Gli ultimi interventi legislativi in tema di separazione e divorzio vanno tutti nel senso del riconoscimento di una sempre maggiore autonomia negoziale alle parti. Si pensi alla normativa in materia di negoziazione assistita, con cui la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio sono state svincolate dal passaggio in Tribunale, prima necessario.
In tale modo é stato riconosciuto un ruolo centrale alla libertà dei coniugi di disciplinare i reciproci rapporti, personali e patrimoniali, nella crisi coniugale.
Sulla stessa scia si colloca l’interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la quale é da ultimo intervenuta sul dibattuto tema dell’esenzione fiscale degli accordi patrimoniali, inclusi i trasferimenti immobiliari, inseriti dai coniugi negli accordi di separazione e di divorzio.
Al riguardo, vale ricordare che l’art.19 della legge 74/87, di modifica della legge 898/70 sul divorzio, ha sancito che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La norma – applicabile anche alla separazione personale a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 154/99) – non presenta una formulazione chiara, ed in particolare ha generato dubbi interpretativi il termine “relativi” utilizzato per indicare gli “atti, documenti e provvedimenti ” esenti da tassazione.
Con una sentenza del 2001, la Corte di Cassazione aveva cercato di fare chiarezza, operando una distinzione tra accordi essenziali, che costituiscono il contenuto tipico della separazione o del divorzio, vale a dire la regolamentazione dei rapporti con i figli, l’ assegnazione della casa familiare ed il mantenimento) ed accordi occasionali, che sono stati raggiunti in occasione ed al momento della separazione o del divorzio, ma che non sono indispensabile ai fini della separazione o del divorzio. Tipico esempio di accordo occasione è il trasferimento della proprietà della casa coniugale o di una quota di essa da un coniuge all’altro ovvero il trasferimento della proprietà di altri beni immobili o mobili registrati.
Sulla base di questo distinguo, la Cassazione aveva precisato che l’esenzione fiscale operava soltanto per gli accordi essenziali, e non per gli accordi occasionali, i quali erano invece soggetti all’ordinario regime fiscale (Cass. civ. n. 1531/2001).
L’obiettivo era evitare condotte elusive, consistenti nell’inserimento nelle condizioni di separazione o di divorzio di patti traslativi, non effettivamente pertinenti con la separazione o il divorzio, al solo scopo di fruire dell’esenzione.
La recente sentenza n. 2111/16 del 3.2.2016 ha superato questa interpretazione, ed ha riconosciuto dunque l’applicabilità dell’esenzione da imposte e tasse di tutti gli accordi, inclusi i trasferimenti immobiliari, conclusi dai coniugi in sede di separazione o divorzio.
La Suprema Corte ha sottolineato come l’orientamento del 2001 sia oggi del tutto obsoleto, sia alla luce dell’evoluzione della normativa fiscale in materia di abuso del diritto (art. 10 bis della legge 212/2000, introdotto dal d. Lgs. 128/2015), sia in considerazione della recente apertura legislativa alla libertà negoziale dei coniugi.
Sottolineano i giudici delle leggi che oggi il consenso e l’accordo dei coniugi hanno un ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale e nella regolamentazione dei rapporti reciproci, anche patrimoniali. Pertanto, tutti gli accordi raggiunti nell’ambito della definizione consensuale della separazione e del divorzio, comprese le cessioni di immobili, beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 19.
Fonte: Cass. civ. sentenza n. 2111/2016 del 3.2.2016.
Niente imposte e tasse per le cessioni immobiliari nella separazione e nel divorzio
/in Figli maggiorenniGli ultimi interventi legislativi in tema di separazione e divorzio vanno tutti nel senso del riconoscimento di una sempre maggiore autonomia negoziale alle parti. Si pensi alla normativa in materia di negoziazione assistita, con cui la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio sono state svincolate dal passaggio in Tribunale, prima necessario.
In tale modo é stato riconosciuto un ruolo centrale alla libertà dei coniugi di disciplinare i reciproci rapporti, personali e patrimoniali, nella crisi coniugale.
Sulla stessa scia si colloca l’interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la quale é da ultimo intervenuta sul dibattuto tema dell’esenzione fiscale degli accordi patrimoniali, inclusi i trasferimenti immobiliari, inseriti dai coniugi negli accordi di separazione e di divorzio.
Al riguardo, vale ricordare che l’art.19 della legge 74/87, di modifica della legge 898/70 sul divorzio, ha sancito che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La norma – applicabile anche alla separazione personale a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 154/99) – non presenta una formulazione chiara, ed in particolare ha generato dubbi interpretativi il termine “relativi” utilizzato per indicare gli “atti, documenti e provvedimenti ” esenti da tassazione.
Con una sentenza del 2001, la Corte di Cassazione aveva cercato di fare chiarezza, operando una distinzione tra accordi essenziali, che costituiscono il contenuto tipico della separazione o del divorzio, vale a dire la regolamentazione dei rapporti con i figli, l’ assegnazione della casa familiare ed il mantenimento) ed accordi occasionali, che sono stati raggiunti in occasione ed al momento della separazione o del divorzio, ma che non sono indispensabile ai fini della separazione o del divorzio. Tipico esempio di accordo occasione è il trasferimento della proprietà della casa coniugale o di una quota di essa da un coniuge all’altro ovvero il trasferimento della proprietà di altri beni immobili o mobili registrati.
Sulla base di questo distinguo, la Cassazione aveva precisato che l’esenzione fiscale operava soltanto per gli accordi essenziali, e non per gli accordi occasionali, i quali erano invece soggetti all’ordinario regime fiscale (Cass. civ. n. 1531/2001).
L’obiettivo era evitare condotte elusive, consistenti nell’inserimento nelle condizioni di separazione o di divorzio di patti traslativi, non effettivamente pertinenti con la separazione o il divorzio, al solo scopo di fruire dell’esenzione.
La recente sentenza n. 2111/16 del 3.2.2016 ha superato questa interpretazione, ed ha riconosciuto dunque l’applicabilità dell’esenzione da imposte e tasse di tutti gli accordi, inclusi i trasferimenti immobiliari, conclusi dai coniugi in sede di separazione o divorzio.
La Suprema Corte ha sottolineato come l’orientamento del 2001 sia oggi del tutto obsoleto, sia alla luce dell’evoluzione della normativa fiscale in materia di abuso del diritto (art. 10 bis della legge 212/2000, introdotto dal d. Lgs. 128/2015), sia in considerazione della recente apertura legislativa alla libertà negoziale dei coniugi.
Sottolineano i giudici delle leggi che oggi il consenso e l’accordo dei coniugi hanno un ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale e nella regolamentazione dei rapporti reciproci, anche patrimoniali. Pertanto, tutti gli accordi raggiunti nell’ambito della definizione consensuale della separazione e del divorzio, comprese le cessioni di immobili, beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 19.
Fonte: Cass. civ. sentenza n. 2111/2016 del 3.2.2016.
La convivenza forzata non impedisce il divorzio
/in Divorzio, SeparazionePer poter divorziare è necessario che la separazione personale si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, e più esattamente per sei mesi, in caso di separazione consensuale, o dodici mesi, qualora la separazione sia giudiziale.
Il termine decorre dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, quando la separazione abbia seguito il tradizionale iter innanzi al Tribunale (ciò vale sia per la separazione consensuale, sia per quella giudiziale) ovvero dalla data di sottoscrizione dell’accordo di separazione concluso mediante la negoziazione assistita o innanzi all’ufficiale dello stato civile. Lo stabilisce l’art. 3 della legge sul divorzio.
In questo lasso di tempo i coniugi devono aver condotto effettivamente vite separate, senza ricostruzione della comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio, senza riconciliarsi.
La riconciliazione non richiede una pronuncia giudiziale, ma un mero comportamento di fatto, determinato dal ripristino della vita matrimoniale tra le parti, con la convivenza e la prosecuzione del progetto di vita comune e della condivisione propria del rapporto coniugale.
Con una recente ordinanza, la Cassazione ha sottolineato che la mera coabitazione dei coniugi separati sotto lo stesso tetto non è di per sè sufficiente a dimostrare la riconciliazione, e dunque a bloccare il divorzio.
Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguardava una coppia che aveva convissuto fino a pochi mesi prima del deposito del ricorso per divorzio. Convenuta in giudizio, la moglie aveva tentato di bloccare il divorzio, sostenendo l’intervenuta riconciliazione proprio in considerazione del rapporto di coabitazione.
La Suprema Corte ha evidenziato che la riconciliazione comporta il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che fonda il matrimonio. La semplice coabitazione, oggi assai frequente a causa della crisi economica, non è decisiva per dimostrare la riconciliazione, ma dev’essere valutata come elemento di prova, unitamente ad altri fattori, quali il comportamento delle parti, anche in sede processuale.
Nella vicenda esaminata, i giudici hanno tenuto conto del fatto che il rapporto tra i coniugi, fin dalla richiesta di separazione, era stato particolarmente conflittuale (il marito aveva presentato domanda di addebito della separazione alla moglie) ed inoltre era stato accertato che i coniugi convivevano, ma in stanze separate ed in un clima di forte tensione.
Per contrastare il divorzio, dunque, non basta dimostrare che la coabitazione non è venuta meno, ma occorre comprovare che l’avvenuto ripristino del consorzio familiare ed il superamento delle condizioni che avevano condotto i coniugi alla decisione di separarsi.
Fonte: Cass. civ. ordinanza n. 2360 del 5.2.2016
In arrivo il divorzio diretto
/in DivorzioNon è passato neppure un anno da quando il legislatore, con la legge 55/2015, ha riformato il divorzio, diminuendo in modo consistente i termini che devono decorrere dalla separazione personale per poter chiedere lo scioglimento del vincolo coniugale: si è passati da tre anni a sei mesi, in caso di separazione consensuale, e dodici mesi, qualora la separazione sia stata giudiziale.
Una significativa accelerata dei tempi, che potrebbe venire presto superata con l’introduzione del divorzio diretto, vale a dire della possibilità per i coniugi di divorziare consensualmente, saltando il passaggio, oggi obbligato, della separazione personale.
E’ infatti in discussione alla Commissione Giustizia del Senato il Disegno di legge n. 1504 bis che modifica la legge 898/70 sul divorzio, prevedendo l’inserimento del nuovo art. 3-bis.
Con la nuova norma, il divorzio diretto potrà essere richiesto soltanto in particolari situazioni, e più esattamente è escluso quando vi siano
– figli minori
– figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
– figli di età inferiore ai 26 anni non economicamente autosufficienti.
La richiesta di scioglimento del matrimonio (o cessazione degli effetti civili, quando si tratti di matrimonio concordatario) potrà essere presentata soltanto consensualmente, su accordo di entrambi, e dovrà seguire necessariamente un iter giudiziale.
Dovrà, dunque, essere presentato un ricorso al giudice, mentre non potranno trovare applicazione le nuove procedure della negoziazione assistita e dell’accordo dinnanzi al Sindaco.
Se la proposta diventerà legge, si avrà il completo lo svincolo del divorzio dalla separazione personale, evitando i tempi di attesa ed i costi del doppio passaggio.
Fonte: D.D.L. n. 1504 bis in www.senato.it
Quando cessa l’obbligo di mantenimento dei figli?
/in Figli maggiorenni, Mantenimento figliContribuire al mantenimento della prole è un obbligo per i genitori che perdura anche oltre il compimento della maggiore età, fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio.
Esso consiste, in buona sostanza, nel dovere di fornire al figlio gli strumenti per renderlo indipendente, mediante un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle sue aspirazioni e capacità, oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori.
All’obbligo del genitore corrisponde il diritto del figlio ad essere mantenuto fino a che non dispone di entrate proprie, in grado di garantirgli di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, con appropriata collocazione in senso al corpo sociale.
Il rischio è, però, che si creino posizioni parassitarie, in cui il figlio, non più giovanissimo, si adagi in una situazione di comodo, continuando a vivere nella casa familiare ed a pesare sulle finanze di genitori sempre più anziani, pur disponendo di capacità lavorativa e della possibilità di essere economicamente indipendente.
La prova dell’effettivo raggiungimento dell’autonomia da parte del figlio spetta al genitore tenuto al versamento dell’assegno.
Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte chiarito che non ha diritto ad essere mantenuto dai genitori il figlio che abbia concorso consapevolmente alla determinazione della propria non autosufficienza, ad esempio, lasciando immotivatamente un’occupazione lavorativa o rifiutando di accettare un impiego adeguato alla sua formazione o non attivandosi nella ricerca di un lavoro o prolungando nel tempo gli studi universitari senza profitto.
In questo senso si è pronunciata nuovamente la Corte di Cassazione, con una recente decisione riguardante la richiesta di un padre di essere esonerato dal concorrere al mantenimento di due figli maggiorenni, entrambi iscritti all’università, ma senza impegno (avevano entrambi dato pochi esami) e titolari di redditi da lavoro propri.
La Cassazione ha ribadito che “ il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita”.
La circostanza che i figli, pur avendo avuto dai genitori l’opportunità di frequentare l’università, avessero proseguito gli studi in modo inerte e senza trarne profitto è stata ritenuta valido motivo perla revoca del contributo paterno al loro mantenimento.
Fonte: Cass. civ. n. 1858/2016 del 1.2.2016
Adozione: corsia preferenziale per i genitori affidatari
/in Adozione, Affidamento familiareE’ entrata in vigore il 13 novembre 2015 la legge 173/2015 che introduce alcune importantissime modifiche alla legge sull’adozione (n. 184/1983). La nuova legge consente ai genitori affidatari di poter accedere, con una corsia preferenziale, all’adozione del minore che hanno in affidamento.
Come noto, l’affidamento familiare costituisce una misura temporanea, che viene attivata dal Tribunale per i minori o dal Giudice Tutelare quando la famiglia d’origine è in difficoltà e non è in grado di prendersi cura del minore. Lo strumento è finalizzato a consentire di svolgere adeguate misure di sostegno per la famiglia d’origine, in modo da consentire al minore di farvi rientro, una volta superate le problematiche che avevano condotto all’allontanamento. Non sempre però le difficoltà familiari trovano una soluzione, e pertanto può accadere che il minore venga dichiarato in stato di abbandono, presupposto necessario per la sua adottabilità.
In precedenza, l’adozione e l’affidamento familiare rimanevano due istituti distinti, con la conseguenza che il minore allontanato dalla famiglia biologica ed affidato temporaneamente a terzi, nel periodo, il più delle volta assai lungo, necessario all’accertamento dello stato di abbandono, rischiava di dover passare dalla famiglia affidataria, con la quale aveva nelle more instaurato un legame affettivo, ad un’altra famiglia, dalla quale veniva adottato. Un’ulteriore separazione ed un ulteriore trauma per il minore, già diviso dalla famiglia d’origine.
La legge 173/2015 crea una corsia preferenziale per i genitori affidatari, attribuendo finalmente rilievo nella decisione sull’adozione ai “legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria“.
Ed anche qualora il minore faccia rientro nella famiglia d’origine o venga dato in affidamento o in adozione ad altra famiglia è previsto comunque che venga tutelata “la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesi durante l’affidamento“.
Il periodo di affidamento viene riconosciuto come parte integrante della storia del minore, e non più come un mero momento di passaggio.
Certamente un importante passo avanti nella tutela dei diritti minori. Limite dell’intervento normativo è costituito però dall’obbligo, per i genitori affidatari, di possedere i requisiti previsti dall’art. 6 della legge 184/83 ai fini dell’adozione, e cioè l’essere coniugati e conviventi da almeno tre anni e di spettare i limiti d’età stabiliti ex lege rispetto all’addottando.
Fonte: legge 19.10.2015 n. 173
Violazione del diritto di visita al figlio: risarcito un papà
/in Affidamento figliLa Corte Europea dei diritti dell’Uomo, con la sentenza del 17 novembre 2015 (Bondavalli c/ Italia , proc. n. 35532/12) ha condannato l’Italia a risarcire i danni subiti da un padre separato per la grave compromissione del rapporto con il figlio dal medesimo subita a causa dell’ostruzionismo della madre del minore e dell’atteggiamento partigiano dei Servizi Sociali, schierati dalla parte della madre .
Più esattamente, il caso sottoposto all’esame dei Giudici di Strasburgo riguardava la vicenda di un padre che per sette anni, nonostante la previsione da parte del Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna di un puntuale calendario degli incontri con il figlio, aveva potuto esercitare il diritto di visita in modo assai limitato ed anzi, per un certo periodo gli incontri padre-figlio erano stati del tutto sospesi, sulla base delle relazioni negative dei Servizi Sociali incaricati di seguire il caso e presso i quali operava anche la madre del minore come psichiatra, nonchè per via di una valutazione negativa della sua idoneità genitoriale effettuata però da uno psichiatra che era legato da comprovati rapporti di amicizia con la madre del minore.
I tentativi del padre di far emergere la faziosità delle valutazioni dei Servizi e del C.T.U. erano rimasti infruttuosi sia presso il Tribunale per i minori, sia nel procedimento di reclamo innanzi alla Corte d’Appello: i giudici di entrambi i gradi non avevano accolto la richiesta del padre di rinnovare le indagini presso altre strutture pubbliche, non legate alla madre del minore, e mediante un perito imparziale.
Richiamando la nota sentenza Piazzi c/ Italia (sent. 2.11.2010, proc. n. 36168/09), la Corte di Giustizia UE ha ritenuto violato l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che assicura il rispetto della vita privata e familiare. Ad avviso del giudici di Strasburgo, l’art. 8 non prevede solo il divieto di ingerenza del potere pubblico nella vita privata dell’individuo, ma impone un obbligo positivo, e cioè lo Stato deve attivarsi per fare in modo che il diritto alle relazioni familiari venga effettivamente rispettato e trovi piena attuazione nell’interesse prioritario del minore, suo malgrado coinvolto nella vicenda separativa dei genitori.
Fonte: sentenza CEDU 17.11.2015 (caso Bondavalli c/ Italia N. 35532/12)
Nascita indesiderata: l’impossibilità di scelta della gestante è fonte di responsabilità
/in Responsabilità civile, Responsabilità medicaLe Sezioni Unite della Cassazione sono recentemente intervenute su una questione particolarmente calda in giurisprudenza e nel dibattito dottrinale: la nascita indesiderata.
Il caso giunto all’attenzione della Suprema Corte riguardava la domanda di risarcimento danni formulata nei confronti dei sanitari da due genitori di una bambina affetta da Sindrome down, i quali sostenevano che la patologia del feto non era stata diagnosticata tempestivamente, come invece avrebbe potuto e dovuto essere, dato che dagli esami effettuati emergevano anomalie che, se adeguatamente approfondite, avrebbero consentito di individuarne la presenza. Più in particolare, secondo il costrutto degli attori, la madre, se fosse stata correttamente informata, avrebbe interrotto la gravidanza, come consentitole dalla legge 194/1978, art. 6.
Detta norma stabilisce il diritto della gestante di ricorrere all’aborto dopo il novantesimo giorno di gravidanza quando la gravidanza ed il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Al riguardo le Sezioni Unite hanno precisato che “l’impossibilità della scelta della madre, pur nel concorso delle condizioni di cui all’art.6, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. La gestante, profana della scienza medica, si affida, di regola, ad un professionista, sul quale grava l’obbligo di rispondere in modo tecnicamente adeguato senza limitarsi a seguire le direttive della paziente”.
La gestante, dunque, deve adeguatamente informata sulle condizioni di salute del feto e dev’essere posta nelle condizioni di poter scegliere se portare a termine o meno la gravidanza: i giudici di legittimità hanno dunque ribadito l’orientamento, oramai consolidato, che tutela il diritto all’autodeterminazione del paziente e dunque riconosce come illecita la condotta del medico che fornisca informazioni non corrette o incomplete.
Per ottenere il risarcimento, inoltre, dovranno sussistere ed essere accertabili mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, come richiesto dal citato art. 6 della legge 194/1978 (in difetto l’aborto è vietato per legge).
Fin qui, nulla da dire. Il punto critico (e criticabile) della sentenza è un altro e riguarda il pesante onere probatorio che viene posto a carico della madre danneggiata: non le sarà sufficiente provare di non aver ricevuto una corretta informazioni e che il feto era affetto da una patologia grave e tale da porre in pericolo la sua salute psico-fisica, ma dovrà dimostrare la propria volontà di non portare a termine la gravidanza.
Una prova certamente non facile da fornire, in quanto implica un’indagine conoscitiva complessa sulle intenzioni della partoriente,tesa a dimostrare che, qualora tempestivamente informata sulle reali condizioni di salute del nascituro, la madre avrebbe abortito.
Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 25767 del 22.12.2015
L’affidamento condiviso a scuola: modalità attuative
/in Affidamento figliAccade spesso che i genitori separati o divorziati che non convivono con i figli riscontrino grandi difficoltà ad accedere alle informazioni scolastiche dei figli, poichè le informazioni passano attraverso il diario scolastico o colloqui individuali che vedono protagonista privilegiato il genitore convivente.
Sulla problematica è di recente intervenuto il Ministero dell’Istruzione, con una nota indirizzata alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella quale vengono fornite indicazioni operative per la concreta attuazion in ambito scolastico dell’affidamento condiviso.
A titolo esemplificativo, il Ministero segnala alcune azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere a tale scopo:
– inoltro di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
– individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
– attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia,, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o e-mail);
– richiesta della firma di entrambi i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
Significativo è soprattutto l’invito del Ministero alle istituzioni scolastiche a favorire la piena attuazione del principio della bigenitorialità, di cui si evidenzia la natura di diritto soggettivo del minore, ed a facilitare l’accesso alle informazioni relative all’andamento ed alla formazione scolastica del figlio da parte del genitore non convivente con il figlio, anche se non affidatario.
Fonte: Nota MIUR prot. 5336 del 2.9.2015 – “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli“.
Assegno di divorzio: la Corte Costituzionale supera il “dogma” del tenore di vita coniugale
/in DivorzioL’assegno post matrimoniale è un istituto creato e concepito all’inizio degli Anni 70, con la legge sul divorzio (è previsto dall’art. 5 della legge 898/70, poi modificata dalla legge 74/1987).
Esso in sostanza sancisce il permanere di un vincolo solidaristico tra i coniugi, anche dopo lo scioglimento del matrimonio: pronunciando il divorzio, il giudice può disporre in favore del coniuge che non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno mensile.
L’adeguatezza viene riferita al tenore di vita matrimoniale.
L’interpretazione giurisprudenziale ha univocamente chiarito che l’assegno di divorzio assolve una funzione prettamente assistenziale, presupponendo una condizione di bisogno del coniuge destinatario dell’assegno.
Su questo filone è da ultimo intervenuta la Consulta, la quale, investita della questione di legittimità costituzionale della norma citata, per possibile contrasto con gli art. 2, 3 e 29 della Carta costituzionale, ha dichiarato infondata la questione, svolgendo tuttavia autorevoli e qualificate precisazioni circa il parametro del “tenore di vita”.
Più esattamente, la Corte Costituzionale, facendo proprio l’orientamento dei giudici di legittimità, ha acclarato che il parametro del “tenore di vita” non integra l’unico parametro di riferimento ai fini della quantificazione dell’assegno, ma va valutato e bilanciato con gli ulteriori parametri elencati nell’art. 5 legge div. (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio).
In sostanza, afferma la Consulta, il giudice del divorzio deve compiere un duplice ragionamento: dapprima, in astratto, deve valutare la sussistenza dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge meno abbiente alla luce del tenore di vita coniugale, quindi, in concreto, quantificare la misura dell’ipotetico assegno sulla base degli ulteriori parametri di cui sopra, i quali agiscono come fattore di moderazione e di diminuzione della somma considerata in astratto, giungendo anche ad azzerarla.
Fonte: Corte Costituzionale, sent. n. 11 dell’11.2.2015 in www.cortecostituzionale.it
Separazione e divorzio veloci: come fare
/in Divorzio, Negoziazione assistita, SeparazioneE’ stata introdotta un anno fa, ma è ancora poco conosciuta. Si tratta dell’opportunità di addivenire alla separazione, al divorzio e alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio senza dover comparire innanzi al Tribunale.
Come fare?
Al riguardo, il D.L. n. 132/2014 convertito dalla legge 162 del 10.11.2014 ha previsto due procedure:
– la “negoziazione assistita“, nella quale i coniugi, con l’ausilio dei rispettivi avvocati, la cui presenza è obbligatoria, si impegnano a collaborare lealmente ed in buona fede al fine di addivenire ad una definizione consensuale delle regole della loro separazione, del divorzio o della modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
L’impegno ha una durata prestabilita, decorsa la quale, se non è stato possibile addivenire ad una soluzione concordata, ciascuno è libero di assumere l’iniziativa giudiziale.
Se, invece, l’accordo viene raggiunto, esso viene sottoposto ad un controllo di regolarità presso la Procura della Repubblica, superato positivamente il quale, viene trasmesso, a cura degli avvocati, al Comune di celebrazione del matrimonio.
L’accordo è vincolante per le parti dalla data di sua sottoscrizione davanti agli avvocati.
– la dichiarazione dei coniugi direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato civile: questa modalità è esperibile soltanto quando non vi siano figli minorenni, nè figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autonomi, e quando l’accordo non investa questioni di natura patrimoniale (mantenimento, trasferimenti immobiliari, ecc.). In questa seconda ipotesi, non è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato, ma stante la delicatezza degli interessi in gioco, è sempre utile rivolgersi previamente ad un legale esperto della materia, che, valutata attentamente la specifica vicenda familiare, possandicare la fattibilità nel caso concreto di tale iter e fornire i suggerimenti giusti in merito al contenuto dell’accordo che verrà consegnato all’Ufficiale di Stato civile, al fine di evitare possibili problematiche future.
I vantaggi di queste procedure? Certamente la rapidità, poichè le procedure sono svincolate dai tempi di attesa dell’udienza davanti al Tribunale, purtroppo lunghi.
Inoltre, nell’ambito di un accordo, i coniugi possono regolamentare i reciproci rapporti personali e patrimoniali con ampia autonomia negoziale, disciplinando anche profili che il giudice della separazione o del divorzio contenzioso, per legge, non può esaminare, quali, a titolo esemplificativo, il trasferimento di proprietà o di quote immobiliari tra i coniugi o a favore dei figli, anche quale modalità alternativa o integrativa dell’assegno di mantenimento, la gestione di beni cointestati, il pagamento del mutuo, ed altre.
Fonte: Legge 162 del 10.11.2014 con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 134 del 12.9.2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”