Violenza di genere: un quadro normativo in evoluzione e le nuove tutele per le vittime

Negli ultimi anni il tema della violenza di genere è diventato sempre più centrale nel dibattito sociale e istituzionale. Si tratta di un fenomeno che, nonostante la crescente attenzione pubblica, continua a mostrare numeri allarmanti e a richiedere risposte rapide e incisive da parte del legislatore. Proprio per questo il quadro normativo italiano è stato oggetto di modifiche significative, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficace nella prevenzione, nella protezione delle vittime e nella repressione delle condotte violente.

La normativa di riferimento: evoluzione e novità recenti

Il pilastro della tutela penale resta l’art. 572 c.p., che punisce i maltrattamenti contro familiari e conviventi, disposizione che negli anni ha visto un’interpretazione sempre più estesa, includendo non solo i rapporti familiari tradizionali ma anche convivenze di fatto e relazioni affettive non formalizzate. A questo si accompagna l’art. 612-bis c.p., relativo agli atti persecutori (stalking), introdotto nel 2009 e oggi tra le fattispecie più applicate nei procedimenti che riguardano la violenza nelle relazioni.

Un passaggio importante è stata poi l’introduzione del cosiddetto Codice Rosso (L. 69/2019), che ha rivoluzionato le tempistiche e le modalità di intervento da parte dell’autorità giudiziaria. Grazie a questa riforma, la polizia giudiziaria deve trasmettere immediatamente la notizia di reato alla Procura e il pubblico ministero è tenuto ad ascoltare la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della denuncia. L’obiettivo è ridurre al minimo le attese e fornire protezione tempestiva.

Negli ultimi due anni il legislatore è nuovamente intervenuto, rafforzando le misure cautelari e inserendo strumenti ulteriori per la gestione del rischio. Oggi, l’allontanamento urgente dalla casa familiare può essere disposto con maggiore rapidità, e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima può essere accompagnato dal braccialetto elettronico per un monitoraggio continuo. Si è inoltre ampliata la possibilità per il giudice di sospendere la responsabilità genitoriale in caso di condotte violente assistite o subite dai minori.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai percorsi di recupero per gli autori di violenza, non più visti esclusivamente come misure volontarie o sperimentali, ma come strumenti ritenuti necessari per prevenire la reiterazione dei comportamenti. In alcuni casi la partecipazione a tali programmi può essere prescritta come condizione per la sospensione condizionale della pena o come misura alternativa.

Queste innovazioni mostrano chiaramente la direzione della politica legislativa: intervenire presto, proteggere la vittima in modo concreto e fare in modo che il percorso giudiziario non lasci spazi di rischio tra un passaggio procedurale e l’altro.

La protezione della vittima: un approccio più integrato

La tutela non si limita più alla sola dimensione penale, ma coinvolge sempre più spesso anche quella civile e familiare. Nei procedimenti davanti al giudice della famiglia, la presenza di episodi di violenza incide profondamente sulle decisioni relative ai figli e all’assetto successivo alla separazione. La giurisprudenza degli ultimi anni è costante nel ritenere che la violenza domestica sia incompatibile con un’effettiva condivisione della responsabilità genitoriale: un genitore violento non è in grado di garantire un ambiente adeguato alla crescita dei minori, e ciò giustifica l’adozione di misure limitative o l’esclusione dell’affidamento.

Anche sotto il profilo economico, la violenza subita può avere ricadute importanti. Il giudice può riconoscere un assegno di mantenimento più elevato o persino un risarcimento del danno in sede civile, quando il comportamento dell’autore abbia inciso in modo significativo sul benessere psico-fisico della vittima.

Prevenzione e cultura della denuncia

Accanto alle norme, rimane decisiva la componente culturale. La difficoltà più grande, ancora oggi, è spesso la denuncia. Molte vittime esitano per paura, dipendenza economica, vergogna o mancanza di fiducia nelle istituzioni. Per questo il legislatore ha previsto protocolli più stretti di collaborazione tra forze dell’ordine, centri antiviolenza, servizi sociali e autorità giudiziaria, favorendo una risposta integrata e multidisciplinare.

Anche la formazione degli operatori è un tassello indispensabile: la corretta gestione dei casi richiede competenze specifiche non solo giuridiche, ma anche relazionali e psicologiche.

Conclusioni

Il percorso di riforma degli ultimi anni dimostra una crescente consapevolezza della gravità e complessità della violenza di genere. Le norme oggi disponibili sono più rapide, più incisive e meglio coordinate fra loro. Tuttavia, la vera efficacia del sistema dipende dalla capacità di applicarle con coerenza e sensibilità, garantendo alla vittima un ambiente sicuro, ascolto qualificato e un sostegno continuativo.

 

Lo Studio Legale dell’avv. Barbara D’Angelo rimane a disposizione per fornire assistenza legale specializzata in casi di violenza domestica o di genere, offrendo tutela, riservatezza e un accompagnamento costante durante tutto il percorso giudiziario e di protezione.

 

Cosa sono gli ordini di protezione contro gli abusi familiari?

Cosa sono gli ordini di protezione contro gli abusi familiari?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono provvedimenti urgenti che vengono emessi dal Tribunale in situazione di violenza ed abusi in famiglia.

La norma (art. 342 bis c.c.) specifica che deve trattarsi di condotte che causano “un pregiudizio grave all’integrità fisica o morale e alla libertà personale del coniuge o del convivente”. 

In presenza di tali condotte (che vanno rigorosamente dimostrate), il giudice, su domanda di parte, emette un decreto, anche senza previamente sentire la persona accusata di abusi, ordinandole di porre immediatamente fine alla condotta violenta o maltrattante e vietandole di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai familiari vittime degli abusi.

Presupposti per l’applicazione della misura sono: 

  •  la convivenza o perdurante coabitazione (che non è esclusa quando la vittima si allontani dall’abitazione comune prima di rivolgersi al giudice, quando l’allontanamento sia causato dal timore di subire ulteriore violenza);
  • una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o psicologica della persona; dunque non solo maltrattamenti fisici, ma anche tutti i casi di violenze psicologiche, offese, minacce e comportamenti comunque lesivi della dignità della persona.

Contro la violenza sulle donne: le misure contro i maltrattamenti in famiglia

Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno in continua, drammatica crescita che non può e non deve lasciare indifferenti noi operatori del diritto.
Le donne, assieme ai bambini ed agli anziani, sono le principali vittime delle violenze perpetrate all’interno della famiglia. Famiglia che non sempre è il porto sicuro degli affetti, ma alle volte è luogo di violenza, abusi e maltrattamenti.

Per contrastare il fenomeno della violenza domestica nel 2001 è stata varata la legge 154, con cui sono state introdotte specifiche misure a tutela delle vittime di abusi in famiglia (artt. 342 bis e ter del Codice Civile).

Un procedimento rapido e senza eccessivi formalismi

Più esattamente, è stato previsto un procedimento speciale, caratterizzato da particolare speditezza, che permette un intervento tempestivo a protezione delle vittime di maltrattamenti.
Presupposto per l’attivazione di questo procedimento è la sussistenza di un rapporto di convivenza (matrimonio o convivenza di fatto) tra la vittima e l’autore degli abusi.
Il procedimento si svolge davanti al giudice civile e si introduce mediante un ricorso nel quale vanno dettagliatamente indicate le condotte abusanti, supportate da adeguata documentazione (denunce penali, referti medici, fotografie, ecc. ) che dimostri la fondatezza dell’iniziativa.

L’ordine di allontanamento e le altre misure di protezione delle vittime

Di fronte alla condotta di un convivente che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dei familiari (dunque, non solo aggressioni e violenze fisiche, ma anche costrizioni e pressioni psicologiche), il giudice può emettere, in tempi rapidissimi e anche senza previamente consultare l’altra parte, un provvedimento che ordina al convivente violento la cessazione dei comportamenti abusanti e ne dispone l’immediato allontanamento dalla casa comune.

Il giudice può, altresì, vietare l’avvicinamento alla casa comune ed ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari (luogo di lavoro, scuola cui sono iscritti i figli, abitazioni delle famiglie d’origine, ecc.).

Ed ancora, il giudice può condannare il convivente a versare un importo mensile per il mantenimento dei familiari che, diversamente, si troverebbero privi di mezzi di sostentamento.

L’efficacia e la durata delle misure

Il provvedimento antiviolenza è immediatamente efficace, e l’autore degli abusi è tenuto a rispettarlo.

Nel provvedimento il giudice stabilisce le modalità con cui devono essere attute le misure di protezione delle vittime di violenza e può disporre anche l’intervento della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

Trattandosi di una misura straordinaria, concepita per intervenire nell’emergenza e porre immediatamente rimedio ai maltrattamenti interrompendo la convivenza, il legislatore ne ha stabilito un limite di durata, ritenendo che, una volta allontanato da casa l’autore degli abusi, la vittima possa attivarsi per far cessare definitivamente la convivenza con gli altri strumenti previsti dall’ordinamento (ad esempio, con la richiesta di separazione personale).

L’ordine di protezione, dunque, può durare al massimo dodici mesi da quando viene adottato (la durata in concreto viene stabilita dal giudice nel provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso specifico) e può essere rinnovato soltanto se ricorrono particolari condizioni.