Quando cessa l’obbligo di mantenimento dei figli?

Contribuire al mantenimento della prole è un obbligo per i genitori che perdura anche oltre il compimento della maggiore età, fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio.

Esso consiste, in buona sostanza, nel dovere di fornire al figlio gli strumenti per renderlo indipendente, mediante un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle sue aspirazioni e capacità, oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori.

All’obbligo del genitore corrisponde il diritto del figlio ad essere mantenuto fino a che non dispone di entrate proprie, in grado di garantirgli di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, con appropriata collocazione in senso al corpo sociale.

Il rischio è, però, che si creino posizioni parassitarie, in cui il figlio, non più giovanissimo, si adagi in una situazione di comodo, continuando a vivere nella casa familiare ed a pesare sulle finanze di genitori sempre più anziani, pur disponendo di capacità lavorativa e della possibilità di essere economicamente indipendente.

La prova dell’effettivo raggiungimento dell’autonomia da parte del figlio spetta al genitore tenuto al versamento dell’assegno.

Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte chiarito che non ha diritto ad essere mantenuto dai genitori il figlio che abbia concorso consapevolmente alla determinazione della propria non autosufficienza, ad esempio, lasciando immotivatamente un’occupazione lavorativa o rifiutando di accettare un impiego adeguato alla sua formazione o non attivandosi nella ricerca di un lavoro o prolungando nel tempo gli studi universitari senza profitto.

In questo senso si è pronunciata nuovamente la Corte di Cassazione, con una recente decisione riguardante la richiesta di un padre di essere esonerato dal concorrere al mantenimento di due figli maggiorenni, entrambi iscritti all’università, ma senza impegno (avevano entrambi dato pochi esami) e titolari di redditi da lavoro propri.

La Cassazione ha ribadito che “ il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita”.

La circostanza che i figli, pur avendo avuto dai genitori l’opportunità di frequentare l’università, avessero proseguito gli studi in modo inerte e senza trarne profitto è stata ritenuta valido motivo perla revoca del contributo paterno al loro mantenimento.

Fonte: Cass. civ. n. 1858/2016 del 1.2.2016