Il giudice tutelare e la funzione di vigilanza attiva

Si è molto discusso in dottrina della funzione di vigilanza attiva che il Giudice Tutelare è chiamato a svolgere sull’applicazione dei provvedimenti relativi ai figli minori, e più in particolare sull’attuazione delle regole fissate nei provvedimenti di separazione e di divorzio e nei provvedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio e relative alle modalità di affidamento e ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.

Il potere di vigilanza

La norma di riferimento è l’articolo 337 del Codice civile, che stabilisce che il Giudice Tutelare ha il compito di vigilare sui provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale sui minori. La formulazione della norma è molto ampia, tanto che in un primo momento la giurisprudenza aveva ritenuto che il potere di vigilanza del Giudice Tutelare trovasse applicazione soltanto con riferimento ai provvedimenti con cui veniva tolta o ridotta la responsabilità genitoriale, vale a dire nei provvedimenti di decadenza e sospensione della responsabilità (o potestà, come si chiamava un tempo) genitoriale.

Più di recente, però, sono state emanate diverse sentenze che hanno riconosciuto che il giudice tutelare può vigilare in maniera attiva sull’attuazione dei provvedimenti di separazione e divorzio e su quelli relativi ai figli non matrimoniali, indipendentemente dal fatto che vi siano in essi misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale.

In altre parole, è stato attribuito al Giudice Tutelare il compito di intervenire per far sì che i provvedimenti relativi ai rapporti genitori – figli trovino piena attuazione.

Un intervento concreto  e veloce

E così, ad esempio, se un genitore ostacola il rapporto tra i figli e l’altro genitore, si oppone agli incontri, accampa scuse, non consente all’altro di incontrare i bambini, il Giudice Tutelare può agire concretamente per fare in modo che i provvedimenti vengano attuati.

Il Giudice Tutelare può intervenire inoltre adottando misure volte a ripristinare la frequentazione tra i figli e uno dei genitori, se interrotta, o facilitare la gestione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori quando vi siano delle problematiche tra i genitori, magari dovute al fatto che le regole fissate nel provvedimento della separazione o del divorzio sono vaghe.

Vantaggi  e limiti

Il ricorso al Giudice tutelare rappresenta uno strumento particolarmente vantaggioso, in quanto il procedimento è snello e veloce e per questa ragione consente un intervento rapido ed efficace a tutela dei minori.
Il limite dell’intervento del Giudice Tutelare è che non può cambiare le regole già fissate, ma solo specificarle o agire per la loro attuazione.
Pertanto, quando le regole non sono più attuali perché è cambiata la situazione di fatto (questo può accadere, ad esempio, quando un genitore cambia casa e va a vivere lontano, rendendo non più applicabili le regole sulle visite ai figli), è necessario attivare altri strumenti.

Immagine con fondo grigio con scritta "Come avviene l’accertamento giudiziale della paternità e della maternità?"

Come avviene l’accertamento giudiziale della paternità e della maternità?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

La dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità è lo strumento giuridico tramite cui un soggetto nato fuori dal matrimonio può vedersi riconosciuto lo status di figlio, indipendentemente dalla volontà dei genitori.

In altre parole, il figlio che alla nascita non sia stato riconosciuto dalla madre o dal padre, può rivolgersi al Tribunale chiedendo di accertare il rapporto di filiazione nei confronti del genitore che non lo abbia riconosciuto.

L’azione di accertamento può essere promossa anche dal genitore che ha riconosciuto il figlio, nei confronti dell’altro genitore che abbia omesso il riconoscimento.

Il rapporto di filiazione biologica viene accertato mediante la prova ematogenetica (test del DNA) o mediante altri mezzi di prova (documenti, testimonianze, ecc.).

Entro quanto tempo si può chiedere il disconoscimento di paternità?

La legge prevede precisi termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato durante il matrimonio: la madre può proporre l’azione di disconoscimento di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio; il marito entro un anno.

L’azione è imprescrittibile – vale a dire non è soggetta a nessun tipo di limitazione temporale – soltanto per quanto riguarda il figlio: in altre parole, soltanto il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, potrà in qualsiasi momento chiedere il disconoscimento della paternità legale.

Il termine di sei mesi per la madre e di un anno per il marito-padre legale è stato previsto, com’è evidente, a tutela del figlio: l’ordinamento protegge prioritariamente la posizione dei minori, ai quali vuole garantire la certezza dello status e della condizione di figlio, a discapito della verità biologica.

Il termine di un anno per il marito

Il marito può disconoscere la paternità del figlio avuto dalla moglie entro un anno dalla nascita del bambino oppure entro un anno dal momento in cui è venuto a conoscenza della non paternità, ad esempio, perchè il figlio è nato da una relazione extraconiugale della moglie, oppure perché il marito stesso scopre di essere affetto da impotenza a generare).

Una volta decorso questo termine, il figlio non può più essere disconosciuto dal padre legale.

Non basta il sospetto dell’adulterio

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema in una decisione relativa ad un caso di adulterio scoperto dal marito a distanza di tempo dalla nascita del figlio.

La Cassazione ha ribadito che il termine di un anno si conteggia dalla data di effettiva conoscenza dell’adulterio, mentre il mero sospetto dell’adulterio non fa decorrere il termine. Spetta al marito che promuove l’azione di disconoscimento fornire la prova del momento in cui egli è venuto a sapere con certezza del tradimento della moglie.

La scoperta dell’adulterio va intesa – sottolinea la Cassazione – non come semplice sospetto, ma come la conoscenza certa di un fatto riferito all’epoca del concepimento e costituito da una vera e propria relazione della moglie con un altro uomo oppure da un incontro idoneo a generare un figlio. Da questa effettiva conoscenza comincia a decorrere il termine di un anno di decadenza dell’azione.

Al contrario, il semplice sospetto del tradimento e della possibile mancanza di paternità non fa decorrere il termine di un anno, come il più contiene il meno, chiariscono i giudici della Cassazione.

Fonte: Cassazione civile, sentenza n. 19732/2017 dell’8 agosto 2017.

Disconoscimento di paternità: la scelta del cognome spetta al figlio

Il padre legale (marito della madre biologica) non può opporsi al disconoscimento di paternità del figlio nato in costanza di matrimonio. Conoscere la verità biologica è un diritto del figlio che non può essere compresso in assenza di concreto pregiudizio per il figlio.

Una volta accertata la paternità biologica in capo ad un’altra persona, soltanto il figlio può decidere se conservare il cognome del marito della madre. Il diritto al nome è, infatti, di un diritto personalissimo che spetta soltanto al diretto interessato,

Questo in estrema sintesi, quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione in una recente sentenza.

Il caso

Il curatore speciale di un minore, nominato dal Tribunale di Milano, aveva proposto azione di disconoscimento della paternità di un minore, adolescente, nato durante il matrimonio da due persone sposate, ma frutto di una relazione extraconiugale della madre con un’altra persona.

Il marito della madre (padre legale del ragazzo) aveva contestato la richiesta di disconoscimento di paternità promossa dal curatore e si era opposto al cambiamento del cognome del figlio, inevitabile conseguenza del disconoscimento.

Le domande del padre legale erano state rigettate sia in primo grado che in appello, in quanto alla luce delle dichiarazioni testimoniali e dell’esito della consulenza genetica da cui risultava l’incompatibilità biologica tra il minore ed il padre legale, i giudici avevano disconosciuto la paternità.

Il padre aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’interesse del minore rispetto all’azione di disconoscimento di paternità che aveva l’effetto di travolgere la vita del ragazzino, minandone la serenità e l’equilibrio, con effetti imprevedibili nel contesto familiare e scolastico. A sostegno, il ricorrente invocava l’art. 30 della Costituzione che stabilisce che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità“.
Per le stesse ragioni, il padre legale sosteneva, inoltre, che il ragazzo avrebbe dovuto conservare il suo cognome, avendolo portato fin dalla nascita.

Il padre legale non può opporsi al disconoscimento

Le istanze del padre legale sono state respinte dalla Corte di Cassazione.

Riguardo al disconoscimento di paternità, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’art. 30 della Costituzione – invocato dal padre – vada inteso nel senso che è stata rimessa al legislatore la scelta delle procedure che permettono di ottenere il disconoscimento di paternità e di fissare le modalità per far valere la paternità naturale tenendo conto dell’ interesse del minore. Una volta valutata l’opportunità dell’accertamento non esiste un potere di vietare l’accertamento della paternità biologica.
Nella vicenda in esame i giudici di primo grado e d’appello avevano svolto un’accurata valutazione dell’interesse del figlio a conoscere la verità biologica, ritenendo che non vi fosse un concreto pericolo per il figlio e che anzi lo stesso avesse diritto di conoscere la verità sulle sue origini.

La più recente evoluzione interpretativa ha accresciuto l’importanza della verità biologica rispetto al dato giuridico, riconoscendone primario rilievo costituzionale.
Affermano i giudici: non si può negare l’importanza del legame genetico sotto il profilo dell’identità personale, nella quale sonno compresi il diritto di accertare la propria discendenza biologica e il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini. L’importanza della verità biologica è data anche dal fatto che le azioni volte all’accertamento dello status sono imprescrittibili per il figlio.

La discendenza biologica é elemento dell’identità personale la cui tutela é garantita a livello costituzionale. Conoscere la propria identità biologica risponde all’interesse del figlio, che ha diritto alla propria identità personale e all’affermazione d un rapporto di filiazione veridico.

Nella vicenda l’interesse del minore a conoscere la verità era stato ampiamente vagliato, e i giudici avevano ritenuto che la conoscenza della verità avesse un valore positivo per il figlio non contrastato dal rischio di un pregiudizio concreto, considerato che non era in discussione la bontà della relazione con il padre legale e che anche sul padre biologico non poteva essere espresso un giudizio negativo, anche perché aveva mostrato un serio interesse nei confronti del ragazzo.

La scelta del cognome spetta al figlio

Quanto alla scelta del cognome, la Cassazione ha chiarito che il padre legale non ha legittimazione al riguardo. Il diritto al nome é diritto di natura personalissima e pertanto solo il figlio, diretto interessato può decidere se mantenere il vecchio cognome.

 

Fonte: Corte di Cassazione sentenza civile n. 4020/2017 del 15.2.2017