Sfondo grigio con domanda "Come posso annullare il mio matrimonio"

Come posso annullare il mio precedente matrimonio?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’annullamento del matrimonio è consentito dalla legge soltanto in casi specifici (bigamia, incesto, errore, violenza, incapacità di intendere e volere, interdizione, ecc.) e richiede sempre una pronuncia del Tribunale.

Se il matrimonio è stato celebrato innanzi ai ministri della Chiesa Cattolica (matrimonio concordatario) è possibile ottenere l’annullamento anche presso il Tribunale Ecclesiastico, la Sacra Rota, secondo le regole del diritto canonico. La sentenza rotale esplica i suoi effetti anche nell’ordinamento italiano a seguito di un apposito procedimento di delibazione della Corte d’Appello.

L’annullamento del matrimonio si differenzia dal divorzio, in quanto fa sì che il matrimonio venga meno fin dall’origine, come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato, mentre nel divorzio il matrimonio rimane valido sino alla pronuncia di divorzio.

schermata grigia con domanda "Posso adottare una persona maggiorenne?"

Posso adottare una persona maggiorenne?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’adozione di persone maggiorenni è disciplinata dagli artt. 291 e segg. del Codice Civile, creati principalmente per permettere di costituire un rapporto di discendenza a chi non ha figli.

Se l’adottante ha figli maggiorenni, è necessario il loro consenso, insieme a quello del coniuge dell’adottante. È necessario, inoltre, il consenso dei genitori della persona da adottare, nonché, se coniugata, del coniuge.

La legge stabilisce che l’adottante debba avere almeno 35 anni (ma in casi particolari, il Tribunale può autorizzare l’adozione anche per chi abbia compiuto i 30 anni d’età). In ogni caso, l’adottante deve avere almeno 18 anni in più dell’adottato.

Una volta emesso il provvedimento di adozione, l’adottato acquista il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio, ed acquisisce i diritti successori nei confronti del medesimo, ponendosi nella medesima posizione degli eventuali altri figli.

Schermata a fondo verde con domanda "Sul lavoro mi stanno facendo pressione per indurmi al licenziamento. Come posso tutelarmi?

Mi stanno facendo pressione per licenziarmi. Come posso tutelarmi?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Il lavoratore vittima di mobbing da parte di datore o colleghi può rivolgersi al tribunale, denunciando l’accaduto e chiedendo il risarcimento per il danno arrecato.

In particolare, in caso di minacce, molestie, maltrattamenti anche verbali, diffamazione e se il disagio vissuto dalla vittima ha assunto i connotati di un vero e proprio disagio psico-fisico, l’interessato può sporgere denuncia-querela per mobbing. Se le indagini confermeranno quanto esposto si darà inizio a un procedimento penale.

In sede civile, a prescindere dalla denuncia penale, l’interessato può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Bisogna però ricordare che allo stato attuale la legge non prevede un risarcimento ad hoc per il mobbing. Valgono quindi le regole generali per tutti i danni patiti dal lavoratore, patrimoniali e non patrimoniali.

Domanda "Come posso scrivere il mio testamento biologico" su fondo grigio

Come posso scrivere il mio testamento biologico?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

La Legge sul Biotestamento stabilisce che il cittadino, adeguatamente informato, ha diritto a dirigere le proprie DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) ed esprimere il consenso o il rifiuto a determinate scelte terapeutiche, diagnostiche e singoli trattamenti sanitari, incluse le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

Le DAT possono essere redatte:
– in forma di atto pubblico attraverso scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato;
– mediante scrittura privata da consegnare presso l’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.

Le DAT possono essere espresse dalla persone in condizioni di invalidità anche attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona di comunicare.

Diritto all’assegno di divorzio viene meno anche senza convivenza con il nuovo partner

Per orientamento interpretativo ormai consolidato, non ha diritto all’assegno di divorzio l’ex coniuge che forma una famiglia di fatto, andando a convivere con il nuovo partner.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enunciato questo principio in numerose sentenze, evidenziando come la creazione da parte dell’ex coniuge di un’altra famiglia, anche se soltanto di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di divorzio, poiché rescinde ogni rapporto di solidarietà derivante dal precedente matrimonio.

Di questo tema avevamo già trattato in un articolo di qualche tempo fa: “All’ex coniuge che convive non spetta l’assegno di divorzio“.

Diritto all’assegno divorzile escluso nel caso di convivenza di fatto dell’ex coniuge con il nuovo partner

Per i giudici della Cassazione, la famiglia di fatto si caratterizza per la stabilità e la continuità degli affetti, per la condivisione di un progetto di vita e per la sussistenza tra i componenti della famiglia stessa di reciproci obblighi di assistenza morale ed economica, così come accade nella famiglia fondata sul matrimonio.

Finora le sentenze della Cassazione hanno escluso il diritto all’assegno divorzile nel caso di convivenza di fatto dell’ex coniuge con il nuovo partner. Ed invero, la convivenza sotto il medesimo tetto è elemento essenziale a dimostrazione della stabilità e della continuità del nuovo rapporto familiare, ma non è il solo.

La giurisprudenza di merito, infatti, si è spinta oltre, escludendo il diritto all’assegno di divorzio anche nel caso in cui l’ex coniuge richiedente l’assegno non conviva con il nuovo compagno, quando comunque risulti da altre circostanze che il medesimo ha creato una famiglia di fatto con un’altra persona.

Diritto all’assegno divorzile escluso anche senza convivenza effettiva: il caso del Tribunale di Como

In particolare, il Tribunale di Como ha ritenuto che per far cessare l’obbligo di solidarietà tra gli ex coniugi non è necessario che uno dei due abbia radicato una effettiva convivenza con il nuovo partner: quello che rileva è la formazione di una famiglia di fatto, con conseguente assunzione in capo ai suoi componenti degli obblighi di assistenza morale e materiale analoghi a quelli della famiglia matrimoniale, e ciò non richiede necessariamente la stabile convivenza sotto il medesimo tetto.

In particolare, si è rilevato che “la costituzione del nucleo familiare di fatto non è esclusa per il sol fatto che i due partners abbiano liberamente optato per soprassedere, al momento, dalla instaurazione di una stabile convivenza, il che del resto ben può avvenire anche per le coppie coniugate; anche in costanza di matrimonio, infatti, il dovere di coabitazione può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. Cass. 19439/11, 17537/03), e quindi non si vede perché non possa essere esercitabile detta facoltà anche da parte delle coppie non coniugate, unite affettivamente, e legate anche da reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, le quali quindi ben possono essere intese come nucleo familiare di fatto o modello familiare atipico, anche in difetto di stabile coabitazione, ove il loro legame integri una comunione di vita interpersonale“.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Como l’ex moglie richiedente l’assegno di divorzio non abitava stabilmente assieme al nuovo compagno, ma vi erano altri elementi significativi della sussistenza di una famiglia di fatto tra i due, quali la presenza di un figlio, la circostanza che tra la signora ed il partner vi era una relazione affettiva stabile e di frequente ella si recava a casa del compagno, la compartecipazione del compagno alle spese del figlio e la presenza di un progetto di vita condiviso. Insomma, una vera e propria comunione di vita interpersonale, a prescindere dalla convivenza effettiva.

Fonte: Tribunale di Como, ordinanza 12.4.2018 (est. Montanari).

Domanda su fondo verde "Mio padre beneficia dell’amministrazione di sostegno. Può fare testamento?"

Mio padre beneficia dell’amministrazione di sostegno. Può fare testamento?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’amministrazione di sostegno non priva automaticamente la persona della capacità di testare: colui che beneficia dell’amministratore rimane sempre capace di agire per qualsiasi atto che non sia espressamente vietato dalla legge o dal decreto di nomina dell’amministratore (art. 409 Cod. civ.). Se in esso non è prevista una limitazione della capacità di disporre per testamento, l’interessato ha diritto a fare testamento.

Domanda "La casa coniugale in cui risiedo è in comodato d’uso. In caso di separazione, sarà riassegnata ai proprietari?"

Casa in comodato: dopo la separazione, sarà riassegnata ai proprietari?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

La Cassazione in diverse pronunce ha chiarito che quando la casa familiare è costituita da immobile concesso in comodato senza limiti di durata a favore del nucleo familiare, in caso di separazione personale dei coniugi, l’interesse dei figli a conservare l’ambiente domestico e di vita prevale sull’interesse del proprietario dell’immobile a rientrare nella disponibilità del bene.

L’abitazione, pertanto, va assegnata al genitore convivente con i figli, indipendentemente da chi ne sia proprietario.

Se il proprietario vuole rientrarne nella disponibilità, dovrà avviare un autonomo giudizio e potrà ottenere il rilascio dell’immobile esclusivamente nel caso in cui dimostri la sussistenza di un bisogno urgente e imprevedibile ai sensi dell’art. 1809, 2° comma, del Codice civile.