, familiarità, attaccamento di natura materna del ragazzo con la compagna della madre.

Fonte: Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 315 del 2.3.2016, est. Boiardi.

Quando l’ex non versa il mantenimento, paga lo Stato?

Il punto di domanda è d’obbligo. Con la Legge di Stabilità 2016 è stata disposta la costituzione, in via sperimentale, di un Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge.

Ad oggi l’accesso al Fondo non è praticabile, in quanto non sono ancora stati emanati decreti ministeriali di attuazione della norma, nonostante sia ampiamente decorso il termine ( 31 gennaio 2016) fissato nella Legge per la loro adozione.

Per ora, dunque, possiamo soltanto anticipare come funzionerà, sulla base di quanto previsto nella Legge di Stabilità.

Potrà accedere al Fondo il coniuge separato

a) titolare di un assegno di mantenimento che non venga versato dall’altro coniuge, e

b) che si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave.

L’avente diritto dovrà depositare presso il Tribunale di residenza una specifica domanda per ottenere l’anticipazione da parte dello Stato delle somme non percepite.

E’ presumibile – lo chiariranno meglio i decreti attuativi – che alla domanda debba essere allagata la documentazione attestante la sussistenza del diritto (verbale di separazione consensuale e decreto di omologa, sentenza, accordo di negoziazione assistita), la prova dell’inadempimento (quale una lettera di messa in mora o un atto di precetto) e la dimostrazione  dello stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento ed a quello dei figli (dichiarazioni fiscali, modelli ISEE, ecc.).

Il Tribunale, entro 30 giorni, dovrà pronunciarsi sulla domanda, emettendo un decreto di accoglimento, qualora sussistano i requisiti,  o di rigetto, nel caso in cui non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’accesso al Fondo. Il decreto di rigetto è per legge non impugnabile.

Il decreto di accoglimento verrà trasmesso al  Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione delle somme richieste. Il Ministero potrà successivamente rivalersi sul coniuge inadempiente per il recupero degli importi erogati.

Il nuovo istituto risponde all’esigenza di fronteggiare in modo concreto le difficoltà economiche che, sempre più frequentemente, conseguono alla separazione personale.

La formulazione della norma presenta, tuttavia, alcuni profili critici sui quali è opportuno soffermarsi.

Anzitutto, non è previsto l’accesso al Fondo di Solidarietà per il coniuge divorziato: questa esclusione, di fatto, crea una ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento tra separati e divorziati. Ed ugualmente discriminatoria, considerato che presupposto per l’accesso al Fondo è la convivenza del coniuge separato con i figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave,  è l’assenza di tutela per i figli nati da unioni more uxorio.

Ed inoltre, la norma di presta il fianco a possibili abusi e frodi, non potendosi escludere che qualche coniuge si accordi per ottenere una sorta di sussidio, con l’impossibilità per lo Stato di recuperare le somme anticipate se il coniuge obbligato è nullatenente.
Il necessario passaggio in Tribunale, poi, contrasta nettamente con le ultime tendenze del legislatore orientato alla deflazione del contenzioso.

Insomma, l’idea è buona, ma il risultato – come purtroppo spesso accade quando manca un approccio sistematico alla risoluzione di una questione – non è ancora soddisfacente.

Fonte: Legge n. 208 del 28.12.2015, artt. 414 -416.

Consenso ai trattamenti medici: non basta la consegna di un depliant informativo

Una giovane donna si sottopone ad un intervento chirurgico per la correzione della miopia, ma, passato qualche tempo dall’operazione, comincia a manifestare complicanze, con seri disturbi e un netto peggioramento delle condizioni visive, tanto da risultare invalida al 60%. Cita in giudizio la struttura sanitaria ove era stato eseguito l’intervento chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell’operazione chirurgica, effettuata – a suo dire – in modo frettoloso e negligente, e contesta altresì di non essere stata adeguatamente informata su rischi e sulle possibili complicanze dell’intervento.
Dopo i due gradi di giudizio, la causa giunge innanzi alla Corte di Cassazione, la quale definendo il procedimento con la sentenza n. 2177 del 4 febbraio 2016, ha avuto modo di ribadire l’orientamento, consolidato oramai, riguardo al cosiddetto “consenso informato” alla prestazione medica.
Il consenso ai trattamenti sanitari dev’essere
personale, vale a dire dev’essere espresso dal diretto interessato (salvo si tratti di persona incapace di intendere e di volere)
specifico, ovvero riguardare precisamente il trattamento sanitario cui il paziente deve sottoporsi;
esplicito, cioè dev’essere esternato chiaramente con una dichiarazione di volontà in tal senso, mentre non è ammesso il consenso presunto (desumibile, ad esempio, dal fatto che in passato il paziente abbia già effettuato un intervento dello stesso tipo).
L’assenso – sottolinea la Suprema corte – deve basarsi “su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”.
Pertanto, non è sufficiente la semplice consegna di un depliant illustrativo dei possibili rischi dell’intervento, se in esso non sono spiegate, in modo chiaro e comprensibile al paziente tutti i possibili rischi conseguenti al trattamento cui deve sottoporsi.
Ed anche se il paziente, in passato, ha effettuato un precedente trattamento dello stesso tipo, il medico che interviene successivamente è tenuto ad acquisire il consapevole, completo ed effettivo consenso del paziente tramite una rinnovata informazione sulla prestazione medica che si sta per effettuare o, comunque, a verificare la reale portata del bagaglio di conoscenze specifiche che il paziente medesimo dispone nell’immediatezza della nuova prestazione.
Non basta dunque la consegna di un depliant informativo, occorre verificare, caso per caso, la reale comprensione e l’effettiva consapevolezza ed accettazione da parte del paziente dei possibili rischi e conseguenze negative della prestazione medica cui dev’essere sottoposto.
Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 2177/16 del 4.2.2016